CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 17237/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12620/2024 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 428/2024 depositata il 15/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Elia cit ò [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al T ribunale di Palermo , per ottenere il ripristino dello status quo ante , modificato da opere di ristrutturazione svolte dalla convenuta, proprietaria di un appartamento posto nello stesso piano del comune palazzo, in violazione delle distanze e dell’uso comune di parti condominiali. Costituita la convenut a ed attesosi all’istruttoria, l'adito giudice rigetta va la domanda. Proponeva gravameil soccombente . Con sentenza n. 428 del 1 5 marzo 20 2 4 , in parziale riforma della pronunzia impugnata, la Corte d'appello di Palermo dichiarava la cessazione della materia del contendere sulle domande relative all’arretramento della conduttura di acqua collocata sul terrazzo dell’immobile di proprietà dell’appellata, e alla collocazione del vetro opaco nell’infisso del vano scala A,condannava la Puccio a non depositare materiali di qualsiasi tipo a ridosso della finestra ubicata al settimo piano e confermava nel resto la decisione di primo grado. La Corte distrettuale affermava che, per quel che ancora interessa, gli elementi in cartongesso – di cui l’appellante lamentava l’apposizione - erano stati collocati dalla Puccio su una vetrata già oscurata per la presenza di pannelli e altre suppellettili, ivi infiss i dal confinante Gullotta. E la collocazione del controsoffitto non avrebbeaggravato la riduzione di luminosità del vano scala, minima anch’essa, causata dalla trave estradossata facente parte della struttura cementizia dello stabile condominiale. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Elia, sulla scorta di tremotivi, illustrati da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c. E’ rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la v iolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’Appello di Palermo avrebbe omesso di pronunciarsi sul quinto motivo dell’appello, relativamente ad una delle due causae petendi. Da un lato, era stato dedotto che la Puccio ave sse violato il regolamento pattizio di condominio, poiché aveva apportato delle modifiche alle parti comuni, senza preventiva autorizzazione. Dall’altro, era stato dedotto che le modifiche apportate da controparte al prospetto condominiale principale avessero arrecato un pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio. La sentenza impugnata avrebbe appunto mancato di accertare se la modifica dei balconi comportasse la violazione del regolamento condominiale pattizio, ovvero se la deliberazione dell’assemblea del condominio, adottata a maggioranza, fosse stata idonea o no a modificare il detto regolamento. 2. Con il secondomezzo, il D’Elia si duole sempre della v iolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe omesso di pronunziarsi sul secondo motivo del gravame, nella parte in cui si era sostenuto che la modifica apportata all’infisso collocato nella parte superiore della finestra avversaria avrebbe dovuto reputarsi illegittima, poiché – in violazione dell’art. 7, cap. 6 del regolamento contrattuale, predisposto dall’originario costruttore –in mancanza di preventiva autorizzazione condominiale, la convenuta aveva sostituito la cornice in ferro dell’infisso originario, che aveva una larghezza di cm. 4, per tutti i suoi lati, con una cornice in alluminio di larghezza pari a 12 cm. per tutti i suoi lati. I due motivi, avvinti dalla stessa ragione logico-giuridica, sono fondati. [OSCURATO:PERSONA]Elia ha riportato nel ricorso interamente sia il secondo che ilquinto motivo. Dalla lettura degli stessi si evince che la Corte d’appello ha trascurato di esaminare, in entrambi, il profilo inerente all’asserita violazione del regolamento condominiale per effetto delle modifiche apportate dalla controparte. Le doglianz e richiedeva no in parte qua un’esplicita presa di posizione dei giudici di secondo grado, sicché l’omissione non può essere considerata un rigetto implicito. Infatti, posto che il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decida su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, come nel caso di specie, in cui le modifiche avrebbero dovuto essere valutate alla luce del regolamento condominiale. 3. Il terzo rilievo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1102, 2043 e 2055 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3, c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che la collocazione, da parte della Puccio, dei pannelli in cartongesso sulla parete vetrata originaria, che separava il balcone della convenuta dal limitrofo terrazzo di altro condomino, non avesse ridotto la luminosità del vano scala, rispetto alla situazione precedente, poiché l’oscuramento della parete vetrata era già stato operato dal terzo condomino, con apposizione di pannelli, dalla sua parte. In tal modo, sarebbero stati violati i principi di diritto pacifici in materia di responsabilità per fatto illecito, nell’ipotesi in cui il detto fatto sia compiuto dall’azione concorrente di più soggetti. Anche tale motivoè fondato. La sentenza impugnata ha affermato: “Gli elementi in cartongesso sono stati infatti collocati dalla Puccio su una vetrata già oscurata (ma pur sempre con effetti minimi sulla luminosità del pianerottolo) dalla presenza di pannelli e altro ivi apposti dal confinante Gullotta. E la collocazione del controsoffitto non ha aggravato la riduzione di luminosità del vano scala, minima anch’essa, causata dalla trave estradossata facente parte della struttura cementizia dello stabile condominiale In tal modo, la Corte di appellonon si è espressa sulla materialità dell’invocato illecito, posto che, rispetto all’odierno ricorrente, la priorità dell’autore del fatto era comunque irrilevante. In tema di rapporti tra condomini, nel giudizio instaurato a tutela della proprietà comune per la eliminazione diopere abusive compiute da alcuni condomini, non è necessaria l'integrazionedel contraddittorio nei confronti di tutti gli altri comproprietari, dovendo i singoli convenuti rispondere autonomamente dell'addebitato proprio abuso e potendo ciascuno dei condomini agire individualmente a tutela del bene comune(Sez. 2, n. 1757 del 18 febbraio 1987). Giova in proposito ricordare che l'art. 2043 cod. civ.fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di unfatto doloso o colposo, mentre il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento, il "fattodannoso"; atteso che la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, e in cui favore è stabilita la solidarietà (Sez. 3, n. 6041 del 6 marzo 2010). In definitiva, il giudice del rinvio dovrà rivalutare la situazione alla luce del seguente principio: “Anche in tema di rapporti condominiali, del fatto illecito di un condomino che si aggiunga al fatto illecito di altro condomino nei confronti della cosa comune può essere chiamato a rispondere indifferentemente l’uno o l’altro degli autori, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto”. Accolto il ricorso, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Palermo , in diversa composizione,che valuterà altresì il regime delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte di cassazione accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le s