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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47033/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziando assoluzione da una delle violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ascritte a [OSCURATO:PERSONA] al capo c), riduceva ad anno uno e mesi dieci di reclusione la pena irrogatagli, in quanto ritenuto responsabile, con la recidiva contestata e riconosciuta la continuazione, delle restanti violazioni di cui sopra e dei reati di danneggiamento seguito da incendio (capo a) e di violazione di domicilio (capo b), in danno delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Fatti consistiti nell'avere l'imputato, allontanandosi dalla propria abitazione dopo le ore 20,00 del giorno 24 ottobre 2012 e così violando le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, appiccato il fuoco, agendo a tal fine in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), all'autovettura di dette persone offese, previa introduzione nel cortile della loro abitazione.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con due motivi, violazioni di legge e vizi della motivazione.

2.1. Il primo motivo rileva che l'affermazione della responsabilità si è fondata sul riconoscimento del ricorrente da parte di Romanescu al momento del fatto, senza che sia stata svolta la verifica richiesta nel caso delle dichiarazioni della parte civile e si sia tenuto conto delle particolari condizioni in cui sarebbe intervenuto il riconoscimento, delle divergenti descrizioni degli indumenti dell'autore del fatto da parte del teste [OSCURATO:PERSONA], dell'assenza di un movente secondo quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e dell'esito negativo della successiva perquisizione in occasione della quale Lops era stato trovato nella sua abitazione.

A fronte di ciò, non avrebbero potuto svalutarsi le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che avevano dimostrato l'estraneità ai reati di Lops, né avrebbe potuto negarsi la riapertura dell'istruzione per disporre accertamenti volti a individuare i tratti dell'uomo comparso nelle immagini delle telecamere al momento del fatto.

Non sussisteva, dunque, la prova per affermare la responsabilità penale.

2.2. Il secondo motivo lamenta vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dei presupposti della ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto alle doglianze mosse con il primo motivo, va rilevato che la motivazione della sentenza di secondo grado (pagg. 4 e 5) approfondisce il tema dell'affidabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Romanescu, sotto il profilo, specificatamente contestato attraverso i motivi di appello, che riguardava la certezza del riconoscimento visivo del ricorrente quale autore del fatto.

La Corte distrettuale, ribadendo la sicura attendibilità di tale riconoscimento, ha svolto appropriate considerazioni che hanno posto in evidenza la circostanza che la donna già conosceva le fattezze fisiche dell'imputato e hanno altresì considerato la distanza e la posizione in cui Romanescu aveva modo di riconoscerlo e la descrizione della stessa degli indumenti indossati dalla persona di cui trattasi, chiarendo ancora come l'indicazione al riguardo di una felpa col il cappuccio costituisse un fatto marginale che non impediva il riconoscimento.

A conferma dell'esattezza di tale riconoscimento i Giudici di merito hanno richiamato anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, guardando le immagini videoregistrate, aveva potuto anch'egli distintamente riconoscere le sembianze del ricorrente, quando lo stesso, a seguito delle imprecazioni della teste oculare Romanescu, veniva ripreso nell'atto di girarsi.

A fronte di tali ragionate e puntuali risposte ai motivi di appello che hanno condotto i Giudici di appello a ritenere non assolutamente necessaria la riapertura dell'istruzione per disporre la richiesta perizia, le doglianze mosse nel ricorso introducono semplicemente nuovi temi di merito attinenti ai profili generali della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e ribadiscono le stesse doglianze di primo grado, senza curarsi delle risposte ricevute, o citano altre circostanze ancora (precedenti, coeve o appena successive ai fatti) seguendo tuttavia percorsi tutti volti a inammissibili sovrapposizioni valutative.

La difesa, ponendo tali rilievi, non si confronta mai con la conferma del riconoscimento da parte di Romanescu tratta dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Ignora inoltre i ragionamenti di merito intervenuti a proposito sia degli indumenti descritti sia dell'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese da Quercia.

Esclude l'esistenza di un movente senza tener conto di quanto rilevato già nella sentenza di primo grado (pag. 2) sulle indicazioni in merito da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Le doglianze mosse col primo motivo risultano dunque inammissibili, poiché aspecifiche, relative ad aspetti valutativi e comunque manifestamente infondate.

3. Parimenti inammissibili si rivelano le censure di cui al secondo motivo.

Ed infatti, le doglianze evocano contraddizioni del tutto insussistenti, poiché, non considerando la diversità delle valutazioni poste alla base del riconoscimento della recidiva, dell'esclusione delle attenuanti e della determinazione in concreto della pena, paiono configurare non previste preclusioni dovute a quest'ultima.Né i rilievi si confrontano con le risposte dei Giudici di appello in punto di riconoscimento della recidiva e di diniego delle attenuanti generiche, che hanno apprezzato in modo pertinente le modalità dei fatti, le loro possibili motivazioni e la pericolosità dimostrata da Lops, anche in ragione del fatto che questi, per commettere quel tipo di ritorsione incendiaria, violava, come già in passato, le misure contentive derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, così risultando nitidamente la particolare propensione a delinquere rivelata dai fatti.

4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziando assoluzione da una delle violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ascritte a [OSCURATO:PERSONA] al capo c), riduceva ad anno uno e mesi dieci di reclusione la pena irrogatagli, in quanto ritenuto responsabile, con la recidiva contestata e riconosciuta la continuazione, delle restanti violazioni di cui sopra e dei reati di danneggiamento seguito da incendio (capo a) e di violazione di domicilio (capo b), in danno delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Fatti consistiti nell'avere l'imputato, allontanandosi dalla propria abitazione dopo le ore 20,00 del giorno 24 ottobre 2012 e così violando le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, appiccato il fuoco, agendo a tal fine in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), all'autovettura di dette persone offese, previa introduzione nel cortile della loro abitazione. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando, con due motivi, violazioni di legge e vizi della motivazione. 2.1. Il primo motivo rileva che l'affermazione della responsabilità si è fondata sul riconoscimento del ricorrente da parte di Romanescu al momento del fatto, senza che sia stata svolta la verifica richiesta nel caso delle dichiarazioni della parte civile e si sia tenuto conto delle particolari condizioni in cui sarebbe intervenuto il riconoscimento, delle divergenti descrizioni degli indumenti dell'autore del fatto da parte del teste [OSCURATO:PERSONA], dell'assenza di un movente secondo quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e dell'esito negativo della successiva perquisizione in occasione della quale Lops era stato trovato nella sua abitazione. A fronte di ciò, non avrebbero potuto svalutarsi le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che avevano dimostrato l'estraneità ai reati di Lops, né avrebbe potuto negarsi la riapertura dell'istruzione per disporre accertamenti volti a individuare i tratti dell'uomo comparso nelle immagini delle telecamere al momento del fatto. Non sussisteva, dunque, la prova per affermare la responsabilità penale. 2.2. Il secondo motivo lamenta vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dei presupposti della ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto alle doglianze mosse con il primo motivo, va rilevato che la motivazione della sentenza di secondo grado (pagg. 4 e 5) approfondisce il tema dell'affidabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Romanescu, sotto il profilo, specificatamente contestato attraverso i motivi di appello, che riguardava la certezza del riconoscimento visivo del ricorrente quale autore del fatto. La Corte distrettuale, ribadendo la sicura attendibilità di tale riconoscimento, ha svolto appropriate considerazioni che hanno posto in evidenza la circostanza che la donna già conosceva le fattezze fisiche dell'imputato e hanno altresì considerato la distanza e la posizione in cui Romanescu aveva modo di riconoscerlo e la descrizione della stessa degli indumenti indossati dalla persona di cui trattasi, chiarendo ancora come l'indicazione al riguardo di una felpa col il cappuccio costituisse un fatto marginale che non impediva il riconoscimento. A conferma dell'esattezza di tale riconoscimento i Giudici di merito hanno richiamato anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, guardando le immagini videoregistrate, aveva potuto anch'egli distintamente riconoscere le sembianze del ricorrente, quando lo stesso, a seguito delle imprecazioni della teste oculare Romanescu, veniva ripreso nell'atto di girarsi. A fronte di tali ragionate e puntuali risposte ai motivi di appello che hanno condotto i Giudici di appello a ritenere non assolutamente necessaria la riapertura dell'istruzione per disporre la richiesta perizia, le doglianze mosse nel ricorso introducono semplicemente nuovi temi di merito attinenti ai profili generali della valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e ribadiscono le stesse doglianze di primo grado, senza curarsi delle risposte ricevute, o citano altre circostanze ancora (precedenti, coeve o appena successive ai fatti) seguendo tuttavia percorsi tutti volti a inammissibili sovrapposizioni valutative. La difesa, ponendo tali rilievi, non si confronta mai con la conferma del riconoscimento da parte di Romanescu tratta dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Ignora inoltre i ragionamenti di merito intervenuti a proposito sia degli indumenti descritti sia dell'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese da Quercia. Esclude l'esistenza di un movente senza tener conto di quanto rilevato già nella sentenza di primo grado (pag. 2) sulle indicazioni in merito da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Le doglianze mosse col primo motivo risultano dunque inammissibili, poiché aspecifiche, relative ad aspetti valutativi e comunque manifestamente infondate. 3. Parimenti inammissibili si rivelano le censure di cui al secondo motivo. Ed infatti, le doglianze evocano contraddizioni del tutto insussistenti, poiché, non considerando la diversità delle valutazioni poste alla base del riconoscimento della recidiva, dell'esclusione delle attenuanti e della determinazione in concreto della pena, paiono configurare non previste preclusioni dovute a quest'ultima.Né i rilievi si confrontano con le risposte dei Giudici di appello in punto di riconoscimento della recidiva e di diniego delle attenuanti generiche, che hanno apprezzato in modo pertinente le modalità dei fatti, le loro possibili motivazioni e la pericolosità dimostrata da Lops, anche in ragione del fatto che questi, per commettere quel tipo di ritorsione incendiaria, violava, come già in passato, le misure contentive derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, così risultando nitidamente la particolare propensione a delinquere rivelata dai fatti. 4. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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