CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale del Riesame di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal PM presso il Tribunale di Roma avverso l'ordinanza del Gip del medesimo Tribunale, che aveva escluso la misura, ha disposto la cautela custodiale in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime contestazioni concernenti il traffico di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (capi 5, 6, 7, 9, 11, 22, 28, 37, 42, 43, 45 e 46) e la partecipazione ad associazione per delinquere ai fini del traffico di sostanza stupefacente, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione a condotte realizzate a partire dall'anno 2024, con vincolo associativo perdurante. 2. Il Tribunale del Riesame dopo avere criticato il ragionamento del giudice della cautela secondo il quale, relativamente alle condotte ascritte all'odierno ricorrente, si era in presenza di "droga parlata" non accompagnata da una sufficiente provvista indiziaria di conforto, riconosceva gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione a tutte le contestazioni provvisorie ascritte, nella sua qualità di pusher dell'organizzazione, impegnato anche nel confezionamento dello stupefacente, inserito stabilmente nella rete di contatti operativi dell'organizzazione che lo stipendiava ogni settimana, seguendo le direttive del capo e organizzando il lavoro sulla strada. 2.1. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del Riesame ha valorizzato i diretti collegamenti del ricorrente con il capo dell'organizzazione e le concrete modalità dell'azione delittuosa, che si era articolata in una pluralità di compiti funzionali al mantenimento dell'associazione e al perseguimento delle illecite finalità dell'ente (compiti amministrativi, cessione dello stupefacente e confezionamento del narcotico). Ha inoltre rilevato che la scarsa valenza del tempo silente (a fronte di una operatività criminale accertata nel corso dell'anno 2024) non valeva a contrastare la doppia presunzione di cui all'art.275, comma 3 cod. proc. pen. in assenza di elementi idonei ad intaccare l'attualità delle esigenze cautelari, non risultando in particolare che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse rescisso i legami con le dinamiche criminali dell'organizzazione di riferimento. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] la quale ha articolato un motivo di ricorso con il quale si duole di violazione di legge e vizio motivazionale con particolare riferimento alla ricorrenza di esigenze cautelari attuali, assumendo che era venuto meno il pericolo di recidivazione criminosa in 2quanto i vertici dell'organizzazione, in specie il capo [OSCURATO:PERSONA], era stato attinto da una nuova ordinanza cautelare nel corso dell'anno 2025 per fatti collegati rispetto a quelli che avevano dato corso alla presente indagine e che, comunque, il sodalizio era venuto meno in quanto l'attività di spaccio era cessata nell'agosto 2024; pertanto, essendo stati sottoposti a cautela i vertici dell'associazione ed essendo cessata l'attività del sodalizio, era venuto meno altresì il pericolo di reiterazione in capo al'[OSCURATO:PERSONA], il quale risultava investito, all'interno del sodalizio, di mere funzioni esecutive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Ritiene il Collegio che le doglianze sopra richiamate siano manifestamente infondate nonché prive di confronto con la decisione impugnata, non scandite da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli). Invero va ribadito che in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento /secondo i canoni della logica ed i principi di diritto. La motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura, anche con riferimento allo spessore delle riconosciute esigenze cautelari (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Maascolo, Rv. 265244 - 01). 2. Il ragionamento sviluppato dal giudice dell'appello cautelare è coerente con le risultanze processuali e non risulta altresì manifestamente illogico, sottraendosi pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. Il ricorrente ha omesso del tutto di confrontarsi con l'ordinanza impugnata che ha dato atto, con motivazione coerente e logica, che il distacco temporale rispetto alla cessazione della condotta criminosa dell'[OSCURATO:PERSONA] non vale a elidere il 44t.1 n t pericolo di recidivanza criminosa e che rilevante è l'esigenza di ite~re tale pericolo in ragione dei collegamenti con ambienti criminosi, da cui il ricorrente non ha palesato di volere recedere e delle specifiche modalità esecutive della condotta illecita che evidenziano il pedissequo rispetto delle direttive impartite dal capo 3dell'associazione criminosa, ma anche l'esercizio da parte del cautelato di una certa autonomia e organizzazione nell'attività di spaccio su strada e nell'assistenza prestata agli altri associati. 2.1. Invero, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicchè la eventuale rescissione del vincolo che, nella specie, non risulta neppure dimostrato non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. (Sez.3, n.16357, del 12/01/2021, PMT c. Amato, Rv.281293-01; Sez.6, n.5327 del 28/11/2023 n.m.; Sez.4, n.3966 del 12/01/2021, Fusco, Rv.280243-01). D'altro canto, va rilevato che il tempo silente risulta nella specie del tutto trascurabile in quanto dall'asserita interruzione dell'apporto criminoso al sodalizio risulta decorso un termine inferiore ad un anno al momento in cui la richiesta di misura cautelare nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] era stata rigettata. 3. Appare pertanto evidente che non risulta correttamente calibrato l'argomento introdotto nei motivi di ricorso quando il ricorrente contesta al giudice del riesame di essersi limitato a valorizzare il patrimonio indiziario e conoscitivo a carico del prevenuto, omettendo di valutare il lungo decorso del tempo dall'applicazione della cautela e l'azzeramento dei vertici dell'associazione, come prova della assenza di pericolo di recidivanza. Invero il Tribunale del riesame, nel riconsiderare la personalità del prevenuto, ha preso in considerazione le concrete modalità di realizzazione dei reati che hanno posto in luce una serie di collegamenti dell'[OSCURATO:PERSONA] con il mondo del narcotraffico che assicuravano all'organizzazione un approvvigionamento continuo di stupefacente in rilevante quantità e, alla luce dei profili personologici del reato, in termini del tutto logici, ha confermato nell'attualità, il giudizio relativo al pericolo di recidivanza criminosa, valorizzando peraltro la doppia presunzione di cui all'art.275 comma 3 cod. proc. pen. e l'assenza di elementi agli atti, da cui potere riconoscere un definitivo distacco dell'[OSCURATO:PERSONA] dalle logiche criminali del contesto di riferimento. 4. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in 4dispositivo in favore della Cassa dell'Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità al riguardo. Seguono da dispositivo le statuizioni conseguenti. P.Q.M