Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25307/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 19 febbraio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

2.2. Improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

3. Il ricorso è inammissibile.

In particolare, col primo motivo di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte territoriale indicato le ragioni sulla base delle quali ritenere contraddittorie le dichiarazioni del teste della difesa, moglie dello stesso imputato.

Le circostanze valutate dai Giudici di merito non sarebbero, invero, idonee a fondare il convincimento circa la consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza dell'allaccio abusivo e del connesso reato realizzato dalla coniuge.

Si tratta di un motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, ed è immune da vizi logico-giuridici.

I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l'imputato avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica al fine di trarne indebito profitto economico, tra cui il fatto che l'imputato era l'intestatario della fornitura, essendo ancora residente nell'immobile oggetto di accertamento, rispetto al quale l'allaccio abusivo rappresentava l'unico mezzo di alimentazione elettrica.

L'evidenziata separazione di fatto non esimeva, inoltre, l'imputato dall'ottemperare al dovere di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia né dall'obbligo di contribuire ai bisogni familiari. ih La circostanza della consapevole fruizione illecita di energia elettrica integra gli estremi del reato ascritto anche qualora l'allaccio abusivo sia stato materialmente realizzato da terzi poiché la circostanza di abitare nell'immobile alimentato illecitamente determina l'interesse personale, diretto e concreto al prelievo irregolare di energia elettrica.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ma un siffatto modo di procedere è inammissibile.

Stesse considerazioni si impongono relativamente alla dedotta mancanza di querela, essendo stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7, avendo l'imputato commesso il reato su cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità.

In tale ipotesi, infatti, il reato di furto è perseguibile d'ufficio ( art. 624, comma 3 cod. pen., come modificato dall'art. 2 del d.lgs n.150/ 2022).

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 19 febbraio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. 2.2. Improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 3. Il ricorso è inammissibile. In particolare, col primo motivo di ricorso si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendo la Corte territoriale indicato le ragioni sulla base delle quali ritenere contraddittorie le dichiarazioni del teste della difesa, moglie dello stesso imputato. Le circostanze valutate dai Giudici di merito non sarebbero, invero, idonee a fondare il convincimento circa la consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza dell'allaccio abusivo e del connesso reato realizzato dalla coniuge. Si tratta di un motivo di ricorso non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto ripropone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie, ed è immune da vizi logico-giuridici. I giudici di merito hanno valutato in termini logici il materiale probatorio, sottolineando le plurime ragioni in base alle quali hanno ritenuto che l'imputato avesse consapevolmente prelevato indebitamente energia elettrica al fine di trarne indebito profitto economico, tra cui il fatto che l'imputato era l'intestatario della fornitura, essendo ancora residente nell'immobile oggetto di accertamento, rispetto al quale l'allaccio abusivo rappresentava l'unico mezzo di alimentazione elettrica. L'evidenziata separazione di fatto non esimeva, inoltre, l'imputato dall'ottemperare al dovere di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia né dall'obbligo di contribuire ai bisogni familiari. ih La circostanza della consapevole fruizione illecita di energia elettrica integra gli estremi del reato ascritto anche qualora l'allaccio abusivo sia stato materialmente realizzato da terzi poiché la circostanza di abitare nell'immobile alimentato illecitamente determina l'interesse personale, diretto e concreto al prelievo irregolare di energia elettrica. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, ma un siffatto modo di procedere è inammissibile. Stesse considerazioni si impongono relativamente alla dedotta mancanza di querela, essendo stata ritualmente contestata e ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7, avendo l'imputato commesso il reato su cosa destinata a pubblico servizio o pubblica utilità. In tale ipotesi, infatti, il reato di furto è perseguibile d'ufficio ( art. 624, comma 3 cod. pen., come modificato dall'art. 2 del d.lgs n.150/ 2022). Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 25307/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris