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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 05527/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31401/22 Rende OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 10 gennaio 2023; Rilevato che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358); Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, le cui argomentazioni sono ribadite nella citata memoria, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento nonchè sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 del GIP TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 31401/22 Rende OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (patteggiamento per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria depositata in data 10 gennaio 2023; Rilevato che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358); Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, le cui argomentazioni sono ribadite nella citata memoria, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento nonchè sulla mancata dimostrazione di lecita provenienza; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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