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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29060/2026

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appello di Ancona;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza con la quale il Tribunale di Fermo aveva affermato la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato «p. e p. dagli artt. 110 C.P., 216comma I n. 1 e 223 della Legge fallimentare».Al ricorrente è stato contestato che, «nella sua qualità di legalerappresentante, dal 15.12.2008 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente nominatoconsigliere e presidente del CdA rispettivamente con atto del 20.07.2006 e del15.12.2008 fino al 27.04.2009», in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], causava «l’eccessivo indebitamento della società fallitaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione, a favore dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] SocietàSemplice, riconducibili rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],legali rappresentanti di dette ultime società, nonché componenti del CdA dellasocietà fallita, le quali non onoravano il pagamento delle forniture così ottenute,causando il dissesto finanziario della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ar.l. in liquidazione, poi dichiarata fallita».2.

L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsoavverso la sentenza, articolando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla valutazione della delibera del consiglio diamministrazione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 novembre 2007.La censura investe il percorso argomentativo con cui la Corte territoriale haritenuto dimostrato l’elemento soggettivo del reato contestato.

Secondo lasentenza impugnata, infatti, la fornitura di ingenti quantitativi di mangimi in favoredi due società, una delle quali riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], sarebbe avvenuta nellaconsapevolezza dell’inesigibilità dei relativi crediti, desumendosi taleconsapevolezza dalla progressiva eliminazione delle garanzie richieste ai socimorosi.Il ricorrente osserva, tuttavia, che la Corte di appello avrebbe erroneamentemaggiore tolleranza nei confronti dei soci inadempienti.

In particolare, la dilazionedel termine entro il quale, in caso di mancato pagamento, poteva disporsi lasospensione delle forniture, da venti giorni a quattro mesi, era stata prevista dallaprecedente delibera del 4 marzo 2007, adottata in un momento in cui la SocietàAgricola [OSCURATO:PERSONA] non presentava alcun indice di difficoltà economica.

Alcontrario, secondo le dichiarazioni dei testi Adami e Bracalente, la società godevaancora di una solida situazione patrimoniale e finanziaria, disponendo di creditobancario ed essendo in grado di procedere ad assunzioni di personale.La difesa evidenzia inoltre che la Corte territoriale, pur riconoscendo l’assenzadi segnali di crisi della [OSCURATO:PERSONA] sino al 2008 e il regolareadempimento, nel corso del 2007, delle obbligazioni verso la cooperativa, haugualmente valorizzato la delibera del 23 novembre 2007 quale indice del dolo,reputando che essa avesse soppresso meccanismi di controllo automatico.

Taleconclusione sarebbe, secondo il ricorrente, logicamente incompatibile con il quadrofattuale accertato.Si sostiene, infine, che il trattamento di favore accordato alla societàriconducibile al [OSCURATO:PERSONA] trovasse una ragione economica oggettiva nel rilevanteapporto arrecato alla cooperativa, avendo essa contribuito all’incremento dellaproduzione di mangimi e alla conseguente riduzione dei costi per tutti i soci.

Daciò deriverebbe la giustificazione della mancata richiesta di garanzie e dellamaggiore elasticità delle condizioni di fornitura, in ragione dell’importanzastrategica del rapporto commerciale.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.La difesa ripropone l’argomento già sviluppato in appello secondo cui sarebbeintrinsecamente irrazionale ipotizzare una preordinata volontà di inadempimentoda parte del [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultimo, infatti, rivestiva la qualità di socioillimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA], sicchél’insolvenza di tale società avrebbe inevitabilmente determinato non solo ilfallimento della stessa, ma anche la compromissione del patrimonio personale delricorrente.

Da tale prospettiva, l’assunto accusatorio secondo cui il Levantesiavrebbe scientemente perseguito l’accumulo di debiti destinati a rimanere insolutisi porrebbe in contrasto con il suo stesso interesse economico.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe disatteso tale decisivo rilievocon una motivazione meramente apparente, limitandosi ad affermare che lasocietà a lui riconducibile aveva comunque tratto vantaggio dall’ingente fornituradi mangimi rimasta insoluta.

Tale argomentazione, tuttavia, non spiegherebbe perquale ragione il ricorrente avrebbe dovuto perseguire una strategia destinata aprovocare il dissesto della propria società e il conseguente pregiudizio del propriopatrimonio personale.La difesa evidenzia inoltre che la crisi della [OSCURATO:PERSONA] simanifestò soltanto nel settembre 2008, in seguito all’improvvisa revoca degliaffidamenti bancari, evento che avrebbe avuto carattere imprevedibile e che nonconsentirebbe di retrodatare l’insolvenza a un’epoca anteriore.

A sostegno di taleassunto viene richiamata la documentata solidità economica della società fino apoco tempo prima, attestata sia dall’avvenuta pressoché integrale estinzione deldebito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] alla fine del 2007, sia dallasuccessiva richiesta di ulteriori forniture nel corso del 2008, quantitativamentecoerenti con le effettive esigenze produttive dell’impresa.Si sostiene, pertanto, che la Corte territoriale, pur avendo dato atto di talicircostanze e pur avendone riconosciuto la sussistenza sul piano fattuale, non leabbia adeguatamente considerate nel proprio percorso motivazionale, omettendodi confrontarsi con elementi che la difesa reputa incompatibili con la ritenutaconsapevolezza, fin dall’origine, dell’impossibilità di adempiere alle obbligazionicontratte.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini qui di seguito illustrati.2.

I due motivi proposti, entrambi attinenti alla tenuta logica della motivazionein ordine all’elemento soggettivo del reato, possono essere esaminaticongiuntamente.2.1.

Occorre premettere che l’imputazione richiama formalmente l’art. 216,comma 1, n. 1, legge fall.; tuttavia, nella descrizione del fatto storico contestatoal ricorrente, non opera una chiara individuazione della specifica condotta tipicaascritta all’imputato tra quelle previste dalla disposizione richiamata, vale a dire ladistrazione, l’occultamento, la distruzione, la dissimulazione o la dissipazione deibeni dell’impresa, ovvero l’esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti.La contestazione, infatti, attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] di avere causato«l’eccessivo indebitamento della società fallita [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione» a favore di due società, rispettivamente riconducibilial ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA], «le quali non onoravano il pagamento delleforniture così ottenute, causando il dissesto finanziario della [OSCURATO:PERSONA] AgricolaValtenna soc. coop. a r.l. in liquidazione, poi dichiarata fallita».La descrizione del fatto risulta pertanto costruita attorno ad una dinamicadi causazione del dissesto attraverso l’eccessivo indebitamento della società e ilmancato pagamento delle forniture ottenute dalle società beneficiarie.

Taleimpostazione dell’addebito genera un’obiettiva incertezza circa il paradigmanormativo concretamente evocato dall’accusa.Si registra, dunque, una non piena corrispondenza tra la qualificazionegiuridica formalmente richiamata nel capo di imputazione e la descrizione del fattooggetto dell’addebito.Proprio tale disallineamento assume rilievo decisivo nel caso in esame,poiché ha inciso sul percorso argomentativo dei giudici di merito, i quali non hannochiarito in termini univoci se l’affermazione di responsabilità sia stata fondata sulparadigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione oppure suquello della bancarotta impropria da operazioni dolose.L’equivoco non è meramente nominalistico.

Le due fattispecie presentano,infatti, una diversa struttura oggettiva e soggettiva; ne consegue che la mancataindividuazione del paradigma normativo applicato incide direttamente sullapossibilità di verificare la correttezza della motivazione, soprattutto con riguardoall’accertamento dell’elemento soggettivo del reato.Prima di procedere all’esame della motivazione impugnata è dunquenecessario richiamare, nei limiti strettamente funzionali alla decisione, ladistinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarottaimpropria da operazioni dolose, poiché da tale distinzione dipende il contenutodell’accertamento demandato al giudice di merito.2.2.

La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, prevista dagliartt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, legge fall., ha ad oggetto condotte didepauperamento del patrimonio dell’impresa concretamente idonee a pregiudicarela garanzia dei creditori.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, sicché il giudicenon può arrestarsi alla mera constatazione dell’atto distrattivo, ma deve verificarese il distacco patrimoniale che ne deriva sia effettivamente idoneo acompromettere le ragioni creditorie, avuto riguardo alla sua consistenzaeconomica e alle concrete modalità della condotta (Sez. 5, n. 28941 del14/02/2024, Rv. 287059).Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede il dolo generico.

Per la suaconfigurabilità non è necessario né che l’agente conosca lo stato di insolvenzadell’impresa né che persegua lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, essendosufficiente la consapevole destinazione dei beni a finalità incompatibili con la lorofunzione di garanzia patrimoniale e la consapevolezza del conseguentedepauperamento.

In tal senso le Sezioni Unite hanno chiarito che il dolo dellabancarotta distrattiva consiste nella cosciente volontà di imprimere ai benidell’impresa una destinazione incompatibile con la loro funzione di garanzia,accompagnata dalla consapevolezza dell’effetto depauperativo della condotta(Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01; Sez. 5, n. 38396del 23/06/2017, Rv. 270763).2.3.

Diversa è la struttura della bancarotta impropria da operazioni doloseprevista dall’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.In tale ipotesi assume rilievo il compimento di un’operazione dolosacausalmente collegata al dissesto o al fallimento della società.

La modalità delpregiudizio patrimoniale non deriva direttamente da un atto dispositivo incidentesul patrimonio sociale, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale,riscontrabile in un’iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque,una pluralità di atti tra loro coordinati e funzionalmente orientati al perseguimentodi un determinato risultato.

Proprio sotto tale profilo la giurisprudenza di legittimitàha costantemente distinto la fattispecie prevista dall’art. 223, comma 2, n. 2, leggefall. dalle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nelle quali ildepauperamento discende immediatamente da atti dispositivi dei beni socialiqualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento o distruzione(Sez. 5, n. 17408 del 12/12/2013, Rv. 259998; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014,Rv. 262207; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).Diverso è anche il contenuto dell’accertamento richiesto in ordine all’elementosoggettivo.

Nella bancarotta impropria da operazioni dolose il dolo investeanzitutto l’operazione, che deve essere consapevolmente posta in esserenonostante la sua contrarietà agli interessi della società; il dissesto costituisceinvece un evento ulteriore che deve presentarsi come conseguenza causalmentecollegata alla condotta e prevedibile dall’agente.

Non è pertanto necessario chel’amministratore persegua il fallimento come scopo della propria azione, maoccorre che egli si rappresenti la concreta idoneità dell’operazione a provocare oaggravare il dissesto, avuto riguardo alle condizioni economico-finanziarie dellasocietà e alle caratteristiche dell’operazione posta in essere (Sez. 5, n. 17690 del18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5,n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).La diversità strutturale delle due fattispecie si riflette direttamentesull’oggetto della prova e sul contenuto del dolo, sicché la corretta individuazionedel paradigma normativo applicabile costituisce presupposto indispensabile per lavalutazione della correttezza del percorso motivazionale seguito dai giudici dimerito.3.

È proprio alla luce delle considerazioni che precedono che emerge la criticitàdella motivazione della sentenza impugnata.L’imputazione, come si è detto, richiama formalmente l’art. 216, comma 1, n.1, legge fall., ma descrive una condotta imperniata sull’eccessivo indebitamentodella cooperativa, sul mancato pagamento delle forniture da parte delle societàbeneficiarie e sulla causazione del dissesto finanziario della società poi dichiaratafallita.Proprio tale formulazione dell’addebito ha generato un equivoco qualificatorioche la motivazione delle sentenze di merito non ha adeguatamente superato.3.1.

La sentenza di primo grado si sviluppa secondo uno schemaargomentativo riconducibile alla bancarotta impropria da operazioni dolose,richiamando l’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. e il tema della prevedibilitàdell’evento di dissesto.

La sentenza di appello, invece, utilizza espressioni riferibilialla condotta distrattiva, evocando al contempo un piano preordinato disvuotamento delle attività della fallita senza adeguata contropartita.

In tal modo,tuttavia, non viene chiarito quale sia la fattispecie incriminatrice concretamenteritenuta applicabile e quale sia, conseguentemente, il percorso argomentativoseguito ai fini dell’affermazione di responsabilità.L’ambiguità non è meramente nominalistica.

A seconda della fattispecieritenuta applicabile mutano infatti l’oggetto della prova, il contenuto dell’elementosoggettivo e i criteri di valutazione della condotta.

Ove il fatto venga ricondottoalla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, occorre verificare laconsapevolezza della destinazione dei beni a finalità incompatibili con la funzionedi garanzia patrimoniale dei creditori; ove invece venga ricondotto alla bancarottaimpropria da operazioni dolose, assumono rilievo il carattere dolosodell’operazione, il rapporto causale con il dissesto e la prevedibilità di quest’ultimo.3.2.

Tale percorso ricostruttivo non risulta compiutamente sviluppato nellasentenza impugnata.L’incertezza che caratterizza il rapporto tra la formulazione dell’imputazione ela motivazione delle decisioni di merito impedisce di comprendere quale sia ilparadigma normativo concretamente applicato e, conseguentemente, quale sial’elemento soggettivo che i giudici abbiano ritenuto di accertare.Né tale ambiguità può essere risolta in sede di legittimità mediante una direttaqualificazione giuridica del fatto da parte di questa Corte.L’individuazione della fattispecie incriminatrice concretamente applicabilepresuppone infatti una compiuta ricostruzione del fatto storico e la valutazionedelle risultanze probatorie acquisite, attività che appartengono al giudice di merito.Si impone pertanto l’annullamento con rinvio, affinché la Corte territorialecompetente proceda a un nuovo esame della vicenda, ricostruendo il fatto alla lucedelle risultanze probatorie acquisite, individuando, all’esito di tale ricostruzione esulla base dei principi sopra richiamati, la fattispecie incriminatrice concretamenteapplicabile e verificando quindi la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettividella fattispecie ritenuta applicabile.4.

A ciò si aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata non risultaadeguata neppure rispetto alle specifiche censure formulate con l’atto di appelloin ordine all’elemento soggettivo del reato.La risposta fornita dalla Corte territoriale si fonda infatti su un percorsoargomentativo che presenta significative lacune proprio con riferimento aglielementi valorizzati dalla difesa per escludere la sussistenza di una consapevolepreordinazione della condotta contestata.4.1.

In particolare, la Corte di appello desume il dolo dall’adozione di tredelibere del consiglio di amministrazione della cooperativa fallita, risalenti almarzo, al novembre e al dicembre del 2007, ritenendo che esse abbianoprogressivamente ampliato i margini di tolleranza verso i soci debitori e, alcontempo, eliminato i meccanismi di tutela delle posizioni creditorie dellacooperativa.Secondo la sentenza impugnata, la successione di tali deliberazioni, culminatanella scelta di non richiedere più garanzie ai soci beneficiari delle forniture,consentirebbe di ritenere che il successivo inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] AgricolaSan [OSCURATO:PERSONA] costituisse l’effetto di un piano preordinato volto allo svuotamentodelle attività della fallita senza adeguata contropartita.Tale conclusione, tuttavia, non si confronta adeguatamente con il nucleoessenziale della censura formulata dall’appellante.Quest’ultimo aveva infatti dedotto che, fino alla fine del 2007, la SocietàAgricola [OSCURATO:PERSONA] versava in condizioni economiche e finanziarie nonindicative di una situazione di insolvenza e che la grave crisi che ne avrebbesuccessivamente determinato l’insolvenza si manifestò soltanto nel settembre del2008, in conseguenza della revoca degli affidamenti bancari.A fronte di tale doglianza, la Corte territoriale non si confronta effettivamentecon gli elementi di fatto richiamati dalla difesa, limitandosi sostanzialmente adesumere la preordinazione dell’inadempimento dalla successione cronologicadegli eventi successivamente verificatisi.La motivazione finisce così per desumere la preordinazionedell’inadempimento dalla sola successione degli eventi, senza spiegare per qualiragioni gli elementi disponibili al momento dell’adozione delle delibereconsentissero di ritenere prevedibile o già programmato il successivo mancatopagamento.Assume particolare rilievo, sotto questo profilo, il fatto che gli stessi giudici dimerito diano atto dell’assenza, fino alla fine del 2007, di significative esposizionidebitorie della [OSCURATO:PERSONA] verso la cooperativa.

Talecircostanza, pur espressamente richiamata nelle decisioni di merito, non risultaoggetto di una specifica valutazione ai fini dell’accertamento dell’elementosoggettivo.4.2.

Analoghe considerazioni valgono con riguardo all’ulteriore argomentovalorizzato dalla Corte di appello, costituito dal vantaggio economico che la societàriconducibile al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto dalla fornitura rimasta insoluta e dalconseguente differimento degli effetti della crisi.Anche tale circostanza, infatti, non appare di per sé idonea a dimostrare chel’inadempimento fosse stato programmato sin dall’origine.La motivazione non chiarisce per quale ragione il vantaggio economicotemporaneamente conseguito dalla società beneficiaria dovrebbe costituire indicedella preventiva volontà di non adempiere, né si confronta con l’argomentodifensivo secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile dellaSocietà [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato esposto personalmente alleconseguenze patrimoniali dell’eventuale insolvenza della società.Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione non si confrontaadeguatamente con il nucleo essenziale delle censure formulate dall’appellante.5.

Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovoesame alla Corte di appello di Perugia.5.1.

Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame della vicenda,muovendo dalla necessità di superare l’equivoco determinato dalla non pienacorrispondenza tra la qualificazione giuridica formalmente richiamata nel capo diimputazione e la descrizione della condotta contestata.A tal fine, dovrà ricostruire il fatto penalmente rilevante alla luce dellerisultanze probatorie acquisite, verificando il contenuto effettivo dell’addebito, ilsignificato della condotta attribuita all’imputato e il rapporto tra la forniturarimasta insoluta, l’eventuale depauperamento della cooperativa e il dissesto dellasocietà poi dichiarata fallita.Solo all’esito di tale ricostruzione potrà essere individuato il correttoparametro normativo di riferimento e potranno essere verificati gli elementicostitutivi della fattispecie ritenuta applicabile, sia sul piano oggettivo sia sul pianosoggettivo, secondo i principi sopra richiamati.In tale prospettiva, il giudice del rinvio dovrà verificare se la condottacontestata abbia determinato un effettivo depauperamento del patrimonio dellacooperativa idoneo a porre in concreto pericolo la garanzia dei creditori ovverointegri un’operazione dolosa causalmente collegata al dissesto o al fallimento dellasocietà, accertando, in ciascun caso, la sussistenza del corrispondente elementosoggettivo secondo i criteri in precedenza illustrati.5.2.

In ogni caso, il giudice del rinvio dovrà confrontarsi in modo specifico conle doglianze formulate dall’appellante in ordine all’elemento soggettivo, valutandoil contenuto e la successione temporale delle deliberazioni del consiglio diamministrazione della cooperativa adottate nel marzo, novembre e dicembre2007, le condizioni economiche e finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] periodo interessato dai fatti, l’assenza, fino alla fine del 2007, di significativeesposizioni debitorie verso la cooperativa e il successivo manifestarsi della crisisocietaria.Dovrà altresì essere esaminato il rilievo da attribuire alla posizione delLevantesi quale socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, al fine di verificare se e in quale misura tale circostanza incida sullaricostruzione dell’atteggiamento soggettivo dell’imputato e sulla tenuta logicadell’affermazione secondo cui l’inadempimento sarebbe stato programmato sindall’origine.Resta salva ogni ulteriore valutazione in ordine alla diversa qualificazionegiuridica prospettata dalla difesa con riferimento all’art. 217, comma 1, n. 2, leggefall., da effettuarsi, ove ne ricorrano i presupposti, all’esito della nuovaricostruzione del fatto e del complessivo riesame delle risultanze processuali.6.

Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto, conconseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esamealla Corte d’Appello di Perugia.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appellodi Perugia.Così è deciso, 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Ancona;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza con la quale il Tribunale di Fermo aveva affermato la penaleresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato «p. e p. dagli artt. 110 C.P., 216comma I n. 1 e 223 della Legge fallimentare».Al ricorrente è stato contestato che, «nella sua qualità di legalerappresentante, dal 15.12.2008 all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente nominatoconsigliere e presidente del CdA rispettivamente con atto del 20.07.2006 e del15.12.2008 fino al 27.04.2009», in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], causava «l’eccessivo indebitamento della società fallitaCooperativa [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in liquidazione, a favore dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] SocietàSemplice, riconducibili rispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],legali rappresentanti di dette ultime società, nonché componenti del CdA dellasocietà fallita, le quali non onoravano il pagamento delle forniture così ottenute,causando il dissesto finanziario della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ar.l. in liquidazione, poi dichiarata fallita».2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsoavverso la sentenza, articolando i seguenti motivi, di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla valutazione della delibera del consiglio diamministrazione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 novembre 2007.La censura investe il percorso argomentativo con cui la Corte territoriale haritenuto dimostrato l’elemento soggettivo del reato contestato. Secondo lasentenza impugnata, infatti, la fornitura di ingenti quantitativi di mangimi in favoredi due società, una delle quali riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], sarebbe avvenuta nellaconsapevolezza dell’inesigibilità dei relativi crediti, desumendosi taleconsapevolezza dalla progressiva eliminazione delle garanzie richieste ai socimorosi.Il ricorrente osserva, tuttavia, che la Corte di appello avrebbe erroneamentemaggiore tolleranza nei confronti dei soci inadempienti. In particolare, la dilazionedel termine entro il quale, in caso di mancato pagamento, poteva disporsi lasospensione delle forniture, da venti giorni a quattro mesi, era stata prevista dallaprecedente delibera del 4 marzo 2007, adottata in un momento in cui la SocietàAgricola [OSCURATO:PERSONA] non presentava alcun indice di difficoltà economica. Alcontrario, secondo le dichiarazioni dei testi Adami e Bracalente, la società godevaancora di una solida situazione patrimoniale e finanziaria, disponendo di creditobancario ed essendo in grado di procedere ad assunzioni di personale.La difesa evidenzia inoltre che la Corte territoriale, pur riconoscendo l’assenzadi segnali di crisi della [OSCURATO:PERSONA] sino al 2008 e il regolareadempimento, nel corso del 2007, delle obbligazioni verso la cooperativa, haugualmente valorizzato la delibera del 23 novembre 2007 quale indice del dolo,reputando che essa avesse soppresso meccanismi di controllo automatico. Taleconclusione sarebbe, secondo il ricorrente, logicamente incompatibile con il quadrofattuale accertato.Si sostiene, infine, che il trattamento di favore accordato alla societàriconducibile al [OSCURATO:PERSONA] trovasse una ragione economica oggettiva nel rilevanteapporto arrecato alla cooperativa, avendo essa contribuito all’incremento dellaproduzione di mangimi e alla conseguente riduzione dei costi per tutti i soci. Daciò deriverebbe la giustificazione della mancata richiesta di garanzie e dellamaggiore elasticità delle condizioni di fornitura, in ragione dell’importanzastrategica del rapporto commerciale.2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.La difesa ripropone l’argomento già sviluppato in appello secondo cui sarebbeintrinsecamente irrazionale ipotizzare una preordinata volontà di inadempimentoda parte del [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultimo, infatti, rivestiva la qualità di socioillimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA], sicchél’insolvenza di tale società avrebbe inevitabilmente determinato non solo ilfallimento della stessa, ma anche la compromissione del patrimonio personale delricorrente. Da tale prospettiva, l’assunto accusatorio secondo cui il Levantesiavrebbe scientemente perseguito l’accumulo di debiti destinati a rimanere insolutisi porrebbe in contrasto con il suo stesso interesse economico.Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe disatteso tale decisivo rilievocon una motivazione meramente apparente, limitandosi ad affermare che lasocietà a lui riconducibile aveva comunque tratto vantaggio dall’ingente fornituradi mangimi rimasta insoluta. Tale argomentazione, tuttavia, non spiegherebbe perquale ragione il ricorrente avrebbe dovuto perseguire una strategia destinata aprovocare il dissesto della propria società e il conseguente pregiudizio del propriopatrimonio personale.La difesa evidenzia inoltre che la crisi della [OSCURATO:PERSONA] simanifestò soltanto nel settembre 2008, in seguito all’improvvisa revoca degliaffidamenti bancari, evento che avrebbe avuto carattere imprevedibile e che nonconsentirebbe di retrodatare l’insolvenza a un’epoca anteriore. A sostegno di taleassunto viene richiamata la documentata solidità economica della società fino apoco tempo prima, attestata sia dall’avvenuta pressoché integrale estinzione deldebito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] alla fine del 2007, sia dallasuccessiva richiesta di ulteriori forniture nel corso del 2008, quantitativamentecoerenti con le effettive esigenze produttive dell’impresa.Si sostiene, pertanto, che la Corte territoriale, pur avendo dato atto di talicircostanze e pur avendone riconosciuto la sussistenza sul piano fattuale, non leabbia adeguatamente considerate nel proprio percorso motivazionale, omettendodi confrontarsi con elementi che la difesa reputa incompatibili con la ritenutaconsapevolezza, fin dall’origine, dell’impossibilità di adempiere alle obbligazionicontratte.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte haconcluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria di replica con cui ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini qui di seguito illustrati.2. I due motivi proposti, entrambi attinenti alla tenuta logica della motivazionein ordine all’elemento soggettivo del reato, possono essere esaminaticongiuntamente.2.1. Occorre premettere che l’imputazione richiama formalmente l’art. 216,comma 1, n. 1, legge fall.; tuttavia, nella descrizione del fatto storico contestatoal ricorrente, non opera una chiara individuazione della specifica condotta tipicaascritta all’imputato tra quelle previste dalla disposizione richiamata, vale a dire ladistrazione, l’occultamento, la distruzione, la dissimulazione o la dissipazione deibeni dell’impresa, ovvero l’esposizione o il riconoscimento di passività inesistenti.La contestazione, infatti, attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] di avere causato«l’eccessivo indebitamento della società fallita [OSCURATO:PERSONA] soc.coop. a r.l. in liquidazione» a favore di due società, rispettivamente riconducibilial ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA], «le quali non onoravano il pagamento delleforniture così ottenute, causando il dissesto finanziario della [OSCURATO:PERSONA] AgricolaValtenna soc. coop. a r.l. in liquidazione, poi dichiarata fallita».La descrizione del fatto risulta pertanto costruita attorno ad una dinamicadi causazione del dissesto attraverso l’eccessivo indebitamento della società e ilmancato pagamento delle forniture ottenute dalle società beneficiarie. Taleimpostazione dell’addebito genera un’obiettiva incertezza circa il paradigmanormativo concretamente evocato dall’accusa.Si registra, dunque, una non piena corrispondenza tra la qualificazionegiuridica formalmente richiamata nel capo di imputazione e la descrizione del fattooggetto dell’addebito.Proprio tale disallineamento assume rilievo decisivo nel caso in esame,poiché ha inciso sul percorso argomentativo dei giudici di merito, i quali non hannochiarito in termini univoci se l’affermazione di responsabilità sia stata fondata sulparadigma della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione oppure suquello della bancarotta impropria da operazioni dolose.L’equivoco non è meramente nominalistico. Le due fattispecie presentano,infatti, una diversa struttura oggettiva e soggettiva; ne consegue che la mancataindividuazione del paradigma normativo applicato incide direttamente sullapossibilità di verificare la correttezza della motivazione, soprattutto con riguardoall’accertamento dell’elemento soggettivo del reato.Prima di procedere all’esame della motivazione impugnata è dunquenecessario richiamare, nei limiti strettamente funzionali alla decisione, ladistinzione tra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarottaimpropria da operazioni dolose, poiché da tale distinzione dipende il contenutodell’accertamento demandato al giudice di merito.2.2. La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, prevista dagliartt. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, legge fall., ha ad oggetto condotte didepauperamento del patrimonio dell’impresa concretamente idonee a pregiudicarela garanzia dei creditori. Si tratta di un reato di pericolo concreto, sicché il giudicenon può arrestarsi alla mera constatazione dell’atto distrattivo, ma deve verificarese il distacco patrimoniale che ne deriva sia effettivamente idoneo acompromettere le ragioni creditorie, avuto riguardo alla sua consistenzaeconomica e alle concrete modalità della condotta (Sez. 5, n. 28941 del14/02/2024, Rv. 287059).Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie richiede il dolo generico. Per la suaconfigurabilità non è necessario né che l’agente conosca lo stato di insolvenzadell’impresa né che persegua lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, essendosufficiente la consapevole destinazione dei beni a finalità incompatibili con la lorofunzione di garanzia patrimoniale e la consapevolezza del conseguentedepauperamento. In tal senso le Sezioni Unite hanno chiarito che il dolo dellabancarotta distrattiva consiste nella cosciente volontà di imprimere ai benidell’impresa una destinazione incompatibile con la loro funzione di garanzia,accompagnata dalla consapevolezza dell’effetto depauperativo della condotta(Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805-01; Sez. 5, n. 38396del 23/06/2017, Rv. 270763).2.3. Diversa è la struttura della bancarotta impropria da operazioni doloseprevista dall’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.In tale ipotesi assume rilievo il compimento di un’operazione dolosacausalmente collegata al dissesto o al fallimento della società. La modalità delpregiudizio patrimoniale non deriva direttamente da un atto dispositivo incidentesul patrimonio sociale, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale,riscontrabile in un’iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque,una pluralità di atti tra loro coordinati e funzionalmente orientati al perseguimentodi un determinato risultato. Proprio sotto tale profilo la giurisprudenza di legittimitàha costantemente distinto la fattispecie prevista dall’art. 223, comma 2, n. 2, leggefall. dalle ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nelle quali ildepauperamento discende immediatamente da atti dispositivi dei beni socialiqualificabili in termini di distrazione, dissipazione, occultamento o distruzione(Sez. 5, n. 17408 del 12/12/2013, Rv. 259998; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014,Rv. 262207; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).Diverso è anche il contenuto dell’accertamento richiesto in ordine all’elementosoggettivo. Nella bancarotta impropria da operazioni dolose il dolo investeanzitutto l’operazione, che deve essere consapevolmente posta in esserenonostante la sua contrarietà agli interessi della società; il dissesto costituisceinvece un evento ulteriore che deve presentarsi come conseguenza causalmentecollegata alla condotta e prevedibile dall’agente. Non è pertanto necessario chel’amministratore persegua il fallimento come scopo della propria azione, maoccorre che egli si rappresenti la concreta idoneità dell’operazione a provocare oaggravare il dissesto, avuto riguardo alle condizioni economico-finanziarie dellasocietà e alle caratteristiche dell’operazione posta in essere (Sez. 5, n. 17690 del18/02/2010, Rv. 247315; Sez. 5, n. 38728 del 03/04/2014, Rv. 262207; Sez. 5,n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510).La diversità strutturale delle due fattispecie si riflette direttamentesull’oggetto della prova e sul contenuto del dolo, sicché la corretta individuazionedel paradigma normativo applicabile costituisce presupposto indispensabile per lavalutazione della correttezza del percorso motivazionale seguito dai giudici dimerito.3. È proprio alla luce delle considerazioni che precedono che emerge la criticitàdella motivazione della sentenza impugnata.L’imputazione, come si è detto, richiama formalmente l’art. 216, comma 1, n.1, legge fall., ma descrive una condotta imperniata sull’eccessivo indebitamentodella cooperativa, sul mancato pagamento delle forniture da parte delle societàbeneficiarie e sulla causazione del dissesto finanziario della società poi dichiaratafallita.Proprio tale formulazione dell’addebito ha generato un equivoco qualificatorioche la motivazione delle sentenze di merito non ha adeguatamente superato.3.1. La sentenza di primo grado si sviluppa secondo uno schemaargomentativo riconducibile alla bancarotta impropria da operazioni dolose,richiamando l’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. e il tema della prevedibilitàdell’evento di dissesto. La sentenza di appello, invece, utilizza espressioni riferibilialla condotta distrattiva, evocando al contempo un piano preordinato disvuotamento delle attività della fallita senza adeguata contropartita. In tal modo,tuttavia, non viene chiarito quale sia la fattispecie incriminatrice concretamenteritenuta applicabile e quale sia, conseguentemente, il percorso argomentativoseguito ai fini dell’affermazione di responsabilità.L’ambiguità non è meramente nominalistica. A seconda della fattispecieritenuta applicabile mutano infatti l’oggetto della prova, il contenuto dell’elementosoggettivo e i criteri di valutazione della condotta. Ove il fatto venga ricondottoalla bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, occorre verificare laconsapevolezza della destinazione dei beni a finalità incompatibili con la funzionedi garanzia patrimoniale dei creditori; ove invece venga ricondotto alla bancarottaimpropria da operazioni dolose, assumono rilievo il carattere dolosodell’operazione, il rapporto causale con il dissesto e la prevedibilità di quest’ultimo.3.2. Tale percorso ricostruttivo non risulta compiutamente sviluppato nellasentenza impugnata.L’incertezza che caratterizza il rapporto tra la formulazione dell’imputazione ela motivazione delle decisioni di merito impedisce di comprendere quale sia ilparadigma normativo concretamente applicato e, conseguentemente, quale sial’elemento soggettivo che i giudici abbiano ritenuto di accertare.Né tale ambiguità può essere risolta in sede di legittimità mediante una direttaqualificazione giuridica del fatto da parte di questa Corte.L’individuazione della fattispecie incriminatrice concretamente applicabilepresuppone infatti una compiuta ricostruzione del fatto storico e la valutazionedelle risultanze probatorie acquisite, attività che appartengono al giudice di merito.Si impone pertanto l’annullamento con rinvio, affinché la Corte territorialecompetente proceda a un nuovo esame della vicenda, ricostruendo il fatto alla lucedelle risultanze probatorie acquisite, individuando, all’esito di tale ricostruzione esulla base dei principi sopra richiamati, la fattispecie incriminatrice concretamenteapplicabile e verificando quindi la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettividella fattispecie ritenuta applicabile.4. A ciò si aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata non risultaadeguata neppure rispetto alle specifiche censure formulate con l’atto di appelloin ordine all’elemento soggettivo del reato.La risposta fornita dalla Corte territoriale si fonda infatti su un percorsoargomentativo che presenta significative lacune proprio con riferimento aglielementi valorizzati dalla difesa per escludere la sussistenza di una consapevolepreordinazione della condotta contestata.4.1. In particolare, la Corte di appello desume il dolo dall’adozione di tredelibere del consiglio di amministrazione della cooperativa fallita, risalenti almarzo, al novembre e al dicembre del 2007, ritenendo che esse abbianoprogressivamente ampliato i margini di tolleranza verso i soci debitori e, alcontempo, eliminato i meccanismi di tutela delle posizioni creditorie dellacooperativa.Secondo la sentenza impugnata, la successione di tali deliberazioni, culminatanella scelta di non richiedere più garanzie ai soci beneficiari delle forniture,consentirebbe di ritenere che il successivo inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] AgricolaSan [OSCURATO:PERSONA] costituisse l’effetto di un piano preordinato volto allo svuotamentodelle attività della fallita senza adeguata contropartita.Tale conclusione, tuttavia, non si confronta adeguatamente con il nucleoessenziale della censura formulata dall’appellante.Quest’ultimo aveva infatti dedotto che, fino alla fine del 2007, la SocietàAgricola [OSCURATO:PERSONA] versava in condizioni economiche e finanziarie nonindicative di una situazione di insolvenza e che la grave crisi che ne avrebbesuccessivamente determinato l’insolvenza si manifestò soltanto nel settembre del2008, in conseguenza della revoca degli affidamenti bancari.A fronte di tale doglianza, la Corte territoriale non si confronta effettivamentecon gli elementi di fatto richiamati dalla difesa, limitandosi sostanzialmente adesumere la preordinazione dell’inadempimento dalla successione cronologicadegli eventi successivamente verificatisi.La motivazione finisce così per desumere la preordinazionedell’inadempimento dalla sola successione degli eventi, senza spiegare per qualiragioni gli elementi disponibili al momento dell’adozione delle delibereconsentissero di ritenere prevedibile o già programmato il successivo mancatopagamento.Assume particolare rilievo, sotto questo profilo, il fatto che gli stessi giudici dimerito diano atto dell’assenza, fino alla fine del 2007, di significative esposizionidebitorie della [OSCURATO:PERSONA] verso la cooperativa. Talecircostanza, pur espressamente richiamata nelle decisioni di merito, non risultaoggetto di una specifica valutazione ai fini dell’accertamento dell’elementosoggettivo.4.2. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all’ulteriore argomentovalorizzato dalla Corte di appello, costituito dal vantaggio economico che la societàriconducibile al [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tratto dalla fornitura rimasta insoluta e dalconseguente differimento degli effetti della crisi.Anche tale circostanza, infatti, non appare di per sé idonea a dimostrare chel’inadempimento fosse stato programmato sin dall’origine.La motivazione non chiarisce per quale ragione il vantaggio economicotemporaneamente conseguito dalla società beneficiaria dovrebbe costituire indicedella preventiva volontà di non adempiere, né si confronta con l’argomentodifensivo secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile dellaSocietà [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato esposto personalmente alleconseguenze patrimoniali dell’eventuale insolvenza della società.Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione non si confrontaadeguatamente con il nucleo essenziale delle censure formulate dall’appellante.5. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovoesame alla Corte di appello di Perugia.5.1. Il giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo esame della vicenda,muovendo dalla necessità di superare l’equivoco determinato dalla non pienacorrispondenza tra la qualificazione giuridica formalmente richiamata nel capo diimputazione e la descrizione della condotta contestata.A tal fine, dovrà ricostruire il fatto penalmente rilevante alla luce dellerisultanze probatorie acquisite, verificando il contenuto effettivo dell’addebito, ilsignificato della condotta attribuita all’imputato e il rapporto tra la forniturarimasta insoluta, l’eventuale depauperamento della cooperativa e il dissesto dellasocietà poi dichiarata fallita.Solo all’esito di tale ricostruzione potrà essere individuato il correttoparametro normativo di riferimento e potranno essere verificati gli elementicostitutivi della fattispecie ritenuta applicabile, sia sul piano oggettivo sia sul pianosoggettivo, secondo i principi sopra richiamati.In tale prospettiva, il giudice del rinvio dovrà verificare se la condottacontestata abbia determinato un effettivo depauperamento del patrimonio dellacooperativa idoneo a porre in concreto pericolo la garanzia dei creditori ovverointegri un’operazione dolosa causalmente collegata al dissesto o al fallimento dellasocietà, accertando, in ciascun caso, la sussistenza del corrispondente elementosoggettivo secondo i criteri in precedenza illustrati.5.2. In ogni caso, il giudice del rinvio dovrà confrontarsi in modo specifico conle doglianze formulate dall’appellante in ordine all’elemento soggettivo, valutandoil contenuto e la successione temporale delle deliberazioni del consiglio diamministrazione della cooperativa adottate nel marzo, novembre e dicembre2007, le condizioni economiche e finanziarie della [OSCURATO:PERSONA] periodo interessato dai fatti, l’assenza, fino alla fine del 2007, di significativeesposizioni debitorie verso la cooperativa e il successivo manifestarsi della crisisocietaria.Dovrà altresì essere esaminato il rilievo da attribuire alla posizione delLevantesi quale socio illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] SanGiuseppe, al fine di verificare se e in quale misura tale circostanza incida sullaricostruzione dell’atteggiamento soggettivo dell’imputato e sulla tenuta logicadell’affermazione secondo cui l’inadempimento sarebbe stato programmato sindall’origine.Resta salva ogni ulteriore valutazione in ordine alla diversa qualificazionegiuridica prospettata dalla difesa con riferimento all’art. 217, comma 1, n. 2, leggefall., da effettuarsi, ove ne ricorrano i presupposti, all’esito della nuovaricostruzione del fatto e del complessivo riesame delle risultanze processuali.6. Per le ragioni fin qui spiegate il ricorso deve essere accolto, conconseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esamealla Corte d’Appello di Perugia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appellodi Perugia.Così è deciso, 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29060/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris