CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18012/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2000, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, letta la memoria difensiva con la quale il difensore insiste nell'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale gli imputati erano stati condannati, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e C 6.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere coltivato su tre diversi apprezza enti di un fondo agricolo numero 236 piante del genere cannabis di diversa lunghezza con relative infiorescenze da cui era possibile ricavare una percentuale di principio attivo medio del 21,4% pari a grammi 661,3 corrispondente a 26.452 dosi medie giornaliere. Fatto commesso in Nicotera fino al 26/08/2021. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, comuni ad entrambi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, in ordine ai risultati dell'accertamento THC, omesso espletamento della perizia tossicologica ai sensi dell'articolo 603 cod.proc.pen. Violazione di legge in relazione agli articoli 260 cod.proc.pen. e art. 83 disp. attu. cod.proc.pen. e 87 d.p.R. 309/90. Sotto un primo profilo ricorrerebbe la violazione dell'articolo 87 del d.P.R. n. 309 del 1990 il quale dispone, in materia di prelievo di campionatura e di distruzione dello stupefacente, il rispetto delle formalità di cui all'art. 364 cod.proc.pen. a tutela del diritto dell'assistenza e partecipazione del difensore a tali operazioni. La violazione di tale disposizione avrebbe comportato l'impossibilità di accertare il peso della dose di THC necessaria per produrre effetti droganti che secondo la comunità scientifica varierebbe tra i 5 e i 20 mg., mentre nel caso di specie la percentuale indicata tra il 18,38% e il 26,1% non raggiungerebbe la capacità drogante. In ogni caso avrebbe errato il giudice nel ritenere sufficiente l'accertamento dell'efficacia drogante, accertamento che andrebbe compiuto verificando ogni singola confezione. Sarebbe mancata l'effettivo accertamento dell'effettivo valore di THC su ogni pianta al fine di stabilire la liceità o meno della coltivazione. Sotto altro profilo non sarebbero rispettati i principi da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite Caruso ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti posto che nel caso di specie era configurabile la c.d. coltivazione domestica per uso personale o al più configurabile la fattispecie di cui al quinto comma proprio per l'incertezza del valore del THC in assenza di perizia tossicologica immotivatamente respinta. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e in relazione alla dosimetria della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, sotto tutte le prospettazioni difensive, risulta infondato.Gli imputati sono stati sorpresi dalla P.G. nell'atto di gettare del diserbante su alcune piante di cannabis indica presenti sul fondo agricolo sul quale veniva rinvenuta una piantagione distribuita su tre diverse piazzole, irrigata mediante un sistema di tubi di plastica collegato a una cisterna occultata nella vegetazione. Erano stati rinvenuti vari strumenti atti alla coltivazione della piantagione nonché fertilizzante diserbante un nebulizzatore. Dagli accertamenti tecnici eseguiti dal LASS emergeva che le foglie e le infiorescenze in sequestro avevano un contenuto complessivo medio di principio attivo pari a grammi 161,3 corrispondente a 26.452 dose medie singole. Gli imputati sono stati giudicati con le forme del rito abbreviato. 2. Ciò posto, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo profilo di censura di violazione di legge in relazione all'accertamento della natura e quantità di principio attivo dello stupefacente. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che in caso di rinvenimento di una piantagione destinata alla produzione di sostanze stupefacenti, la nullità dell'atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, riferendosi a un'attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l'invalidità del sequestro né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso allorchè si proceda con il rito abbreviato (Sez. 6, n. 5529 del 24/01/2018, Papale, Rv. 272213 - 01; Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Carioti, Rv. 258094 - 01), in quanto ai fini della decisione nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compreso l'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza (Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019, Rv. 277477 - 01). Peraltro, rileva il Collegio che la doglianza neppure si confronta con la decisione impugnata che ha risposto alla censura rilevando la correttezza della campionatura, la formazione dei 9 reperti e il metodo di analisi seguito dai funzionari del LASS nel corso dell'accertamento tecnico. Accertamenti tecnici provenienti da soggetti professionalmente a ciò deputati che rendevano superfluo l'espletamento di una perizia tossicologica. 3. Anche la censura di mancato espletamento della perizia ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen. risulta manifestamente infondata. La specificità del rito per cui ai fini della decisione nel giudizio abbreviato sono utilizzabili tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero compreso l'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza, comporta la corretta motivazione della sentenza impugnata che ha disatteso la richiesta di integrazione probatoria. Le integrazioni probatorie, infatti, sono governate dal canone di assoluta necessità per la decisione al quale non corrisponde un diritto di prova tanto più nel giudizio abbreviato d'appello in cui le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria esercitabile dal giudice ex officio nei limiti dell'assoluta necessità ai sensi dell'articolo 603 comma 3 cod.proc.pen. atteso che in sede d'appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585 - 01). Sulla base detta sollecitazione è stata correttamente disattesa dai giudici del merito con motivazione correte e dunque insindacabile in questa sede (Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, Rv. 282395 - 01). 4. Infine, sulla scorta degli accertamenti LASS risulta la capacità drogante e il numero di dosi ricavabili che i ricorrenti mettono in discussione richiedendo una diversa e alternativa lettura, essendo in disaccordo con gli accertamenti svolti che in virtù del rito da loro prescelto erano già nel fascicolo processuale ed erano pienamente utilizzabili. A tale riguardo è del tutto inconferente il richiamo alla sentenza della Corte di cassazione, citata nel ricorso, in merito alle singole campionature. Qui si tratta di coltivazione di piante da cui si estrae sostanza stupefacente e ciò che rileva, diversamente dalla detenzione a fini di spaccio, è la condotta di coltivazione da cui sono ricavabili sostanze stupefacenti secondo i principi delle Sezioni Unite Caruso. [OSCURATO:PERSONA], nel ribadire i principi già espressi dalle [OSCURATO:PERSONA] alla stregua della quale costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti spettando al giudice solo verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile (Cass. Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 e 239921; Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata) hanno stabilito che "il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore" (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, Caruso, Rv. 278624). 5. Allo stesso modo deve escludersi che si versi, nel caso in esame, di una c.d. coltivazione domestica per la quale troverebbe applicazione l'ipotesi lieve di cui al comma 5. Tenuto conto delle modalità della coltivazione in tre appezzamenti di terreno, del numero non esiguo di piante (236), delle tecniche di coltivazione (previsione di impianto di irrigazione) e del principio attivo ricavato pari a gr.661,3 corrispondente a 26.452 dosi medie giornaliere, non può trovare applicazione il principio affermato dalle Sezioni Unite Caruso che ha identificato la coltivazione domestica nelle "attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore". 6. Il fatto non è riconducibile ai sensi del comma 5 dell'art. 73. Ai fini della configurabilità della fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, deve aversi riguardo sia al principio attivo ricavato nell'immediato, sia a quello ricavabile all'esito del ciclo biologico delle piante, sia ad una apparente destinazione per uso non esclusivamente personale, per tipo, qualità, quantità e livello di produzione, tenuto conto del fabbisogno medio dell'agente (Sez. 4, n. 35963 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276861 - 01; Sez. 4, n. 50970 del 05/07/2017, Markezic, Rv. 271176 - 01). 7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), evidenziando peraltro la presenza di precedente penali. Quanto alla dosimetria della pena, la sentenza impugnata, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e segnatamente le modalità della coltivazione e le dosi ricavabili, ha ritenuto congrua e proporzionata ai fatti la pena di anni due e mesi quattro di reclusione e C 6.000 di multa. Si tratta di una motivazione congrua e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). La pena inflitta a ciascun ricorrente non avrebbe consentito la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che, peraltro, non risulta neppure richiesto nei motivi di appello. 8. Si impone il rigetto dei ricorsi e la condanna dei