CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 28943/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 25573-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 357/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 05/07/2019 R.G.N. 136/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’visto l’art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni Oggetto Pubblico impiego – Licenziamento - Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare R.G.N.25573/2019 Cron. Rep. Ud.05/07/2022 PU R.G.N. 25573/2019 Pag.scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 357 del 2019, emessa in sede di reclamo proposto, ai sensi dell’art. 1, comma 58, l. 92/2012, dall’arch. [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del Tribunale di Savona, che aveva rigettato il ricorso proposto da quest’ultimo avverso il licenziamento senza preavviso intimato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] con nota del 10 giugno 2017. 2. Il lavoratore aveva impugnato, dinanzi al Tribunale di Savona, il licenziamento disciplinare intimatogli in data 10 giugno 2017 con il quale il Comune, in esito alla riattivazione del procedimento disciplinare, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale che lo assolveva dai reati ascrittigli perché “il fatto non sussiste”, aveva confermato la sanzione del licenziamento senza preavviso, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 ed il risarcimento del danno in misura pari ad un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello di effettiva integrazione. I fatti che avevano portato all’adozione del provvedimento espulsivo erano consistiti nell’aver il Flandi chiesto ed ottenuto lo svolgimento di lavori presso la propria abitazione, da parte dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] e dell’imprenditore [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa, che avevano in corso rapporti con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], ciò senza il pagamento di alcun corrispettivo e conseguendo una utilità con approfittamento del suo ruolo e della sua posizione, in violazione dei doveri di fedeltà e leale collaborazione del dipendente pubblico. 3. Il Tribunale di Savona rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite. 4. La Corte d’appello di Genova, ricostruita la vicenda, richiamava la nota del 22 luglio 2009 che aveva dato inizio al procedimento disciplinare con contestuale sospensione dello stesso, exart. 25 bis c.c.n.l. 6.04.1995, in attesa della conclusione del procedimento penale per l’imputazione dei reati di concussione e peculato, ed evidenziava che dalla stessa si evinceva che la contestazione disciplinare notificata all’arch. Flandi aveva avuto ad oggetto tanto “i fatti emersi dalla richiesta di rinvio a giudizio” quanto “le circostanze oggetto della richiesta di rinvio a giudizio” e, pertanto, riteneva che le violazioni contestate con la missiva del 2009 avessero un contenuto più ampio rispetto al mero fatto di reato coperto dal giudicato. Riteneva che il Comune nel contestare gli ulteriori addebiti, a seguito della sentenza penale di assoluzione, non avesse compiuto alcuna violazione del giudicato in quanto la Corte d’appello penale aveva comunque stigmatizzato il comportamento tenuto dall’arch. Flandi, approfittando del ruolo pubblico, per ottenere indebiti vantaggi, ed inoltre il R.G.N. 25573/2019 Pag.Comune aveva rispettato il diritto di difesa del lavoratore dandogli la possibilità di replica anche sulle contestazioni formulate con la nota di ripresa del procedimento disciplinare. Considerava legittima la ripresa del procedimento disciplinare in quanto il Comune con la nota del 5 aprile del 2017 si era limitato a circoscrivere gli addebiti -ricompresi in quelli originari - dei mancati pagamenti dei lavori richiesti dall ’ arch. Flandi ai sigg.ri Prato e Rapetti e della richiesta di accollo spese effettuata dall’arch. Flandi a questi ultimi in base agli accertamenti penali ed alla sentenza di assoluzione. Precisava che, in ogni caso, le nuove contestazioni assumevano una valenza residuale e di “mero contorno” e, pertanto, considerava assorbite le questioni inerenti alla tardività delle contestazioni formulate con la nota del 2017. Riteneva che le circostanze sicuramente provate (e cioè l’essersi il Flandi rivolto, per l’effettuazione di lavoro presso la propria villa, ad imprenditori che avevano rapporti di affari con il Comune, il non aver versato alcun corrispettivo per tali lavori né all’epoca dei fatti né successivamente, l’aver omesso di rimborsare alla Elettro-Project l’importo di cui alla fattura relativa ai materiali acquistati da Flandi e che la Elettro-Project aveva accettato - su sua richiesta - di intestarsi) fossero già idonei ad integrare una giusta causa di licenziamento, in quanto lesivi del rapporto fiduciario necessario per la prosecuzione del rapporto. La Corte riteneva che il comportamento dell’arch. Flandi fosse di evidente gravità tanto nella materialità delle condotte quanto nella consapevolezza della condotta illecita, oltre che per la posizione dirigenziale coperta per molti anni dal ricorrente. Confermava, pertanto, la congruità e la proporzionalità della sanzione del licenziamento senza preavviso sul rilievo che l’arch. Flandi aveva usato la propria posizione pubblica per ottenere indebiti vantaggi e trattamenti di favore ed aveva tenuto un comportamento contrario ai doveri del dipendente pubblico, causando un danno all’immagine della P.A. La Corte d’appello da ultimo precisava che il ricorrente non aveva fornito alcuna argomentazione volta a confutare la statuizione del giudice di prime cure ma si era limitato a sostenere la riconducibilità dell’illecito ad un mero inadempimento civilistico, né riteneva meritevoli di pregio le difese addotte dall’arch. Flandi, considerate del tutto inconsistenti. 5. Propone ricorso per la cassazione della sentenza l’arch. Flandi sulla base di tre motivi, a cui ha opposto difese con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il PG ha depositato conclusioni scritte ex art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, concludendo per il rigetto del ricorso. 7. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25573/2019 Pag.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 653 cod. proc. pen. e dell’art. 4, comma 7, del c.c.n.l. 2008, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l’accertamento penale assolutorio perché “il fatto non sussiste” crea un impedimento assoluto per la pubblica autorità di iniziare o proseguire il procedimento disciplinare per il medesimo fatto materiale accertato dal giudice penale, e sostiene l’erroneità del presupposto di riqualificazione dei fatti come “naturalistici”, volto esclusivamente ad aggirare la portata vincolante delle norme violate. 2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver pronunciato sul motivo di reclamo inerente alla contestazione dei fatti nuovi illegittimamente inseriti nella nota di ripresa del 2017, con violazione dell’art. 55 bisd.lgs. 165/2001. Il ricorrente sostiene che i fatti contestati nella nota di riattivazione del procedimento sono stati appresi dal Comune nel corso del procedimento penale e che gli stessi, essendo fatti nuovi, dovevano essere oggetto di una nuova contestazione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell ’art. 7 l. 300/1970, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto il Comune ha inserito fatti nuovi nella nota del 5 aprile del 2017 con evidente violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare. 4. I motivi, da trattare congiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, sono infondati. 5. La vicenda per cui è causa è temporalmente anteriore alle modiche dell’art. 55 ter del d.lgs. n. 75 del 2017 ed anzi alla stessa non si applica proprio l’art. 55 ter. Si ricorda, infatti, che l’art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del d.lgs. n 165 del 2001 introdotto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009 non si applica ai procedimenti aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore. Questa Corte, sul punto, ha affermato (v. Cass. 24 marzo 2022, n. 9637) che nel pubblico impiego contrattualizzato, l’art. 55 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, non trova applicazione nei procedimenti disciplinari aperti e sospesi prima della sua entrata in vigore -anche ove ripresi o riaperti successivamente -e ciò in quanto nel lasso temporale intercorrente tra l’entrata in vigore della l. n. 97 del 2001 e il d.lgs. n. 150 del 2009, la regolamentazione dei termini relativi alla ripresa del procedimento disciplinare,sospeso in pendenza di procedimento penale, è rimessa e resta assoggettata alla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, 40, comma 1, 55, 72, comma 1, lett. f), comma 3 e comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. R.G.N. 25573/2019 Pag.6. Con riferimento al sistema previgente, questa Corte di legittimità ha ritenuto (Cass.8 gennaio 2013, n. 206) che l’assoluzione o il proscioglimento con la formula “perché il fatto non costituisce illecito penale” non esclude la materialità del fatto né la sua riferibilità al dipendente pubblico, ma solo la sua rilevanza penale. Così è stato ritenuto che gli art. 14, commi 6 e 7, del c.c.n.l. ministeri del 12 giugno 2003 e 68, commi 6 e 7, delc.c.n.l. agenzie fiscali del 28 maggio 2004 - che ratione temporis regolavano il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare - vanno intesi nel senso che non escludono la ripresa del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente assolto perché il fatto non costituisce reato, dovendosi ritenere una diversa interpretazione non rispondente a criteri di ragionevolezza, perché in contrasto con la necessità, costituzionalmente avvertita, che l’azione amministrativa sia ispirata ai principi di buon andamento ed imparzialità e, facendo dipendere la possibilità di valutazione disciplinare di un fatto dalla circostanza, estrinseca e accidentale, dell’avere il fatto medesimo costituito oggetto di indagine penale, determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quei dipendenti, autori di condotte analoghe, che, per qualsiasi ragione, non siano state sottoposti al vaglio dell’autorità giudiziaria penale ed in parte infondato. Analogo ragionamento deve farsi con riferimento alle previsioni del c.c.n.l. enti locali applicabile nella fattispecie in esame. L’art. 4, comma 7, del c.c.n.l. 11 aprile 2008 prevede che: «7. In caso di sentenza penale irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione all’interessato. Ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure qualora l’assoluzione sia motivata “perché il fatto non costituisce illecito penale”, non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni». La disposizione è del tutto analoga a quella oggetto di esame nel precedente di questa Corte sopra ricordato (l’art. 14, commi 6 e 7 c,c.n.l. Ministeri del 2003 così prevede: «6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall’art. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento disciplinare sospeso al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6»). 7. Nello specifico è, innanzitutto, erroneo l’assunto del ricorrente secondo cui l’originaria contestazione disciplinare del 22 luglio 2009 si sarebbe limitata a contestare i soli fatti/reato oggetto del rinvio a giudizio per i quali il predetto è stato assolto. R.G.N. 25573/2019 Pag.Con valutazione di merito non rivedibile in questa sede di legittimità, i giudici di merito hanno statuito sulla circostanza che la nota del 2009 conteneva non solo la contestazione della fattispecie di reato imputata nel rinvio a giudizio ma anche “circostanze” ulteriori ed in particolare condotte rilevanti sul piano disciplinare (quali l’intestazione ad altri di fatture e la fruizione dell’esecuzione di lavori non pagati) specificamente contestate quali violazioni dei più generali doveri gravanti sui pubblici dipendenti e ricondotte all’art. 23, commi 1, 2 e 3, lett. a), d), f), h), l) m), n) del c.c.n.l. 6 aprile 1995 e s.m.i. Per di più la Corte territoriale ha congruamente motivato circa le circostanze contestate nella nota del 2017, precisando, in ogni caso, che le medesime erano “contorno” degli addebiti successivi rispetto a quelli originari (tali, comunque, da non determinare l’inserzione nella contestazione di fatti nuovi, esprimenti un disvalore diverso da quello originario) e che, in ogni caso, il licenziamento era giustificato anche senza tener conto dei fatti asseritamente nuovi (non influenti sulla connotazione di gravità dell’originario nucleo oggetto di contestazione). Tali fatti e circostanze, dunque, anche se non ritenuti sufficienti per giustificare una condanna in sede penale, per mancato riscontro della condotta induttiva, integravano tuttavia la violazione dei doveri di condotta. 8. Né sussiste alcuna violazione dell’art. 653 cod. proc. pen. anche perché la valutazione disciplinare è diversa da quella effettuata in sede penale ed il giudicato ricade sulla fattispecie di reato ma non preclude una valutazione della vicenda anche in base agli accertamenti penali (v. Cass., Sez. Un., 9 luglio 2015, n. 14344: “…il giudicato penale non preclude, in sede disciplinare, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella disciplinare, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità - e dunque, della ricostruzione dell ’ episodio posto a fondamento dell’incolpazione -operato nel giudizio penale.”; v., in senso conforme, Cass., Sez. Un., 16 luglio 2021, n. 20385; Cass. 12 febbraio 2021, n. 3659). Ciò consente di ritenere che il giudicato di assoluzione non determina automaticamente l’archiviazione del procedimento disciplinare e che la ripresa di quest’ultimo possa avvenire anche sulla base degli accertamenti effettuati in sede penale per meglio circoscrivere l’addebito originario, possibilità preclusa all’UPD solo fino a quando non sia intervenuta la sentenza definitiva penale, vista la sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare in attesa della sentenza penale definitiva (al caso de quo, come evidenziato, si applica la disciplina anteriforma Brunetta). È stato da questa Corte anche affermato (v. Cass. 22 novembre 2021, n. 35997) che la ripresa del procedimento disciplinare ammette “le modifiche nell’addebito che siano giustificate dall’evolversi della vicenda penale, proprio per il fatto in sé che, sospendendosi R.G.N. 25573/2019 Pag.legittimamente l’iterdisciplinare al fine di fruire degli accertamenti da svolgere in sede penale, logicamente questi ultimi devono poi poter essere apprezzati nella loro interezza, siano essi muniti di effetto di giudicato o consistano più semplicemente -come è nel caso di specie - in ulteriori circostanze comunque desumibili dalle attività ivi svolte, nel momento in cui l’originario procedimento viene infine proseguito”. Ciò è, del resto, ora confermato dall’art. 55-ter d.lgs. 165/2001 (pur qui non applicabile ratione temporis) con disposizione secondo cui la P.A. «riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale», che esprime un’evenienza normale del procedimento disciplinare, allorquando esso sia sospeso e poi ripreso, come anche le norme del tempo consentivano di fare (arg. exart. 5, comma 4, l. n. 97/2001) per connessione con le indagini e con un processo penale. La finale definizione dell’addebito certamente non consente di aggiungere ad esso nuovi fatti tali da alterare il nucleo delle circostanze proprie di quanto originariamente contestato, mutando elementi fondamentali dei rilievi precedentemente mossi o aggiungendo nuovi fatti tali da esprimere un disvalore completamente diverso da quello insito nell’originaria contestazione, ma sicuramente permette alla P.A. di procedere per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, ma che siano contenuti nell’ambito della originaria contestazione disciplinare. In sostanza, come da questa Corte già da tempo affermato (v. Cass. 9 giugno 2016, n. 11868), in tema di licenziamento disciplinare, il principio della immutabilità della contestazione non impedisce al datore di lavoro, nei casi di sospensione del procedimento disciplinare per la contestuale pendenza del processo penale relativo ai medesimi fatti, di utilizzare, all’atto della riattivazione del procedimento, gli accertamenti compiuti in sede penale per circoscrivere meglio l’addebito, sempre nell’ambito di quello originario, e purché al lavoratore, nel rispetto del diritto di difesa, sia consentito di replicare alle accuse così precisate. 9. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli indicati principi e non merita, pertanto, le censure che in questa sede vengono mosse. 10. Alla reiezione del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità. 11. Aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. R.G.N. 25573/2019 Pag.La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif