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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19803/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3940/25 Hammami OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato, di cui al primo motivo di ricorso, sono manifestamente infondate poiché non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 3940/25 Hammami OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato, di cui al primo motivo di ricorso, sono manifestamente infondate poiché non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3); Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 19803/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris