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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15973/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066AEIT), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066AEIT) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 17/12/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata da più persone riunite.

2. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 628 cod. pen., 444 cod. proc. pen. e 27 Cost.3.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01).

E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066AEIT), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] (CUI 066AEIT) ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Milano del 17/12/2024 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata da più persone riunite. 2. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110, 628 cod. pen., 444 cod. proc. pen. e 27 Cost.3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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