CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20959/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lvatore Sanzo e dott. IgnazioArcuri, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 3820/2022 depositato il22/08/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23756/2022Numero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20959/2026Data pubblicazione 20/06/20261. — In data 15.2.2013 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.(di seguito OMGC), presentò domanda di concordato preventivo conriserva in continuità aziendale, caratterizzato anche da finanziamenti diUnicredit s.p.a. autorizzati ex art. 182-quinquies l.fall., che in data20.2.2014 venne omologato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].1.1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante la fase di esecuzione delconcordato, venne concluso con le banche strategiche, tra le qualiUnicredit, un accordo di rinegoziazione dei crediti oggetto della propostaconcordataria omologata, sotto forma di accordo in esecuzione di piani1.2. — Con decreto ex art. 136 l. fall. del 9.5.2018 il Tribunale diVercelli dichiarò “eseguita e chiusa” la procedura di concordato.Successivamente lo stesso Tribunale, dopo aver dichiarato improcedibileuna nuova domanda di concordato preventivo presentata da OMGC, nedichiarò il fallimento su sua stessa istanza, con sentenza del 1.10.2020.1.3. — Olympia SPV, quale cessionaria di Unicredit, si insinuò alpassivo fallimentare per i seguenti crediti: A) € 838.308,08 oltre interessial tasso legale dal 21.1.2020 in prededuzione in forza del Contratto15.2.2013 e su autorizzazione del Tribunale di Vercelli ex art. 182quinquies L.F., garantito da ipoteca volontaria di primo pari grado egaranzia pignoratizia su azioni; B) € 1.670.564,83 oltre interessi al tassolegale dal 21.1.2020 in prededuzione in forza di n. 5 finanziamenti esteri avalere su affidamenti (Linee di credito a breve termine, dette anche “LineeCommerciali”), concessi in esecuzione del concordato, garantito da ipotecavolontaria di secondo grado; C) € 6.561.261,81 in prededuzione, qualesommatoria dei saldi debitori dei due conti tecnici aperti dalla fallitasuccessivamente all’omologazione del concordato, con garanziapignoratizia su azioni; D) € 9.893.203,42 in chirografo, quale creditoderivante dalla garanzia prestata dalla fallita, con lettera di patronage delNumero registro generale 23756/2022Numero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20959/2026Data pubblicazione 20/06/20267.2.2012, in favore della partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.relativamente alla linea di credito di complessivi € 5.000.000,00.1.4. — Il G.D. respinse la domanda osservando, tra l’altro, che icrediti da finanziamenti erano oggetto di esdebitazione in conseguenzadella chiusura del concordato, che non era stata prodotta documentazioneidonea a verificare i saldi negativi di c/c e che la lettera di patronage erainopponibile alla procedura in quanto munita di data illeggibile.1.5 — Olympia SPV ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall.deducendo, tra l’altro, l’irrilevanza giuridica del provvedimento di chiusuradel concordato, la mancanza di effetti esdebitatori in relazione ai creditioggetto di rinegoziazione e la presenza di data certa della lettera dipatronage risultante da timbro postale.1.6. — Il Tribunale di Vercelli, con il decreto indicato in epigrafe, harigettato l’opposizione, affermando, tra l’altro, che il creditore aveva fattoacquiescenza al decreto di chiusura del concordato, che doveva ritenersiinammissibile la rinegoziazione dei crediti oggetto del piano concordatariomediante accordi ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. stipulati dopol’omologazione del concordato, che la rinegoziazione non era stataautorizzata ed era inopponibile alla procedura, che la lettera di patronage,da riqualificare come fideiussione, era inefficace per la decadenzasemestrale ex art. 1957, comma 1, c.c.2. — Olympia SPV ha proposto ricorso per cassazione in undicimotivi, cui il Fallimento OMGC ha resistito con controricorso, illustrato damemoria, richiamando, nell’eventualità di un accoglimento del ricorso, leeccezioni non esaminate perché rimaste assorbite.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo di deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 101, 102 e 111 c.p.c. nonché degli artt. 98-99 l.fall. (ex art.360, n. 4 c.p.c.) per violazione del preteso litisconsorzio necessario neiconfronti della banca cedente, dante causa di Olympia SPV, cessionaria deirelativi crediti.Numero registro generale 23756/2022Numero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20959/2026Data pubblicazione 20/06/20262.2. — Con il secondo mezzo si denunzia la violazione dell’art. 132,n. 4 c.p.c. (ex art. 360, n. 4 c.p.c.) per la lacunosità e contraddittorietàdella motivazione sulla corretta esecuzione del concordato.2.3. — Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1988, 2697, 2721, 2727 e 2729 c.c. (ex art. 360, n. 3 c.p.c.)per violazione delle regole sull’onere della prova in tema di pagamento deicrediti, spettando asseritamente alla curatela fallimentare dimostrarnel’avvenuta estinzione, nonché l’omesso esame del documento da cuirisulterebbe la ricognizione del debito effettuata dal debitore ex 1988 c.c.,in uno alla dedotta illegittimità del ragionamento presuntivo chedesumerebbe la corretta esecuzione del concordato dalla acquiescenzadella banca rispetto al decreto di chiusura, trattandosi di una presunzionefondata su fatti privi di gravità, precisione e concordanza.2.4. — Il quarto motivo denunzia la violazione dell’art. 132, n. 4c.p.c. (ex art. 360, n.4 c.p.c.) laddove il tribunale ha ritenuto chel’affermazione dei curatori che “il concordato non era compressivamentestato eseguito” «non intacca le valutazioni illustrate nell’esame del primomotivo, che attengono a piani diversi dalla contestata ricorrenza deipresupposti, ora non più censurabile specie in questa sede, dell’emissionedel provvedimento di chiusura del concordato».2.5. — Il quinto motivo lamenta l’omesso esame di fatto decisivo (exart. 360 n.5 c.p.c.).2.6. — Il sesto motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e ss. c.c. (ex art. 360, n.3 c.p.c.).Entrambi i motivi aggrediscono, definendola errata, l’interpretazione deldecreto di chiusura del concordato, per difetto di analisi del contestoemergente dalla relazione dei commissari giudiziali (relazione CCGG), ovesostanzialmente l’esecuzione del concordato veniva ricondotta alla stipuladi nuovi accordi di riscadenzamento con vari creditori.2.7. — Il settimo mezzo deduce la violazione dell’art. 132, n.4 c.p.c.(ex art. 360, n.4 c.p.c.) circa l’affermazione che il piano di risanamento exNumero registro generale 23756/2022Numero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20959/2026Data pubblicazione 20/06/2026art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. avrebbe costituito lo strumento perconseguire una modifica non consentita del piano concordatario.2.8. — L’ottavo motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 67, comma 3, lett. d), 173, 181 e 185 l. fall. (ex art. 360, n.3c.p.c.) sulla confusione fatta dal tribunale tra la chiusura del concordatopreventivo ex art. 181 l.fall. e le vicende della fase esecutiva ex art. 185l.fall., con conseguente erroneità dell’affermazione, censurata anche colmotivo precedente, che il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett.d) l.fall. sarebbe inopponibile e inefficace perché utilizzato per conseguireuna modifica - non consentita - del piano concordatario.2.9. — Il nono mezzo lamenta ancora una volta violazione dell’art.132, n. 4 c.p.c. (ex art. 360, n. 4 c.p.c.) con riguardo all’affermazione percui «il fatto che sia stato illegittimamente modificato il piano di concordatocon l’accordo ex art. 673 lett. d) LF, da un lato costituendo nuoveobbligazioni finanziarie non previste nel piano di concordato, dall’altromodificando quelle preesistenti in vista dell’assunzione di nuoveobbligazioni, comporta la perdita di prededucibilità originariamenteprevista e l’inefficacia verso il Fallimento degli accordi e delle obbligazioniderivanti dall’accordo ex art. 673 lett. d) LF».2.10. — Il decimo mezzo deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 1176 e ss., 1230 e ss. c.c. nonché 111 bis e 186 quinquies l. fall. (exart. 360, n.3 c.p.c.), con riguardo alla medesima motivazione censuratanel motivo precedente, avuto riguardo alla conclusione che «Seoriginariamente quei crediti erano cristallizzati in un piano concordatarioformato, approvato e omologato secondo le regole che la legge prevede egodevano della prededucibilità, la conclusione di un accordo come quellodel 27.3.2017, mai sottoposto al vaglio e all’autorizzazione del Tribunale,quindi ora inefficace, ha portato quei crediti al di fuori dell’orbita dellaprocedura concordataria». Il ricorrente, premesso che l’integrale rigettodella domanda di ammissione al passivo potrebbe rendere irrilevante ladisquisizione sulla prededucibilità dei crediti insinuati, si chiede sequell’affermazione del tribunale esprima una sanzione di invaliditàNumero registro generale 23756/2022Numero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20959/2026Data pubblicazione 20/06/2026dell’accordo esecutivo del piano di risanamento, con conseguenteestinzione delle obbligazioni assunte, ovvero rappresenti solo un quidpluris, volto semplicemente a disconoscere, per completezza, anchel’astratta prededucibilità dei crediti non ammessi; letture ritenute,comunque, entrambe erronee.2.11. — L’undicesimo motivo deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. nonché dell’art. 1957 c.c. (ex art. 360,n. 3 c.p.c.) per l’errata qualificazione della lettera di patronage qualefideiussione, in quanto la preponderanza dell’impegno a mantenerel’integrale controllo della patrocinata era evidente, atteso che la violazionedello stesso avrebbe determinato il pagamento da parte di OMGC diquanto dovuto (anche se non vi fosse stato alcun inadempimento dellapatrocinata CPE); pertanto, oltre al dato letterale, anche la funzionedell’impegno sarebbe stata estranea al perimetro fideiussorio.3. — Solo l’ottavo motivo del ricorso merita accoglimento.4. — Va subito sgombrato il campo dai motivi secondo, quarto,settimo e nono, che denunziano tutti la nullità della motivazione deldecreto impugnato, in quanto la stessa lettura del provvedimento rendepalese che la relativa motivazione non è inficiata dai gravi vizi individuatidalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 8053 del 2014), comeindirettamente dimostrano i restanti motivi, che l’hanno potuta censuraresia per errores in iudicando, sia per omesso esame di fatti decisivi.5. — Manifestamente infondato è anche il primo motivo, poiché l’art.98 l. fall. legittima all’opposizione solo il creditore interessato, quale non èpiù il cedente, e l’art. 99 l. fall. prevede solo la possibilità di un tempestivointervento di qualunque interessato (che nella specie non vi è stato), nonessendo configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario del cedente neiconfronti del cessionario del credito che si sia insinuato al passivo.6. — Il terzo motivo, sulla rilevanza del riconoscimento di debito exart. 1988 c.c. contenuto nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concluso durante laNumero registro generale 23756/2022Numero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20959/2026Data pubblicazione 20/06/2026fase di esecuzione del concordato, è inammissibile perché non si confrontacon l’effettiva ratio decidendi adottata sul punto dal tribunale.E’ vero che questa Corte ha riconosciuto l’opponibilità alla massa deicreditori della ricognizione di debito (che fa presumere l'esistenza delrapporto fondamentale, salva la prova della sua inesistenza o invalidità acarico del curatore fallimentare), purché la stessa abbia data certaanteriore alla dichiarazione di fallimento (da ultimo, Cass. n. 6065 del2025); tuttavia, nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto, a monte, chel’accordo contenente quel riconoscimento era consistito in unarinegoziazione dei crediti oggetto della proposta concordataria omologata- sotto forma di accordo in esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma3, lett. d), l.fall. - che non era stata autorizzata e non era opponibile allamassa fallimentare (a differenza di quanto accaduto in fattispecieanaloghe nella stessa procedura: v. Cass. n. 14537 del 2026).Pertanto, la questione si riflette e va risolta nell’ambito dell’ottavo motivo.7. — Come anticipato, l’ottavo motivo è fondato e va accolto, conassorbimento delle questioni correlate poste dal quinto e dal sesto.Risulta dagli atti che il concordato preventivo di OMGC è stato omologatonel 2014; poi, con decreto ex art. 136 l. fall. del 18.5.2018, il Tribunale diVercelli ha dichiarato «eseguita e chiusa la procedura di concordatopreventivo», dando atto che «devono ritenersi pagati nella misura di cui alpiano concordatario omologato i creditori in esso individuati», pur avendo iCommissari giudiziali rappresentato che «una parte dei creditori hannosottoscritto con la debitrice degli accordi di riscadenziamenti delpagamento delle somme, per complessivi € 18.465.232,14».In sostanza, si è preso atto che nessun creditore ha inteso proporredomanda di risoluzione o annullamento del concordato, avendo quellirimasti insoddisfatti (“banche strategiche”) tutelato i propri dirittifall. del 27.3.2017, basato su un nuovo piano di risanamento (conriscadenzamento del rimborso del residuo debito in linea capitaleNumero registro generale 23756/2022Numero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20959/2026Data pubblicazione 20/06/2026derivante dalla “nuova finanza ponte” autorizzata dal Tribunale di CasaleMonferrato ex art. 182-quinquies l. fall.), che ha dato origine ad un nuovocredito, garantito da nuove ipoteche.Per le stesse ragioni quei creditori non hanno avuto interesse ad opporsi aldecreto di “chiusura” – tanto più che con esso non risulta essere stataordinata la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia – potendo,semmai, agire per la dichiarazione di fallimento in caso di inadempimentodella nuova obbligazione assunta dalla debitrice, ovvero insinuarsi alpassivo una volta che il fallimento fosse stato aperto, come poi avvenuto.Il Tribunale, pur dando atto che l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] conteneva unriconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., ha ritenuto (errando) chequell’accordo fosse ex se inopponibile alla massa, in quanto integranteuna inammissibile modifica postuma del piano concordatario, privadell’autorizzazione degli organi della procedura ex art. 182-quinquies l.fall.In realtà, non si è trattato (né poteva trattarsi) di una “modifica” dellaproposta e del piano di concordato, né di un “patto paraconcordatario” –perché la procedura di concordato si era già chiusa ai sensi dell’art. 181 l.fall. – bensì di un accordo concluso dalla debitrice, che, essendo già conl’omologa tornata “in bonis”, poteva compiere atti sia di ordinaria che distraordinaria amministrazione – ovviamente assumendosene laresponsabilità – così come la controparte si è assunta il rischio di eventualiiniziative revocatorie, recuperatorie o risarcitorie della curatelafallimentare.8. — Il decimo motivo è inammissibile perché formulato in modogenerico e ipotetico, fermo restando, sul punto, che, trattandosi, comevisto, di crediti nuovi, sorti durante la fase di esecuzione del concordato,non spetta il beneficio della prededuzione (Cass. n. 10307 del 2025).9. — L’undicesimo motivo è inammissibile per la sua naturaprettamente meritale, presupponendo un nuovo esame della lettera dipatronage da parte del giudice di legittimità, solo per verificare cheNumero registro generale 23756/2022Numero sezionale 2276/2026Numero di raccolta generale 20959/2026Data pubblicazione 20/06/2026l’interpretazione data dal ricorrente dovrebbe essere preferita a quellamotivatamente esplicitata dai giudici di merito.10. — Segue l’accoglimento del ricorso limitatamente all’ottavomotivo, con rinvio della causa al Tribunale di Vercelli, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie l’ottavo motivo di ricorso; rigetta il primo, il secondo, ilquarto, il settimo, il nono e il decimo; dichiara inammissibili il terzo el’undicesimo; dichiara assorbiti il quinto e il sesto; cassa il decretoimpugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Vercelli, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il Presidente