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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46788/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancanza di motivazione in ordine alla idoneità offensiva della lametta rivolta al pubblico ufficiale riproduce analoga censura correttamente confutata dalla Corte di merito che ha messo in evidenza come la stessa fosse priva di "guscio" e pertanto idonea a costituire, se brandita, minaccia essendo stata apprezzata nel contesto di riferimento in cui il ricorrente si presentava anche alterato per la indebita assunzione di sostanza alcolica autoprodotta all'interno della cella ove era stata rinvenuta frutta macerata in fase di fermentazione; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancanza di motivazione in ordine alla idoneità offensiva della lametta rivolta al pubblico ufficiale riproduce analoga censura correttamente confutata dalla Corte di merito che ha messo in evidenza come la stessa fosse priva di "guscio" e pertanto idonea a costituire, se brandita, minaccia essendo stata apprezzata nel contesto di riferimento in cui il ricorrente si presentava anche alterato per la indebita assunzione di sostanza alcolica autoprodotta all'interno della cella ove era stata rinvenuta frutta macerata in fase di fermentazione; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46788/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris