CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 22 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 13 febbraio 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, oltre a contenere doglianze in fatto, estranee al sindacato di legittimità, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una sentenza impugnata che a pagina 3 ha evidenziato gli elementi da cui logicamente desumere la colpevolezza del prevenuto per la ricettazione degli assegni, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]