CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 26/09/2022 della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza in data 27/09/2019 del Tribunale di Venezia, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1. Vizio di omessa motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche; 2. Violazione di legge in relazione alle circostanze attenuanti generiche. 3. Violazione di legge in relazione all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., erroneamente ritenuta incompatibile con l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.. 4.Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 4.1. I primi due motivi di ricorso sono privi di reali censure, in quanto si risolvono in generiche asserzioni di erroneità e di omessa motivazione che, in realtà, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che ha trattato il tema al paragrafo 4.3. della sentenza impugnata. Tale rilievo porta al vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 4.2. Il motivo di ricorso relativo alla compatibilità dell'art. 648, comma secondo, cod. pen. con l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di appello, invero, ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di 62, comma primo, n. 4 cod. pen. spiegando che il limitato pregiudizio economico era già stato valutato in seno all'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.. Tale motivazione è la corretta applicazione del principio di diritto (pure richiamato dai magistrati dell'appello) secondo cui «In tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto», (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in d