CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 2023
Cassazione n. 36533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato - limitatamente al trattamento sanzionatorio - la pronuncia con la quale il Tribunale di Teramo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso, oltre a essere versato in fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha specificamente ridotto la pena per la scelta del rito (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]