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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09739/2026

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ari, alla viaSonnino n. 147, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta giusta procura specialeallegata in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.A., società di diritto francese, con sede legale inRue d'Uzès n. 15 - 75002 Parigi (Francia) e sede secondaria inRoma, alla via Tiburtina n. 1159, in persona del Rappresentantestabile pro tempore della sede secondaria, elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Ugo de Carolis n. 77, presso lo studiodell'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende in virtù di procura notarile, repertorio n. 488e raccolta n. 374, a rogito [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] in data 28gennaio 2020, allegata in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.932/2024, depositata il 01/10/2024.Numero registro generale 26430/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 9739/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 16/04/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ari, alla viaSonnino n. 147, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta giusta procura specialeallegata in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.A., società di diritto francese, con sede legale inRue d'Uzès n. 15 - 75002 Parigi (Francia) e sede secondaria inRoma, alla via Tiburtina n. 1159, in persona del Rappresentantestabile pro tempore della sede secondaria, elettivamentedomiciliata in Roma, alla via Ugo de Carolis n. 77, presso lo studiodell'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che larappresenta e difende in virtù di procura notarile, repertorio n. 488e raccolta n. 374, a rogito [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] in data 28gennaio 2020, allegata in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.932/2024, depositata il 01/10/2024.Numero registro generale 26430/2024Numero sezionale 188/2026Numero di raccolta generale 9739/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensiData pubblicazione 16/04/2026dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 15 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese