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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08973/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30888/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]Dé„, E-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 469/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 10 gennaio 2005, convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - in seguito e-distribuzione S.p.A. - perché fosse condannata a rimettere in pristino un loro terreno in cui aveva collocato a loro insaputa un traliccio e a risarcirle per i conseguenti danni; la convenuta si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza n. 476/2017, condannava la convenuta a rimuovere il traliccio e le opere connesse e a rimettere in pristino quindi il terreno, rigettando però la domanda risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Messina rigettava con sentenza n. 13 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria; e-distribuzione S.p.A. si è difesa con controricorso, pure illustrato con memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2056, 1226, 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., lamentando "erronea valutazione delle risultanze istruttorie e peritali e omesso ricorso alle presunzioni semplici in relazione al mancato accoglimento delle domande risarcitorie". 1.1 Premesso che il giudice d'appello si sarebbe "in buona sostanza" conformato al principio giurisprudenziale per cui il danno da occupazione sine tituio non è in re ipsa, rilevano peraltro i ricorrenti che, "laddove per mera ipotesi scolastica dovesse preferirsi l'orientamento minoritario sul quale ha fatto leva la Corte territoriale di Messina, la stessa non l'avrebbe correttamente applicato".

Essa infatti avrebbe "sbrigativamente sancito la mancanza di prova dei danni subiti dai ricorrenti, sostenendo che gli appellanti non avrebbero provato che «l'effettiva sfruttabilità produttiva del fondo sia stata intralciata dalla posizione del traliccio e dei fili aerei» in quanto il fondo - osserva ancora la corte - era "avvolto da erbacce e versava in condizioni tali da palesare un evidentemente (sic) stato di protratto inutilizzo e di palese abbandono".

Ad avviso dei ricorrenti "anche siffatta errata motivazione ... si pone in violazione e falsa applicazione degli artt. 2043-2056-1226-2729 cod. civ. e 116 c.p.c.", negando ingiustamente la tutela risarcitoria.

A prescindere dal fatto che la corte avrebbe omesso di considerare che controparte aveva occupato abusivamente il fondo rilasciandolo oltre sedici anni dopo, per cui non sarebbe imputabile ai ricorrenti "lo stato in cui è stato rinvenuto" quando vennero poi compiute le indagini del secondo CTU, ing.

Sabella, le indagini appunto del CTU Sabella avrebbero "consentito l'accertamento di un danno", pur quantificato in misura riduttiva, che la corte territoriale però non avrebbe minimamente considerato. [OSCURATO:PERSONA]. sez. 2, 21 settembre 2015 n. 18494, per cui il danno da perdita della disponibilità di un immobile può dimostrarsi con presunzioni semplici e può anche consistere nella utilità teorica che il danneggiato avrebbe potuto ricavare dall'utilizzo diretto del bene, si afferma che il fondo, denunciato come "tagliato in due" dagli attuali ricorrenti, non poteva non avere "subito un pregiudizio in termini di appetibilità sul mercato immobiliare" pure considerando tale giurisprudenza.

Si argomenta quindi sul contenuto della seconda consulenza tecnica d'ufficio, riportandone altresì uno stralcio della relazione attinente all'impossibilità dell'utilizzo di parte del fondo a causa del traliccio, e censurando peraltro l'ulteriore assunto del CTU Sabella per cui il resto del fondo sarebbe rimasto perfettamente utilizzabile.

Si osserva che in tale relazione si giunge a quantificare un danno di euro 2332,30 per mancato reddito, di cui euro 1495,17 per valore locatizio della parte occupata ed euro 837,13 per danno da(7 occupazione temporanea del suolo per la presenza del cantiere per il collocamento, e si rileva che il CTU Sabella ha "individuato la cultura vivaistica quale indice delle potenzialità produttive del fondo", il che entrambi i giudici di merito "hanno ingiustamente omesso di valutare". 1.2 Quale "ulteriore motivo di doglianza" i ricorrenti indicano "il rigetto delle domande risarcitorie per la mancata allegazione di richieste di acquisto da parte di terzi o di eventuali trattative fallite", richiamando il relativo stralcio della sentenza impugnata ed affermando che anche su questo il convincimento del giudice d'appello sarebbe "viziato", "poiché è certo che il terreno ... sia stato tagliato in due ed abbia una appetibilità sul mercato pari a zero o, quantomeno, fortemente ridotta, costituendo già questo dato una prova" del danno.

Si tratterebbe di "valutazioni che si traducono in presunzioni semplici ex art. 2729 c.c." che la corte territoriale avrebbe dovuto espletare.

Si conclude il motivo asserendo che "i proprietari ed i coloni sono stati costretti ad abbandonare i terreni, in conseguenza alla realizzazione abusiva di tralicci in cemento armato e reti elettriche aeree" e ancora richiamando la relazione Sabelli riguardo alle attività vivaistiche.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c. per ingiusta compensazione delle spese processuali rail50% tra gli attuali ricorrenti come appellanti e controparte.

Le spese avrebbero dovuto essere integralmente rifuse "se il Tribunale prima e . la Corte di Appello dopo avessero accolto anche le domande risarcitorie".

Si aggiunge che sarebbe "parimenti inaccettabile" la decisione della corte territoriale "sulle spese sostenute per la pulitura dei terreni il cui rimborso è stato negato «in quanto richiesta dal CTU»": proprio perché richiesta dal CTU la pulitura, i relativi costi dovevano "ricondursi nell'alveo del processo".

3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. e ingiusta condanna degli appellanti alle spese processuali di secondo grado e al pagamento di un ulteriore importo come contributo unificato ex articolo 13 d.p.r. 115/2012.

Ciò infatti non sarebbe avvenuto se la corte territoriale "avesse correttamente statuito riconoscendo le domande risarcitorie". 4.1 n primo motivo - a prescindere dal sopravvenuto scioglimento di ogni dubbio in ordine alla natura del danno da occupazione sine titulo effettuato da S.U. 33645/2022, negando il danno in re ipsa e rimarcando tuttavia sotto il profilo probatorio nel senso che la prova può essere raggiunta, a seguito di allegazione del danno, mediante presunzioni semplici -, a ben guardare, non presenta un contenuto realmente corrispondente a quello formalmente indicato nella rubrica, in quanto la sua sostanza, considerandolo alla luce di una complessiva logica, va ricondotta in realtà alla denuncia di violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e, prima ancora, a livello costituzionale, di violazione dell'articolo 111, sesto comma, Cost., lamentando la sussistenza di una motivazione apparente e/o apodittica, che non si appalesi congrua all'obbligo del giudicante, appunto costituzionale, di fornire una trasparente spiegazione motivazionale della propria decisione.

La censura in esame deve pertanto essere riqualificata come fattispecie di cui all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.

La necessaria riqualificazione del motivo, nel caso in cui un motivo del ricorso per cassazione sia stato rubricato in difformità dal suo effettivo contenuto come qui si rinviene, qualora esso rimanga comunque entro il tassativo perimetro disegnato dall'articolo 360, primo comma, c.p.c., rientra nel potere del giudicante - jura novit curia -, costituendo ciò il presupposto per procedere poi a vagliarlo nella sua effettiva sostanza e altresì, in ultima analisi, per tutelare effettivamente, sradicando i formalismi come esigono anche i principi sovranazionali (cfr. da ultimo, in riferimento all'articolo 6 § 1 CEDU, la nota sentenza della Corte di Strasburgo del 28 ottobre 2021, Succi e altri c.

Italia), la posizione processuale del ricorrente (sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel paradigma dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931; condivisibilmente su questa linea, tra gli arresti massimati, si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez.

L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862, Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2018 n. 12690 e Cass. sez. 6-5, ord. 19 giugno 2018 n. 16170). 4.2 I ricorrenti hanno in effetti denunciato l'assenza di ogni sostanza motivazionale, con particolare riguardo anche a quanto era emerso dalla seconda consulenza tecnica d'ufficio, compiuta dall'ing.

Sabella, che, non a caso nella loro ottica, era giunto a concludere determinando un quantum risarcitorio a loro favore.

Sulla base di quanto evidenziato dal CTU Sabella nella sua relazione gli attuali ricorrenti avevano in buona parte plasmato la prima censura del gravame sulla impossibilità di coltivare, traendone appunto frutto, il terreno, al che la corte territoriale avrebbe dovuto pertanto rispondere, sorreggendo in termini motivazionali la sua scelta che è stata di pieno rigetto.

Così infatti si è espressa, a pagina 9 della sua sentenza: I% ... non erra il Tribunale nel rigettare le pretese risarcitorie degli odierni appellanti che, infatti, avrebbero dovuto fornire prova dei danni ...

Anzitutto, nulla provano in merito alla circostanza che l'effettiva sfruttabilità produttiva del fondo sia stata intralciata dall'apposizione del traliccio e dei fili aerei.

Invero, come accertato concordemente da entrambi i CTU [OSCURATO:PERSONA] e Sabella, in fondo risultava incolto e sullo stesso si individuavano solo alberi privi di idoneità produttiva; era, inoltre, avvolto da erbacce, e versava in condizioni tali da palesare un evidentemente (sic) stato di protratto inutilizzo e di palese abbandono". 4.3 Considerato che l'ultimo periodo è quello in cui sfocia il periodo precedente, ed è ictu °cui/ il nucleo della motivazione alla cui luce va dunque interpretata, ( deve anzitutto rilevarsi che il giudice d'appello si era trovato dinanzi, in una fattispecie in cui - non è privo di significanza - gli istruttori avevano ritenuto necessarie non una, ma due consulenze tecniche d'ufficio, e ciò nonostante l'ha risolta con un apparato motivazionale di rapida concisione, che, a ben guardare, non è diretto a spiegare perché il terreno era incolto, bensì meramente a descriverlo come incolto.

Gli attuali ricorrenti, invero, avevano fondato la propria pretesa sull'asserto che la presenza di ciò che era stato illegittimamente posto (l'illegittimità della condotta di controparte è ormai oggetto di giudicato) aveva loro impedito di sfruttare il terreno; il CTU Sabella, cui si erano richiamati, era stato incaricato proprio ad esprimere la sua valutazione tecnica su tale preteso impedimento; ed è pacifico che questo è perdurato per vari anni dopo la sua illecita installazione.

La presenza, dunque, di una struttura notoriamente di una non minima dimensione e del tutto diversa da quelle agricole avrebbe già integrato, sotto forma di una presunzione semplice, una incidenza negativa sulla coltivazione; e i rilievi del CTU Sabella, giunto a liquidare un risarcimento pur modesto, avrebbero rinforzato l'accertamento a favore dei proprietari del terreno.

Ben poteva, ovviamente, la corte territoriale smontare quanto emergeva se motivava la sussistenza, nel caso in esame, di elementi nel senso che l'attività illecita dell'Enel non avesse inciso in modo pregiudizievole perché il terreno non era mai stato - o comunque da molto tempo prima dell'installazione non lo era, dimostrando così una volontà di non farlo fruttare - utilizzato per alcuna attività di coltivazione (anche vivaistica); allo scopo, peraltro, avrebbe dovuto esternare secondo il noto canone della trasparenza il suo ragionamento di diniego rispetto alla pretesa degli attori, in quel momento appellanti, non potendo logicamente arrestarsi ad una sorta di "istantanea" delle condizioni del terreno, essendo queste d'altronde del tutto indiscusse, in quanto la discussione si era focalizzata ormai logicamente sulla causa dello stato del terreno (scelta dei proprietari - ovvero volontà di "abbandono" - o incidenza , negativa - impedimento ai proprietari - della "intrusione" annosa dell'Enel?), non su tale stato in sé.

La motivazione della corte territoriale è, dunque, "vuota", giacché non entra nell'oggetto del contenzioso, ma lo schiva con una rapida e per nulla risolutiva descrizione che in realtà integra un'apparenza - e altresì un'illogicità - motivazionale, non attingendo così il minimum evincibile dall'articolo 111, sesto comma, Cost.5.

In conclusione il motivo, così correttamente riqualificato, deve essere accolto, il che assorbe le ulteriori censure e conduce alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla medesima corte territoriale, in diversa sezione e diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30888/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 27 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]Dé„, E-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 469/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 13 giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione del 10 gennaio 2005, convenivano davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - in seguito e-distribuzione S.p.A. - perché fosse condannata a rimettere in pristino un loro terreno in cui aveva collocato a loro insaputa un traliccio e a risarcirle per i conseguenti danni; la convenuta si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza n. 476/2017, condannava la convenuta a rimuovere il traliccio e le opere connesse e a rimettere in pristino quindi il terreno, rigettando però la domanda risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Messina rigettava con sentenza n. 13 giugno 2019. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, articolato in tre motivi e illustrato anche con memoria; e-distribuzione S.p.A. si è difesa con controricorso, pure illustrato con memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2056, 1226, 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., lamentando "erronea valutazione delle risultanze istruttorie e peritali e omesso ricorso alle presunzioni semplici in relazione al mancato accoglimento delle domande risarcitorie". 1.1 Premesso che il giudice d'appello si sarebbe "in buona sostanza" conformato al principio giurisprudenziale per cui il danno da occupazione sine tituio non è in re ipsa, rilevano peraltro i ricorrenti che, "laddove per mera ipotesi scolastica dovesse preferirsi l'orientamento minoritario sul quale ha fatto leva la Corte territoriale di Messina, la stessa non l'avrebbe correttamente applicato". Essa infatti avrebbe "sbrigativamente sancito la mancanza di prova dei danni subiti dai ricorrenti, sostenendo che gli appellanti non avrebbero provato che «l'effettiva sfruttabilità produttiva del fondo sia stata intralciata dalla posizione del traliccio e dei fili aerei» in quanto il fondo - osserva ancora la corte - era "avvolto da erbacce e versava in condizioni tali da palesare un evidentemente (sic) stato di protratto inutilizzo e di palese abbandono". Ad avviso dei ricorrenti "anche siffatta errata motivazione ... si pone in violazione e falsa applicazione degli artt. 2043-2056-1226-2729 cod. civ. e 116 c.p.c.", negando ingiustamente la tutela risarcitoria. A prescindere dal fatto che la corte avrebbe omesso di considerare che controparte aveva occupato abusivamente il fondo rilasciandolo oltre sedici anni dopo, per cui non sarebbe imputabile ai ricorrenti "lo stato in cui è stato rinvenuto" quando vennero poi compiute le indagini del secondo CTU, ing. Sabella, le indagini appunto del CTU Sabella avrebbero "consentito l'accertamento di un danno", pur quantificato in misura riduttiva, che la corte territoriale però non avrebbe minimamente considerato. [OSCURATO:PERSONA]. sez. 2, 21 settembre 2015 n. 18494, per cui il danno da perdita della disponibilità di un immobile può dimostrarsi con presunzioni semplici e può anche consistere nella utilità teorica che il danneggiato avrebbe potuto ricavare dall'utilizzo diretto del bene, si afferma che il fondo, denunciato come "tagliato in due" dagli attuali ricorrenti, non poteva non avere "subito un pregiudizio in termini di appetibilità sul mercato immobiliare" pure considerando tale giurisprudenza. Si argomenta quindi sul contenuto della seconda consulenza tecnica d'ufficio, riportandone altresì uno stralcio della relazione attinente all'impossibilità dell'utilizzo di parte del fondo a causa del traliccio, e censurando peraltro l'ulteriore assunto del CTU Sabella per cui il resto del fondo sarebbe rimasto perfettamente utilizzabile. Si osserva che in tale relazione si giunge a quantificare un danno di euro 2332,30 per mancato reddito, di cui euro 1495,17 per valore locatizio della parte occupata ed euro 837,13 per danno da(7 occupazione temporanea del suolo per la presenza del cantiere per il collocamento, e si rileva che il CTU Sabella ha "individuato la cultura vivaistica quale indice delle potenzialità produttive del fondo", il che entrambi i giudici di merito "hanno ingiustamente omesso di valutare". 1.2 Quale "ulteriore motivo di doglianza" i ricorrenti indicano "il rigetto delle domande risarcitorie per la mancata allegazione di richieste di acquisto da parte di terzi o di eventuali trattative fallite", richiamando il relativo stralcio della sentenza impugnata ed affermando che anche su questo il convincimento del giudice d'appello sarebbe "viziato", "poiché è certo che il terreno ... sia stato tagliato in due ed abbia una appetibilità sul mercato pari a zero o, quantomeno, fortemente ridotta, costituendo già questo dato una prova" del danno. Si tratterebbe di "valutazioni che si traducono in presunzioni semplici ex art. 2729 c.c." che la corte territoriale avrebbe dovuto espletare. Si conclude il motivo asserendo che "i proprietari ed i coloni sono stati costretti ad abbandonare i terreni, in conseguenza alla realizzazione abusiva di tralicci in cemento armato e reti elettriche aeree" e ancora richiamando la relazione Sabelli riguardo alle attività vivaistiche. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c. per ingiusta compensazione delle spese processuali rail50% tra gli attuali ricorrenti come appellanti e controparte. Le spese avrebbero dovuto essere integralmente rifuse "se il Tribunale prima e . la Corte di Appello dopo avessero accolto anche le domande risarcitorie". Si aggiunge che sarebbe "parimenti inaccettabile" la decisione della corte territoriale "sulle spese sostenute per la pulitura dei terreni il cui rimborso è stato negato «in quanto richiesta dal CTU»": proprio perché richiesta dal CTU la pulitura, i relativi costi dovevano "ricondursi nell'alveo del processo". 3. Il terzo motivo denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c. e ingiusta condanna degli appellanti alle spese processuali di secondo grado e al pagamento di un ulteriore importo come contributo unificato ex articolo 13 d.p.r. 115/2012. Ciò infatti non sarebbe avvenuto se la corte territoriale "avesse correttamente statuito riconoscendo le domande risarcitorie". 4.1 n primo motivo - a prescindere dal sopravvenuto scioglimento di ogni dubbio in ordine alla natura del danno da occupazione sine titulo effettuato da S.U. 33645/2022, negando il danno in re ipsa e rimarcando tuttavia sotto il profilo probatorio nel senso che la prova può essere raggiunta, a seguito di allegazione del danno, mediante presunzioni semplici -, a ben guardare, non presenta un contenuto realmente corrispondente a quello formalmente indicato nella rubrica, in quanto la sua sostanza, considerandolo alla luce di una complessiva logica, va ricondotta in realtà alla denuncia di violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c. e, prima ancora, a livello costituzionale, di violazione dell'articolo 111, sesto comma, Cost., lamentando la sussistenza di una motivazione apparente e/o apodittica, che non si appalesi congrua all'obbligo del giudicante, appunto costituzionale, di fornire una trasparente spiegazione motivazionale della propria decisione. La censura in esame deve pertanto essere riqualificata come fattispecie di cui all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c. La necessaria riqualificazione del motivo, nel caso in cui un motivo del ricorso per cassazione sia stato rubricato in difformità dal suo effettivo contenuto come qui si rinviene, qualora esso rimanga comunque entro il tassativo perimetro disegnato dall'articolo 360, primo comma, c.p.c., rientra nel potere del giudicante - jura novit curia -, costituendo ciò il presupposto per procedere poi a vagliarlo nella sua effettiva sostanza e altresì, in ultima analisi, per tutelare effettivamente, sradicando i formalismi come esigono anche i principi sovranazionali (cfr. da ultimo, in riferimento all'articolo 6 § 1 CEDU, la nota sentenza della Corte di Strasburgo del 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia), la posizione processuale del ricorrente (sulla non vincolatività per il giudicante della configurazione formale offerta dalla rubrica del motivo se questo è tuttavia riconducibile nel paradigma dell'articolo 360 c.p.c. è ben noto l'insegnamento di S.U. 24 luglio 2013 n. 17931; condivisibilmente su questa linea, tra gli arresti massimati, si pongono Cass. sez. 3, 29 agosto 2013 n. 19882, Cass. sez. 1, 31 ottobre 2013 n. 24553, Cass. sez. 6-3, ord. 20 febbraio 2014 n. 4036, Cass. sez. L, 17 dicembre 2015 n. 25386, Cass. sez. 2, 29 novembre 2016 n. 24247, Cass. sez. 5, ord. 6 ottobre 2017 n. 23381, Cass. sez. 6-5, ord. 27 ottobre 2017 n. 25557, Cass. sez. 2, ord. 7 maggio 2018 n. 10862, Cass. sez. 5, ord. 23 maggio 2018 n. 12690 e Cass. sez. 6-5, ord. 19 giugno 2018 n. 16170). 4.2 I ricorrenti hanno in effetti denunciato l'assenza di ogni sostanza motivazionale, con particolare riguardo anche a quanto era emerso dalla seconda consulenza tecnica d'ufficio, compiuta dall'ing. Sabella, che, non a caso nella loro ottica, era giunto a concludere determinando un quantum risarcitorio a loro favore. Sulla base di quanto evidenziato dal CTU Sabella nella sua relazione gli attuali ricorrenti avevano in buona parte plasmato la prima censura del gravame sulla impossibilità di coltivare, traendone appunto frutto, il terreno, al che la corte territoriale avrebbe dovuto pertanto rispondere, sorreggendo in termini motivazionali la sua scelta che è stata di pieno rigetto. Così infatti si è espressa, a pagina 9 della sua sentenza: I% ... non erra il Tribunale nel rigettare le pretese risarcitorie degli odierni appellanti che, infatti, avrebbero dovuto fornire prova dei danni ... Anzitutto, nulla provano in merito alla circostanza che l'effettiva sfruttabilità produttiva del fondo sia stata intralciata dall'apposizione del traliccio e dei fili aerei. Invero, come accertato concordemente da entrambi i CTU [OSCURATO:PERSONA] e Sabella, in fondo risultava incolto e sullo stesso si individuavano solo alberi privi di idoneità produttiva; era, inoltre, avvolto da erbacce, e versava in condizioni tali da palesare un evidentemente (sic) stato di protratto inutilizzo e di palese abbandono". 4.3 Considerato che l'ultimo periodo è quello in cui sfocia il periodo precedente, ed è ictu °cui/ il nucleo della motivazione alla cui luce va dunque interpretata, ( deve anzitutto rilevarsi che il giudice d'appello si era trovato dinanzi, in una fattispecie in cui - non è privo di significanza - gli istruttori avevano ritenuto necessarie non una, ma due consulenze tecniche d'ufficio, e ciò nonostante l'ha risolta con un apparato motivazionale di rapida concisione, che, a ben guardare, non è diretto a spiegare perché il terreno era incolto, bensì meramente a descriverlo come incolto. Gli attuali ricorrenti, invero, avevano fondato la propria pretesa sull'asserto che la presenza di ciò che era stato illegittimamente posto (l'illegittimità della condotta di controparte è ormai oggetto di giudicato) aveva loro impedito di sfruttare il terreno; il CTU Sabella, cui si erano richiamati, era stato incaricato proprio ad esprimere la sua valutazione tecnica su tale preteso impedimento; ed è pacifico che questo è perdurato per vari anni dopo la sua illecita installazione. La presenza, dunque, di una struttura notoriamente di una non minima dimensione e del tutto diversa da quelle agricole avrebbe già integrato, sotto forma di una presunzione semplice, una incidenza negativa sulla coltivazione; e i rilievi del CTU Sabella, giunto a liquidare un risarcimento pur modesto, avrebbero rinforzato l'accertamento a favore dei proprietari del terreno. Ben poteva, ovviamente, la corte territoriale smontare quanto emergeva se motivava la sussistenza, nel caso in esame, di elementi nel senso che l'attività illecita dell'Enel non avesse inciso in modo pregiudizievole perché il terreno non era mai stato - o comunque da molto tempo prima dell'installazione non lo era, dimostrando così una volontà di non farlo fruttare - utilizzato per alcuna attività di coltivazione (anche vivaistica); allo scopo, peraltro, avrebbe dovuto esternare secondo il noto canone della trasparenza il suo ragionamento di diniego rispetto alla pretesa degli attori, in quel momento appellanti, non potendo logicamente arrestarsi ad una sorta di "istantanea" delle condizioni del terreno, essendo queste d'altronde del tutto indiscusse, in quanto la discussione si era focalizzata ormai logicamente sulla causa dello stato del terreno (scelta dei proprietari - ovvero volontà di "abbandono" - o incidenza , negativa - impedimento ai proprietari - della "intrusione" annosa dell'Enel?), non su tale stato in sé. La motivazione della corte territoriale è, dunque, "vuota", giacché non entra nell'oggetto del contenzioso, ma lo schiva con una rapida e per nulla risolutiva descrizione che in realtà integra un'apparenza - e altresì un'illogicità - motivazionale, non attingendo così il minimum evincibile dall'articolo 111, sesto comma, Cost.5. In conclusione il motivo, così correttamente riqualificato, deve essere accolto, il che assorbe le ulteriori censure e conduce alla cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla medesima corte territoriale, in diversa sezione e diversa composizione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ri
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