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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:201
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61995CJ0147_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-147/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Atene (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA] (DEI)

e

[OSCURATO:PERSONA],

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE, del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE

(Sesta Sezione), composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezione (relatore), J.L.

Murray, C.N.

Kakouris, P.J.G.

Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] (DEI), dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene; - per [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Koukouli, del foro di Atene; - per il governo ellenico, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico presso l'avvocatura dello Stato, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], procuratore dell'avvocatura dello Stato, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Maragkoudaki, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA] dal signor John E. Collins, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] (DEI), rappresentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Koukouli, del governo ellenico, rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Maraghoudaki e dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico aggiunto presso l'avvocatura dello Stato, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor John E. Collins, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 21 novembre 1996, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 30 marzo 1995, pervenuta alla Corte il 12 maggio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] di Atene ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE, del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «protocollo n. 2») e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag, 24; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (impresa pubblica di elettricità; in prosieguo: la «DEI») relativamente alla concessione di una pensione di reversibilità. 3 La DEI è un ente pubblico sui generis, dotato di personalità giuridica ed assoggettato nella maggior parte delle sue funzioni, anche quando agisce in qualità di datore di lavoro, al diritto privato.

Il suo regime assicurativo, che comprende i rami pensione, sanità e previdenza-assistenza, è stato istituito direttamente dalla legge 4491/1966 (in prosieguo: la «legge»), che disciplina esclusivamente il suo funzionamento.

La gestione del regime assicurativo è affidata ad un servizio speciale, istituito con decisione del consiglio d'amministrazione della DEI e denominato, ai sensi dell'art. 1 della legge, «servizio delle assicurazioni». 4 Ai sensi dell'art. 2 della legge, tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la DEI, nonché i loro familiari, sono assoggettati obbligatoriamente al regime sopra menzionato. 5 L'art. 4 della legge ha istituito un consiglio delle assicurazioni composto da undici membri, che opera nell'ambito della DEI ed è competente a riconoscere i periodi assicurativi degli interessati, statuire sulla concessione delle prestazioni previste dalla legge e fare proposte al consiglio di amministrazione della DEI ai fini dell'adozione di qualsiasi provvedimento atto a migliorare le condizioni di concessione della tutela offerta dalla legge al personale della DEI. 6 In conformità all'art. 8 della stessa legge, l'importo della pensione concessa in forza di questo regime è calcolato sulla base delle retribuzioni dell'ultimo anno di servizio e dipende direttamente dalla durata del servizio compiuto, poiché il periodo di assicurazione richiesto per la concessione di tale pensione corrisponde alla durata del servizio presso la DEI. 7 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), della legge (in prosieguo: la «disposizione controversa»), «in caso di decesso del pensionato o dell'assicurato (...) hanno diritto a pensione la vedova o, qualora l'assicurato fosse di sesso femminile, il vedovo privo di risorse e completamente inabile al lavoro ed al cui mantenimento aveva provveduto il coniuge defunto durante tutto il periodo di cinque anni precedenti il decesso». 8 La consorte del signor [OSCURATO:PERSONA] lavorava presso la DEI.

In seguito al suo decesso, il signor [OSCURATO:PERSONA], con lettera 20 gennaio 1989, chiedeva al direttore delle assicurazioni del personale della DEI (in prosieguo: il «direttore») la concessione di una pensione di reversibilità. 9 In mancanza di una risposta del direttore entro tre mesi dalla presentazione della domanda, il signor [OSCURATO:PERSONA], in data 12 giugno 1989, presentava un ricorso di annullamento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Atene contro la conseguente decisione implicita di rigetto della sua domanda. 10 Il 21 settembre 1989, il direttore respingeva la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], in quanto egli non soddisfaceva i requisiti posti dalla disposizione controversa.

Nella memoria presentata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Atene, l'interessato estendeva il suo ricorso di annullamento a questa decisione esplicita di rigetto. 11 Con sentenza 26 novembre 1990, il [OSCURATO:PERSONA] di Atene dichiarava ricevibile il ricorso contro la decisione implicita di rigetto derivante dall'assenza di risposta del direttore, ma respingeva l'azione contro la decisione esplicita di rigetto poiché il signor [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato in via preliminare un reclamo contro la decisione del direttore al consiglio delle assicurazioni.

Tuttavia, dato che il direttore non l'aveva informato dell'obbligo di presentare tale reclamo, il detto giudice concedeva al signor [OSCURATO:PERSONA] un termine di tre mesi, a decorrere dal 26 novembre 1990, per provvedere a tale adempimento. 12 Il reclamo del signor [OSCURATO:PERSONA], presentato il 4 febbraio 1991 al consiglio delle assicurazioni, veniva respinto, il 26 marzo seguente, per gli stessi motivi esposti nella decisione del direttore. 13 Il 2 maggio 1991, il signor [OSCURATO:PERSONA] presentava un ricorso contro la decisione del consiglio delle assicurazioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Atene.

Con sentenza 16 aprile 1992, questo giudice dichiarava che la disposizione controversa era invalida e inapplicabile poiché violava il divieto di discriminazione fondata sul sesso, sancito dagli artt. 4 e 116 della Costituzione ellenica nonché dal diritto comunitario.

Esso annullava pertanto la decisione del consiglio delle assicurazioni della DEI. 14 La DEI interponeva appello contro questa sentenza dinanzi al giudice a quo, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il sistema assicurativo della DEI (...) sia un regime aziendale o un regime legale. 2) Se a detto sistema, in particolare alle prestazioni ai superstiti che esso contempla, si applichi l'art. 119 del Trattato CE o la direttiva 79/7/CEE. 3) Se la suesposta disposizione dell'art. 9, n. 1, lett. a), della legge 4491/1966 sia incompatibile con l'art. 119 del Trattato CE. 4) Se la sua conservazione sia consentita da una diversa disposizione di diritto comunitario. 5) Se l'art. 119 del Trattato CE si applichi alla fattispecie, alla luce del protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e in considerazione del fatto che l'appellato ha esperito l'azione iniziale anteriormente al 17 maggio 1990, cioè il 12 giugno 1989, ma il suo ricorso è stato respinto con la sentenza n. 8361/1990 del [OSCURATO:PERSONA] di Atene, in quanto l'interessato non aveva presentato un reclamo (ricorso quasi giurisdizionale) contro la decisione del direttore delle assicurazioni del personale, e questa sentenza gli concedeva un termine di tre mesi per presentare tale reclamo. 6) In caso di soluzione affermativa delle questioni nn. 3 e 5, se il vedovo che non riscuote pensione o non fruisce di altre prestazioni a favore del coniuge superstite in virtù di detta disposizione [art. 9, n. 1, lett. a), della legge 4491/1966] abbia diritto a pensione e prestazioni a favore del coniuge superstite alle stesse condizioni previste per le vedove».

Sulla prima e sulla seconda questione 15 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se le prestazioni attribuite sulla base di un regime pensionistico quale il regime di assicurazione della DEI rientrino nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato. 16 La DEI ed il governo ellenico sostengono che il regime di assicurazione della DEI è un regime previsto dalla legge che non rientra nel campo di applicazione dell'art. 119.

A tal riguardo la DEI sottolinea che il regime è istituito direttamente e disciplinato esclusivamente dalla legge e che essa stessa lo gestisce in qualità di persona giuridica di diritto pubblico.

Essa aggiunge che il regime non è stato creato né con una decisione unilaterale del datore di lavoro né dopo un negoziato o un accordo tra parti sociali, le sue modalità di funzionamento sono collegate a motivi di politica sociale e non al rapporto di lavoro e, infine, esso non presenta un carattere complementare rispetto ad un altro regime di assicurazione generale, in quanto le prestazioni che versa non si sostituiscono, in tutto o in parte, a quelle fornite da un qualsiasi regime di assicurazione generale.

Sulla base di queste considerazioni, la DEI e il governo ellenico ritengono che il regime non corrisponda ai criteri fissati dalla Corte per interpretare la nozione di «retribuzione» ai sensi dell'art. 119. 17 Per il resto, essi ritengono che nemmeno la direttiva si applichi alla fattispecie della causa a qua, dato che nell'art. 3, n. 2, esclude le prestazioni ai superstiti dal suo campo di applicazione. 18 Il signor [OSCURATO:PERSONA], il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono anche essi che la direttiva non si applichi alla causa a qua.

Per contro, essi sostengono che il regime di assicurazione della DEI rientra nel campo di applicazione dell'art. 119.

Dato che esso riguarda solo una categoria specifica di lavoratori, che la prestazione di cui trattasi dipende direttamente dalla durata del servizio compiuto e che il suo importo è calcolato sulla base dell'ultimo anno di servizio, il regime dipenderebbe, per l'essenziale, dal rapporto di lavoro e sarebbero così soddisfatti i criteri determinanti affinché le pensioni alle quali esso dà diritto siano considerate come retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato. 19 A tal riguardo occorre ricordare che, come la Corte ha precisato ripetutamente, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato ed il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego desunto dalla lettera stessa dell'art. 119, può avere carattere determinante (sentenza 28 settembre 1994, causa C-7/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4471, punto 43). 20 Certo, la Corte ha riconosciuto che non si può attribuire a questo criterio un carattere esclusivo, poiché le pensioni corrisposte da regimi legali previdenziali possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell'attività lavorativa (sentenza [OSCURATO:PERSONA], sopra menzionata, punto 44). 21 Tuttavia, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio, che hanno avuto o hanno potuto avere un ruolo nella determinazione da parte del legislatore nazionale di un regime come quello controverso, non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente funzione degli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all'ultimo stipendio (sentenza [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, punto 45). 22 Inoltre occorre tenere presente che una pensione di reversibilità prevista da un regime pensionistico aziendale è un beneficio che trae origine dall'iscrizione al regime del coniuge del superstite e rientra quindi nel campo di applicazione dell'art. 119 (sentenze 6 ottobre 1993, causa C-109/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4879, punti 13 e 14, e 28 settembre 1994, causa C-200/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4389, punto 18). 23 Da quanto precede deriva che una pensione di reversibilità versata da un regime pensionistico aziendale come quello di cui trattasi nella causa a qua, che dipende in sostanza dall'occupazione della moglie dell'interessato, si ricollega alla retribuzione di cui quest'ultima beneficiava e rientra nell'art. 119 del Trattato. 24 Occorre quindi risolvere le prime due questioni nel senso che le prestazioni attribuite in base ad un regime pensionistico quale il regime di assicurazione della DEI, ivi comprese le prestazioni per i superstiti, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato.

Sulla terza e sulla quarta questione 25 Con tali questioni, il giudice nazionale intende accertare se l'art. 119 del Trattato osti all'applicazione di una disposizione nazionale che assoggetta l'attribuzione di una pensione di vedovo, che rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dello stesso articolo, a condizioni specifiche che non sono imposte alle vedove e se il mantenimento in vigore di tale disposizione sia autorizzato da una norma di diritto comunitario. 26 Su questo punto è sufficiente osservare che l'art. 119 vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza (sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

I-1889, punto 32). 27 Dal fascicolo della causa a qua risulta che la disposizione controversa è direttamente discriminatoria a danno degli uomini, in quanto la disparità di trattamento consiste nel fatto che la concessione di una pensione di vedovo, che rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dell'art. 119, è assoggettata a condizioni specifiche che non sono imposte alle vedove. 28 E' evidente che nessuna norma di diritto comunitario può giustificare che sia mantenuta in vigore tale disposizione discriminatoria. 29 Occorre quindi risolvere la terza e la quarta questione nel senso che l'art. 119 del Trattato osta all'applicazione di una disposizione nazionale che assoggetta l'attribuzione di una pensione di vedovo, che rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dello stesso articolo, a condizioni specifiche che non sono imposte alle vedove e che nessuna norma di diritto comunitario può giustificare che tale disposizione sia mantenuta in vigore.

Sulla quinta questione 30 Con tale questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il protocollo n. 2 debba essere interpretato nel senso che l'art. 119 del Trattato può essere fatto valere nell'ambito di un'azione promossa prima del 17 maggio 1990, data della sentenza [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere prestazioni in forza di un regime previdenziale aziendale, anche se il ricorso iniziale è stato respinto in quanto l'interessato non aveva presentato un reclamo previo. 31 La DEI sostiene che, in virtù della limitazione dell'efficacia nel tempo della sentenza [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, ripresa nel protocollo n. 2, l'art. 119 non si applica in una causa quale quella pendente dinanzi al giudice nazionale.

Proponendo un ricorso, in data 12 giugno 1989, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] senza presentare un reclamo previo dinanzi al consiglio delle assicurazioni della DEI, il signor [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato le condizioni procedurali imposte dal diritto nazionale, di modo che questo ricorso non potrebbe essere considerato come «un'azione giudiziaria o un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile» ai sensi del protocollo n. 2.

Secondo la DEI, si deve quindi ritenere che il ricorso nella causa a qua sia stato presentato, al più presto, il 4 febbraio 1991, data in cui il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il reclamo dinanzi al consiglio delle assicurazioni della DEI, e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 32 Il signor [OSCURATO:PERSONA], sostenuto su tale punto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritiene di aver intentato un'azione giudiziaria ai sensi del protocollo n. 2 già il 12 giugno 1989, data in cui ha presentato un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Atene contro la decisione implicita di rigetto del direttore.

Secondo il signor [OSCURATO:PERSONA], il ritardo nella presentazione del suo reclamo al consiglio delle assicurazioni non modifica tale fatto.

Pur riconoscendo che il diritto ellenico non gli consentiva di presentare direttamente un ricorso dinanzi al giudice nazionale competente senza suscitare un atto o un astensione del direttore, il signor [OSCURATO:PERSONA] sostiene infatti che, in mancanza di una risposta di quest'ultimo, aveva il diritto di intentare un'azione giudiziaria e di chiedere l'annullamento dell'astensione che è considerata come un rigetto implicito della concessione della pensione. 33 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, anche se il primo ricorso è stato respinto per motivi di procedura, l'interessato ha denunciato, anteriormente al 17 maggio 1990, dinanzi ai giudici nazionali la lesione del diritto che gli conferisce l'art. 119, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il ricorso del 12 giugno 1989 ricevibile in quanto riguardava la decisione implicita di rigetto del direttore.

Egli dovrebbe pertanto poter beneficiare della deroga prevista dal protocollo n. 2. 34 Per quanto riguarda il governo del [OSCURATO:PERSONA], esso ha innanzi tutto sostenuto che l'interessato, non avendo rispettato i termini imposti dalle norme di procedura nazionali, non può far valere la deroga prevista dal protocollo n. 2.

Diversamente sarebbe se egli potesse, in base al diritto nazionale vigente, interporre appello contro il rigetto del suo ricorso precedente.

All'udienza, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha poi rilevato che, anche se è vero che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha sempre seguito una procedura corretta con riguardo al diritto ellenico, le successive decisioni dei giudici ellenici devono essere considerate come altrettante fasi di una procedura il cui punto di partenza risale al 12 giugno 1989.

Secondo questa analisi, la limitazione nel tempo dell'efficacia della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non si applicherebbe alla domanda del signor [OSCURATO:PERSONA]. 35 Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, punti 44 e 45, la Corte ha precisato che, per considerazioni tassative di certezza del diritto, l'efficacia diretta dell'art. 119 del Trattato non può essere fatta valere per chiedere il riconoscimento, con effetto da una data precedente al 17 maggio 1990, di un diritto a pensione.

Tuttavia, essa ha previsto una deroga a favore di coloro che, in tempo utile, hanno preso iniziative al fine di tutelare i loro diritti, cioè i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di questa data, hanno esperito un'azione giurisdizionale o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente. 36 Questa limitazione figura anche nel protocollo n. 2, il quale dispone che, «ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del Trattato, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile». 37 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, è evidente che le azioni o i reclami equivalenti che, secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e il protocollo n. 2, consentono di derogare alla limitazione dell'efficacia nel tempo che ne deriva devono essere proposti in conformità alle norme di procedura vigenti nello Stato membro interessato. 38 Nella fattispecie della causa a qua, anche se è vero che il primo ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] riguardava la decisione implicita di rigetto della sua domanda di pensione e che esso è stato respinto dal giudice nazionale di primo grado in quanto era stato esteso alla decisione esplicita di rifiuto del direttore, ciò non toglie che questo giudice gli ha concesso un termine di tre mesi per presentare un reclamo contro tale decisione al consiglio delle assicurazioni, cosa che egli ha fatto, e che, successivamente, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un secondo ricorso contro il rigetto del suo reclamo da parte di questo consiglio.

E' la decisione del giudice nazionale di primo grado su questo secondo ricorso che costituisce oggetto di appello dinanzi al giudice a quo. 39 Pertanto, il procedimento giudiziario che oppone il signor [OSCURATO:PERSONA] alla DEI è cominciato con la proposizione del primo ricorso, il 12 giugno 1989, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e quindi anteriormente al 17 maggio 1990, data della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 40 Occorre quindi risolvere la quinta questione dichiarando che il protocollo n. 2 deve essere interpretato nel senso che l'art. 119 del Trattato può essere fatto valere nell'ambito di un'azione promossa prima del 17 maggio 1990 al fine di ottenere prestazioni in forza di un regime previdenziale aziendale, anche se questa azione è stata dichiarata inammissibile poiché l'interessato non aveva presentato un reclamo previo, quando un nuovo termine gli è stato concesso dal giudice nazionale per presentare tale reclamo.

Sulla sesta questione 41 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 119 del Trattato esiga che i vedovi vittime di una discriminazione vietata da questa disposizione ottengano una pensione o un'altra prestazione per il coniuge superstite alle stesse condizioni delle vedove. 42 A tal riguardo occorre ricordare che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, punto 32, la Corte ha precisato che, quando una discriminazione in materia di retribuzioni sia stata accertata dalla Corte e finché non siano stati adottati dal regime provvedimenti che ripristinino la parità di trattamento, il rispetto dell'art. 119 può essere garantito soltanto attraverso la concessione alle persone della categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui fruiscono le persone della categoria favorita. 43 Ne deriva che un vedovo nella situazione del signor [OSCURATO:PERSONA] deve ricevere prestazioni alle stesse condizioni previste per le vedove. 44 Occorre quindi risolvere la sesta questione sottoposta alla Corte nel senso che l'art. 119 del Trattato esige che i vedovi vittime di una discriminazione vietata da questa disposizione ottengano una pensione o un'altra prestazione per il coniuge superstite alle stesse condizioni delle vedove.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 45 Le spese sostenute dal governo ellenico, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di Atene con sentenza 30 marzo 1995, dichiara: 1) Le prestazioni attribuite in base ad un regime pensionistico quale il regime di assicurazione della [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese le prestazioni per i superstiti, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE. 2) L'art. 119 del Trattato osta all'applicazione di una disposizione nazionale che assoggetta l'attribuzione di una pensione di vedovo, che rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dello stesso articolo, a condizioni specifiche che non sono imposte alle vedove e nessuna norma di diritto comunitario può giustificare che tale disposizione sia mantenuta in vigore. 3) Il protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea deve essere interpretato nel senso che l'art. 119 può essere fatto valere nell'ambito di un'azione promossa prima del 17 maggio 1990 al fine di ottenere prestazioni in forza di un regime previdenziale aziendale, anche se questa azione è stata dichiarata inammissibile poiché l'interessato non aveva presentato un reclamo previo, quando un nuovo termine gli è stato concesso dal giudice nazionale per presentare tale reclamo. 4) L'art. 119 del Trattato esige che i vedovi vittime di una discriminazione vietata da questa disposizione ottengano una pensione o un'altra prestazione per il coniuge superstite alle stesse condizioni delle vedove.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0147_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-147/95, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] di Atene (Grecia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] (DEI) e [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE, del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione (relatore), J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: - per la [OSCURATO:PERSONA] (DEI), dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Atene; - per [OSCURATO:PERSONA], dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Koukouli, del foro di Atene; - per il governo ellenico, dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico presso l'avvocatura dello Stato, dalla signora [OSCURATO:PERSONA], procuratore dell'avvocatura dello Stato, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Maragkoudaki, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti; - per il governo del [OSCURATO:PERSONA] dal signor John E. Collins, del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], barrister; - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, e dalla signora [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] (DEI), rappresentata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Koukouli, del governo ellenico, rappresentato dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Maraghoudaki e dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico aggiunto presso l'avvocatura dello Stato, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor John E. Collins, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 21 novembre 1996, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 gennaio 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 30 marzo 1995, pervenuta alla Corte il 12 maggio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] di Atene ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE, del protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «protocollo n. 2») e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag, 24; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (impresa pubblica di elettricità; in prosieguo: la «DEI») relativamente alla concessione di una pensione di reversibilità. 3 La DEI è un ente pubblico sui generis, dotato di personalità giuridica ed assoggettato nella maggior parte delle sue funzioni, anche quando agisce in qualità di datore di lavoro, al diritto privato. Il suo regime assicurativo, che comprende i rami pensione, sanità e previdenza-assistenza, è stato istituito direttamente dalla legge 4491/1966 (in prosieguo: la «legge»), che disciplina esclusivamente il suo funzionamento. La gestione del regime assicurativo è affidata ad un servizio speciale, istituito con decisione del consiglio d'amministrazione della DEI e denominato, ai sensi dell'art. 1 della legge, «servizio delle assicurazioni». 4 Ai sensi dell'art. 2 della legge, tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la DEI, nonché i loro familiari, sono assoggettati obbligatoriamente al regime sopra menzionato. 5 L'art. 4 della legge ha istituito un consiglio delle assicurazioni composto da undici membri, che opera nell'ambito della DEI ed è competente a riconoscere i periodi assicurativi degli interessati, statuire sulla concessione delle prestazioni previste dalla legge e fare proposte al consiglio di amministrazione della DEI ai fini dell'adozione di qualsiasi provvedimento atto a migliorare le condizioni di concessione della tutela offerta dalla legge al personale della DEI. 6 In conformità all'art. 8 della stessa legge, l'importo della pensione concessa in forza di questo regime è calcolato sulla base delle retribuzioni dell'ultimo anno di servizio e dipende direttamente dalla durata del servizio compiuto, poiché il periodo di assicurazione richiesto per la concessione di tale pensione corrisponde alla durata del servizio presso la DEI. 7 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, lett. a), della legge (in prosieguo: la «disposizione controversa»), «in caso di decesso del pensionato o dell'assicurato (...) hanno diritto a pensione la vedova o, qualora l'assicurato fosse di sesso femminile, il vedovo privo di risorse e completamente inabile al lavoro ed al cui mantenimento aveva provveduto il coniuge defunto durante tutto il periodo di cinque anni precedenti il decesso». 8 La consorte del signor [OSCURATO:PERSONA] lavorava presso la DEI. In seguito al suo decesso, il signor [OSCURATO:PERSONA], con lettera 20 gennaio 1989, chiedeva al direttore delle assicurazioni del personale della DEI (in prosieguo: il «direttore») la concessione di una pensione di reversibilità. 9 In mancanza di una risposta del direttore entro tre mesi dalla presentazione della domanda, il signor [OSCURATO:PERSONA], in data 12 giugno 1989, presentava un ricorso di annullamento dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Atene contro la conseguente decisione implicita di rigetto della sua domanda. 10 Il 21 settembre 1989, il direttore respingeva la domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], in quanto egli non soddisfaceva i requisiti posti dalla disposizione controversa. Nella memoria presentata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Atene, l'interessato estendeva il suo ricorso di annullamento a questa decisione esplicita di rigetto. 11 Con sentenza 26 novembre 1990, il [OSCURATO:PERSONA] di Atene dichiarava ricevibile il ricorso contro la decisione implicita di rigetto derivante dall'assenza di risposta del direttore, ma respingeva l'azione contro la decisione esplicita di rigetto poiché il signor [OSCURATO:PERSONA] non aveva presentato in via preliminare un reclamo contro la decisione del direttore al consiglio delle assicurazioni. Tuttavia, dato che il direttore non l'aveva informato dell'obbligo di presentare tale reclamo, il detto giudice concedeva al signor [OSCURATO:PERSONA] un termine di tre mesi, a decorrere dal 26 novembre 1990, per provvedere a tale adempimento. 12 Il reclamo del signor [OSCURATO:PERSONA], presentato il 4 febbraio 1991 al consiglio delle assicurazioni, veniva respinto, il 26 marzo seguente, per gli stessi motivi esposti nella decisione del direttore. 13 Il 2 maggio 1991, il signor [OSCURATO:PERSONA] presentava un ricorso contro la decisione del consiglio delle assicurazioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Atene. Con sentenza 16 aprile 1992, questo giudice dichiarava che la disposizione controversa era invalida e inapplicabile poiché violava il divieto di discriminazione fondata sul sesso, sancito dagli artt. 4 e 116 della Costituzione ellenica nonché dal diritto comunitario. Esso annullava pertanto la decisione del consiglio delle assicurazioni della DEI. 14 La DEI interponeva appello contro questa sentenza dinanzi al giudice a quo, che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il sistema assicurativo della DEI (...) sia un regime aziendale o un regime legale. 2) Se a detto sistema, in particolare alle prestazioni ai superstiti che esso contempla, si applichi l'art. 119 del Trattato CE o la direttiva 79/7/CEE. 3) Se la suesposta disposizione dell'art. 9, n. 1, lett. a), della legge 4491/1966 sia incompatibile con l'art. 119 del Trattato CE. 4) Se la sua conservazione sia consentita da una diversa disposizione di diritto comunitario. 5) Se l'art. 119 del Trattato CE si applichi alla fattispecie, alla luce del protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e in considerazione del fatto che l'appellato ha esperito l'azione iniziale anteriormente al 17 maggio 1990, cioè il 12 giugno 1989, ma il suo ricorso è stato respinto con la sentenza n. 8361/1990 del [OSCURATO:PERSONA] di Atene, in quanto l'interessato non aveva presentato un reclamo (ricorso quasi giurisdizionale) contro la decisione del direttore delle assicurazioni del personale, e questa sentenza gli concedeva un termine di tre mesi per presentare tale reclamo. 6) In caso di soluzione affermativa delle questioni nn. 3 e 5, se il vedovo che non riscuote pensione o non fruisce di altre prestazioni a favore del coniuge superstite in virtù di detta disposizione [art. 9, n. 1, lett. a), della legge 4491/1966] abbia diritto a pensione e prestazioni a favore del coniuge superstite alle stesse condizioni previste per le vedove». Sulla prima e sulla seconda questione 15 Con la prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se le prestazioni attribuite sulla base di un regime pensionistico quale il regime di assicurazione della DEI rientrino nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato. 16 La DEI ed il governo ellenico sostengono che il regime di assicurazione della DEI è un regime previsto dalla legge che non rientra nel campo di applicazione dell'art. 119. A tal riguardo la DEI sottolinea che il regime è istituito direttamente e disciplinato esclusivamente dalla legge e che essa stessa lo gestisce in qualità di persona giuridica di diritto pubblico. Essa aggiunge che il regime non è stato creato né con una decisione unilaterale del datore di lavoro né dopo un negoziato o un accordo tra parti sociali, le sue modalità di funzionamento sono collegate a motivi di politica sociale e non al rapporto di lavoro e, infine, esso non presenta un carattere complementare rispetto ad un altro regime di assicurazione generale, in quanto le prestazioni che versa non si sostituiscono, in tutto o in parte, a quelle fornite da un qualsiasi regime di assicurazione generale. Sulla base di queste considerazioni, la DEI e il governo ellenico ritengono che il regime non corrisponda ai criteri fissati dalla Corte per interpretare la nozione di «retribuzione» ai sensi dell'art. 119. 17 Per il resto, essi ritengono che nemmeno la direttiva si applichi alla fattispecie della causa a qua, dato che nell'art. 3, n. 2, esclude le prestazioni ai superstiti dal suo campo di applicazione. 18 Il signor [OSCURATO:PERSONA], il governo del [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono anche essi che la direttiva non si applichi alla causa a qua. Per contro, essi sostengono che il regime di assicurazione della DEI rientra nel campo di applicazione dell'art. 119. Dato che esso riguarda solo una categoria specifica di lavoratori, che la prestazione di cui trattasi dipende direttamente dalla durata del servizio compiuto e che il suo importo è calcolato sulla base dell'ultimo anno di servizio, il regime dipenderebbe, per l'essenziale, dal rapporto di lavoro e sarebbero così soddisfatti i criteri determinanti affinché le pensioni alle quali esso dà diritto siano considerate come retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato. 19 A tal riguardo occorre ricordare che, come la Corte ha precisato ripetutamente, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato ed il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego desunto dalla lettera stessa dell'art. 119, può avere carattere determinante (sentenza 28 settembre 1994, causa C-7/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4471, punto 43). 20 Certo, la Corte ha riconosciuto che non si può attribuire a questo criterio un carattere esclusivo, poiché le pensioni corrisposte da regimi legali previdenziali possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell'attività lavorativa (sentenza [OSCURATO:PERSONA], sopra menzionata, punto 44). 21 Tuttavia, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio, che hanno avuto o hanno potuto avere un ruolo nella determinazione da parte del legislatore nazionale di un regime come quello controverso, non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente funzione degli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all'ultimo stipendio (sentenza [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, punto 45). 22 Inoltre occorre tenere presente che una pensione di reversibilità prevista da un regime pensionistico aziendale è un beneficio che trae origine dall'iscrizione al regime del coniuge del superstite e rientra quindi nel campo di applicazione dell'art. 119 (sentenze 6 ottobre 1993, causa C-109/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4879, punti 13 e 14, e 28 settembre 1994, causa C-200/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4389, punto 18). 23 Da quanto precede deriva che una pensione di reversibilità versata da un regime pensionistico aziendale come quello di cui trattasi nella causa a qua, che dipende in sostanza dall'occupazione della moglie dell'interessato, si ricollega alla retribuzione di cui quest'ultima beneficiava e rientra nell'art. 119 del Trattato. 24 Occorre quindi risolvere le prime due questioni nel senso che le prestazioni attribuite in base ad un regime pensionistico quale il regime di assicurazione della DEI, ivi comprese le prestazioni per i superstiti, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato. Sulla terza e sulla quarta questione 25 Con tali questioni, il giudice nazionale intende accertare se l'art. 119 del Trattato osti all'applicazione di una disposizione nazionale che assoggetta l'attribuzione di una pensione di vedovo, che rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dello stesso articolo, a condizioni specifiche che non sono imposte alle vedove e se il mantenimento in vigore di tale disposizione sia autorizzato da una norma di diritto comunitario. 26 Su questo punto è sufficiente osservare che l'art. 119 vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza (sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. I-1889, punto 32). 27 Dal fascicolo della causa a qua risulta che la disposizione controversa è direttamente discriminatoria a danno degli uomini, in quanto la disparità di trattamento consiste nel fatto che la concessione di una pensione di vedovo, che rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dell'art. 119, è assoggettata a condizioni specifiche che non sono imposte alle vedove. 28 E' evidente che nessuna norma di diritto comunitario può giustificare che sia mantenuta in vigore tale disposizione discriminatoria. 29 Occorre quindi risolvere la terza e la quarta questione nel senso che l'art. 119 del Trattato osta all'applicazione di una disposizione nazionale che assoggetta l'attribuzione di una pensione di vedovo, che rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dello stesso articolo, a condizioni specifiche che non sono imposte alle vedove e che nessuna norma di diritto comunitario può giustificare che tale disposizione sia mantenuta in vigore. Sulla quinta questione 30 Con tale questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se il protocollo n. 2 debba essere interpretato nel senso che l'art. 119 del Trattato può essere fatto valere nell'ambito di un'azione promossa prima del 17 maggio 1990, data della sentenza [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere prestazioni in forza di un regime previdenziale aziendale, anche se il ricorso iniziale è stato respinto in quanto l'interessato non aveva presentato un reclamo previo. 31 La DEI sostiene che, in virtù della limitazione dell'efficacia nel tempo della sentenza [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, ripresa nel protocollo n. 2, l'art. 119 non si applica in una causa quale quella pendente dinanzi al giudice nazionale. Proponendo un ricorso, in data 12 giugno 1989, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] senza presentare un reclamo previo dinanzi al consiglio delle assicurazioni della DEI, il signor [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato le condizioni procedurali imposte dal diritto nazionale, di modo che questo ricorso non potrebbe essere considerato come «un'azione giudiziaria o un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile» ai sensi del protocollo n. 2. Secondo la DEI, si deve quindi ritenere che il ricorso nella causa a qua sia stato presentato, al più presto, il 4 febbraio 1991, data in cui il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato il reclamo dinanzi al consiglio delle assicurazioni della DEI, e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 32 Il signor [OSCURATO:PERSONA], sostenuto su tale punto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritiene di aver intentato un'azione giudiziaria ai sensi del protocollo n. 2 già il 12 giugno 1989, data in cui ha presentato un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Atene contro la decisione implicita di rigetto del direttore. Secondo il signor [OSCURATO:PERSONA], il ritardo nella presentazione del suo reclamo al consiglio delle assicurazioni non modifica tale fatto. Pur riconoscendo che il diritto ellenico non gli consentiva di presentare direttamente un ricorso dinanzi al giudice nazionale competente senza suscitare un atto o un astensione del direttore, il signor [OSCURATO:PERSONA] sostiene infatti che, in mancanza di una risposta di quest'ultimo, aveva il diritto di intentare un'azione giudiziaria e di chiedere l'annullamento dell'astensione che è considerata come un rigetto implicito della concessione della pensione. 33 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, anche se il primo ricorso è stato respinto per motivi di procedura, l'interessato ha denunciato, anteriormente al 17 maggio 1990, dinanzi ai giudici nazionali la lesione del diritto che gli conferisce l'art. 119, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il ricorso del 12 giugno 1989 ricevibile in quanto riguardava la decisione implicita di rigetto del direttore. Egli dovrebbe pertanto poter beneficiare della deroga prevista dal protocollo n. 2. 34 Per quanto riguarda il governo del [OSCURATO:PERSONA], esso ha innanzi tutto sostenuto che l'interessato, non avendo rispettato i termini imposti dalle norme di procedura nazionali, non può far valere la deroga prevista dal protocollo n. 2. Diversamente sarebbe se egli potesse, in base al diritto nazionale vigente, interporre appello contro il rigetto del suo ricorso precedente. All'udienza, il governo del [OSCURATO:PERSONA] ha poi rilevato che, anche se è vero che il signor [OSCURATO:PERSONA] ha sempre seguito una procedura corretta con riguardo al diritto ellenico, le successive decisioni dei giudici ellenici devono essere considerate come altrettante fasi di una procedura il cui punto di partenza risale al 12 giugno 1989. Secondo questa analisi, la limitazione nel tempo dell'efficacia della sentenza [OSCURATO:PERSONA] non si applicherebbe alla domanda del signor [OSCURATO:PERSONA]. 35 Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, punti 44 e 45, la Corte ha precisato che, per considerazioni tassative di certezza del diritto, l'efficacia diretta dell'art. 119 del Trattato non può essere fatta valere per chiedere il riconoscimento, con effetto da una data precedente al 17 maggio 1990, di un diritto a pensione. Tuttavia, essa ha previsto una deroga a favore di coloro che, in tempo utile, hanno preso iniziative al fine di tutelare i loro diritti, cioè i lavoratori o i loro aventi causa che, prima di questa data, hanno esperito un'azione giurisdizionale o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale vigente. 36 Questa limitazione figura anche nel protocollo n. 2, il quale dispone che, «ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del Trattato, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile». 37 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, è evidente che le azioni o i reclami equivalenti che, secondo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e il protocollo n. 2, consentono di derogare alla limitazione dell'efficacia nel tempo che ne deriva devono essere proposti in conformità alle norme di procedura vigenti nello Stato membro interessato. 38 Nella fattispecie della causa a qua, anche se è vero che il primo ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] riguardava la decisione implicita di rigetto della sua domanda di pensione e che esso è stato respinto dal giudice nazionale di primo grado in quanto era stato esteso alla decisione esplicita di rifiuto del direttore, ciò non toglie che questo giudice gli ha concesso un termine di tre mesi per presentare un reclamo contro tale decisione al consiglio delle assicurazioni, cosa che egli ha fatto, e che, successivamente, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un secondo ricorso contro il rigetto del suo reclamo da parte di questo consiglio. E' la decisione del giudice nazionale di primo grado su questo secondo ricorso che costituisce oggetto di appello dinanzi al giudice a quo. 39 Pertanto, il procedimento giudiziario che oppone il signor [OSCURATO:PERSONA] alla DEI è cominciato con la proposizione del primo ricorso, il 12 giugno 1989, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e quindi anteriormente al 17 maggio 1990, data della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. 40 Occorre quindi risolvere la quinta questione dichiarando che il protocollo n. 2 deve essere interpretato nel senso che l'art. 119 del Trattato può essere fatto valere nell'ambito di un'azione promossa prima del 17 maggio 1990 al fine di ottenere prestazioni in forza di un regime previdenziale aziendale, anche se questa azione è stata dichiarata inammissibile poiché l'interessato non aveva presentato un reclamo previo, quando un nuovo termine gli è stato concesso dal giudice nazionale per presentare tale reclamo. Sulla sesta questione 41 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 119 del Trattato esiga che i vedovi vittime di una discriminazione vietata da questa disposizione ottengano una pensione o un'altra prestazione per il coniuge superstite alle stesse condizioni delle vedove. 42 A tal riguardo occorre ricordare che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], soprammenzionata, punto 32, la Corte ha precisato che, quando una discriminazione in materia di retribuzioni sia stata accertata dalla Corte e finché non siano stati adottati dal regime provvedimenti che ripristinino la parità di trattamento, il rispetto dell'art. 119 può essere garantito soltanto attraverso la concessione alle persone della categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui fruiscono le persone della categoria favorita. 43 Ne deriva che un vedovo nella situazione del signor [OSCURATO:PERSONA] deve ricevere prestazioni alle stesse condizioni previste per le vedove. 44 Occorre quindi risolvere la sesta questione sottoposta alla Corte nel senso che l'art. 119 del Trattato esige che i vedovi vittime di una discriminazione vietata da questa disposizione ottengano una pensione o un'altra prestazione per il coniuge superstite alle stesse condizioni delle vedove. Decisione relativa alle spese Sulle spese 45 Le spese sostenute dal governo ellenico, dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] di Atene con sentenza 30 marzo 1995, dichiara: 1) Le prestazioni attribuite in base ad un regime pensionistico quale il regime di assicurazione della [OSCURATO:PERSONA], ivi comprese le prestazioni per i superstiti, rientrano nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE. 2) L'art. 119 del Trattato osta all'applicazione di una disposizione nazionale che assoggetta l'attribuzione di una pensione di vedovo, che rientra nella nozione di retribuzione ai sensi dello stesso articolo, a condizioni specifiche che non sono imposte alle vedove e nessuna norma di diritto comunitario può giustificare che tale disposizione sia mantenuta in vigore. 3) Il protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea deve essere interpretato nel senso che l'art. 119 può essere fatto valere nell'ambito di un'azione promossa prima del 17 maggio 1990 al fine di ottenere prestazioni in forza di un regime previdenziale aziendale, anche se questa azione è stata dichiarata inammissibile poiché l'interessato non aveva presentato un reclamo previo, quando un nuovo termine gli è stato concesso dal giudice nazionale per presentare tale reclamo. 4) L'art. 119 del Trattato esige che i vedovi vittime di una discriminazione vietata da questa disposizione ottengano una pensione o un'altra prestazione per il coniuge superstite alle stesse condizioni delle vedove.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris