CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36238/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30e4/1960 Maga. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta formulata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale di revoca dell'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Tribunale di Napoli in data 10 marzo 2015 nella misura di un anno di reclusione ed euro 300,00 di multa, in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli in data 26 gennaio 2010, irrevocabile il 13 aprile 2010 ed alla sentenza del medesimo Tribunale di Napoli in data 5 novembre 2008, irrevocabile il 27 marzo 2012. A ragione della decisione ha posto l'avvenuta commissione, da parte del condannato, del reato di cui all'art. 368 cod. pen. in data 12 giugno 2011 e, dunque, nel quinquennio dalla data di entrata in vigore (1 agosto 2006) della legge n. 241 del 31 luglio 2006, richiamando il principio espresso in sede di legittimità secondo il quale «L'indulto concesso con la legge 31 luglio 2006, n. 241 è revocabile a condizione che venga commesso un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge citata, non richiedendosi anche che entro il medesimo termine sia divenuta irrevocabile la relativa sentenza di condanna» (Sez. 1, n. 33903 del 04/05/2.021, Liuzzo, Rv. 281891; Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro, Rv. 257321). 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione e, per il tramite del difensore di fiducia, deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di accertamento della data del commesso reato. Il ricorrente avversa l'affermazione del Giudice dell'esecuzione secondo cui il reato per cui Papa è stato condannato con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 26 giugno 2013, irrevocabile il 14 luglio 2016, è stato commesso esclusivamente in data 12 giugno 2011, e non anche 18 agosto 2011, poiché tanto il capo d'imputazione, quanto la motivazione del provvedimento fanno riferimento ad entrambe le date. Lamenta inoltre il ricorrente che tali evidenze sono state accertate esclusivamente sulla base della sentenza, non essendo stato possibile acquisire il relativo fascicolo. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso dev'essere rigettato, siccome infondato. 2. Non è superfluo richiamare il tenore letterale del terzo comma dell'art. 1 L. 31 luglio 2006, n. 241, secondo cui «Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni». Ai fini della revoca dell'indulto, conseguente alla commissione di un delitto non colposo nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto, si è chiarito in sede di legittimità che è sufficiente che il reato che vi dà causa sia stato commesso entro detto termine, non richiedendosi anche che, prima della sua scadenza, sia divenuta irrevocabile la relal:iva sentenza di condanna (Sez. 1, n. 7095 del 15/11/2011, dep. 2012, Nolè, Rv. 252411; Sez. 1, n. 47876 del 14/11/2013, Molinaro, Rv. 257321; Sez. 1, n. 17030 del 10/03/2015, Colombo, Rv. 263379). 3. E' altresì pacifico che il giudice dell'esecuzione possa e debba prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data di commissione del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata e tale potere rileva soprattutto nei casi in cui il tempus commissi delicti non sia indicato in modo preciso e con riferimenti fattuali chiari e definiti nel capo di imputazione (Sez. 1, n. 35766 del 11/11/2020, Barilari, Rv. 280093; Sez. 1, n. :30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475), 4. Ciò premesso, nel caso di specie, gli estremi del reato contestato sono stati precisamente indicati nel 12 giugno 2011, posto che - come si legge a p. 9 della sentenza di primo grado, irrevocabile il 14 luglio 2016 - con statuizione divenuta cosa giudicata, il Tribunale ha ritenuto, pur in presenza di due distinte denunce, ravvisabile un'unica condotta di calunnia, essendo la seconda relativa ai medesimi fatti, pur se diversamente qualificati; di tanto è ulteriore conferma nella esplicita, conseguente esclusione della continuazione tra le due condotte originariamente contestate. 5. Tanto impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il