CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 23082-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1529/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 1258/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento dell'inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda effettuato da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente persistenza del rapporto di lavoro con l'impresa cedente; 2. la Corte territoriale, richiamata la giurisprudenza di legittimità, ha escluso che la cessione del ramo d'azienda «document management» trasferito da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA]. integrasse il trasferimento di un'articolazione aziendale idonea a consentire lo svolgimento di un'autonoma attività economica organizzata, in quanto tale suscettibile di assolvere ad uno scopo produttivo; 3.ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a due motivi; 4.ha resistito, con controricorso tempestivo, [OSCURATO:PERSONA]; 5.è rimasta intimata [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con unico motivo si deduce - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod.civ. per aver la Corte di appello escluso un trasferimento di ramo di azienda nella cessione a [OSCURATO:SOCIETA]. del ramo denominato «[OSCURATO:PERSONA]», in cui confluiva parte del personale assegnato alla funzione «[OSCURATO:PERSONA]», rilevando che la sentenza giunge ad escludere un trasferimento di ramo di azienda sulla base del rilievo che il ramo ceduto riguarderebbe un coacervo di attività eterogenee, che [OSCURATO:SOCIETA] aveva utilizzato le stesse procedure informatiche utilizzate dal Telecom, che [OSCURATO:SOCIETA] aveva operato in regime di monocommittenza, laddove nel caso in questione è pacifico che il ramo è nato con le stesse caratteristiche che ha poi conservato fino al momento della sua alienazione a [OSCURATO:SOCIETA], perché già presso la concessionaria si configurava come struttura dedicata allo svolgimento di una serie di attività di servizio e ciò in virtù di una decisione organizzativa di Telecom non sindacabile in questa sede; 2.il motivo è infondato alla stregua della più recente (e oramai costante) giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla medesima vicenda traslativa (Cass. nr. 22005 del 2017, Cass. nr. 11204 del 2016; Cass. nr. 5425 del 2015; Cass. nr. 24262 del 2013 e numerose altre), ha giudicato corretta la ricostruzione del giudice di merito nell'escludere la natura di «articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata» in relazione al ramo in oggetto; 3.è noto che la Corte di Giustizia, sollecitata in via pregiudiziale in riferimento alla formulazione dell'art. 2112 cod.civ., novellata dall'art. 32 del D.Lgs.,(k 2 -1't 4A1)22 / ha ritenuto che «L'art. 1, par. 1, lett. a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (debba) essere interpretato nel senso che non ost(i) ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento» (CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a.); 4.tuttavia, questa Corte ha statuito, proprio in controversie concernenti il trasferimento di rami d'azienda [OSCURATO:SOCIETA]. (v. Cass. nr. 22005 del 2017 cit.), che, ai sensi dell'art. 2112 cod.civ. (sia nel testo previgente, sia in quello modificato, in applicazione della direttiva n. 50/98/CE, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile ratione temporis) debba intendersi come ramo autonomo d'azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni articolazione organizzata in maniera stabile idonea a consentire lo svolgimento di un'autonoma attività economica; 5.nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione tranchant (dunque a prescindere dalla preesistenza del ramo) ha negato che il trasferimento riguardasse un complesso di risorse, materiali ed umane, funzionalmente idoneo a svolgere una determinata attività produttiva, posto che quest'ultima, per il suo concreto svolgimento, continuava a necessitare di «specifiche interazioni organizzative e gestionali con l'impresa cedente che finiva per usufruirne in via esclusiva»; 6. alla stregua di tale accertamento, in questa sede non validamente censurato, 1t errore di diritto è imputabile alla sentenza impugnata, sicché Lf il ricorsoricorso va rigettato con le spese di lite che seguono la soccombenza, in favore della parte controricorrente; 7.nulla deve provvedersi in relazione a [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]