CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05880/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso14080/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare di impresa individuale, elett. domic.in Roma, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentatoe difeso, con procur a speciale in atti ; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , dal quale è rappres. e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 654/2021 della Corte di appello di VENEZIA, depositatail 17/3/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/1/2023,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 28.1. 2020 [OSCURATO:PERSONA] , quale titolare dell’omonima impresa individuale, appellò innanzi alla Corte d’appello di Venezia, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] spa-[OSCURATO:PERSONA]- la sentenza emessa dal Tribunale il 29.6. 2019 , di rigetto dell ’opp osizione al decreto ingiuntivo emesso a favore della suddetta società per la somma di euro 35.949,93, per fornitura di merce. Al riguardo l’appellante dedusse: la mancata applicazione della legge greca -questione rilevabile d’ufficio-dalla quale egli faceva discendere la qualificazione del rapporto come concessione di vendita o di agenzia, contratto implicante il suo d iritto alla restituzione della merce fornita dietro rimborso; che parte appellata aveva illegittimamente rifiutato il rimborso, per cui era sorto un credito a proprio favore, correttamente eccepito in compensazione; che il Tribunale non aveva considerato la prodotta sentenza penale di condanna per fa lso , dimostrativa della legittimità della restituzione offerta. Con sentenza depositata in data 17.3.21 la Corte territoriale ha rigettato l’appello, osservando che il rapporto contrattuale oggetto di causa non era classificabile quale agenzia, come desumibile da vari elementi (il fatto che Sitaras avesse identificato le provvigioni nello sconto praticato dalla società rispetto ai prezzi di listino; l’incompatibilità con il contratto d’agenzia della libertà del Sitaras nella determinazione del prezzo di vendita al cliente finale; la possibilità del Sita ras di concludere gli affari in nome proprio e con proprio tornaconto finale, come si ricavava d al fatto che lo stesso comprava i prodotti dalla società per poi rivenderli al prezzo autonomamente e liberamente determinato; la circostanza che il Sitaras, sulla base dei documenti prodotti, era considerato rivenditore-distributore, non già agente, termine con cui venivano invece designati isoggetti operanti in Grecia per conto della ditta dello stesso). Sulla base di tali rilievi ha quindi ritenuto il decidente che fosse contraddittorio l’asserto dell’appellante secondo il quale, in forza dell’applicazione della legge greca, sarebbe configurabile nella fattispecie il rapporto d’agenzia; che segnatamente , in mancanza di clausole pattizie chiare, non era distinguibile la concessione di vendita dalla vendita; che nel caso concreto, comunque,a norma dell’art. 4, del trattato di Roma 1, al contratto stipulato tra le parti era applicabile la legge italiana, quale paese nel quale era stata eseguita la prestazione negoziale caratteristica, cioè la fornitura di merce; che era altresì infondata la richiesta di restituzione della merce, venendo in rilievo un rapporto atipico, in mancanza di apposito patto; che parimenti infondata era l’eccezione di compensazione, considerando anche l’esiguo valore dei beni che l’appellante avrebbe voluto restituire, sicché tale eccezione avrebbe comportato un grave squilibrio negoziale a danno della società appellata; che era irrilevante il riferimento alla questione della sentenza greca, dedotta con critica generica. [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’omonima impresa individuale, ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con cinque motivi, illustrati da memoria.[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1362 e 1363, cc, per avere la Corte d’appello escluso, sulla base dell’interpretazione delle clausole pattizie, che il rapporto tra le parti fosse qualificabile come contratto di distribuzione, omettendo sial’esame letterale del contratto, sia la valutazione del comportamento complessivo delle parti riguardo ad alcuni elementi documentali quali il patto di esclusiva in favore della società e gli scambi di comunicazione in cui il ricorrente era definito da entrambe le parti come “distributore”. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussionetra le parti, non avendo la Corte d’appello motivato nel senso che dallo scambio di comunicazione tra le parti si desumesse la stipula diun contratto di distribuzione. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 4, Reg. Roma 1, per non aver la Corte territoriale ritenuto che la legge applicabile fosse quella della residenza abituale del distributore greco, il quale doveva espletare la prestazione caratteristica del rapporto, avendo appunto escluso la configurabilità del rapporto di distribuzione tra le parti. In particolare il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia considerato che la suddetta prestazione caratteristica fossequella dell’acquisto dei prodotti distribuiti, che avrebbe comportato l’applicabilità della legge grecaquale luogo di residenza del distributore. Il quarto motivo denunzia violazione dell’art. 15 legge n. 218/95, per non aver la Corte d’appello applica to la legge greca, richiamata nell’atto di citazione, come già affermato in pronunce della Corte di Cassazione greca che avevano esteso a determinati rapporti di distribuzione, con certe caratteristiche, ricorrenti nella fattispecie, la disciplina del contratto d’agenzia. Il quinto motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo consistente nel contratto tra le parti, datato 14.9.09, che contemplava il patto d’esclusiva a favore del fornitore, poiché la Corte d’appello, pur avendo accertato la falsità della sottoscrizione del ricorrente apposta a tale contratto, non ne aveva tratto le logiche conseguenze sulla scorrettezza della condotta di controparte. I primi quattro motivi, esaminabili cong iuntam ente poiché tra loro connessi, sono inammissibili tendendo a ribal tare l’interpretazione della Corte d’appellocirca la qualificazione del rapporto contrattuale tra le parti. Invero, i n tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima -consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti -è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda -concernente l'inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente –si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, anche straniere, se ne è allegata e provata la riferibilità al contratto e al relativo contenuto, potendo pertanto formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigmanormativo (Cass., n. 3115/21; n. 15603/21). Ora, nel caso concreto, la Corte d’appello ha ricostruito gli elementi di fatto contrattuali, ritenendo di sussumerli nell’ambito della fattispecie contrattuale della vendita-fornitura ed escludendo la configurabilità dell’agenzia e de l contratto di distribuzione, con argomentazioni chiare ed esaustive. In particolare, la sentenza impugnata ha escluso che le parti abbiano stipulato un contrat to d’agenzia o di distribuzione, affermando che la prestazione caratteristica del rapporto contrattuale tra le parti, alla stregua dell’art. 4, secondo paragrafo, del Trattato di Roma 1, sia quello delle fornitura di merce (qualificazione che aveva appunto legittimato l’applicazione della legge italiana, quale luogo di residenza del fornitore). Inoltre, da un lato, il ricorrente non ha indicato chiaramente quale clausola contrattuale riguardasse l’invocato patto d’esclusiva, peraltro ritenutoindimostrato dalla Corte territoriale e, dall’altro, è irrilevante il riferimento alle sentenza della Corte di cassazione greca, di condanna per il reato di falso, il cui contenuto non è stato trascritto e che, dunque, non può ritenersi pertinente al caso in esame. Il quinto motivo è parimenti inammissibile. Al riguardo, la Corte di merito ha correttamente considerato irrilevante la questione della falsificazione del contratto stipulato dalle parti; invero,la doglianza non èdecisiva nel senso che la dedotta falsificazione della sottoscrizione contrattuale del ricorrente non può riverberarsi sui singoli rapporti di fornitura tra le parti. Pertanto, non è ravvisabile alcun omesso esame di tale questione. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pa