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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34321/2025

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nciato la seguente Sent. n.1277/2025 sez.

R.G.N. 18939/2025 PU–07/10 /2025 SENTENZA Sui ricorsiproposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 del la Corte di appello di Napoli , seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità dei ricorsi: udita la discussione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] menico [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei suoi assistiti; udita la discussione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia del 07/06/2022 del Tribunale di Napoli che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra loro,del delitto di tentata estorsione aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalent i alla aggravantedi cui al capoverso dell’art. 629 cod. pen. e, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla recidiva specifica e reiterata, aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite irispettivi difensori di fiducia.

3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con l’unico ricorso proposto,sono stati articolati due motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e),cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 56 e 629, 393 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento algiudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione.

Rileva il ricorrente che nella vicenda in esame difettano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen., dovendosi, al più, riqualificare il fatto nella diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La Corte di appello si è limitata a richiamare integralmente la ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo grado,senza indicare quale sarebbe stata in concreto la condotta estorsiva messa in atto dagli imputati nei confronti del commerciante [OSCURATO:PERSONA] che, escusso in dibattimento, ha reso un racconto per nulla circostanziato riferendo comunque di un atteggiamento “un po' gentile” di costoro, in particolare non sono state descritte le modalità di violenza e la minaccia.

Quanto al profilo del dolo, si assume che i ricorrenti hanno agito per la tutela di una pretesa legittima(ovvero il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale era stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della persona offesa) e su mandato del titolare della stessa, costoro erano animati dal l’ intento di recuperare solo quanto a quest’ultimo spettante.

3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 62-biscod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle già concessecircostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti.

La Corte di appello ha escluso un bilanciamento più favorevole ricorrendo a mere formule di stile anziché applicare i criteri enunciati nell’art. 133 cod. pen. per adeguare la sanzione al caso concreto.

4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi.

4.1. Con il primo motivo e il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Deduce la difesa ricorrente che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] – la quale, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, non parla e non comprende la lingua italiana, così da avere reso in dibattimento una testimonianza pressochè incomprensibile– è stata comunque chiara su un punto e cioè sul fatto di non avere “mai percepito paura”.

Sotto altro profilo,richiamati i principi di diritto affermati dalla pronuncia della Suprema Cortea Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, si rileva l’erroneità della sentenza impugnata che non ha riqualificato il fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Rileva la difesa ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente richiesto il pagamento di quanto a lui dovuto nella ragionevole convinzione della fondatezza della propria pretesa.

Igiudici di merito hanno escluso l’esistenza di un debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’imputato, nonostante le produzioni difensive che dimostrano come Zhangsia subentrato, con contratto di cessione di ramo di azienda, nel supermercato D C di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva un debito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui [OSCURATO:PERSONA] è socio e come, rispetto a tale obbligazione non adempiuta, ammontante a circa 10.000,00 euro,sono stati emessi due decreti ingiuntivi ormai esecutivi, in quanto non opposti.

L’esistenza di tale debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata anche dai testimoni Peroni e [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bise 133 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravantie alla quantificazione della pena che avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili. 2.Il primo motivo dedotto con l’atto di impugnazione proposto nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il primo e secondo motivo del ricorso interposto nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] sono trattabili congiuntamente in quanto di contenuto pienamente sovrapponibile.

Si tratta di doglianze,per un verso, non consentite in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già prospettate negli atti di appello e disattese dalla Corte territoriale in virtù di una motivazione priva di manifeste illogicità con la quale le difese ricorrenti non si confrontano e, per altro verso, comunque manifestamente infondate. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha richiamato la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado nella parte non contestata dagli imputati appellanti, per poi puntualmente esaminare i motivi di gravame proposti ai quali ha fornito adeguata risposta.

Quanto alla valenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], seppure di nazionalità straniera, aveva ricostruito la vicenda con una narrazione ampia ed articolata trasfusa in un verbale di denuncia debitamente sottoscritto, poi successivamente confermata in dibattimento ove costui aveva mostrato di comprendere le domande poste ed aveva ad esse risposto con coerenza e precisione.

Tale assunto è confutato solo genericamente dai ricorrenti che deducono come la testimonianza resa nel giudizio di primo grado sia incomprensibile e quindi inidonea ad assurgere ad elemento di prova, senza indicare e documentare alcunchè di specifico al riguardo e, al contrario, selezionando alcune parti del racconto a loro favorevoli (gli imputati avevano tenuto un atteggiamento “un po’ gentile”), così implicitamente conto di come lo stesso sia, in realtà, pienamente intelligibile.

Quanto alla dedotta natura non intimidatoria della richiesta di pagamento della somma di euro 10.000,00 rivolta a [OSCURATO:PERSONA] dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su incaricodel coimputato [OSCURATO:PERSONA], la doglianza è parimenti generica in quanto non si misura con le argomentazioni contenute, al riguardo nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha ricostruito le connotazioni concrete del fatto come descritte dalla persona offesa che aveva riferito del forte timore scaturito dalle modalità con le quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- dopo un primo incontro nel quale si erano approcciati con toni “ gentili ” - nelle successive ulteriori tre occasioni, ravvicinate nel tempo, gli avevano richiesto la somma di 10.000,00 euro con modalità perentorie, tali da determinare in lui “molta paura” e da indurlo a rivolgersi alle Forze dell’Ordine; taleprospettazione trovava pieno riscontro nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianzacollocate nel luogo teatro dei fatti che avevano plasticamente registrato l’a tteggiamento prevaricat ore serbato dai due imputati.

La Corte di appello ha,quindi, configurato in capo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pacificamente incaricati da [OSCURATO:PERSONA], una condotta rientrante nel perimetro dellaminaccia costitutiva del delitto di estorsione che, può essere esplicita, palese e determinata, ma può anche manifestarsi in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore, come emerso nel caso di specie (Sez. 2, n. 11912 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797- 01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010 , Pistolesi, Rv. 247117- 01 ; Sez. 2, n. 37526 del 16/ 6 / 2004 , Giorgetti, Rv. 229727 - 01 ).

Corretto è l’inquadramento del fatto nell’alveo della fattispecie di tentata estorsione anziché in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dovendosi qualificare come ingiusta la pretesa azionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Coerentemente alle risultanze probatorie e alle stesse dichiarazioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (acquisite in dibattimento con il consenso delle parti), la Corte di appello(pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha ritenuto che la pretesa di pagamento era stata attivata non presso l’effettivo debitore ma, in ragione della irreperibilità di quest’ultimo, nei confronti di un soggetto che nessun pagamento insoluto aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto per conto del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano tentato la riscossione.

In particolare, sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha ampiamente confutato la riqualificazione invocata dagli imputati appellanti e qui pedissequamente riproposta con identiche argomentazioni,in parte tendenti ad una rivalutazione fattuale non consentita.

Ha, quindi,posto in luce: che la moglie di [OSCURATO:PERSONA] era subentrat a a [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del supermercato sito in Napoli, previa stipula di un contratto di cessione di ramo di azienda il quale escludeva il passaggio di crediti e obbligazioni aziendali al cessionario; che il debito di cui era stato preteso l’adempimento riguardava un diverso esercizio commerciale sito in [OSCURATO:PERSONA] alla cui titolarità e gestione [OSCURATO:PERSONA] e la coniuge erano del tutto estranei; che i decreti ingiuntivi esecutivi prodotti dalle difese e notificati anche alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto fatture insolute proprie relative alle forniture effettuate dal [OSCURATO:SOCIETA] al supermercato sito in [OSCURATO:PERSONA] che tali atti erano stati richiesti ed ottenuti a distanza di anni dall’insorgenza del credito e, assai significativamente, dopo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] e l’esecuzione delle misure cautelari emesse nei confronti degli odierni ricorrenti, con l’evidente intento di suffragare la tesi difensiva di esercizio arbitrario.

La qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione, condotta sulla scorta delle evidenze probatorie disponibili, è conforme ai principi dettati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02 secondo cui configura il delitto di estorsione, e non quello di cui all’art. 393 cod. pen., la condotta dell’agente che, come nel caso di specie, eserciti la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, trattandosi di un agire in concreto diretto a procurarsi un profitto ingiustopoiché volto ad ottenere il pagamento del debito da un soggetto non coinvolto nel sottostante vincolo contrattuale.

3. Manifestamente infondati sono il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parte del terzo motivo dell’atto di impugnazione interposto nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], anch’essi trattabili congiuntamente in quanto di contenuto pienamente sovrapponibile.

La Corte di merito (pag. 6 della sentenza impugnata) ha escluso il giudizio di prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla aggravante dell’avere commesso il fatto in più persone riunite e della recidiva ritenuta in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha evidenziato come alcun elemento favorevole fosse stato, al riguardo, introdotto dagli appellanti e che, di contro, militavano in senso negativo la gravità del fatto reiterato in più occasioni, i precedenti penali di cui erano attinti gli imputati ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur incensurato, aveva ricoperto il ruolo di mandante dell’azione estorsiva.

Si tratta di un giudizio discrezionale che non è stato affidato a mere formule di stile, ma correttamente condotto sulla scorta di alcuni dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen., come tale non sindacabile in sede di legittimità.

4. Identiche considerazioni valgono anche per il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui si deduce la violazione di legge in punto di quantificazione della pena che, nei confronti dell’imputato, avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale.

Anche sotto il profilo della dosimetria della sanzione, il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha correttamente operato il preciso richiamo all’art. 133 cod. pen. e cioè alla entità dei fatti, rispetto ai quali, peraltro, tutti gli imputati avevano ottenuto una significativa riduzione a titolo di tentativo rispetto alla forbice edittale prevista dall’art. 56 cod. pen.e si erano altresì giovati del mancato aumento di pena a titolo di continuazione interna che il giudice di primo grado aveva omesso di calcolare.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e, ciascuno,al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente Sent. n.1277/2025 sez. R.G.N. 18939/2025 PU–07/10 /2025 SENTENZA Sui ricorsiproposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 del la Corte di appello di Napoli , seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità dei ricorsi: udita la discussione dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] menico [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi proposti nell’interesse dei suoi assistiti; udita la discussione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia del 07/06/2022 del Tribunale di Napoli che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra loro,del delitto di tentata estorsione aggravata e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalent i alla aggravantedi cui al capoverso dell’art. 629 cod. pen. e, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla recidiva specifica e reiterata, aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. 2.Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, tramite irispettivi difensori di fiducia. 3. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con l’unico ricorso proposto,sono stati articolati due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e),cod. proc. pen., l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 110, 56 e 629, 393 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento algiudizio di responsabilità per il delitto di tentata estorsione. Rileva il ricorrente che nella vicenda in esame difettano gli elementi costitutivi della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen., dovendosi, al più, riqualificare il fatto nella diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte di appello si è limitata a richiamare integralmente la ricostruzione fattuale operata nella sentenza di primo grado,senza indicare quale sarebbe stata in concreto la condotta estorsiva messa in atto dagli imputati nei confronti del commerciante [OSCURATO:PERSONA] che, escusso in dibattimento, ha reso un racconto per nulla circostanziato riferendo comunque di un atteggiamento “un po' gentile” di costoro, in particolare non sono state descritte le modalità di violenza e la minaccia. Quanto al profilo del dolo, si assume che i ricorrenti hanno agito per la tutela di una pretesa legittima(ovvero il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale era stato emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della persona offesa) e su mandato del titolare della stessa, costoro erano animati dal l’ intento di recuperare solo quanto a quest’ultimo spettante. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 62-biscod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle già concessecircostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravanti. La Corte di appello ha escluso un bilanciamento più favorevole ricorrendo a mere formule di stile anziché applicare i criteri enunciati nell’art. 133 cod. pen. per adeguare la sanzione al caso concreto. 4. Nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi. 4.1. Con il primo motivo e il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Deduce la difesa ricorrente che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] – la quale, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, non parla e non comprende la lingua italiana, così da avere reso in dibattimento una testimonianza pressochè incomprensibile– è stata comunque chiara su un punto e cioè sul fatto di non avere “mai percepito paura”. Sotto altro profilo,richiamati i principi di diritto affermati dalla pronuncia della Suprema Cortea Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, si rileva l’erroneità della sentenza impugnata che non ha riqualificato il fatto nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Rileva la difesa ricorrente che [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente richiesto il pagamento di quanto a lui dovuto nella ragionevole convinzione della fondatezza della propria pretesa. Igiudici di merito hanno escluso l’esistenza di un debito di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’imputato, nonostante le produzioni difensive che dimostrano come Zhangsia subentrato, con contratto di cessione di ramo di azienda, nel supermercato D C di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva un debito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di cui [OSCURATO:PERSONA] è socio e come, rispetto a tale obbligazione non adempiuta, ammontante a circa 10.000,00 euro,sono stati emessi due decreti ingiuntivi ormai esecutivi, in quanto non opposti. L’esistenza di tale debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata anche dai testimoni Peroni e [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62-bise 133 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle ritenute aggravantie alla quantificazione della pena che avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi sono inammissibili. 2.Il primo motivo dedotto con l’atto di impugnazione proposto nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed il primo e secondo motivo del ricorso interposto nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] sono trattabili congiuntamente in quanto di contenuto pienamente sovrapponibile. Si tratta di doglianze,per un verso, non consentite in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già prospettate negli atti di appello e disattese dalla Corte territoriale in virtù di una motivazione priva di manifeste illogicità con la quale le difese ricorrenti non si confrontano e, per altro verso, comunque manifestamente infondate. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha richiamato la ricostruzione fattuale operata dal giudice di primo grado nella parte non contestata dagli imputati appellanti, per poi puntualmente esaminare i motivi di gravame proposti ai quali ha fornito adeguata risposta. Quanto alla valenza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA], seppure di nazionalità straniera, aveva ricostruito la vicenda con una narrazione ampia ed articolata trasfusa in un verbale di denuncia debitamente sottoscritto, poi successivamente confermata in dibattimento ove costui aveva mostrato di comprendere le domande poste ed aveva ad esse risposto con coerenza e precisione. Tale assunto è confutato solo genericamente dai ricorrenti che deducono come la testimonianza resa nel giudizio di primo grado sia incomprensibile e quindi inidonea ad assurgere ad elemento di prova, senza indicare e documentare alcunchè di specifico al riguardo e, al contrario, selezionando alcune parti del racconto a loro favorevoli (gli imputati avevano tenuto un atteggiamento “un po’ gentile”), così implicitamente conto di come lo stesso sia, in realtà, pienamente intelligibile. Quanto alla dedotta natura non intimidatoria della richiesta di pagamento della somma di euro 10.000,00 rivolta a [OSCURATO:PERSONA] dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su incaricodel coimputato [OSCURATO:PERSONA], la doglianza è parimenti generica in quanto non si misura con le argomentazioni contenute, al riguardo nella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha ricostruito le connotazioni concrete del fatto come descritte dalla persona offesa che aveva riferito del forte timore scaturito dalle modalità con le quali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- dopo un primo incontro nel quale si erano approcciati con toni “ gentili ” - nelle successive ulteriori tre occasioni, ravvicinate nel tempo, gli avevano richiesto la somma di 10.000,00 euro con modalità perentorie, tali da determinare in lui “molta paura” e da indurlo a rivolgersi alle Forze dell’Ordine; taleprospettazione trovava pieno riscontro nelle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianzacollocate nel luogo teatro dei fatti che avevano plasticamente registrato l’a tteggiamento prevaricat ore serbato dai due imputati. La Corte di appello ha,quindi, configurato in capo ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pacificamente incaricati da [OSCURATO:PERSONA], una condotta rientrante nel perimetro dellaminaccia costitutiva del delitto di estorsione che, può essere esplicita, palese e determinata, ma può anche manifestarsi in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, purchè sia idonea ad incutere timore, come emerso nel caso di specie (Sez. 2, n. 11912 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797- 01; Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010 , Pistolesi, Rv. 247117- 01 ; Sez. 2, n. 37526 del 16/ 6 / 2004 , Giorgetti, Rv. 229727 - 01 ). Corretto è l’inquadramento del fatto nell’alveo della fattispecie di tentata estorsione anziché in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dovendosi qualificare come ingiusta la pretesa azionata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Coerentemente alle risultanze probatorie e alle stesse dichiarazioni del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (acquisite in dibattimento con il consenso delle parti), la Corte di appello(pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) ha ritenuto che la pretesa di pagamento era stata attivata non presso l’effettivo debitore ma, in ragione della irreperibilità di quest’ultimo, nei confronti di un soggetto che nessun pagamento insoluto aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto per conto del quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano tentato la riscossione. In particolare, sul punto, il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha ampiamente confutato la riqualificazione invocata dagli imputati appellanti e qui pedissequamente riproposta con identiche argomentazioni,in parte tendenti ad una rivalutazione fattuale non consentita. Ha, quindi,posto in luce: che la moglie di [OSCURATO:PERSONA] era subentrat a a [OSCURATO:PERSONA] nella gestione del supermercato sito in Napoli, previa stipula di un contratto di cessione di ramo di azienda il quale escludeva il passaggio di crediti e obbligazioni aziendali al cessionario; che il debito di cui era stato preteso l’adempimento riguardava un diverso esercizio commerciale sito in [OSCURATO:PERSONA] alla cui titolarità e gestione [OSCURATO:PERSONA] e la coniuge erano del tutto estranei; che i decreti ingiuntivi esecutivi prodotti dalle difese e notificati anche alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] avevano ad oggetto fatture insolute proprie relative alle forniture effettuate dal [OSCURATO:SOCIETA] al supermercato sito in [OSCURATO:PERSONA] che tali atti erano stati richiesti ed ottenuti a distanza di anni dall’insorgenza del credito e, assai significativamente, dopo la denuncia di [OSCURATO:PERSONA] e l’esecuzione delle misure cautelari emesse nei confronti degli odierni ricorrenti, con l’evidente intento di suffragare la tesi difensiva di esercizio arbitrario. La qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione, condotta sulla scorta delle evidenze probatorie disponibili, è conforme ai principi dettati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02 secondo cui configura il delitto di estorsione, e non quello di cui all’art. 393 cod. pen., la condotta dell’agente che, come nel caso di specie, eserciti la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, trattandosi di un agire in concreto diretto a procurarsi un profitto ingiustopoiché volto ad ottenere il pagamento del debito da un soggetto non coinvolto nel sottostante vincolo contrattuale. 3. Manifestamente infondati sono il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] parte del terzo motivo dell’atto di impugnazione interposto nell’interesse dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], anch’essi trattabili congiuntamente in quanto di contenuto pienamente sovrapponibile. La Corte di merito (pag. 6 della sentenza impugnata) ha escluso il giudizio di prevalenza della già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla aggravante dell’avere commesso il fatto in più persone riunite e della recidiva ritenuta in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha evidenziato come alcun elemento favorevole fosse stato, al riguardo, introdotto dagli appellanti e che, di contro, militavano in senso negativo la gravità del fatto reiterato in più occasioni, i precedenti penali di cui erano attinti gli imputati ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA] il quale, pur incensurato, aveva ricoperto il ruolo di mandante dell’azione estorsiva. Si tratta di un giudizio discrezionale che non è stato affidato a mere formule di stile, ma correttamente condotto sulla scorta di alcuni dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen., come tale non sindacabile in sede di legittimità. 4. Identiche considerazioni valgono anche per il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui si deduce la violazione di legge in punto di quantificazione della pena che, nei confronti dell’imputato, avrebbe dovuto essere contenuta nel minimo edittale. Anche sotto il profilo della dosimetria della sanzione, il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha correttamente operato il preciso richiamo all’art. 133 cod. pen. e cioè alla entità dei fatti, rispetto ai quali, peraltro, tutti gli imputati avevano ottenuto una significativa riduzione a titolo di tentativo rispetto alla forbice edittale prevista dall’art. 56 cod. pen.e si erano altresì giovati del mancato aumento di pena a titolo di continuazione interna che il giudice di primo grado aveva omesso di calcolare. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrential pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e, ciascuno,al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i
Sentenza Cassazione n. 34321/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris