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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25920/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di ragion fattasi contestata ad entrambi i ricorrenti a cui veniva attribuita la rottura di un lucchetto che impediva l'accesso ad una area adiacente a quella locata alla società intestata alla moglie del Tremontini, sono riproduttivi di identiche questioni già sottoposte al vaglio dei Giudici di merito che: in ordine al riconoscimento del Tremontini quale uno degli autori del gesto hanno evidenziato come costui fosse da anni conosciuto, unitamente al Bellia, dalla parte offesa che aveva potuto visionare le immagini che lo ritraevano mentre poneva in essere la condotta contestata; in ordine alla deduzione secondo cui non sussisteva nessun diritto controverso e non erano titolari del diritto azionabile in via giudiziaria, ha rilevato come in ordine all'utilizzo di detta area da tempo vi erano contestazioni (in assenza della quale sarebbe ipotizzabili i più gravi delitti di danneggiamento e violenza privata) di cui i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza con riferimento alla questione (pertinente risulta il riferimento a giurisprudenza di questa Corte a SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01); rilevato che in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità in favore del Tremontini la preordinazione e la previa accurata organizzazione della condotta escludevano la particolare tenuità del fatto, oltre che - in assenza di elementi positivi valorizzabili - il possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eurci tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di ragion fattasi contestata ad entrambi i ricorrenti a cui veniva attribuita la rottura di un lucchetto che impediva l'accesso ad una area adiacente a quella locata alla società intestata alla moglie del Tremontini, sono riproduttivi di identiche questioni già sottoposte al vaglio dei Giudici di merito che: in ordine al riconoscimento del Tremontini quale uno degli autori del gesto hanno evidenziato come costui fosse da anni conosciuto, unitamente al Bellia, dalla parte offesa che aveva potuto visionare le immagini che lo ritraevano mentre poneva in essere la condotta contestata; in ordine alla deduzione secondo cui non sussisteva nessun diritto controverso e non erano titolari del diritto azionabile in via giudiziaria, ha rilevato come in ordine all'utilizzo di detta area da tempo vi erano contestazioni (in assenza della quale sarebbe ipotizzabili i più gravi delitti di danneggiamento e violenza privata) di cui i ricorrenti erano perfettamente a conoscenza con riferimento alla questione (pertinente risulta il riferimento a giurisprudenza di questa Corte a SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01); rilevato che in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità in favore del Tremontini la preordinazione e la previa accurata organizzazione della condotta escludevano la particolare tenuità del fatto, oltre che - in assenza di elementi positivi valorizzabili - il possibile riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eurci tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 25920/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris