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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27237/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30307-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 117/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre contro [OSCURATO:PERSONA] del Casale, titolare della ditta individuale "Bar anno zero", per la cassazione della sentenza n. 117 della CTR dell'Abruzzo, dep. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento - con il quale è stata accertata la debenza del tributo del prelievo fiscale erariale unico (PREU), riferito all'arco temporale [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 6/07/2012, in capo all'impresa convenuta ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di prime cure.

La CTR ha statuito che "è del tutto irrilevante la circostana che il titolare dell'eserciRio in cui erano istallate le slot-machine avesse omesso di verificare l'assena del collegamento alla rete e l'inesistena dei nulla osta atteso che, comunque, il pagamento del PREU grava sul proprietario che le ha manomesse e solo in caso di impossibilità di individuazione sugli altri soggetti individuati dalla norma.

Avverso tale decisione l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, per avere la CTR escluso la legittimazione passiva del prelievo fiscale in capo [OSCURATO:PERSONA] "ritenendo a tale fine sufficiente la consegna degli apparecchi e l'indicnione della società proprietaria degli stessi".

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], rilevando preliminarmente l'irricevibilità e/o l'inammissibilità del ricorso proposto per cassazione, Ric. 2020 n. 30307 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -2- per violazione dell'art. 348 ter c.p.c., per essere dinanzi alla cd.

"doppia sentenza conforme".

A seguito di domanda di astensione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già designato quale presidente del Collegio e accolta dalla Presidente della sezione, il Collegio viene presieduto dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: 1.Preliminarmente va dichiarata inammissibile la doglianza sull'irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso, eccepita da parte convenuta con controricorso, per violazione dell'art. 348 ter c.p.c., in violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 13 e 39-quater del d.l. n. 269/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in presenza di "doppia conforme".

Va sul punto rilevato che la disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per cassazione le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d.

"doppia conforme"), presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (cfr. comma quarto dell'art. 348 ter cit.), in quanto una eventuale richiesta di rivalutazione del fatto storico risulterebbe inammissibile in questa fase di giudizio di legittimità, essendo stata già trattata e analizzata nei giudizi di merito precedenti.

Resta pertanto, ove ricorra detta evenienza, preclusa l'impugnazione della sentenza con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Nel caso di specie l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, peraltro, proposto il ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza in esame resa dalla CTR dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara — denunciando il vizio di violazione di legge in relazione alle norme indicate nel successivo paragrafo

2. Ric. 2020 n. 30307 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -3-

2. Con l'unico motivo del ricorso si deduce, infatti, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 23, e 39-quater del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per aver la CTR erroneamente escluso la responsabilità solidale del possessore dei locali dove si trovavano gli apparecchi soggetti al prelievo erariale unico (PREU), ritenendo unico soggetto passivo dell'imposta il proprietario delle macchine.

2.1. In disparte la questione se il motivo dissimuli in realtà, dietro lo schermo del parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., una sostanziale richiesta di diversa valutazione, preclusa alla Corte, del materiale istruttorio, la censura è in ogni caso infondata.

2.2. Va premesso che l'art. 39 quater, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, come introdotto dall'art. 1 della L. n. 296 del 2006, vigente dal 10 gennaio 2007, prevede che "Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'ardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificckioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui eserckio sia qualOcabile come illecito civile, penale o amministrativo. ... <2° e 3° periodo> ...

Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta ... il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificaioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificnione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta.

Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di Ric. 2020 n. 30307 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -4- prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installaione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tafi somme a titolo piincipale." 2.3.L'originario testo del 2006, quindi, in caso di esercizio illecito prevedeva che fossero tenuti in via principale al pagamento dell'imposta evasa, oltre agli interessi e alle sanzioni, i seguenti soggetti: a) l'autore dell'illecito; b) il concessionario titolare del nulla osta all'esercizio; la responsabilità di quest'ultimo, principale, era peraltro condizionata alla mancata individuazione dell'autore dell'illecito.

La norma, inoltre, contemplava ipotesi di responsabilità solidale individuando i seguenti soggetti: c) l'installatore; d) il possessore dei locali; e) il concessionario; non prevedendo, per la configurabilità della responsabilità di questi ultimi, alcuna condizione, ma solo che gli stessi non fossero "già debitori di tali somme a titolo principale", sull'implicito presupposto che, in tale evenienza, doveva ritenersi prevalente quest'ultima (Cass. n. 27676/2019).

2.4. Il testo dell'art. 39 -quater cit, però, è stato successivamente modificato dal d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, (avuto riguardo al 4°e al 5° periodo della norma) che prevede: "...

Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modijicaioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificaioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito.

Nel caso in cui non sia possibile Ric. 2020 n. 30307 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -5- l'identificaione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installaione, il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale."; Pertanto, il testo dell'art. 39-quater cit., come modificato nel 2009 dall'art. 15, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, individua, quale responsabile principale, un unico soggetto, ossia l'autore dell'illecito.

Quanto alle ipotesi di responsabilità solidale, la nuova norma individua: c) l'installatore; d) il possessore o detentore a qualsiasi titolo degli apparecchi; e) l'esercente a qualsiasi titolo dei locali; f) il concessionario; sempreché gli stessi non fossero "già debitori di tali somme a titolo principale"; la norma, peraltro, subordina la responsabilità solidale al verificarsi di uno specifico requisito, che assurge ad elemento costitutivo, ossia che "non sia possibile l'identificazione" dell'autore dell'illecito (Cass. n. 27676/19).

3. Nel caso di specie, come dichiarato dalla stessa Agenzia ricorrente, il verbale di accesso dei verificatori è stato redatto in data 29 giugno 2012, pertanto in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 102 del 3 agosto 2009, per cui, in applicazione della norma vigente ratione temporis, sussiste la responsabilità solidale del titolare del "[OSCURATO:PERSONA]" nella sola ipotesi in cui non sia possibile l'identificazione dell'autore dell'illecito.

La CTR ha per contro individuato, quale responsabile dell'illecito, il proprietario delle slot-machine per averle manomesse, ritenendo irrilevante il comportamento del titolare dell'esercizio che aveva omesso i controlli.

Ric. 2020 n. 30307 sez.

MT - ud. 06-07-2022 -6-

4. La responsabilità del proprietario delle slot machine, quale autore dell'illecito, non può, in questa sede di legittimità, essere messa in discussione, essendo conseguente ad un accertamento di fatto congruamente motivato in applicazione della norma vigente.

5. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte privata le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 4.100,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30307-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 117/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre contro [OSCURATO:PERSONA] del Casale, titolare della ditta individuale "Bar anno zero", per la cassazione della sentenza n. 117 della CTR dell'Abruzzo, dep. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento - con il quale è stata accertata la debenza del tributo del prelievo fiscale erariale unico (PREU), riferito all'arco temporale [OSCURATO:DATA_NASCITA]- 6/07/2012, in capo all'impresa convenuta ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la decisione di prime cure. La CTR ha statuito che "è del tutto irrilevante la circostana che il titolare dell'eserciRio in cui erano istallate le slot-machine avesse omesso di verificare l'assena del collegamento alla rete e l'inesistena dei nulla osta atteso che, comunque, il pagamento del PREU grava sul proprietario che le ha manomesse e solo in caso di impossibilità di individuazione sugli altri soggetti individuati dalla norma. Avverso tale decisione l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, per avere la CTR escluso la legittimazione passiva del prelievo fiscale in capo [OSCURATO:PERSONA] "ritenendo a tale fine sufficiente la consegna degli apparecchi e l'indicnione della società proprietaria degli stessi". Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], rilevando preliminarmente l'irricevibilità e/o l'inammissibilità del ricorso proposto per cassazione, Ric. 2020 n. 30307 sez. MT - ud. 06-07-2022 -2- per violazione dell'art. 348 ter c.p.c., per essere dinanzi alla cd. "doppia sentenza conforme". A seguito di domanda di astensione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], già designato quale presidente del Collegio e accolta dalla Presidente della sezione, il Collegio viene presieduto dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 1.Preliminarmente va dichiarata inammissibile la doglianza sull'irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso, eccepita da parte convenuta con controricorso, per violazione dell'art. 348 ter c.p.c., in violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 13 e 39-quater del d.l. n. 269/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in presenza di "doppia conforme". Va sul punto rilevato che la disposizione di cui all'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base alla quale non sono impugnabili per cassazione le sentenze di secondo grado che confermano la decisione di primo grado (c.d. "doppia conforme"), presuppone che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (cfr. comma quarto dell'art. 348 ter cit.), in quanto una eventuale richiesta di rivalutazione del fatto storico risulterebbe inammissibile in questa fase di giudizio di legittimità, essendo stata già trattata e analizzata nei giudizi di merito precedenti. Resta pertanto, ove ricorra detta evenienza, preclusa l'impugnazione della sentenza con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Nel caso di specie l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha, peraltro, proposto il ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza in esame resa dalla CTR dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara — denunciando il vizio di violazione di legge in relazione alle norme indicate nel successivo paragrafo 2. Ric. 2020 n. 30307 sez. MT - ud. 06-07-2022 -3- 2. Con l'unico motivo del ricorso si deduce, infatti, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, comma 23, e 39-quater del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per aver la CTR erroneamente escluso la responsabilità solidale del possessore dei locali dove si trovavano gli apparecchi soggetti al prelievo erariale unico (PREU), ritenendo unico soggetto passivo dell'imposta il proprietario delle macchine. 2.1. In disparte la questione se il motivo dissimuli in realtà, dietro lo schermo del parametro di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., una sostanziale richiesta di diversa valutazione, preclusa alla Corte, del materiale istruttorio, la censura è in ogni caso infondata. 2.2. Va premesso che l'art. 39 quater, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, come introdotto dall'art. 1 della L. n. 296 del 2006, vigente dal 10 gennaio 2007, prevede che "Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'ardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificckioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui eserckio sia qualOcabile come illecito civile, penale o amministrativo. ... <2° e 3° periodo> ... Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta ... il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificaioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificnione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di Ric. 2020 n. 30307 sez. MT - ud. 06-07-2022 -4- prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installaione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tafi somme a titolo piincipale." 2.3.L'originario testo del 2006, quindi, in caso di esercizio illecito prevedeva che fossero tenuti in via principale al pagamento dell'imposta evasa, oltre agli interessi e alle sanzioni, i seguenti soggetti: a) l'autore dell'illecito; b) il concessionario titolare del nulla osta all'esercizio; la responsabilità di quest'ultimo, principale, era peraltro condizionata alla mancata individuazione dell'autore dell'illecito. La norma, inoltre, contemplava ipotesi di responsabilità solidale individuando i seguenti soggetti: c) l'installatore; d) il possessore dei locali; e) il concessionario; non prevedendo, per la configurabilità della responsabilità di questi ultimi, alcuna condizione, ma solo che gli stessi non fossero "già debitori di tali somme a titolo principale", sull'implicito presupposto che, in tale evenienza, doveva ritenersi prevalente quest'ultima (Cass. n. 27676/2019). 2.4. Il testo dell'art. 39 -quater cit, però, è stato successivamente modificato dal d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, (avuto riguardo al 4°e al 5° periodo della norma) che prevede: "... Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modijicaioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificaioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito. Nel caso in cui non sia possibile Ric. 2020 n. 30307 sez. MT - ud. 06-07-2022 -5- l'identificaione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installaione, il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale."; Pertanto, il testo dell'art. 39-quater cit., come modificato nel 2009 dall'art. 15, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla legge n. 102 del 2009, individua, quale responsabile principale, un unico soggetto, ossia l'autore dell'illecito. Quanto alle ipotesi di responsabilità solidale, la nuova norma individua: c) l'installatore; d) il possessore o detentore a qualsiasi titolo degli apparecchi; e) l'esercente a qualsiasi titolo dei locali; f) il concessionario; sempreché gli stessi non fossero "già debitori di tali somme a titolo principale"; la norma, peraltro, subordina la responsabilità solidale al verificarsi di uno specifico requisito, che assurge ad elemento costitutivo, ossia che "non sia possibile l'identificazione" dell'autore dell'illecito (Cass. n. 27676/19). 3. Nel caso di specie, come dichiarato dalla stessa Agenzia ricorrente, il verbale di accesso dei verificatori è stato redatto in data 29 giugno 2012, pertanto in epoca successiva all'entrata in vigore della L. n. 102 del 3 agosto 2009, per cui, in applicazione della norma vigente ratione temporis, sussiste la responsabilità solidale del titolare del "[OSCURATO:PERSONA]" nella sola ipotesi in cui non sia possibile l'identificazione dell'autore dell'illecito. La CTR ha per contro individuato, quale responsabile dell'illecito, il proprietario delle slot-machine per averle manomesse, ritenendo irrilevante il comportamento del titolare dell'esercizio che aveva omesso i controlli. Ric. 2020 n. 30307 sez. MT - ud. 06-07-2022 -6- 4. La responsabilità del proprietario delle slot machine, quale autore dell'illecito, non può, in questa sede di legittimità, essere messa in discussione, essendo conseguente ad un accertamento di fatto congruamente motivato in applicazione della norma vigente. 5. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alla parte privata le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 4.100,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%
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