CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 maggio 2023
Cassazione n. 15304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023Data pubblicazione 31/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * * Consigliere * CC** ** * Consigliere* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17130/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] ** N 24 presso lo studio dell avvocato * ** rappresentato e difeso dall avvocato * * * ricorrentecontroPROCURA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] intimati* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023avverso DECRETO di CORTE D APPELLO BOLOGNA n. 1245/2021Data pubblicazione 31/05/2023depositata il 23/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023dal Consigliere * * *La Corte di appello di Bologna con decreto n. 160/2022 pubblicatoil 23 maggio 2022 rigettava il reclamo proposto da * *genitore del minore * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.2.2019avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna cheaveva respinto la richiesta di autorizzazione alla permanenza nelterritorio dello Stato ai sensi dell art. 31 d.lgs. n.286/1998.La Corte di appello dopo avere richiamato i principi espressi dalleSezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 2179921803/2010 e 15750/2019 riteneva che ai fini del bilanciamentofra l interesse alla tutela del superiore interesse del minore e gliinteressi pubblici generali potenzialmente confliggenti alla luce deiparametri della proporzionalità e necessità le molteplici condanneinflitte al genitore sentenza del giudice di pace di * * a* del dicembre 2012 per ingresso e soggiorno illegale nelterritorio dello Stato sentenza del Tribunale di Fermo delnovembre 2014 e sentenza di patteggiamento del * presso ilTribunale di Fermo del luglio 2019 per il delitto di spaccio disostanze stupefacenti dimostravano che il reclamante avevasvolto da quando era entrato nel territorio italiano per lo più attivitàdelittuose senza cercare di integrarsi nel tessuto sociale anchedopo la nascita del figlio avvenuta nell anno 2019. Le condottepenalmente rilevanti accertate a carico del reclamante in custodiacautelare al momento della decisione secondo la Corte di Appellocostituivano elementi sintomatici dell attuale pericolosità delricorrente peraltro in stato di custodia cautelare in carcere almomento della decisione non valendo le relazioni dei servizi sociali attestanti l esistenza di un significativo rapporto affettivo fra ilgenitore ed il figlio a dimostrare l effettivo coinvolgimento nellavita del figlio né la precarietà di un occupazione pur recentementeinterrotta dall allegato rapporto di lavoro non idoneo a smentireche a provvedere al minore fosse la di lui madre. Secondo la Cortedi Appello non vi erano “elementi per ritenere che il proposito dirimettersi cercando con la paternità di essere una personamigliore venga effettivamente perseguito dal reclamante con laseria volontà di modificare il proprio stile di vita”.Il * ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motiviimpugnando il decreto della Corte di Appello di Bologna indicato inepigrafe.La causa è stata posta in decisione all udienza del 6 aprile 2023.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023Il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione dell art. 31Data pubblicazione 31/05/2023d.lgs. n.286/1998 per travisamento e omesso esame di fattidecisivi per il giudizio in relazione all art. 360 c.1 nn. 3 e 5. c.p.c.La Corte di Appello avrebbe travisato i fatti oggetto di causaomettendo di considerare che i precedenti penali richiamati dallaCorte di Appello non erano stati nemmeno considerati dal Tribunaleper i Minorenni né erano stati oggetto di contraddittorio nel corsodel giudizio se non per la sentenza di patteggiamento per la qualelo stesso ricorrente aveva ottenuto l affidamento in prova ai servizisociali senza che tale circostanza fosse stata minimamenteconsiderata dalla Corte di * * illogica sarebbel affermata assenza di integrazione sociale del ricorrente proprioalla luce della concessione del beneficio dell affidamento in provada parte del Tribunale di *In sostanza sarebbe mancato l esame circostanziato degli elementinecessari per la verifica dei presupposti del provvedimento di cuiall art. 31 * immigrazione avendo tralasciato di considerarecomplessivamente la condotta dello stesso ricorrente il quale dopoessere entrato da irregolare nel territorio italiano si era trasferitocon la moglie in Piacenza risiedendovi insieme al figlio caricando disignificato i precedenti penali senza considerare il legameconsolidato con il figlio conclamato dalle dichiarazioni della scuolamaterna frequentata dal minore oltre che dalla relazione dei servizisociali ed il mutato atteggiamento del ricorrente attestatodall ammissione al regime di affidamento in prova ai servizi sociali.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell art. 31c.3 d. lgs. n. 286/1998 e del diritto all unità familiare protetto daltitolo IV del medesimo decreto legislativo attuativo della dir.2003/86/CE nonché dell art. 8 * La Corte di Appello avrebbeomesso di effettuare una valutazione prognostica riguardante ilpericolo di danno grave e irreparabile per lo sviluppo psicofisico delminore. * totalmente tralasciata dalla Corte di Appelloche ai fini del dovuto giudizio di bilanciamento aveva consideratounicamente la condotta del padre peraltro nemmenocorrettamente inquadrata tralasciando le ripercussioni sul minoredi un provvedimento reiettivo.I due motivi di ricorso che meritano un esame congiunto inrelazione alla stretta connessione delle censure ivi esposte sonofondati per le ragioni di seguito esposte.L art. 31 c. 3 * n.286/1998 prevede che “il Tribunale per iMinorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico etenuto conto dell età e delle condizioni di salute del minore che sitrova nel territorio italiano può autorizzare l ingresso o lapermanenza del familiare per un periodo di tempo determinatoanche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.L autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravimotivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiareincompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023* I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanzaData pubblicazione 31/05/2023diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti dirispettiva competenza”.La giurisprudenza che si è formata attorno alla disposizione sopraricordata ha subito una lenta evoluzione culminata dapprima nellasentenza n. 21799/2010 e più di recente nella sentenza n.15750/2019 resa anch essa dalle Sezioni *Quanto alla prima pronunzia delle Sezioni Unite in essa dopoavere messo in evidenza che il superiore interesse del minore edell unità familiare trova la sua base normativa in molteplicistrumenti artt. 29 e 30 * * di * * sui dirittidel fanciullo del 1989 * 2003/86/CE relativa alricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi e negli artt. 7e 24 Carta di * * fu chiarito che l operatività delterzo comma dell art. 31 non poteva che essere funzionale adimpedire l insorgenza di un danno effettivo concreto percepibileed obbiettivamente grave danno che in considerazione dell età odelle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibriopsico fisico deriva o è altamente probabile deriverà al minoredall allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamentodall ambiente in cui è cresciuto.Si tratta proseguivano le Sezioni Unite di situazioni che non siprestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzatema richiedono un indagine svolta in modo individualizzato peraltroda parte di un organo specializzato appunto il Tribunale per iMinorenni tenendo conto della peculiarità delle situazioniprospettate nonché di ogni possibile variabile come l età lecondizioni di salute la presenza o meno dell altro genitore e lasituazione della famiglia e di qualsiasi altro fattore idoneo aconsentire l operazione di corretto bilanciamento degli interessirichiesta dalla norma .E proprio in tale contesto venne sottolineato che il bilanciamentofra i diversi interessi tenuti in considerazione dal parametronormativo richiede anche alla luce dell interpretazione dell art. 8CEDU nella parte in cui protegge il diritto alle relazioni familiari“effettive” una particolare attenzione al caso concreto proprio perrendere possibile il corretto bilanciamento di interessi cioè quelliindividuali già ricordarti e quelli generali di ordine pubblico esicurezza coinvolti che trovano ampia regolamentazione nella* 2008/115/CE per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi ilcui soggiorno è irregolare .In definitiva in tanto si pone l esigenza di salvaguardare l unitàgenitori figli in deroga alle disposizioni del * immigrazione inquanto risulti accertato non già un rapporto di filiazione meramentebiologica quanto l emersione in vivo e non in vitro della primariaesigenza di assistenza del minore onde evitargli il pregiudizioconseguente al venir meno della coesione familiare nonché delriferimento genitoriale effettivo che la stessa ha istituito per cui la4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023presenza reale ed effettiva del genitore strumentale alla presenzaData pubblicazione 31/05/2023del fanciullo è conseguente a tali condizioni e non si giustifica al difuori di queste cfr. * * n. 21799/2010 .Ne consegue sempre secondo le Sezioni Unite che il giudiceminorile chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti di cuiall art. 31 c.3 u. cit. è tenuto ad accertare pregiudizialmente chela coesione familiare vi sia stata davvero e che nell ambito di essalo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficiodel figlio minore la propria funzione genitoriale la cui improvvisainterruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suosviluppo psicofisico ovvero se si tratta di minore in tenerissimaetà significativamente considerata una variabile dalla norma chesussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore adallevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescitanonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui.Tale ultima pronunzia ha trovato piena conferma nella sentenzadelle Sezioni Unite n. 15750/2019 la quale oltre ad intervenire sulcontrasto giurisprudenziale formatosi attorno al valore dadel familiare incompatibile con la permanenza in Italia ai fini dellarevoca dell autorizzazione già concessa o del diniego del rilasciodell autorizzazione ha ulteriormente contribuito a fornireall interprete una griglia di principi che consentono di intendere laportata normativa del precetto e soprattutto orientano nellavalutazione delle condotte che risultano decisive per verificarel esistenza dei presupposti per il rilascio dell autorizzazione allapermanenza per “gravi motivi”. In questa direzione le SezioniUnite hanno dunque riconosciuto che l autorizzazione allapermanenza o all ingresso temporaneo in Italia prevista dallanormativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e aprotezione del diritto fondamentale del minore a vivere con igenitori mentre l interesse del familiare ad ottenere taleautorizzazione riceve tutela in via riflessa ovvero nella misura incui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico delminore che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché laragione unica del provvedimento autorizzatorio p.4 sent. ult. cit.Ne consegue che il diniego di autorizzazione non può essere fattoderivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno deireati che lo stesso testo unico considera ostativi all ingresso o alsoggiorno dello straniero potendo condurre al rigetto della istanzadi autorizzazione all esito di un esame circostanziato del caso e diun bilanciamento con l interesse del minore al quale la dettanorma in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppopsicofisico attribuisce valore prioritario ma non assoluto cfr. intermini * .In questa medesima prospettiva deve innestarsi come siaccennava in precedenza la giurisprudenza della Corte Europea deidiritti dell uomo che proprio con riferimento alla rilevanza di5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023condanne subite dal genitore per reati che impedirebbero l ingressoData pubblicazione 31/05/2023nel paese alla quale è richiesto il permesso di rimanere sulterritorio nazionale ha avuto modo di specificare gli elementi suiquali si deve fondare il giudizio di bilanciamento e di proporzionalitàal quale è tenuta l autorità giudiziaria per evitare chel allontanamento del genitore produca un vulnus all art. 8 CEDU –sub specie di violazione del diritto alla vita familiare e porsi alcontrario in linea con le ipotesi nelle quali è ammessalegittimamente ed è anzi necessaria un ingerenza sul diritto alrispetto della vita familiare secondo il parametro convenzionaleappena ricordato.In particolare la Corte edu ha ritenuto elementi da considerare atale fine la natura e la gravità del reato commesso – Corte edu* c. Paesi * 18 ottobre 2006 §64 * 7 aprile 2009* c. Italia §66 la durata del soggiorno nello Stato diaccoglienza l entità del lasso di tempo intercorso dallacommissione dell infrazione e la condotta del ricorrente in taleperiodo la nazionalità dei familiari coinvolti unitamente allasituazione familiare del ricorrente l effettività del legame e l età deifigli Corte edu 8.1.2009 J. * c. Regno * § 40 . Né puòprescindersi dall eventuale precarietà e della possibile futurarottura dell unità familiare C. edu 15.6.2010 * C. Francia C.edu 31.7.2008 * * c. Norvegia §§61 64unitamente alle difficoltà cui i familiari andrebbero incontro nelseguire il ricorrente nel * di destinazione con particolareriguardo al superiore interesse del minore considerata la capacitàdi adattamento dei bambini in funzione dell età cfr. Corte edu 17febbraio 2009 * c. Regno * § 60 .Si tratta di principi che sono stati ampiamente metabolizzati dallagiurisprudenza di questa Corte che proprio ai fini dellaponderazione all interno della clausola generale dei “gravi motivi”espressa dall art. 31 cit. del giudizio di proporzionalità compiutodal giudice di merito hanno attribuito progressivamente valenzaneutra a quelle infrazioni penali che oggettivamente non sonoidonee ad indicare un sostanziale abbandono da parte delrichiedente del contesto familiare o comunque una sua rilevantedisaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti cfr. * n.3096/2023 .* che occorre precisare è piuttosto che la valutazione delgiudice nazionale in ordine al giudizio correlato all esistenza deigravi motivi ai fini del corretto bilanciamento fra interesse allasalvaguardia della relazione familiare e del superiore interesse delminore e quello correlato alle politiche migratorie va compiutotenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte edu al finedi impedire violazioni sostanziali e procedurali dell art. 8 * Diguisa che l assenza di un accertamento informato ai principi dibilanciamento e proporzionalità è idoneo ad inficiare non solo lamotivazione della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023giudizio ma a monte la correttezza in diritto della sentenza delData pubblicazione 31/05/2023giudice di merito per violazione di norma di legge art.31 *immigrazione che questa Corte è chiamata a prendere inconsiderazione quando il giudice di merito abbia tralasciato diponderare gli elementi necessari per accertare se l ingerenza aldiritto al rispetto della vita familiare della prole possa dirsilegittimamente imposta alla stregua dell art.8 CEDU checostituisce un insostituibile parametro normativo per la correttainterpretazione della disposizione di cui all art.31 cit.Orbene fatte le superiori premesse in diritto ritiene il Collegio chela Corte di Appello di Bologna non si sia pienamente conformata aiprincipi sopra ricordati avendo pretermesso il giudizio dibilanciamento di cui si è detto.Per un verso la Corte di appello ha omesso di esaminare il temadelle ripercussioni negative che l allontanamento del padre avrebbeprodotto sul minore senza per nulla considerare il pur riconosciutostretto legale affettivo fra lo stesso ed il minore attestato daiservizi sociali e confermato dalla madre del figlio minore.Per altro verso la valutazione personologica in termini negativieffettuata nei confronti del ricorrente è stata agganciataunicamente all esistenza di tre precedenti penali senzaminimamente considerare la tipologia delle fattispecieincriminatrici l epoca nella quale vennero commessi e la loroconcreta incidenza sul rapporto affettivo e familiare con il minore.Tale ponderazione risulta essere stata compiuta in astratto senzaconsiderare la tipologia e gravità la loro collocazione temporale ela tipologia di pene irrogate per le fattispecie incriminatrici piùrisalenti peraltro di natura contravvenzionale – parimentitralasciando di prendere in considerazione l ammissione delricorrente al regime di affidamento ai servizi sociali rispetto allafattispecie di maggiore gravità fra i tre illeciti penali – commercio disostanza stupefacente . * quest ultimo che è statotralasciato anche rispetto all altro di segno opposto in ordine allecircostanze che hanno determinato lo stato di custodia cautelare incarcere del richiedente al momento della decisione impugnata puresso rilevante ai fini del giudizio di bilanciamento e proporzionalitàdi cui si è accennato.In conclusione la mancata verifica circostanziata degli elementiappena espressi dimostra che la Corte di appello non si siaconformata ai principi di diritto sopra esposti sul necessario giudiziodi bilanciamento improntato ai canoni di proporzionalità cheoccorre invece svolgere rispetto alla richiesta di autorizzazione exart.31 * non risultando indicati in maniera plausibile completae coerente le ragioni che avrebbero soltanto potuto giustificarel ingerenza sul diritto del minore alla prosecuzione della relazionefamiliare con il padre.* base di tali argomentazioni il ricorso va accolto ed il decretoimpugnato devono essere cassato con rinvio alla Corte di Appello7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023di Bologna che in diversa composizione provvederà anche sulleData pubblicazione 31/05/2023spese del giudizio di legittimità.* il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte diAppello di Bologna che in diversa composizione provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità.Dispone l oscuramento dei dati sensibili contenuti nel presenteprovvedimento ai sensi dell art.52 d.lgs. n.196/2003.Così deciso il 6 aprile 2023 nella camera di consiglio della primasezione civile in *Il Presidente* *8 di 8* *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023Data pubblicazione 31/05/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * PresidenteMINORI* * * Consigliere * CC** ** * Consigliere* * * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 17130/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] ** N 24 presso lo studio dell avvocato * ** rappresentato e difeso dall avvocato * * * ricorrentecontroPROCURA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE PER I [OSCURATO:PERSONA] intimati* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023avverso DECRETO di CORTE D APPELLO BOLOGNA n. 1245/2021Data pubblicazione 31/05/2023depositata il 23/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023dal Consigliere * * *La Corte di appello di Bologna con decreto n. 160/2022 pubblicatoil 23 maggio 2022 rigettava il reclamo proposto da * *genitore del minore * * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2.2.2019avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna cheaveva respinto la richiesta di autorizzazione alla permanenza nelterritorio dello Stato ai sensi dell art. 31 d.lgs. n.286/1998.La Corte di appello dopo avere richiamato i principi espressi dalleSezioni Unite di questa Corte nelle sentenze nn. 2179921803/2010 e 15750/2019 riteneva che ai fini del bilanciamentofra l interesse alla tutela del superiore interesse del minore e gliinteressi pubblici generali potenzialmente confliggenti alla luce deiparametri della proporzionalità e necessità le molteplici condanneinflitte al genitore sentenza del giudice di pace di * * a* del dicembre 2012 per ingresso e soggiorno illegale nelterritorio dello Stato sentenza del Tribunale di Fermo delnovembre 2014 e sentenza di patteggiamento del * presso ilTribunale di Fermo del luglio 2019 per il delitto di spaccio disostanze stupefacenti dimostravano che il reclamante avevasvolto da quando era entrato nel territorio italiano per lo più attivitàdelittuose senza cercare di integrarsi nel tessuto sociale anchedopo la nascita del figlio avvenuta nell anno 2019. Le condottepenalmente rilevanti accertate a carico del reclamante in custodiacautelare al momento della decisione secondo la Corte di Appellocostituivano elementi sintomatici dell attuale pericolosità delricorrente peraltro in stato di custodia cautelare in carcere almomento della decisione non valendo le relazioni dei servizi sociali attestanti l esistenza di un significativo rapporto affettivo fra ilgenitore ed il figlio a dimostrare l effettivo coinvolgimento nellavita del figlio né la precarietà di un occupazione pur recentementeinterrotta dall allegato rapporto di lavoro non idoneo a smentireche a provvedere al minore fosse la di lui madre. Secondo la Cortedi Appello non vi erano “elementi per ritenere che il proposito dirimettersi cercando con la paternità di essere una personamigliore venga effettivamente perseguito dal reclamante con laseria volontà di modificare il proprio stile di vita”.Il * ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motiviimpugnando il decreto della Corte di Appello di Bologna indicato inepigrafe.La causa è stata posta in decisione all udienza del 6 aprile 2023.2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023Il ricorrente deduce con il primo motivo la violazione dell art. 31Data pubblicazione 31/05/2023d.lgs. n.286/1998 per travisamento e omesso esame di fattidecisivi per il giudizio in relazione all art. 360 c.1 nn. 3 e 5. c.p.c.La Corte di Appello avrebbe travisato i fatti oggetto di causaomettendo di considerare che i precedenti penali richiamati dallaCorte di Appello non erano stati nemmeno considerati dal Tribunaleper i Minorenni né erano stati oggetto di contraddittorio nel corsodel giudizio se non per la sentenza di patteggiamento per la qualelo stesso ricorrente aveva ottenuto l affidamento in prova ai servizisociali senza che tale circostanza fosse stata minimamenteconsiderata dalla Corte di * * illogica sarebbel affermata assenza di integrazione sociale del ricorrente proprioalla luce della concessione del beneficio dell affidamento in provada parte del Tribunale di *In sostanza sarebbe mancato l esame circostanziato degli elementinecessari per la verifica dei presupposti del provvedimento di cuiall art. 31 * immigrazione avendo tralasciato di considerarecomplessivamente la condotta dello stesso ricorrente il quale dopoessere entrato da irregolare nel territorio italiano si era trasferitocon la moglie in Piacenza risiedendovi insieme al figlio caricando disignificato i precedenti penali senza considerare il legameconsolidato con il figlio conclamato dalle dichiarazioni della scuolamaterna frequentata dal minore oltre che dalla relazione dei servizisociali ed il mutato atteggiamento del ricorrente attestatodall ammissione al regime di affidamento in prova ai servizi sociali.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell art. 31c.3 d. lgs. n. 286/1998 e del diritto all unità familiare protetto daltitolo IV del medesimo decreto legislativo attuativo della dir.2003/86/CE nonché dell art. 8 * La Corte di Appello avrebbeomesso di effettuare una valutazione prognostica riguardante ilpericolo di danno grave e irreparabile per lo sviluppo psicofisico delminore. * totalmente tralasciata dalla Corte di Appelloche ai fini del dovuto giudizio di bilanciamento aveva consideratounicamente la condotta del padre peraltro nemmenocorrettamente inquadrata tralasciando le ripercussioni sul minoredi un provvedimento reiettivo.I due motivi di ricorso che meritano un esame congiunto inrelazione alla stretta connessione delle censure ivi esposte sonofondati per le ragioni di seguito esposte.L art. 31 c. 3 * n.286/1998 prevede che “il Tribunale per iMinorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico etenuto conto dell età e delle condizioni di salute del minore che sitrova nel territorio italiano può autorizzare l ingresso o lapermanenza del familiare per un periodo di tempo determinatoanche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.L autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravimotivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiareincompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023* I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanzaData pubblicazione 31/05/2023diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti dirispettiva competenza”.La giurisprudenza che si è formata attorno alla disposizione sopraricordata ha subito una lenta evoluzione culminata dapprima nellasentenza n. 21799/2010 e più di recente nella sentenza n.15750/2019 resa anch essa dalle Sezioni *Quanto alla prima pronunzia delle Sezioni Unite in essa dopoavere messo in evidenza che il superiore interesse del minore edell unità familiare trova la sua base normativa in molteplicistrumenti artt. 29 e 30 * * di * * sui dirittidel fanciullo del 1989 * 2003/86/CE relativa alricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi e negli artt. 7e 24 Carta di * * fu chiarito che l operatività delterzo comma dell art. 31 non poteva che essere funzionale adimpedire l insorgenza di un danno effettivo concreto percepibileed obbiettivamente grave danno che in considerazione dell età odelle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibriopsico fisico deriva o è altamente probabile deriverà al minoredall allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamentodall ambiente in cui è cresciuto.Si tratta proseguivano le Sezioni Unite di situazioni che non siprestano ad essere preventivamente catalogate e standardizzatema richiedono un indagine svolta in modo individualizzato peraltroda parte di un organo specializzato appunto il Tribunale per iMinorenni tenendo conto della peculiarità delle situazioniprospettate nonché di ogni possibile variabile come l età lecondizioni di salute la presenza o meno dell altro genitore e lasituazione della famiglia e di qualsiasi altro fattore idoneo aconsentire l operazione di corretto bilanciamento degli interessirichiesta dalla norma .E proprio in tale contesto venne sottolineato che il bilanciamentofra i diversi interessi tenuti in considerazione dal parametronormativo richiede anche alla luce dell interpretazione dell art. 8CEDU nella parte in cui protegge il diritto alle relazioni familiari“effettive” una particolare attenzione al caso concreto proprio perrendere possibile il corretto bilanciamento di interessi cioè quelliindividuali già ricordarti e quelli generali di ordine pubblico esicurezza coinvolti che trovano ampia regolamentazione nella* 2008/115/CE per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi ilcui soggiorno è irregolare .In definitiva in tanto si pone l esigenza di salvaguardare l unitàgenitori figli in deroga alle disposizioni del * immigrazione inquanto risulti accertato non già un rapporto di filiazione meramentebiologica quanto l emersione in vivo e non in vitro della primariaesigenza di assistenza del minore onde evitargli il pregiudizioconseguente al venir meno della coesione familiare nonché delriferimento genitoriale effettivo che la stessa ha istituito per cui la4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023presenza reale ed effettiva del genitore strumentale alla presenzaData pubblicazione 31/05/2023del fanciullo è conseguente a tali condizioni e non si giustifica al difuori di queste cfr. * * n. 21799/2010 .Ne consegue sempre secondo le Sezioni Unite che il giudiceminorile chiamato a verificare la sussistenza dei presupposti di cuiall art. 31 c.3 u. cit. è tenuto ad accertare pregiudizialmente chela coesione familiare vi sia stata davvero e che nell ambito di essalo straniero richiedente abbia esercitato effettivamente a beneficiodel figlio minore la propria funzione genitoriale la cui improvvisainterruzione costituirebbe un nocumento irreversibile per il suosviluppo psicofisico ovvero se si tratta di minore in tenerissimaetà significativamente considerata una variabile dalla norma chesussista la sua idoneità effettiva ad occuparsi del minore adallevarlo in un ambiente familiare idoneo a garantirne la crescitanonché a prendersi carico dei bisogni e dei problemi di lui.Tale ultima pronunzia ha trovato piena conferma nella sentenzadelle Sezioni Unite n. 15750/2019 la quale oltre ad intervenire sulcontrasto giurisprudenziale formatosi attorno al valore dadel familiare incompatibile con la permanenza in Italia ai fini dellarevoca dell autorizzazione già concessa o del diniego del rilasciodell autorizzazione ha ulteriormente contribuito a fornireall interprete una griglia di principi che consentono di intendere laportata normativa del precetto e soprattutto orientano nellavalutazione delle condotte che risultano decisive per verificarel esistenza dei presupposti per il rilascio dell autorizzazione allapermanenza per “gravi motivi”. In questa direzione le SezioniUnite hanno dunque riconosciuto che l autorizzazione allapermanenza o all ingresso temporaneo in Italia prevista dallanormativa in esame costituisce una misura incisiva a tutela e aprotezione del diritto fondamentale del minore a vivere con igenitori mentre l interesse del familiare ad ottenere taleautorizzazione riceve tutela in via riflessa ovvero nella misura incui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico delminore che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché laragione unica del provvedimento autorizzatorio p.4 sent. ult. cit.Ne consegue che il diniego di autorizzazione non può essere fattoderivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno deireati che lo stesso testo unico considera ostativi all ingresso o alsoggiorno dello straniero potendo condurre al rigetto della istanzadi autorizzazione all esito di un esame circostanziato del caso e diun bilanciamento con l interesse del minore al quale la dettanorma in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppopsicofisico attribuisce valore prioritario ma non assoluto cfr. intermini * .In questa medesima prospettiva deve innestarsi come siaccennava in precedenza la giurisprudenza della Corte Europea deidiritti dell uomo che proprio con riferimento alla rilevanza di5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023condanne subite dal genitore per reati che impedirebbero l ingressoData pubblicazione 31/05/2023nel paese alla quale è richiesto il permesso di rimanere sulterritorio nazionale ha avuto modo di specificare gli elementi suiquali si deve fondare il giudizio di bilanciamento e di proporzionalitàal quale è tenuta l autorità giudiziaria per evitare chel allontanamento del genitore produca un vulnus all art. 8 CEDU –sub specie di violazione del diritto alla vita familiare e porsi alcontrario in linea con le ipotesi nelle quali è ammessalegittimamente ed è anzi necessaria un ingerenza sul diritto alrispetto della vita familiare secondo il parametro convenzionaleappena ricordato.In particolare la Corte edu ha ritenuto elementi da considerare atale fine la natura e la gravità del reato commesso – Corte edu* c. Paesi * 18 ottobre 2006 §64 * 7 aprile 2009* c. Italia §66 la durata del soggiorno nello Stato diaccoglienza l entità del lasso di tempo intercorso dallacommissione dell infrazione e la condotta del ricorrente in taleperiodo la nazionalità dei familiari coinvolti unitamente allasituazione familiare del ricorrente l effettività del legame e l età deifigli Corte edu 8.1.2009 J. * c. Regno * § 40 . Né puòprescindersi dall eventuale precarietà e della possibile futurarottura dell unità familiare C. edu 15.6.2010 * C. Francia C.edu 31.7.2008 * * c. Norvegia §§61 64unitamente alle difficoltà cui i familiari andrebbero incontro nelseguire il ricorrente nel * di destinazione con particolareriguardo al superiore interesse del minore considerata la capacitàdi adattamento dei bambini in funzione dell età cfr. Corte edu 17febbraio 2009 * c. Regno * § 60 .Si tratta di principi che sono stati ampiamente metabolizzati dallagiurisprudenza di questa Corte che proprio ai fini dellaponderazione all interno della clausola generale dei “gravi motivi”espressa dall art. 31 cit. del giudizio di proporzionalità compiutodal giudice di merito hanno attribuito progressivamente valenzaneutra a quelle infrazioni penali che oggettivamente non sonoidonee ad indicare un sostanziale abbandono da parte delrichiedente del contesto familiare o comunque una sua rilevantedisaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti cfr. * n.3096/2023 .* che occorre precisare è piuttosto che la valutazione delgiudice nazionale in ordine al giudizio correlato all esistenza deigravi motivi ai fini del corretto bilanciamento fra interesse allasalvaguardia della relazione familiare e del superiore interesse delminore e quello correlato alle politiche migratorie va compiutotenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte edu al finedi impedire violazioni sostanziali e procedurali dell art. 8 * Diguisa che l assenza di un accertamento informato ai principi dibilanciamento e proporzionalità è idoneo ad inficiare non solo lamotivazione della sentenza per omesso esame di fatti decisivi per il6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023giudizio ma a monte la correttezza in diritto della sentenza delData pubblicazione 31/05/2023giudice di merito per violazione di norma di legge art.31 *immigrazione che questa Corte è chiamata a prendere inconsiderazione quando il giudice di merito abbia tralasciato diponderare gli elementi necessari per accertare se l ingerenza aldiritto al rispetto della vita familiare della prole possa dirsilegittimamente imposta alla stregua dell art.8 CEDU checostituisce un insostituibile parametro normativo per la correttainterpretazione della disposizione di cui all art.31 cit.Orbene fatte le superiori premesse in diritto ritiene il Collegio chela Corte di Appello di Bologna non si sia pienamente conformata aiprincipi sopra ricordati avendo pretermesso il giudizio dibilanciamento di cui si è detto.Per un verso la Corte di appello ha omesso di esaminare il temadelle ripercussioni negative che l allontanamento del padre avrebbeprodotto sul minore senza per nulla considerare il pur riconosciutostretto legale affettivo fra lo stesso ed il minore attestato daiservizi sociali e confermato dalla madre del figlio minore.Per altro verso la valutazione personologica in termini negativieffettuata nei confronti del ricorrente è stata agganciataunicamente all esistenza di tre precedenti penali senzaminimamente considerare la tipologia delle fattispecieincriminatrici l epoca nella quale vennero commessi e la loroconcreta incidenza sul rapporto affettivo e familiare con il minore.Tale ponderazione risulta essere stata compiuta in astratto senzaconsiderare la tipologia e gravità la loro collocazione temporale ela tipologia di pene irrogate per le fattispecie incriminatrici piùrisalenti peraltro di natura contravvenzionale – parimentitralasciando di prendere in considerazione l ammissione delricorrente al regime di affidamento ai servizi sociali rispetto allafattispecie di maggiore gravità fra i tre illeciti penali – commercio disostanza stupefacente . * quest ultimo che è statotralasciato anche rispetto all altro di segno opposto in ordine allecircostanze che hanno determinato lo stato di custodia cautelare incarcere del richiedente al momento della decisione impugnata puresso rilevante ai fini del giudizio di bilanciamento e proporzionalitàdi cui si è accennato.In conclusione la mancata verifica circostanziata degli elementiappena espressi dimostra che la Corte di appello non si siaconformata ai principi di diritto sopra esposti sul necessario giudiziodi bilanciamento improntato ai canoni di proporzionalità cheoccorre invece svolgere rispetto alla richiesta di autorizzazione exart.31 * non risultando indicati in maniera plausibile completae coerente le ragioni che avrebbero soltanto potuto giustificarel ingerenza sul diritto del minore alla prosecuzione della relazionefamiliare con il padre.* base di tali argomentazioni il ricorso va accolto ed il decretoimpugnato devono essere cassato con rinvio alla Corte di Appello7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17130/2022Numero sezionale 1945/2023Numero di raccolta generale 15304/2023di Bologna che in diversa composizione provvederà anche sulleData pubblicazione 31/05/2023spese del giudizio di legittimità.* il ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte diAppello di Bologna che in diversa composizione provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità.Dispone l oscuramento dei dati sensibili contenuti nel presenteprovvedimento ai sensi dell art.52 d.lgs. n.196/2003.Così deciso il 6 aprile 2023 nella camera di consiglio della primasezione civile in *Il Presidente* *8 di 8* *