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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02981/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28844-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] uccoTn, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N, 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1212/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. — Con sentenza del 1 luglio 2020 la Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Livorno ha accolto l'azione revocatoria fallimentare proposta nei confronti di detta banca dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarato inefficace il pagamento di euro 64.160,00, eseguito dalla debitrice in bonis in favore dell'istituto di credito.

2. — Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] si fonda su di un unico motivo ed è illustrato da memoria.

Resiste con controricorso la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha fatto pervenire, oltre il termine di legge, una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. — La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67

1. fall. e 2729 c.c..

La sentenza impugnata è censurata in quanto avrebbe finito per considerare quali circostanze rivelatrici dell'insolvenza, dei fatti «qualificanti esclusivamente la mora del debitore»; ci si duole che la Corte di merito abbia considerato quale Sez.

VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 2 presunzione di conoscibilità dello stato di altrui dissesto la qualità, in capo al creditore, di esercente l'impresa bancaria.

Si osserva, in particolare, che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della società poi fallita era stato richiesto da essa istante «in ordinaria tutela della propria ragione di credito e solo in tale dimensione richiesto, come pressoché costantemente avviene, con richiesta di provvisoria esecuzione».

Ad avviso della ricorrente non poteva affermarsi che dal bilancio del 2002 della società in bonis emergesse la dimostrazione dell'insolvenza della medesima.

Con riferimento, poi, al debito erariale di [OSCURATO:PERSONA] per euro 144.353,74 è dedotto che nemmeno per una banca dotata di specifiche conoscenze tecniche e di adeguati strumenti di informazione sulle posizioni patrimoniali dei propri debitori sarebbe stato agevole acquisire notizie relative a tale esposizione.

2. — Il mezzo risulta essere inammissibile, non cogliendo nella totalità dei suoi risvolti, la ratio decidendi della sentenza impugnata ed essendo rivolto a una non consentita revisione del giudizio di fatto affidato al giudice del merito.

Deve premettersi che la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827).

Il convincimento del giudice del merito riguardo alla scientia decoctionis può poi formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, ma attribuendo rilevanza peculiare alla condizione professionale dell' accipiens e al contesto Sez.

VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 nel quale gli atti solutori si sono realizzati (cfr. le citt.

Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081 e Cass. 18 aprile 2011, n. 8827).

La certezza logica dell'esistenza dello stato soggettivo può dunque legittimamente dirsi acquisita quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (Cass. 3 maggio 2012, n. 6686); in altri termini, ai fini dell'accertamento della scientia decoctionis occorre conferire rilevanza peculiare della condizione professionale dell' accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operatività (Cass. 4 febbraio 2008,n. 2557).

Nella specie, la Corte di appello ha per l'appunto conferito specifico rilievo alla qualità di esercente l'impresa bancaria che era riferibile all'odierna ricorrente.

Non vale opporre le ragioni per cui la ricorrente non sarebbe stata concretamente in grado di acquisire conoscenza del cospicuo debito contratto dalla fallita nei confronti dell'erario: il tema sollevato inerisce, infatti, al giudizio di fatto e sul punto non è lamentata l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, né è denunciato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (per il che l'istante avrebbe dovuto identificare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività»: Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. Sez.

VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 4 U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Con riguardo al rilievo che era idonea ad assumere, sul piano della scientia decoctionis, la pronuncia, in danno della fallita, del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è sufficiente osservare che la Corte di appello non ha attribuito valore a questa sola circostanza, ma ha correlato la stessa al rilievo per cui «i soci fideiussori si stessero disfacendo dei propri beni in tutta fretta»: evenienza, questa, che aveva indotto la banca a domandare, in sede monitoria, la provvisoria esecuzione del richiesto decreto ingiuntivo e che, in base a una valutazione del giudice del gravame che sfugge al sindacato di legittimità, era idonea a rappresentare la conoscenza, da parte dell'appellante, del reale stato patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA].

Da ultimo, non presenta attinenza con la decisione impugnata la censura venente sulle risultanze del bilancio del 2002.

Sul punto, la Corte di merito ha osservato che la doglianza sollevata dalla banca a tale riguardo era carente di specificità: è ciò significa che la censura, ad avviso del giudice distrettuale, risultava essere inammissibile ex art. 342 c.p.c..

In conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto aggredire la decisione denunciando l'error in procedendo in cui fosse incorsa la Corte di appello, dando conto, nel rispetto del principio di autosufficienza, della specificità del proprio mezzo di gravame: infatti, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice; non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto Sez.

VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 5 nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405).

Nella fattispecie, invece, la ricorrente non propone una censura ex art. 360, n. 4, c.p.c., non chiarisce, nel rispetto del principio di autosufficienza, per quale ragione il motivo di appello giudicato privo di specificità non lo fosse e si limita a opporre un dato che si sottrae, in sé, al sindacato della Corte: quello per cui «dal bilancio del 2002 e dalle note di commento al bilancio della società [OSCURATO:SOCIETA] non emergeva la dimostrazione dell'insolvenza della società» (cfr. ricorso per cassazione, pag. 8).

3. — Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28844-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] uccoTn, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N, 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1212/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Con sentenza del 1 luglio 2020 la Corte di appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Livorno ha accolto l'azione revocatoria fallimentare proposta nei confronti di detta banca dal fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. e dichiarato inefficace il pagamento di euro 64.160,00, eseguito dalla debitrice in bonis in favore dell'istituto di credito. 2. — Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] si fonda su di un unico motivo ed è illustrato da memoria. Resiste con controricorso la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA], la quale ha fatto pervenire, oltre il termine di legge, una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. — La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 1. fall. e 2729 c.c.. La sentenza impugnata è censurata in quanto avrebbe finito per considerare quali circostanze rivelatrici dell'insolvenza, dei fatti «qualificanti esclusivamente la mora del debitore»; ci si duole che la Corte di merito abbia considerato quale Sez. VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 2 presunzione di conoscibilità dello stato di altrui dissesto la qualità, in capo al creditore, di esercente l'impresa bancaria. Si osserva, in particolare, che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti della società poi fallita era stato richiesto da essa istante «in ordinaria tutela della propria ragione di credito e solo in tale dimensione richiesto, come pressoché costantemente avviene, con richiesta di provvisoria esecuzione». Ad avviso della ricorrente non poteva affermarsi che dal bilancio del 2002 della società in bonis emergesse la dimostrazione dell'insolvenza della medesima. Con riferimento, poi, al debito erariale di [OSCURATO:PERSONA] per euro 144.353,74 è dedotto che nemmeno per una banca dotata di specifiche conoscenze tecniche e di adeguati strumenti di informazione sulle posizioni patrimoniali dei propri debitori sarebbe stato agevole acquisire notizie relative a tale esposizione. 2. — Il mezzo risulta essere inammissibile, non cogliendo nella totalità dei suoi risvolti, la ratio decidendi della sentenza impugnata ed essendo rivolto a una non consentita revisione del giudizio di fatto affidato al giudice del merito. Deve premettersi che la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827). Il convincimento del giudice del merito riguardo alla scientia decoctionis può poi formarsi anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, ma attribuendo rilevanza peculiare alla condizione professionale dell' accipiens e al contesto Sez. VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 nel quale gli atti solutori si sono realizzati (cfr. le citt. Cass. 8 febbraio 2018, n. 3081 e Cass. 18 aprile 2011, n. 8827). La certezza logica dell'esistenza dello stato soggettivo può dunque legittimamente dirsi acquisita quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (Cass. 3 maggio 2012, n. 6686); in altri termini, ai fini dell'accertamento della scientia decoctionis occorre conferire rilevanza peculiare della condizione professionale dell' accipiens, onde la misura della diligenza esigibile da quel soggetto va riferita alla categoria di appartenenza dello stesso e all'onere di informazione tipico del relativo settore di operatività (Cass. 4 febbraio 2008,n. 2557). Nella specie, la Corte di appello ha per l'appunto conferito specifico rilievo alla qualità di esercente l'impresa bancaria che era riferibile all'odierna ricorrente. Non vale opporre le ragioni per cui la ricorrente non sarebbe stata concretamente in grado di acquisire conoscenza del cospicuo debito contratto dalla fallita nei confronti dell'erario: il tema sollevato inerisce, infatti, al giudizio di fatto e sul punto non è lamentata l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, né è denunciato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (per il che l'istante avrebbe dovuto identificare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività»: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. Sez. VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 4 U. 7 aprile 2014, n. 8054). Con riguardo al rilievo che era idonea ad assumere, sul piano della scientia decoctionis, la pronuncia, in danno della fallita, del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, è sufficiente osservare che la Corte di appello non ha attribuito valore a questa sola circostanza, ma ha correlato la stessa al rilievo per cui «i soci fideiussori si stessero disfacendo dei propri beni in tutta fretta»: evenienza, questa, che aveva indotto la banca a domandare, in sede monitoria, la provvisoria esecuzione del richiesto decreto ingiuntivo e che, in base a una valutazione del giudice del gravame che sfugge al sindacato di legittimità, era idonea a rappresentare la conoscenza, da parte dell'appellante, del reale stato patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA]. Da ultimo, non presenta attinenza con la decisione impugnata la censura venente sulle risultanze del bilancio del 2002. Sul punto, la Corte di merito ha osservato che la doglianza sollevata dalla banca a tale riguardo era carente di specificità: è ciò significa che la censura, ad avviso del giudice distrettuale, risultava essere inammissibile ex art. 342 c.p.c.. In conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto aggredire la decisione denunciando l'error in procedendo in cui fosse incorsa la Corte di appello, dando conto, nel rispetto del principio di autosufficienza, della specificità del proprio mezzo di gravame: infatti, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di indicare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice; non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto Sez. VI- RG 28844/2021 camera di consiglio 18.11.2021 5 nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 20 settembre 2006, n. 20405). Nella fattispecie, invece, la ricorrente non propone una censura ex art. 360, n. 4, c.p.c., non chiarisce, nel rispetto del principio di autosufficienza, per quale ragione il motivo di appello giudicato privo di specificità non lo fosse e si limita a opporre un dato che si sottrae, in sé, al sindacato della Corte: quello per cui «dal bilancio del 2002 e dalle note di commento al bilancio della società [OSCURATO:SOCIETA] non emergeva la dimostrazione dell'insolvenza della società» (cfr. ricorso per cassazione, pag. 8). 3. — Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 4. — Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civil
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