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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13120/2026

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ione Campestri n. 11, in proprio e nella qualità di titolaredell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena-ricorrente-controComune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. De RenzisSonnino del foro di Firenze-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 637/02/2020 del 17.02.2020, pubblicata in data 25.09.2020Numero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di titolare dell’impresaindividuale corrente in Vicchio (FI) sotto la ditta “[OSCURATO:PERSONA] PodereManganelli”, ha impugnato dinanzi alla CTP Firenze l’avviso di accertamenton. 177 del 31 luglio 2014 da parte del Comune di Vicchio (FI) per omessadenuncia della TARSU relativa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012,nella misura complessiva di € 7.626,00 in relazione a fabbricati rurali ubicatinel medesimo Comune, alla [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso veniva respinto in primo grado.3.

Su appello della contribuente, la CTR Toscana confermava ladecisione di prime cure sul presupposto della mancata dimostrazione delfatto che i fabbricati rurali fossero stati denunciati per beneficiaredell’esenzione dal tributo, con la seguente motivazione:4.

«In questo quadro dunque, deve essere valutata la fattispecie in cuisi controverte circa la prova della allegazione alla denuncia TARSUpresentata dalla contribuente il 17.5.2005 (relativa all’immobile Cat.

A/7,Cl. 3, F. 104, part. 2 sub. 1, adibito a civile abitazione, come indicato nellaprima pagina del modulo denuncia TARSU) della lettera che fa riferimentoalla “conduzione del podere agricolo” con indicazione catastale F. 104 part.2 sub. 2-3-4 e F. 104 part. 336.

Si tratta in effetti di un foglio manoscrittoprivo di elementi sicuri di identificazione e di data certa.

II Comune sostienedi non avere rinvenuto tale documento nel proprio archivio, né informaticoné cartaceo.

D'altra parte, dal modulo compilato di denuncia non sirinvengono elementi di riscontro per affermare che quella letteramanoscritta fosse effettivamente allegata.

Nel modulo è barrata la casella"compostaggio" ed è pacificamente allegata copia del ruolo attivo davolturare (relativo all’abitazione).

Nello spazio della casella compostaggio viNumero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026è il riferimento manoscritto "si subentra a [OSCURATO:PERSONA]" ed altresì stascritto “podere agricolo oltre 100.000 mq.” aggiungendosi, poco sotto, "vedilettera allegata".

Ma quella lettera manoscritta, che la contribuenteasserisce essere stata allegata, è priva di timbro di ricevimento del Comuneo di numerazione progressiva quale allegato alla denuncia ricevuta, tale daessa manoscritto nel modulo è del tutto generico.E’ ben vero che una ricezione da parte del Comune con timbro su tutti idocumenti prodotti e loro numerazione avrebbe evitato ogni questione (losmarrimento da parte del Comune asserito dalla contribuente sta sullostesso piano della mancata allegazione da parte della contribuente asseritodal Comune).

Ma in mancanza di ciò non può che richiamarsi l'orientamentocostante già riportato che fa gravare sul contribuente interessato l’oneredella prova della esenzione.

Né può valere l’annullamento in autotutela degliavvisi di accertamento ICI per anni precedenti, sia perché trattasi di tributidiversi con diversi presupposti e regole sia perché non può invocarsi unasorta di giudicato in ambiti distinti.Devono pertanto condividersi le motivazioni, assorbenti di ogni ulteriorequestione dedotta, che qui si richiamano, della sentenza di primo grado, laquale merita pertanto conferma».5.

Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a cinque motivi,a cui l’ente impositore resiste con controricorso.6.

Entrambe le parti depositavano memoria.7.

Veniva fissata l’adunanza camerale del 25.03.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è articolato in cinque motivi.2.

Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c..Numero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/20262.1.

Secondo la contribuente, la destinazione agricola deifabbricati ai quali si riferisce la pretesa impositiva emergerebbe dalla “noncontestazione” di tale assunto da parte del Comune, con la conseguenzadella insussistenza della necessità di specifica prova sul punto edell’erroneità della sentenza impugnata in merito al mancato assolvimentodell’onere probatorio da parte del contribuente.

Più in particolare, laricorrente deduce l’applicabilità del “principio di non contestazione”, tale daesonerarla dalla prova della strumentalità dei fabbricati rurali, in forza diuna dichiarazione del 16 giugno 2005, a suo dire allegata alla denunciapresentata al Comune il 20 agosto 2014 (riprodotta a pagina 11 del ricorso).Il Comune, a sua volta, secondo la ricorrente, non avrebbe contestato taleallegazione, in quanto si era limitato «a sostenere, che, quanto alla lettera[n.d.r. la dichiarazione del 16 giugno 2005] allegata inerente i beni agricolistrumentali all’attività della ricorrente “non vi [era] alcuna traccia nei nostriarchivi né informatici né cartacei”».

Sulla base di tale premessa, laricorrente inferisce: «Attesa la corrispondenza documentale tra quantoallegato al punto 3 al proprio ricorso in primo grado [ossia la dichiarazionedel 16.06.2005 della contribuente] e quanto espressamente riportatodall’ente specie alla pag. 4 alle sue predette controdeduzioni e, quindi, allaraggiunta certezza che entrambi i moduli facessero espresso riferimento allamedesima lettera allegata , rilevato che il Comune ha giustificatol’assenza di quest’ultima lettera solo sulla base di una mera affermazione(ovverosia che tale documento non risulterebbe negli archivi comunalisenza offrire alcun elemento certo a sostegno di tale asserzione), ciò nonavrebbe potuto integrare alcuna specifica contestazione a norma dell’art.115 c.p.c.».2.2.

Il motivo è infondato.2.3.

In primo luogo deve osservarsi che il richiamo al principio dinon contestazione appare non pertinente alla fattispecie.

Lo stesso, infatti,Numero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026si applica in relazione a fatti o a circostanze specifiche non messe in dubbiodalla controparte e non anche, come invece inferisce la ricorrente, alleipotesi in cui la contestazione sia «generica» o supportata, come assume lacontribuente, da allegazioni probatorie insufficienti.2.4.

Inoltre, la CTR ha congruamente motivato e accertato lacarenza di prova della spedizione e della ricezione di tale dichiarazione,dando atto – a conferma della sua inesistenza agli atti del Comune – che,comunque, la denuncia era riferita soltanto all’abitazione della contribuente,gravando su quest’ultima l’onere di dimostrare l’invio e il pervenimentodella dichiarazione medesima all’ente.2.5.

La censura, dunque, che contiene solo un formale ma nonpertinente riferimento alla presunta violazione dell’art. 115 c.p.c., si risolvein una contestazione dell’accertamento fattuale ed in una sollecitazione allarevisione del merito, preclusa al giudice di legittimità.2.6.

Deve, inoltre, osservarsi che «nel processo tributario,impugnatorio di un atto affermativo della pretesa fiscale (similmente aquanto accade nel processo di opposizione all'esecuzione, rispettoall'espropriazione forzata, alla cui base del pari è posto un titolo afondamento della pretesa creditoria), il principio di non contestazione nonimplica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi diimpugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quantocontestato (preteso) mediante l'atto impositivo, atto preesistente alprocesso nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difformeda quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale» (v., tra le altre, Cass.n. 16984/2023).3.

Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione al secondo motivo diappello.

In particolare, lamenta l’omessa pronuncia del giudice di appello inNumero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026ordine alla reclamata violazione del regolamento del Comune di Vicchio,allegando la revoca dell’ICI in ordine agli stessi immobili perché rurali inrelazione alle annualità 2005-2007.3.1.

Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione al terzo motivodi appello, con il quale si doleva del fatto che il Comune avesse preteso unanuova denuncia, a fronte della presentazione di precedente denuncia ai finiTARSU con allegata la lettera prima menzionata.3.2.

Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., con riguardo al quartomotivo di appello, con il quale la contribuente aveva lamentato che ilComune non avesse preso in considerazione la lettera allegata alla denunciain quanto manoscritta, piuttosto che redatta su un modulo.3.3.

Con il quinto motivo, la ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione al quinto motivo di appello.Lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia sulle seguenti richieste:applicabilità dell’art. 11 del predetto e vigente [OSCURATO:PERSONA] e,quindi, la declaratoria di spettanza, a favore degli appellanti, della riduzionedell’imposta in base, in particolare, alla riconducibilità della fattispecienell’ambito della corrispondente lett. a) (“agricoltori occupanti la parteabitativa della costruzione rurale ai fini fiscali”) e/o lett. e (“utilizzo diapposito contenitore– compostiera”).3.4.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quantoconnessi e risultano infondati.3.5.

I corrispondenti motivi di appello, infatti, devono intendersiimplicitamente respinti dal giudice di secondo grado in dipendenza dellaNumero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026mancata dimostrazione della spedizione e ricezione da parte del Comunedella dichiarazione del 16 giugno 2005 (denominata dalla contribuente“lettera” allegata alla denuncia) e della inesistenza della stessa agli attidell’ente.

La indimostrata ricezione della lettera era, invece, presuppostadalle censure sollevate in sede di gravame, sicché, nel dichiararel’infondatezza del primo motivo, la CTR ha implicitamente e logicamenterespinto le ulteriori doglianze, prive in sé di possibile fondamento sedisancorate dalla premessa di base, ossia quella della presentazione didichiarazione sulla ruralità degli immobili integrante la denuncia TARSU.4.

Quanto alle produzioni relative ad ICI, le stesse non possonorilevare ai fini delle valutazioni inerenti altro tributo e non appaionopertinenti.5.

A fronte dell’integrale rigetto del ricorso, le spese di giudizio seguonola soccombenza e si liquidano come da dispositivo.6.

Non sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione dell’art. 96c.p.c., come da richiesta del Comune, in quanto non emergono a carico diparte ricorrente profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa grave.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ilricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene rigettato.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione Campestri n. 11, in proprio e nella qualità di titolaredell’impresa individuale “[OSCURATO:PERSONA]”,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Siena-ricorrente-controComune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Nicola L. De RenzisSonnino del foro di Firenze-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana n. 637/02/2020 del 17.02.2020, pubblicata in data 25.09.2020Numero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di titolare dell’impresaindividuale corrente in Vicchio (FI) sotto la ditta “[OSCURATO:PERSONA] PodereManganelli”, ha impugnato dinanzi alla CTP Firenze l’avviso di accertamenton. 177 del 31 luglio 2014 da parte del Comune di Vicchio (FI) per omessadenuncia della TARSU relativa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012,nella misura complessiva di € 7.626,00 in relazione a fabbricati rurali ubicatinel medesimo Comune, alla [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso veniva respinto in primo grado.3. Su appello della contribuente, la CTR Toscana confermava ladecisione di prime cure sul presupposto della mancata dimostrazione delfatto che i fabbricati rurali fossero stati denunciati per beneficiaredell’esenzione dal tributo, con la seguente motivazione:4. «In questo quadro dunque, deve essere valutata la fattispecie in cuisi controverte circa la prova della allegazione alla denuncia TARSUpresentata dalla contribuente il 17.5.2005 (relativa all’immobile Cat. A/7,Cl. 3, F. 104, part. 2 sub. 1, adibito a civile abitazione, come indicato nellaprima pagina del modulo denuncia TARSU) della lettera che fa riferimentoalla “conduzione del podere agricolo” con indicazione catastale F. 104 part.2 sub. 2-3-4 e F. 104 part. 336. Si tratta in effetti di un foglio manoscrittoprivo di elementi sicuri di identificazione e di data certa. II Comune sostienedi non avere rinvenuto tale documento nel proprio archivio, né informaticoné cartaceo. D'altra parte, dal modulo compilato di denuncia non sirinvengono elementi di riscontro per affermare che quella letteramanoscritta fosse effettivamente allegata. Nel modulo è barrata la casella"compostaggio" ed è pacificamente allegata copia del ruolo attivo davolturare (relativo all’abitazione). Nello spazio della casella compostaggio viNumero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026è il riferimento manoscritto "si subentra a [OSCURATO:PERSONA]" ed altresì stascritto “podere agricolo oltre 100.000 mq.” aggiungendosi, poco sotto, "vedilettera allegata". Ma quella lettera manoscritta, che la contribuenteasserisce essere stata allegata, è priva di timbro di ricevimento del Comuneo di numerazione progressiva quale allegato alla denuncia ricevuta, tale daessa manoscritto nel modulo è del tutto generico.E’ ben vero che una ricezione da parte del Comune con timbro su tutti idocumenti prodotti e loro numerazione avrebbe evitato ogni questione (losmarrimento da parte del Comune asserito dalla contribuente sta sullostesso piano della mancata allegazione da parte della contribuente asseritodal Comune). Ma in mancanza di ciò non può che richiamarsi l'orientamentocostante già riportato che fa gravare sul contribuente interessato l’oneredella prova della esenzione. Né può valere l’annullamento in autotutela degliavvisi di accertamento ICI per anni precedenti, sia perché trattasi di tributidiversi con diversi presupposti e regole sia perché non può invocarsi unasorta di giudicato in ambiti distinti.Devono pertanto condividersi le motivazioni, assorbenti di ogni ulteriorequestione dedotta, che qui si richiamano, della sentenza di primo grado, laquale merita pertanto conferma».5. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a cinque motivi,a cui l’ente impositore resiste con controricorso.6. Entrambe le parti depositavano memoria.7. Veniva fissata l’adunanza camerale del 25.03.2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.2. Con il primo motivo, la contribuente deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), c.p.c..Numero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/20262.1. Secondo la contribuente, la destinazione agricola deifabbricati ai quali si riferisce la pretesa impositiva emergerebbe dalla “noncontestazione” di tale assunto da parte del Comune, con la conseguenzadella insussistenza della necessità di specifica prova sul punto edell’erroneità della sentenza impugnata in merito al mancato assolvimentodell’onere probatorio da parte del contribuente. Più in particolare, laricorrente deduce l’applicabilità del “principio di non contestazione”, tale daesonerarla dalla prova della strumentalità dei fabbricati rurali, in forza diuna dichiarazione del 16 giugno 2005, a suo dire allegata alla denunciapresentata al Comune il 20 agosto 2014 (riprodotta a pagina 11 del ricorso).Il Comune, a sua volta, secondo la ricorrente, non avrebbe contestato taleallegazione, in quanto si era limitato «a sostenere, che, quanto alla lettera[n.d.r. la dichiarazione del 16 giugno 2005] allegata inerente i beni agricolistrumentali all’attività della ricorrente “non vi [era] alcuna traccia nei nostriarchivi né informatici né cartacei”». Sulla base di tale premessa, laricorrente inferisce: «Attesa la corrispondenza documentale tra quantoallegato al punto 3 al proprio ricorso in primo grado [ossia la dichiarazionedel 16.06.2005 della contribuente] e quanto espressamente riportatodall’ente specie alla pag. 4 alle sue predette controdeduzioni e, quindi, allaraggiunta certezza che entrambi i moduli facessero espresso riferimento allamedesima lettera allegata , rilevato che il Comune ha giustificatol’assenza di quest’ultima lettera solo sulla base di una mera affermazione(ovverosia che tale documento non risulterebbe negli archivi comunalisenza offrire alcun elemento certo a sostegno di tale asserzione), ciò nonavrebbe potuto integrare alcuna specifica contestazione a norma dell’art.115 c.p.c.».2.2. Il motivo è infondato.2.3. In primo luogo deve osservarsi che il richiamo al principio dinon contestazione appare non pertinente alla fattispecie. Lo stesso, infatti,Numero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026si applica in relazione a fatti o a circostanze specifiche non messe in dubbiodalla controparte e non anche, come invece inferisce la ricorrente, alleipotesi in cui la contestazione sia «generica» o supportata, come assume lacontribuente, da allegazioni probatorie insufficienti.2.4. Inoltre, la CTR ha congruamente motivato e accertato lacarenza di prova della spedizione e della ricezione di tale dichiarazione,dando atto – a conferma della sua inesistenza agli atti del Comune – che,comunque, la denuncia era riferita soltanto all’abitazione della contribuente,gravando su quest’ultima l’onere di dimostrare l’invio e il pervenimentodella dichiarazione medesima all’ente.2.5. La censura, dunque, che contiene solo un formale ma nonpertinente riferimento alla presunta violazione dell’art. 115 c.p.c., si risolvein una contestazione dell’accertamento fattuale ed in una sollecitazione allarevisione del merito, preclusa al giudice di legittimità.2.6. Deve, inoltre, osservarsi che «nel processo tributario,impugnatorio di un atto affermativo della pretesa fiscale (similmente aquanto accade nel processo di opposizione all'esecuzione, rispettoall'espropriazione forzata, alla cui base del pari è posto un titolo afondamento della pretesa creditoria), il principio di non contestazione nonimplica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi diimpugnazione proposti, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quantocontestato (preteso) mediante l'atto impositivo, atto preesistente alprocesso nei quali i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difformeda quanto dal contribuente ritenuto in sede giudiziale» (v., tra le altre, Cass.n. 16984/2023).3. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione al secondo motivo diappello. In particolare, lamenta l’omessa pronuncia del giudice di appello inNumero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026ordine alla reclamata violazione del regolamento del Comune di Vicchio,allegando la revoca dell’ICI in ordine agli stessi immobili perché rurali inrelazione alle annualità 2005-2007.3.1. Con il terzo motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione al terzo motivodi appello, con il quale si doleva del fatto che il Comune avesse preteso unanuova denuncia, a fronte della presentazione di precedente denuncia ai finiTARSU con allegata la lettera prima menzionata.3.2. Con il quarto motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., con riguardo al quartomotivo di appello, con il quale la contribuente aveva lamentato che ilComune non avesse preso in considerazione la lettera allegata alla denunciain quanto manoscritta, piuttosto che redatta su un modulo.3.3. Con il quinto motivo, la ricorrente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione al quinto motivo di appello.Lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia sulle seguenti richieste:applicabilità dell’art. 11 del predetto e vigente [OSCURATO:PERSONA] e,quindi, la declaratoria di spettanza, a favore degli appellanti, della riduzionedell’imposta in base, in particolare, alla riconducibilità della fattispecienell’ambito della corrispondente lett. a) (“agricoltori occupanti la parteabitativa della costruzione rurale ai fini fiscali”) e/o lett. e (“utilizzo diapposito contenitore– compostiera”).3.4. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quantoconnessi e risultano infondati.3.5. I corrispondenti motivi di appello, infatti, devono intendersiimplicitamente respinti dal giudice di secondo grado in dipendenza dellaNumero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026mancata dimostrazione della spedizione e ricezione da parte del Comunedella dichiarazione del 16 giugno 2005 (denominata dalla contribuente“lettera” allegata alla denuncia) e della inesistenza della stessa agli attidell’ente. La indimostrata ricezione della lettera era, invece, presuppostadalle censure sollevate in sede di gravame, sicché, nel dichiararel’infondatezza del primo motivo, la CTR ha implicitamente e logicamenterespinto le ulteriori doglianze, prive in sé di possibile fondamento sedisancorate dalla premessa di base, ossia quella della presentazione didichiarazione sulla ruralità degli immobili integrante la denuncia TARSU.4. Quanto alle produzioni relative ad ICI, le stesse non possonorilevare ai fini delle valutazioni inerenti altro tributo e non appaionopertinenti.5. A fronte dell’integrale rigetto del ricorso, le spese di giudizio seguonola soccombenza e si liquidano come da dispositivo.6. Non sussistono, invece, i presupposti per l’applicazione dell’art. 96c.p.c., come da richiesta del Comune, in quanto non emergono a carico diparte ricorrente profili di responsabilità a titolo di dolo o colpa grave.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ilricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, poiché il ricorsoviene rigettato. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente, in favore del controricorrente, delle spese delgiudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compensi, oltre Euro200,00 per esborsi ed accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 9360/2021Numero sezionale 2725/2026Numero di raccolta generale 13120/2026Data pubblicazione 07/05/2026ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13 .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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