CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 gennaio 1941; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30 maggio 1974; avverso la sentenza del 22 febbraio 2022, della Corte d'appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 5 aprile 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 febbraio 2022, la Corte d'appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare, perché, nelle loro rispettive qualità, il primo quale titolare dell'impresa individuale "Gimarmi e Manufatti" (dichiarata fallita il 19 luglio 2001) ed il secondo quale concorrente extraneus, avrebbero distratto le quote di partecipazione nella società I.T.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle quali [OSCURATO:PERSONA] era titolare alla data del fallimento, trasferendole a terzi attraverso una complessa operazione economica. 2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati. I ricorsi sono affidati, ciascuno, a quattro motivi di censura, logicamente interdipendenti e sostanzialmente sovrapponibili tra loro, attraverso i quali si deduce, in estrema sintesi, l'assenza di un quadro probatorio idoneo a fondare un valido giudizio di responsabilità. Sia con riferimento all'individuazione di una condotta distrattiva imputabile al fallito, sia con riferimento alla necessaria partecipazione soggettiva di quest'ultimo. Deducono i ricorrenti che la corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di responsabilità alla luce di un quadro indiziario privo degli imprescindibili requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e, comunque, in violazione del principio di certezza cristallizzato nell'art. 533 del codice di procedura penale. Tanto più che, secondo la stessa prospettazione accusatoria, gli ordinari ruoli che caratterizzano la fattispecie concorsuale sarebbero stati in concreto invertiti: l'intraneus divenuto mero concorrente morale e l'extraneus effettivo esecutore materiale Le argomentazioni addotte a sostegno delle rispettive partecipazioni, continua la difesa, sarebbero meramente asseritive e prive di forza inferenziale. In assenza di una concreta condotta distrattiva riconducibile al fallito, infatti, nulla potrebbe condurre a ritenere (come ipotizzato dai giudici di merito) che fosse stato il padre a fornire alla figlia le informazioni necessarie per chiedere la rettifica dell'elenco soci (presupposto giuridico necessario per il successivo trasferimento). Così come, alla luce del principio di materialità che informa la disciplina del concorso, l'inerzia del padre (che non avrebbe impedito l'operato della figlia) potrebbe al massimo qualificarsi in termini di mera connivenza. Cosicché, mancando un contributo apprezzabile alla commissione del reato, ancorché in termini di rafforzamento del proposito criminoso o di mera agevolazione dell'opera altrui, difetterebbe una effettiva condotta distrattiva riconducibile al fallito ed il reato non potrebbe ritenersi perfezionato. Né con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo alla complessiva operazione realizzata dalla figlia; né con riferimento a quest'ultima, la cui condotta, al massimo, potrebbe qualificarsi ai sensi dell'art. 640 del codice penale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato di cui al secondo comma dell'art. 216 I. fall. perché, in concorso tra loro, il primo quale intraneus (dichiarato fallito in proprio, in quanto titolare dell'impresa individuale "Gimarmi e Manifatti" e mero concorrente morale) e la seconda quale extranea (effettiva esecutrice materiale), avrebbero distratto le quote di partecipazione nella società I.T.V. [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., delle quali [OSCURATO:PERSONA] era titolare alla data del fallimento, trasferendole a terzi attraverso una complessa operazione economica che, in estrema sintesi, è stata così pacificamente ricostruita. Nel marzo del 2006, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo procuratore [OSCURATO:PERSONA], chiedeva ed otteneva dall'ufficio del registro delle imprese di Cagliari, la rettifica degli elenchi dei soci della società relativi agli anni dal 1996 al 1999 (e quindi precedenti al fallimento del padre, dichiarato il 19 luglio 2001), in modo da far risultare, in capo a sé stessa, la titolarità del 98% del capitale sociale della predetta società che, fino al quel momento, risultava invece intestato a [OSCURATO:PERSONA]. L'ufficio del registro provvedeva, senza effettuare alcun controllo sostanziale sulla spettanza delle quote (trattandosi di un accertamento che esulava dalla sua competenza), alla modifica dell'iscrizione sulla base della sola legittimità formale delle istanze. Pertanto, nonostante il curatore del fallimento avesse intimato al Conservatore di cancellare le relative iscrizioni, il giudice delegato al registro J: delle imprese non aveva accolto tale richiesta in considerazione del regolare operato dell'ufficio, onerato, per come si è detto, del solo controllo formale. L'operazione di rettifica dei soci è risultata, però, priva di alcuna giustificazione causale poiché non è mai stato prodotto (né risultava essere mai esistito) alcun atto di trasferimento di quote posto in essere dal fallito in favore della figlia o di terzi soggetti prima della dichiarazione di fallimento. In questi termini la decisione assunta dal Tribunale civile di Nuoro che, con la sentenza n. 470 del 7 luglio 2016, dichiarava l'inesistenza del contratto di trasferimento delle quote della I.T.V. e la nullità dei successivi atti di compravendita stipulati fra la Dessena e il Dalu (aventi per oggetto il trasferimento dalla prima al secondo delle predette quote) e, conseguentemente, tra il Dalu, la Dessena e la Saba (di successiva retrocessione). 2. Ricostruita in questi termini l'operazione economica, i giudici di merito hanno ritenuto che lo scopo ultimo di tale operazione fosse solo quello di distrarre dal patrimonio del fallito le quote della I.T.V. di sua proprietà e che, quindi, essa stessa integrasse il reato di bancarotta fraudolenta ai sensi del secondo comma dell'art. 216 della legge fallimentare.In questo contesto, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe posto in essere la condotta materiale (concretamente realizzata attraverso la presentazione al registro delle imprese di Cagliari delle istanze di rettifica), mentre il contributo causale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato esclusivamente morale (non risultando alcun atto distrattivo a sua firma). 3. Ciò considerato, i ricorrenti, per come si è detto, deducono, sostanzialmente il difetto di un quadro probatorio idoneo a fondare un valido giudizio di responsabilità. Sia con riferimento all'individuazione di una condotta distrattiva imputabile al fallito, sia con riferimento alla necessaria partecipazione soggettiva di quest'ultimo. Ed in questi termini il ricorso è fondato. Per come si è detto, è dato incontestato che l'operazione economica, alla quale sono conseguiti (oggettivi) effetti distrattivi rispetto al patrimonio acquisito alla massa fallimentare, sia stata posta in essere, integralmente, da [OSCURATO:PERSONA] e che, in essa, alcun ruolo attivo è stato svolto dal fallito. I giudici di merito hanno ritenuto provata la partecipazione (a titolo di concorso morale) del fallito alla luce di tre argomenti logici: solo il padre, titolare delle quote, avrebbe potuto fornire alla figlia tutte le informazioni necessarie per richiedere la rettifica e per stipulare i successivi contratti con il Dalu; il Dessena era il solo ad avere interesse alla commissione del reato oggetto di imputazione, essendo l'unico titolare dell'impresa individuale; non risultava che quest'ultimo avesse mai intrapreso, a tutela dei propri interessi, alcuna azione nei confronti della figlia per discostarsi dal suo operato. Gli argomenti addotti, tuttavia, non hanno alcuna forza irferenziale rispetto al dato desunto. Alcun fondamento viene addotto, infatti, al dato (presupposto) per cui solo il padre, titolare delle quote, avrebbe potuto fornire alla figlia tutte le informazioni necessarie. Circostanza assertivamente ritenuta dalla corte, pur in assenza di qualsiasi ulteriore elemento idoneo a fondarne la sussistenza. Tanto più che i dati necessari erano immediatamente evincibili da una semplice consultazione del registro (pubblico) delle imprese. Così come privo di fondamento logico-giuridico è l'assunto per cui non risultava che quest'ultimo avesse mai intrapreso, a tutela dei propri interessi, alcuna azione nei confronti della figlia per discostarsi dal suo operato. Com'è noto, infatti, con la dichiarazione di fallimento, il fallito (ai sensi dell'art. 42 I. fall., oggi 142 CCI) è privato dell'amministrazione e della disponibilità di tutti i suoi beni (salvo quelli necessari per il suo mantenimento). E tanto rende in concreto insussistente un ipotetico obbligo di salvaguardia (esistente, invece, in capo all'imprenditore in bonis) proprio perché, intervenuto lo spossessamento, la custodia e l'amministrazione dei beni sono riservate al curatore, sul quale, quindi, incombe anche il relativo obbligo di salvaguardia. In questo contesto, l'ulteriore argomento utilizzato dai giudici, quanto al profilo dell'interesse alla commissione del reato, non solo è evanescente (atteso che, proprio in quanto fallito, l'interesse dovrebbe ricondursi più verosimilmente a chi fallito non era e, quindi, alla figlia, che ha materialmente posto in essere la condotta), ma è comunque inidoneo a fondare un giudizio di colpevolezza, che, in ragione dell'invocato criterio valutativo di cui all'art. 533 cod. proc. pen., presuppone la certezza degli elementi di colpevolezza. Laddove il dubbio processualmente plausibile impone l'assoluzione. In sintesi, quindi, dall'operazione conseguono effettivamente effetti distrattivi, ma la configurabilità del reato ipotizzato (in quanto reato proprio) impone la necessità di una effettiva partecipazione del fallito che, alla luce della stessa ricostruzione offerta dalla Corte territoriale, non sussiste. Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugna