Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 dicembre 2023

Cassazione n. 35969/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoLA [OSCURATO:PERSONA] *Composta da Oggettounione civile – scio* D * * Presidente f.f. glimento – assegno* DE * Consigliere* * Consigliere * 27008/2023* * Consigliere ** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere * datiha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 27008/2023 * proposto da* * rappresentata e difesa dall * * * * con domicilio eletto in Roma via * n. 24 presso lo studio dell * * *– ricorrente e controricorrente –contro* * rappresentata e difesa dagli * * D * e* * con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo inRoma via E. * n. 19– controricorrente e ricorrente incidentale –* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023avverso la sentenza della Corte d appello di Trieste n. 336/20 depositata il22 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2023 dalConsigliere * *uditi gli * * * * e * D *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha concluso chiedendo l accoglimento del secondo edel terzo motivo del ricorso principale con l assorbimento degli altri motivi edel ricorso incidentale.1. * * convenne in giudizio * * chiedendo lo scioglimento dell unione civile con la stessa costituita il 17 dicembre 2016 con laesclusione dell obbligo di corrispondere un assegno alla convenuta avuto riguardo all autosufficienza economica della stessa.Si costituì la * e non si oppose allo scioglimento dell unione chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento dell assegno in considerazionedello squilibrio patrimoniale e reddituale esistente con l attrice e dell oggettivopeggioramento delle sue condizioni economiche.1.1.

All esito della comparizione delle parti il Presidente del Tribunale diPordenone con ordinanza del 13 marzo 2019 riconobbe alla * un assegno provvisorio di Euro 350 00 mensili confermato dalla Corte d appello diTrieste con ordinanza del 17 luglio 2019 a seguito del reclamo proposto dalla*1.2.

Il Tribunale di Pordenone dopo aver pronunciato lo scioglimentodell unione con sentenza non definitiva del 13 giugno 2019 riconobbe alla* con sentenza definitiva del 29 gennaio 2020 un assegno di Euro550 00 mensili richiamando l orientamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di assegno divorzile ed attribuendo rilievo assorbente alla funzionecompensativa risarcitoria consistente nell indennizzare l avente diritto per laperdita di chances determinata dalla rinuncia a migliori opportunità di lavoroin funzione dell unità e dello svolgimento della vita familiare.* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/20232.

L impugnazione proposta dalla * avverso la sentenza definitivaè stata accolta dalla Corte d appello di Trieste che con sentenza del 22 luglio2020 ha rigettato la domanda di riconoscimento dell assegno proposta dalla* e la domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla *nel corso del giudizio.A fondamento della decisione la Corte ha dichiarato innanzitutto utilizzabile tutta la documentazione depositata dalla convenuta nel giudizio diprimo grado ritenendone legittima la produzione a tutela del diritto di difesain considerazione della mancata concessione dei termini di cui all art. 183sesto comma cod. proc. civ. da parte del Giudice istruttore.Nel merito ha reputato irrilevante il pregiudizio economico asseritamentesubìto dalla * per effetto della scelta di privilegiare il legame affettivocon la compagna e del conseguente trasferimento della sua residenza da * VE dove viveva con i genitori a Pordenone dove aveva intrapreso la convivenza con la * nonché delle dimissioni rassegnate dal lavoro svoltoa Venezia presso la * – * * * * trattandosi di eventi verificatisi in epoca anteriore all entrata in vigore della legge 20maggio 2016 n. 76 non avente efficacia retroattiva.

Ha ritenuto comunquenon provato il predetto pregiudizio osservando che l accettazione da partedella * dell incarico di assistente tecnico a tempo determinato pressol Istituto * * * * di Pordenone le aveva consentito dimigliorare la sua posizione in graduatoria ai fini dell assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 1° settembre 2018 quando il lavoro interinale da leiprecedentemente svolto a Venezia era già terminato ed ella percepiva soltanto l indennità di disoccupazione. * che le dimissioni erano staterassegnate il 27 ottobre 2015 mentre il predetto lavoro era destinato a cessare il 31 dicembre 2015 ha escluso che a seguito della cessione del ramodi azienda da parte della * alla * – * * locale *la * avesse la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato poiché ella non era mai stata dipendente della società cedente ma aveva prestato lavoro presso la stessa in virtù di un contratto di somministrazione dilavoro concluso con l * – Agenzia per il Lavoro * e il contratto dicessione prevedeva il trasferimento dei soli rapporti di lavoro intrattenuti* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023dalla società cedente con i propri dipendenti.

Ha ritenuto altresì irrilevante laspesa sopportata dalla convenuta per il pagamento del canone di locazione diun alloggio non essendo la stessa riconducibile alla scelta della coppia diconvivere a Pordenone ma trattandosi di un costo che ella avrebbe dovutocomunque sopportare in conseguenza dell abbandono della casa dei genitori.La Corte ha escluso infine il diritto della * alla restituzione dellesomme versate a titolo di assegno liquidato dall ordinanza presidenziale edalla sentenza di primo grado non essendo stato provato che le stesse fossero state utilizzate dalla * per finalità diverse dalla soddisfazione dellesue esigenze di vita quotidiana.3.

Avverso la predetta sentenza la * ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi illustrati anche con memoria.

La *ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale articolato indue motivi ed anch esso illustrato con memoria al quale la * ha resistitoa sua volta con controricorso.Con ordinanza del 27 gennaio 2003 la Prima Sezione civile investitadella decisione della controversia ha disposto la trasmissione degli atti allaPrima Presidente che ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ai fini dellarisoluzione di una questione di massima di particolare importanza avente adoggetto la possibilità di valutare ai fini del riconoscimento dell assegno di cuiall art. 5 sesto comma della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nel caso diunione civile costituita ai sensi dell art. 1 della legge n. 76 del 2016 e dellaquale sia stato pronunciato lo scioglimento i fatti intercorsi tra le parti anteriormente all instaurazione dell unione civile.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo d impugnazione la ricorrente denuncia la nullitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101secondo comma e 183 quarto e sesto comma cod. proc. civ. osservandoche nel ritenere non provata la perdita di chances in virtù della mancatadimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con la * edella conseguente possibilità dell assunzione a tempo indeterminato da partedella * la Corte territoriale ha conferito rilievo a una questione di fatto* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023mai sollevata dalle parti né rilevata dal Tribunale senza stimolare preventivamente il contraddittorio al riguardo. * che il predetto pregiudizioera stato ritenuto provato dal Tribunale il quale aveva negato la concessionedei termini di cui all art. 183 sesto comma cod. proc. civ. in tal modo impedendole di dedurre mezzi istruttori sostiene di aver ottenuto dalla *una dichiarazione dalla quale si evince che in occasione della cessione delramo di azienda tutti i dipendenti assunti direttamente o tramite agenzia dilavoro interinale erano stati convocati per un colloquio individuale ai finidell inserimento nell organico dell azienda cui essa ricorrente aveva rinunciato per motivi personali e logistici.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsaapplicazione dell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 e dell art. 11 primocomma disp. prel. cod. civ. censurando la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto irrilevanti ai fini del riconoscimento dell assegno gli eventiverificatisi in epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 cit. senzaconsiderare che gli elementi comprovanti la perdita di chances da lei subìtacostituivano meri presupposti di fatto valutabili indipendentemente dalla lorocollocazione temporale.3.

Con il terzo motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016 edell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 affermando che nell escludere la rilevanza dei predetti eventi la sentenza impugnata non ha tenutoconto della circostanza che anteriormente all entrata in vigore della legge n.76 cit. era preclusa alle coppie dello stesso sesso la possibilità di costituireun unione avente effetti legali. * che la predetta esclusione si ponein contrasto con l art. 3 * e con l art. 21 della CDFUE comportando unadisparità di trattamento rispetto alle coppie di sesso diverso sostiene che unainterpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della medesima legge impone di conferire rilievo anche alle scelte operate dai contraenti nel periodo anteriore qualora le stesse producano effetti sull applicazione delle nuove norme.

Aggiunge che nella specie la costituzione dell unionecivile aveva rappresentato la formalizzazione di un rapporto già connotato da* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023stabilità affettiva convivenza ed assistenza reciproca fin dal momento in cuiessa ricorrente si era trasferita a Pordenone presso la * abbandonando i rapporti affettivi sociali e lavorativi precedentemente intrattenuti.4.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio rilevando che nel negare il riconoscimento dell assegno la Corte d appello non ha tenuto conto della funzione nonsolo compensativa risarcitoria ma anche assistenziale dello stesso avendoomesso di valutare lo squilibrio reddituale e patrimoniale esistente tra le partie l inidoneità del suo reddito a garantirle una vita dignitosa. * in particolare che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei costi che essaricorrente ha dovuto sopportare per effetto della cessazione della convivenzacon la * avendo dovuto affrontare a causa della mancanza di un abitazione la spesa per il reperimento di un alloggio a Pordenone laddoveprima dell instaurazione della convivenza poteva fruire dell abitazione messaa sua disposizione dai genitori in *5.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. edegli artt. 2033 e 2034 cod. civ. osservando che nell escludere la ripetibilitàdelle somme da lei versate in esecuzione dell ordinanza presidenziale e dellasentenza di primo grado la Corte territoriale è incorsa in contraddizioneavendo per un verso negato l inadeguatezza delle risorse economiche di cuidisponeva la * e per altro verso ritenuto non provato che le sommeversate fossero state destinate a fini diversi dalla soddisfazione delle sue esigenze di vita quotidiana.6.

Con il secondo motivo la controricorrente deduce la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. censurando la sentenzaimpugnata per aver disposto la compensazione delle spese processuali inconsiderazione della novità della questione trattata senza tenere conto dellacoincidenza della stessa con quelle ordinariamente esaminate nei giudiziaventi ad oggetto lo scioglimento del matrimonio della tendenziale parificazione tra la disciplina dettata per le unioni omosessuali e quella prevista perle unioni eterosessuali e dell identità dei principi applicati.7.

Il primo motivo del ricorso principale con cui si va valere la violazione* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023del principio del contraddittorio in relazione alla mancata concessione dellapossibilità di controdedurre in ordine all insussistenza del pregiudizio derivante dalla perdita di chances è infondato.* affermare la mancanza dei presupposti per l assunzione a tempo indeterminato della ricorrente da parte della * cessionaria del ramo diazienda della * la Corte d appello non ha affatto rilevato d ufficio una questione non sollevata dalle parti e idonea a modificare il quadro fattuale dellacontroversia ma si è limitata a dare atto di una circostanza emergente dalladocumentazione prodotta dalla stessa ricorrente la natura meramente indiretta del rapporto intercorrente tra la * e la * che operava alle dipendenze di un agenzia di lavoro interinale desumendone l insussistenza delpregiudizio da quest ultima lamentato in relazione al trasferimento della suaresidenza da Venezia a Pordenone ed alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro intrattenuto con la * Non può quindi ritenersi configurabilenel caso in esame una violazione dell art. 101 secondo comma cod. proc.civ. la quale postulando il rilievo d ufficio di una questione che implichi lavalorizzazione di fatti impeditivi modificativi o estintivi del diritto azionatoche avrebbero dovuto essere allegati dalle parti non può ritenersi sussistentenell ipotesi in cui come nella specie il giudice si sia limitato ad esercitare ilproprio prudente apprezzamento in ordine al materiale probatorio acquisitoagli atti accertando che la situazione di fatto risulta diversa da quella prospettata a sostegno delle rispettive domande o eccezioni cfr. * * VI6/11/2013 n. 24861 .Nel lamentare la mancata concessione della possibilità di provare la sussistenza dei predetti presupposti a causa dell omessa fissazione dei terminidi cui all art. 183 cod. proc. civ. da parte del Giudice di primo grado la ricorrente non considera d altronde che a seguito della sentenza non definitivacon cui fu pronunciato lo scioglimento dell unione civile il Tribunale fissò unapposito termine per la produzione di documenti cui la ricorrente provvide inparte tempestivamente in parte soltanto con la comparsa conclusionale.

Poiché ciò nonostante la Corte d appello ha ritenuto ammissibile l intera documentazione prodotta dalle parti a tutela del diritto di difesa deve escludersiche la mancata fissazione dei termini di cui all art. 183 cod. proc. civ. abbia* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente la cui documentazione ivi compresaquella tardivamente prodotta ha costituito interamente oggetto di valutazione da parte della sentenza impugnata.8.

Il secondo ed il terzo motivo da esaminarsi congiuntamente in quantovolti a far valere sotto profili diversi l omessa valutazione del periodo di convivenza di fatto anteriore alla costituzione dell unione civile sono invece fondati.Nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente la Prima Sezione civile ha osservato che le censure proposte con il secondo il terzo ed ilquarto motivo del ricorso principale involgono la soluzione della questioneavente carattere prioritario riguardante la rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto all assegno in favore del componente dell unione civile aisensi del combinato disposto dell art. 1 comma venticinquesimo della leggen. 76 del 2016 e dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 dicircostanze fattuali anteriori all entrata in vigore della legge n. 76 cit. idoneead incidere sull assegno divorzile in ragione delle diverse componenti assistenziale e perequativo compensativa assegnate a tale contributo dal dirittovivente consolidatosi a partire dall intervento nomofilattico delle Sezioni Unite cfr. * * * 11/07/2018 n. 18287 .

Ha rilevato infatti che secondola ricorrente le scelte da lei compiute anteriormente alla costituzione dell unione civile per favorire la prosecuzione del rapporto affettivo già instauratocon la controricorrente in quanto incidenti sulla sua situazione economicadovrebbero essere tenute in conto ai fini del riconoscimento del diritto all assegno sia perché la posteriorità dell entrata in vigore della legge n. 76 del2016 non impedirebbe la valutazione di elementi fattuali pregressi sia perchéun interpretazione di segno contrario comporterebbe effetti palesemente discriminatori a danno delle coppie omosessuali alle quali in epoca anterioreall entrata in vigore della predetta legge non era consentito di formalizzaregiuridicamente un unione stabile.Tale questione ad avviso del Collegio rimettente dev essere inquadratanella situazione determinatasi a seguito della sentenza della Corte * 21luglio 2015 * c.

Italia la quale affermò che lo Stato italiano aveva violatol art. 8 della CEDU per non aver ottemperato all obbligo positivo di garantire* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesseil riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali in tal modo aprendo lastrada all approvazione della legge sulle unioni civili sollecitata anche dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 138 dl 2010.

Alla stregua di tale contesto occorre innanzitutto verificare se il rinvio alla disciplina dell assegnodivorzile contenuto nell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del2016 debba essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto rapportaregli effetti patrimoniali dell unione unicamente al periodo in cui la stessa si èsvolta deliberatamente tralasciando tutto ciò che ha riguardato il periodoantecedente pur se caratterizzato dalla preesistenza di una relazione affettiva oppure nel senso che il legislatore non abbia voluto prendere in considerazione tale aspetto lasciando all interprete la valutazione in ordine aglieffetti della nuova norma attraverso il rinvio a quella dettata in materia didivorzio.

Occorre altresì stabilire se la normativa sopravvenuta consenta divalorizzare i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore conformementeall orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio diirretroattività non esclude l applicabilità della legge ai fatti agli status e allesituazioni esistenti o venute in essere dopo la sua entrata in vigore ancorchéconseguenti ad un fatto passato quando gli stessi ai nuovi fini debbanoessere presi in considerazione in sé stessi indipendentemente dal collegamento con il fatto che li ha generati.

Occorre infine valutare se l interpretazione che si riterrà di adottare possa produrre un effetto contrario alla protezione offerta dalla CEDU risolvendosi in una discriminazione a danno dei medesimi soggetti che la nuova legge intende tutelare attraverso la limitazionedei relativi effetti al periodo successivo alla sua entrata in vigore.9.

Per una corretta impostazione delle questioni sollevate dall ordinanzainterlocutoria occorre muovere dall art. 1 comma venticinquesimo dellalegge n. 76 del 2016 che nel disciplinare lo scioglimento delle unioni civilidichiara applicabili in quanto compatibili gli artt. 4 5 primo comma e dalquinto all undicesimo comma 8 9 9 bis 10 12 bis 12 ter 12 quater 12quinquies e 12 sexies della legge n. 898 del 1970 nonché le disposizioni dicui al * II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli artt. 6 e12 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023legge 10 novembre 2014 n. 162.

Tra le norme richiamate viene in rilievonel caso in esame il sesto comma dell art. 5 della legge n. 898 del 1970 ilquale prevede in riferimento al divorzio che «il tribunale tenuto conto dellecondizioni dei coniugi delle ragioni della decisione del contributo personaleed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazionedel patrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimoniodispone l obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favoredell altro un assegno quando quest ultimo non ha mezzi adeguati o comunquenon può procurarseli per ragioni oggettive».9.1.

Nelle sue conclusioni il Procuratore generale ha sostenuto che il riferimento alla durata del matrimonio contenuto nell art. 5 sesto comma cit.non può considerarsi idoneo a giustificare l estensione della valutazione finalizzata al riconoscimento dell assegno al periodo di convivenza anteriore allacostituzione dell unione civile non trattandosi di un presupposto previsto perl attribuzione dell assegno divorzile ma di un criterio incidente esclusivamente sulla sua quantificazione e rilevante in particolare sotto il profilo perequativo compensativo nel senso che al di fuori delle ipotesi in cui la duratadel rapporto sia stata talmente breve da impedire l instaurazione di un effettiva comunione materiale e spirituale tale elemento può venire in considerazione esclusivamente ai fini della valutazione del sacrificio delle aspettativeprofessionali di uno dei coniugi eventualmente derivante da scelte di vitaconcordate volte a privilegiare il suo apporto alla vita familiare.

Ha aggiuntoche un ampliamento in via interpretativa dei presupposti per il riconoscimentodell assegno divorzile si porrebbe in contrasto non solo con la tassatività dellarelativa elencazione ma anche con l art. 1 comma sessantacinquesimo dellalegge n. 76 del 2016 il quale prende in considerazione l esistenza di unacomunione di vita extramatrimoniale ai soli fini del riconoscimento di un assegno temporaneo e di natura meramente alimentare in favore del convivente di fatto che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedereal proprio mantenimento e con il comma cinquantesimo del medesimo articolo che rimette ai conviventi di fatto la scelta di disciplinare contrattualmente gli aspetti patrimoniali del rapporto concordando la ripartizione dei* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ruoli e le rispettive contribuzioni anche in funzione di una possibile crisi dellaconvivenza.9.2.

La predetta ricostruzione dei presupposti e dei criteri di liquidazionedell assegno divorzile non risulta tuttavia pienamente corrispondente al quadro emergente dalla giurisprudenza di legittimità assegnando alla durata delmatrimonio una portata recessiva quanto meno ai fini dell attribuzione delloassegno che non trova riscontro nei principi enunciati dalle più recenti pronunce di queste Sezioni *In proposito pare opportuno richiamare le considerazioni svolte nellasentenza dell 11 luglio 2018 n. 18287 che nel comporre il contrasto insortonella giurisprudenza di legittimità relativamente all individuazione dei criteridi attribuzione e determinazione dell assegno divorzile è pervenuta al superamento non solo dell orientamento precedentemente consolidatosi che assegnava al contributo in questione una funzione eminentemente assistenziale individuandone il presupposto nell inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e relegando gli altri parametri previsti dalla prima partedell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 al ruolo di semplici criteriper la determinazione del quantum cfr. per tutte * * * 29/11/1990 n. 11490 ma anche dell orientamento successivamente manifestatosi che pur avendo sostituito il pregresso tenore di vita del nucleo familiarecon la mancanza di autosufficienza economica dell istante quale parametrodi riferimento per la valutazione dell inadeguatezza dei mezzi aveva confermato che soltanto all esito di tale valutazione potevano essere presi in considerazione gli altri criteri in funzione esclusivamente determinativa ed ampliativa del quantum cfr. * * I 10/05/2017 n. 11504 . * predetta sentenza queste Sezioni Unite hanno infatti abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell assegno di divorzio in favore di un interpretazione dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del1970 ritenuta più coerente con i principi costituzionali di uguaglianza paridignità dei coniugi libertà di scelta reversibilità della decisione ed autoresponsabilità ribadito il carattere intrinsecamente relativo del parametro della* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023inadeguatezza hanno affermato che l applicazione della norma richiede unavalutazione fondata innanzitutto sulle condizioni economico patrimoniali delleparti da collegare causalmente con gli altri indicatori previsti dalla primaparte dell art. 5 sesto comma al fine di accertare se l eventuale squilibrioesistente all atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio conil sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti infunzione dell assunzione di un ruolo trainante endofamiliare nell ambito ditale verifica è stato riconosciuto un ruolo di cruciale importanza alla duratadel rapporto quale fattore di valutazione del contributo fornito da ciascunconiuge alla formazione del patrimonio comune e di quello dell altro coniugeoltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali sussistenti almomento della cessazione del vincolo cfr. nel medesimo senso * *I 23/01/2019 n. 1882 .

Tale fattore è destinato dunque ad operare nonsoltanto in senso limitativo escludendo il diritto all assegno o consentendonela riduzione al di sotto del livello correlato alla valutazione comparativa tra iredditi e le sostanze dei coniugi ma anche in senso ampliativo giustificandone il riconoscimento anche a fronte dell autosufficienza economica dell istante ove lo squilibrio economico patrimoniale rilevabile all epoca della cessazione del rapporto appaia causalmente riconducibile alle scelte compiute infunzione della costituzione del nucleo familiare e della soddisfazione delle esigenze comuni e di quelle dell altro coniuge.Il risalto conferito alla durata del vincolo ed alle scelte compiute dai coniugi strettamente collegato proprio al riconoscimento della funzione nonsolo assistenziale ma anche perequativa compensativa dell assegno divorzile comporta un indubbia valorizzazione del profilo fattuale del rapporto familiare che ha trovato seguito in altre pronunce di questa Corte prima tratutte quella che in tema di divorzio ha affermato che il riconoscimento dellaefficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche non comporta la cessazione dellamateria del contendere nel giudizio di divorzio e non ne impedisce pertanto* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023la prosecuzione ai fini dell accertamento della spettanza e della liquidazionedell assegno cfr. * * * 31/03/2021 n. 9004 premesso infattiche il fondamento giuridico dell obbligo di corrispondere l assegno deve essere individuato «nella constatazione dell intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell impossibilità di ricostituirlanonché della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei coniugi» è stato precisato che «tale accertamento non inerisce allonella sua effettività contrassegnata dalle vicende concretamente affrontatedai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso anche nellaloro dimensione economica la cui valutazione trova fondamento a livellonormativo nei criteri indicati dall art. 5 sesto comma della legge n. 898 del1970».La valorizzazione delle concrete modalità di svolgimento della vita familiare comporta indubbiamente un ridimensionamento della rilevanza esclusivavicende da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell assegno aprendo la strada ad una più ampia valutazione deirapporti intercorsi tra i coniugi nell ambito della quale occorre tenere contodelle scelte da questi ultimi compiute in funzione della realizzazione di unacomunione materiale e spirituale non solo in costanza di matrimonio ma anche anteriormente all instaurazione del vincolo coniugale ove le stesse appaiano idonee ad incidere sulla concreta ripartizione dei ruoli all interno dellafamiglia nonché per il carattere duraturo delle loro conseguenze e per ilmomento in cui si verifica lo scioglimento del matrimonio a proiettare i loroeffetti anche sulla situazione economico patrimoniale di ciascuno dei coniugiin epoca successiva.

Tale allargamento della prospettiva trova d altronde giustificazione nella constatazione dei mutamenti intervenuti nella realtà socialecaratterizzata ormai da un ampia diffusione di forme più o meno stabili diconvivenza di fatto quale esperienza di vita prodromica all instaurazione delvincolo coniugale e dalla conseguente anticipazione delle predette scelte alperiodo di tempo anteriore alla celebrazione del matrimonio la quale vienepertanto a conferire in un numero crescente di casi un crisma formale ad* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023un unione familiare già costituitasi e consolidatasi nei fatti magari anche conla nascita di figli la cui successiva dissoluzione non consente di trascurarenella regolazione dei relativi effetti economici le rinunce ed i sacrifici compiutidalle parti in vista del perseguimento di obiettivi comuni e l apporto da ciascuna di esse fornito alla realizzazione delle aspirazioni individuali ed alla formazione e all accrescimento del patrimonio dell altra nonché i benefici chequest ultima ne ha tratto in termini sia personali che economico professionali.9.3.

Tale processo di emersione della convivenza di fatto quale modellofamiliare non necessariamente alternativo all unione fondata sul vincolo matrimoniale ma ad essa variamente collegato ha trovato riconoscimento anche in una recente pronuncia di queste Sezioni Unite che nell esaminare glieffetti della costituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della persistenzadell obbligo di corrispondere l assegno divorzile in caso di scioglimento di unprecedente matrimonio ha già avuto modo di evidenziare la natura composita della realtà sociale caratterizzata dalla coesistenza di modelli familiaridiversi la cui pari dignità fondata sulla Costituzione è stata ritenuta meritevole di tutela indipendentemente dall esistenza di un vincolo coniugale e laconseguente esigenza di una disciplina più attuale e maggiormente satisfattiva degli interessi coinvolti nella regolamentazione delle ricadute patrimonialidella crisi coniugale cfr. * * * 5/11/2021 n. 32019 . * essendostato confermato che la situazione di convivenza non è pienamente assimilabile al matrimonio né sotto il profilo della stabilità né sotto quello delle tuteleofferte al convivente sia nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto si è riconosciuto che in quanto «espressione di una scelta esistenzialelibera e consapevole cui corrisponde anche un assunzione di responsabilità»verso il partner e il nucleo familiare l instaurazione di una stabile convivenzacomporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o lacompagna «dai quali si ha diritto di pretendere finché permanga la convivenza un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche chenon rilevano più per l ordinamento solo quale adempimento di un obbligazionenaturale ma costituiscono dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto come attualmente previsto dall art. 1 comma trentasettesimodella legge n. 76 del 2016 anche l adempimento di un reciproco e garantito* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023dovere di assistenza morale e materiale» per tale ragione si è ritenuto chel instaurazione di una stabile convivenza da parte dell ex coniuge avente diritto all assegno divorzile comporti l estinzione anche per il futuro del dirittoalla componente assistenziale di tale contributo anche se il nuovo nucleofamiliare di fatto abbia un tenore di vita non paragonabile al precedentefermo restando il diritto alla componente compensativa a meno che la stessanon abbia trovato già soddisfazione all interno del matrimonio con la sceltadel regime patrimoniale o con gli accordi intervenuti al momento del divorzio.* un diverso profilo già da tempo la giurisprudenza di legittimità hapreso in considerazione la possibilità di tenere conto della divergenza tra ladurata legale del vincolo coniugale e quella della convivenza effettiva oltreche della parziale sovrapposizione nel tempo tra il rapporto matrimoniale e lacostituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite ai sensidell art. 9 terzo comma della legge n. 898 del 1970 com è noto infatti aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999 e dell ordinanza n. 491 del 2000 con cui fu dichiarata infondata la questione di legittimità della predetta disposizione nella parte in cui prevedeva quale criteriodi ripartizione la «durata del rapporto» questa Corte ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell istituto tra i quali il periodo di convivenza prematrimonialecoevo al periodo di separazione che precede il divorzio ancorché in tale lassotemporale permanga il vincolo coniugale cfr. ex plurimis * * I23/07/2021 n. 21247 * * lav. 28/04/2020 n. 9263 * *VI 26/02/2020 n. 5268 . * dall affermazione del Giudice delle leggisecondo cui la predetta locuzione impone di tenere conto dell elemento temporale la cui valutazione non può mai mancare ma non attribuisce allo stessouna rilevanza esclusiva tale da ridurre la ripartizione ad un mero calcolo aritmetico consentendo invece di prendere in considerazione altre circostanzeanaloghe a quelle da valutare per la definizione dei rapporti patrimoniali tra iconiugi divorziati e pur ribadendosi la diversità tra la famiglia di fatto e quellafondata sul matrimonio si è riconosciuta alla convivenza «more uxorio» nonuna semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall applicazione del* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023predetto criterio bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.9.4. * quindi concludersi che nella giurisprudenza di legittimità risultagià ampiamente presente il riconoscimento dell unione di fatto quale modellodi relazione familiare dalla cui instaurazione scaturiscono a carico dei conviventi obblighi di solidarietà morale e materiale destinati a riflettersi anche suquelli derivanti dal matrimonio non solo nel senso di determinare l estinzioneo l affievolimento del diritto all assegno in caso di coesistenza dei due rapporti ma anche nel senso di giustificare una diversa valutazione della duratadel vincolo coniugale ove la costituzione dello stesso abbia fatto seguitosenza soluzione di continuità ad un periodo di convivenza avente connotatidi stabilità tali da consentire di ritenere che il matrimonio abbia rappresentatola formalizzazione di un rapporto già consolidato nella sua effettività.Quanto poi alla possibilità di estendere gli esiti di tale approccio ermeneutico alle unioni civili non merita consenso la tesi sostenuta nelle conclusioni del Procuratore generale secondo cui nel caso in cui la costituzionedell unione sia stata preceduta da un periodo di stabile convivenza l estensione a quest ultima della valutazione finalizzata al riconoscimento dell assegno dovrebbe ritenersi preclusa dal comma sessantacinquesimo dell art. 1della legge n. 76 del 2016 il quale nel disciplinare la cessazione della convivenza di fatto limita l obbligo di solidarietà dell ex convivente alla corresponsione degli alimenti in favore dell altro convivente che versi in stato di bisognoe non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.Tale disposizione dalla quale il Pubblico Ministero ritiene condivisibilmente di poter desumere la volontà del legislatore di escludere qualsiasi equiparazione della convivenza di fatto non solo rispetto alla famiglia fondata sulmatrimonio ma anche rispetto all unione civile non è applicabile alla fattispecie in esame riferendosi a quella radicalmente diversa in cui indipendentemente dalle eventuali intenzioni dei conviventi la convivenza di fatto siconcluda senza che si sia proceduto alla formalizzazione del vincolo altro èinfatti il caso in cui il nucleo familiare costituito in via di fatto si dissolva pereffetto del venir meno della comunione materiale e spirituale di vita instau* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ratasi tra i conviventi i quali scelgano di non dare ulteriore seguito alla lororelazione affettiva altro è quello in cui tale comunione permanga ed anzi sirafforzi per effetto della scelta consapevole e volontaria dei conviventi diconferire alla loro relazione una veste formale fonte di conseguenze diversein caso di successivo scioglimento dell unione.

Come correttamente osservatoin dottrina la convivenza che sfoci nel matrimonio ma il ragionamento nonpotrebbe essere diverso in riferimento a quella che conduca alla costituzionedi un unione civile non può essere considerata come tutte le altre in quantoguardandola in modo retrospettivo partecipa della natura del vincolo che l haseguita la cui assunzione testimonia la volontà delle parti non solo d impegnarsi reciprocamente per il futuro a fronte dell intrinseca precarietà delmero rapporto di fatto ma anche di dare continuità alla vita familiare pregressa inglobandone l organizzazione all interno delle condizioni di vita delmatrimonio o dell unione civile.Per analoghe ragioni deve ritenersi inconferente il richiamo ai commicinquantesimo e cinquantaduesimo lett. b dell art. 1 cit. che consentonoai conviventi di fatto di disciplinare con un apposito contratto i rapporti difatto relativi alla loro vita in comune e le modalità di contribuzione alle relativenecessità in relazione alle rispettive sostanze e alla loro capacità di lavoroprofessionale o casalingo la mera circostanza che in mancanza di una regolamentazione estesa anche agli aspetti economico patrimoniali di una possibile crisi del nucleo familiare l accordo raggiunto tra le parti in ordine allaripartizione dei ruoli all interno del nucleo familiare ed alle rispettive contribuzioni sia destinato a perdere efficacia in caso di cessazione della convivenza non consente di ritenere che i predetti profili risultino irrilevanti anchein caso di prosecuzione della stessa sotto la veste formale del matrimonio odell unione civile soprattutto qualora come accade normalmente alla formalizzazione del rapporto non abbiano fatto riscontro significativi mutamentinell organizzazione familiare e nelle condizioni di vita dei conviventi.9.5.

L ultimo aspetto della questione sollevata dall ordinanza interlocutoria riguarda la possibilità di tenere conto ai fini del riconoscimento dell assegno in caso di scioglimento dell unione civile del periodo di convivenza chene abbia preceduto la costituzione ove lo stesso risalga in tutto o in parte ad* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.Non può condividersi in proposito la tesi sostenuta nella sentenza impugnata e fatta propria anche dal Procuratore generale secondo cui in assenza di una norma transitoria volta ad attribuire efficacia retroattiva alladisciplina introdotta dalla legge n. 76 cit. il riconoscimento della rilevanza delperiodo di convivenza anteriore alla sua entrata in vigore comporterebbe unamodificazione ex post della normativa previgente in quanto implicando l attribuzione di conseguenze giuridiche ad un fatto che ai sensi della disciplinain vigore nel momento in cui si è verificato era considerato neutro ed improduttivo di effetti si tradurrebbe nell individuazione di una fonte di obbligazioniall epoca non prevista in contrasto con il principio d irretroattività della legge.Come si è detto nel caso in cui la costituzione dell unione civile sia statapreceduta da un periodo di convivenza di fatto quest ultima non può essereriguardata come un segmento a sé stante della vita familiare distinto daquello successivo alla formalizzazione del vincolo e produttivo di autonomeconseguenze giuridiche costituendo piuttosto espressione di un unico rapporto iniziato in via di fatto e proseguito senza soluzione di continuità in unaveste diversa il fatto generatore del diritto all assegno non è pertanto individuabile nella cessazione della convivenza di fatto mai concretamente verificatasi e comunque inidonea a determinare l insorgenza del predetto dirittoanche ai sensi della legge n. 76 del 2016 ma nello scioglimento dell unionecivile che in quanto intervenuto successivamente all entrata in vigore dellamedesima legge e quindi assoggettato alla disciplina dalla stessa introdottagiustifica ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell assegno una valutazione estesa all intera durata del rapporto ivi compreso il periodo di convivenza anche se svoltosi in tutto o in parte in epoca anteriore senza checiò si traduca in un applicazione retroattiva della nuova disciplina.Come costantemente affermato da questa Corte infatti il principio d irretroattività della legge comporta che una nuova legge non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigorea quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscanogli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia intutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso tale principio non* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023osta invece all applicazione della nuova legge ai fatti agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore ancorchéconseguenti ad un fatto passato quando essi ai fini della disciplina dispostadalla nuova legge debbano essere presi in considerazione in sé stessi prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati dimodoché resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore cfr. tra le altre * * III 2/08/2016 n. 16039 * * I 3/07/2013 n. 16620 * * lav. 3/03/2000 n. 2433 .9.6.

Qualora d altronde come nella specie la controversia abbia ad oggetto lo scioglimento di un unione civile costituita da persone del medesimosesso l esclusione della possibilità di prendere in considerazione ai fini delriconoscimento e della liquidazione dell assegno il periodo di convivenza cheha preceduto l entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 comporterebbe lafrustrazione delle finalità perseguite dalla medesima legge impedendo di tenere conto delle scelte spesso determinanti anche per il futuro compiutedalle parti nella fase iniziale del rapporto in cui la convivenza ha dovuto necessariamente svolgersi in via di mero fatto per causa ad esse non imputabileessendo all epoca preclusa alle coppie omosessuali la possibilità di contrarreun vincolo formale.In proposito come correttamente osservato dalla Prima Sezione civilenell ordinanza interlocutoria occorre tenere conto anche della genesi delladisciplina delle unioni civili collegata alla sentenza della Corte * 21 luglio2015 * e altri c.

Italia con cui fu accertato che lo Stato italiano avevaviolato l art. 8 della CEDU sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare per non avere ancora provveduto all emanazione di una normativa diretta ad attribuire un riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali attraverso la previsione di forme di unione civile o di unione registrata.* la propria giurisprudenza secondo cui le coppie omosessualihanno la stessa capacità d instaurare una relazione stabile di quelle eterosessuali e si trovano in una situazione simile per quanto riguarda l esigenza diriconoscimento giuridico e tutela della loro relazione la Corte osservò chel impossibilità di accedere ad un quadro giuridico come quello delle unioni* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023civili o delle unioni registrate impediva alle stesse di ottenere il riconoscimento del loro status e la tutela di alcuni diritti ritenendo insufficiente a talfine la mera possibilità di disciplinare alcuni aspetti della convivenza mediante accordi contrattuali privati pur riconoscendo che in assenza di unaccordo tra gli * membri il legislatore nazionale gode di un certo marginedi discrezionalità nella determinazione dell esatto status conferito da mezzi diriconoscimento alternativi e dei diritti e gli obblighi che ne scaturiscono ritenne che il * italiano avesse ecceduto tale margine non avendo tenuto conto della diffusa accettazione delle coppie omosessuali da parte dellapopolazione italiana e delle sollecitazioni al riconoscimento delle stesse provenienti dalle supreme autorità giudiziarie interne e non avendo dedotto l esistenza di un interesse collettivo prevalente rispetto a quello dei ricorrenti.Tali principi hanno trovato conferma nella successiva sentenza del 14 dicembre 2017 * e altri c.

Italia con cui a seguito dell entrata in vigore dellalegge n. 76 del 2016 la Corte * ha dichiarato che lo Stato italiano avevaviolato l art. 8 della CEDU sotto il profilo del rispetto del diritto alla vita familiare per aver rifiutato nel periodo anteriore all entrata in vigore della disciplina delle unioni civili la trascrizione del vincolo coniugale contratto all estero da coppie omosessuali anche in forma diversa dal matrimonio premesso che la nuova disciplina consentendo alle persone che abbiano contratto matrimonio unione civile o altra corrispondente unione all estero diottenere la trascrizione del vincolo in Italia sembra offrire più o meno lastessa tutela del matrimonio in ordine alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile e seria la Corte ha ritenuto che il rifiuto ditrascrivere il matrimonio sotto qualsiasi forma avesse lasciato i ricorrenti inuna situazione di vuoto giuridico impedendo agli stessi di ottenere il riconoscimento formale dell esistenza giuridica della loro unione ed ostacolandolinella vita quotidiana senza che a giustificazione di tale situazione fosse stataaddotta la sussistenza di interessi collettivi prevalenti.Le considerazioni svolte a sostegno delle predette decisioni trovano peraltro ampio riscontro nella giurisprudenza precedente e successiva dellaCorte * la quale dopo aver affermato che la nozione di «famiglia» di cuiall art. 8 della CEDU non è limitata alle sole relazioni fondate sul matrimonio* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ma si estende anche ai legami familiari di fatto in cui le parti convivono al difuori del matrimonio ovvero senza essere coniugate cfr. sent. 18/12/1986* e altri c.

Irlanda 3/04/2012 * der * c.

Paesi * hachiarito che in tale nozione deve ritenersi compresa anche una coppia omosessuale che vive una relazione stabile cfr. sent. 7/11/2013 * ealtri c.

Grecia 19/02/2013 X e altri c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * e * c.[OSCURATO:PERSONA] la quale si trova in una situazione sostanzialmente analoga a quelladi una coppia eterosessuale per quanto riguarda la necessità di un riconoscimento formale e di una tutela della relazione cfr. sent. 13/07/2021 *tova e altri c. * precisato inoltre che gli * membri hanno l obbligopositivo di garantire il rispetto dei diritti previsti dall art. 8 anche nei rapportitra privati cfr. sent. 5/09/2017 * c.

Romania è stata riconosciutaagli stessi ai sensi dell art. 14 della CEDU in combinato disposto con l art. 8la facoltà di limitare l accesso al matrimonio alle sole coppie eterosessuali cfr. 24/06/2010 * e * c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * e *c.

Francia affermandosi tuttavia che l intenzione di creare una vita familiarepuò in casi eccezionali rientrare nell ambito della tutela assicurata dall art.8 specialmente nel caso in cui il fatto che la vita familiare non sia ancorapienamente instaurata non sia imputabile al ricorrente cfr. sent. 22/06/2004 * e altri c.

Romania 30/07/2016 * e * c.

Italia .* prospettiva emergente dalle predette pronunce improntata all osservanza degli obblighi positivi che scaturiscono dal rispetto del diritto allavita familiare negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso successivamente sfociata nella costituzione di un unione civileper il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all entratain vigore della legge n. 76 del 2016 si tradurrebbe inevitabilmente in unaviolazione dell art. 8 della CEDU oltre che in un ingiustificata discriminazionea danno delle coppie omosessuali il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell introduzione delladisciplina delle unioni civili a causa della precedente mancanza di un quadrogiuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei dirittiad esso collegati.9.7.

In conclusione la questione sollevata dall ordinanza interlocutoria* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023può essere risolta mediante l enunciazione del seguente principio di diritto«In caso di scioglimento dell unione civile la durata del rapporto previstadall art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 richiamato dall art. 1comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016 quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all assegno infavore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado diprocurarseli si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell unione ancorché lo stesso si sia svolto in tuttoo in parte in epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 cit.».Alla stregua di tale principio non può condividersi la sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso la possibilità di tenere conto ai fini del riconoscimento del diritto all assegno in favore della ricorrente della perdita di chances da quest ultima asseritamente subìta a causa del trasferimento da *zia a Pordenone e delle scelte professionali compiute in funzione dell instaurazione del rapporto familiare con la controricorrente in quanto risalenti all epoca in cui fu intrapresa la convivenza di fatto con quest ultima anteriore siaalla costituzione dell unione civile che all entrata in vigore della legge n. 76del 2016 non avente portata retroattiva e ad avviso della Corte territorialenon recante una disciplina specifica della fattispecie.10.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale con il rinvio della causa allaCorte d appello di Trieste la quale dovrà procedere in diversa composizionead un nuovo accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimentodell assegno da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza cheha preceduto la costituzione dell unione civile.* conseguentemente assorbiti il quarto motivo avente ad oggettol accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento dell assegnoed il ricorso incidentale riguardante la ripetizione delle somme corrispostenel corso del giudizio ed il regolamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoLA [OSCURATO:PERSONA] *Composta da Oggettounione civile – scio* D * * Presidente f.f. glimento – assegno* DE * Consigliere* * Consigliere * 27008/2023* * Consigliere ** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere * datiha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 27008/2023 * proposto da* * rappresentata e difesa dall * * * * con domicilio eletto in Roma via * n. 24 presso lo studio dell * * *– ricorrente e controricorrente –contro* * rappresentata e difesa dagli * * D * e* * con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo inRoma via E. * n. 19– controricorrente e ricorrente incidentale –* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023avverso la sentenza della Corte d appello di Trieste n. 336/20 depositata il22 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2023 dalConsigliere * *uditi gli * * * * e * D *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha concluso chiedendo l accoglimento del secondo edel terzo motivo del ricorso principale con l assorbimento degli altri motivi edel ricorso incidentale.1. * * convenne in giudizio * * chiedendo lo scioglimento dell unione civile con la stessa costituita il 17 dicembre 2016 con laesclusione dell obbligo di corrispondere un assegno alla convenuta avuto riguardo all autosufficienza economica della stessa.Si costituì la * e non si oppose allo scioglimento dell unione chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento dell assegno in considerazionedello squilibrio patrimoniale e reddituale esistente con l attrice e dell oggettivopeggioramento delle sue condizioni economiche.1.1.

All esito della comparizione delle parti il Presidente del Tribunale diPordenone con ordinanza del 13 marzo 2019 riconobbe alla * un assegno provvisorio di Euro 350 00 mensili confermato dalla Corte d appello diTrieste con ordinanza del 17 luglio 2019 a seguito del reclamo proposto dalla*1.2.

Il Tribunale di Pordenone dopo aver pronunciato lo scioglimentodell unione con sentenza non definitiva del 13 giugno 2019 riconobbe alla* con sentenza definitiva del 29 gennaio 2020 un assegno di Euro550 00 mensili richiamando l orientamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di assegno divorzile ed attribuendo rilievo assorbente alla funzionecompensativa risarcitoria consistente nell indennizzare l avente diritto per laperdita di chances determinata dalla rinuncia a migliori opportunità di lavoroin funzione dell unità e dello svolgimento della vita familiare.* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/20232.

L impugnazione proposta dalla * avverso la sentenza definitivaè stata accolta dalla Corte d appello di Trieste che con sentenza del 22 luglio2020 ha rigettato la domanda di riconoscimento dell assegno proposta dalla* e la domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla *nel corso del giudizio.A fondamento della decisione la Corte ha dichiarato innanzitutto utilizzabile tutta la documentazione depositata dalla convenuta nel giudizio diprimo grado ritenendone legittima la produzione a tutela del diritto di difesain considerazione della mancata concessione dei termini di cui all art. 183sesto comma cod. proc. civ. da parte del Giudice istruttore.Nel merito ha reputato irrilevante il pregiudizio economico asseritamentesubìto dalla * per effetto della scelta di privilegiare il legame affettivocon la compagna e del conseguente trasferimento della sua residenza da * VE dove viveva con i genitori a Pordenone dove aveva intrapreso la convivenza con la * nonché delle dimissioni rassegnate dal lavoro svoltoa Venezia presso la * – * * * * trattandosi di eventi verificatisi in epoca anteriore all entrata in vigore della legge 20maggio 2016 n. 76 non avente efficacia retroattiva.

Ha ritenuto comunquenon provato il predetto pregiudizio osservando che l accettazione da partedella * dell incarico di assistente tecnico a tempo determinato pressol Istituto * * * * di Pordenone le aveva consentito dimigliorare la sua posizione in graduatoria ai fini dell assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 1° settembre 2018 quando il lavoro interinale da leiprecedentemente svolto a Venezia era già terminato ed ella percepiva soltanto l indennità di disoccupazione. * che le dimissioni erano staterassegnate il 27 ottobre 2015 mentre il predetto lavoro era destinato a cessare il 31 dicembre 2015 ha escluso che a seguito della cessione del ramodi azienda da parte della * alla * – * * locale *la * avesse la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato poiché ella non era mai stata dipendente della società cedente ma aveva prestato lavoro presso la stessa in virtù di un contratto di somministrazione dilavoro concluso con l * – Agenzia per il Lavoro * e il contratto dicessione prevedeva il trasferimento dei soli rapporti di lavoro intrattenuti* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023dalla società cedente con i propri dipendenti.

Ha ritenuto altresì irrilevante laspesa sopportata dalla convenuta per il pagamento del canone di locazione diun alloggio non essendo la stessa riconducibile alla scelta della coppia diconvivere a Pordenone ma trattandosi di un costo che ella avrebbe dovutocomunque sopportare in conseguenza dell abbandono della casa dei genitori.La Corte ha escluso infine il diritto della * alla restituzione dellesomme versate a titolo di assegno liquidato dall ordinanza presidenziale edalla sentenza di primo grado non essendo stato provato che le stesse fossero state utilizzate dalla * per finalità diverse dalla soddisfazione dellesue esigenze di vita quotidiana.3.

Avverso la predetta sentenza la * ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi illustrati anche con memoria.

La *ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale articolato indue motivi ed anch esso illustrato con memoria al quale la * ha resistitoa sua volta con controricorso.Con ordinanza del 27 gennaio 2003 la Prima Sezione civile investitadella decisione della controversia ha disposto la trasmissione degli atti allaPrima Presidente che ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ai fini dellarisoluzione di una questione di massima di particolare importanza avente adoggetto la possibilità di valutare ai fini del riconoscimento dell assegno di cuiall art. 5 sesto comma della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nel caso diunione civile costituita ai sensi dell art. 1 della legge n. 76 del 2016 e dellaquale sia stato pronunciato lo scioglimento i fatti intercorsi tra le parti anteriormente all instaurazione dell unione civile.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo d impugnazione la ricorrente denuncia la nullitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101secondo comma e 183 quarto e sesto comma cod. proc. civ. osservandoche nel ritenere non provata la perdita di chances in virtù della mancatadimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con la * edella conseguente possibilità dell assunzione a tempo indeterminato da partedella * la Corte territoriale ha conferito rilievo a una questione di fatto* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023mai sollevata dalle parti né rilevata dal Tribunale senza stimolare preventivamente il contraddittorio al riguardo. * che il predetto pregiudizioera stato ritenuto provato dal Tribunale il quale aveva negato la concessionedei termini di cui all art. 183 sesto comma cod. proc. civ. in tal modo impedendole di dedurre mezzi istruttori sostiene di aver ottenuto dalla *una dichiarazione dalla quale si evince che in occasione della cessione delramo di azienda tutti i dipendenti assunti direttamente o tramite agenzia dilavoro interinale erano stati convocati per un colloquio individuale ai finidell inserimento nell organico dell azienda cui essa ricorrente aveva rinunciato per motivi personali e logistici.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsaapplicazione dell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 e dell art. 11 primocomma disp. prel. cod. civ. censurando la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto irrilevanti ai fini del riconoscimento dell assegno gli eventiverificatisi in epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 cit. senzaconsiderare che gli elementi comprovanti la perdita di chances da lei subìtacostituivano meri presupposti di fatto valutabili indipendentemente dalla lorocollocazione temporale.3.

Con il terzo motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016 edell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 affermando che nell escludere la rilevanza dei predetti eventi la sentenza impugnata non ha tenutoconto della circostanza che anteriormente all entrata in vigore della legge n.76 cit. era preclusa alle coppie dello stesso sesso la possibilità di costituireun unione avente effetti legali. * che la predetta esclusione si ponein contrasto con l art. 3 * e con l art. 21 della CDFUE comportando unadisparità di trattamento rispetto alle coppie di sesso diverso sostiene che unainterpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della medesima legge impone di conferire rilievo anche alle scelte operate dai contraenti nel periodo anteriore qualora le stesse producano effetti sull applicazione delle nuove norme.

Aggiunge che nella specie la costituzione dell unionecivile aveva rappresentato la formalizzazione di un rapporto già connotato da* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023stabilità affettiva convivenza ed assistenza reciproca fin dal momento in cuiessa ricorrente si era trasferita a Pordenone presso la * abbandonando i rapporti affettivi sociali e lavorativi precedentemente intrattenuti.4.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio rilevando che nel negare il riconoscimento dell assegno la Corte d appello non ha tenuto conto della funzione nonsolo compensativa risarcitoria ma anche assistenziale dello stesso avendoomesso di valutare lo squilibrio reddituale e patrimoniale esistente tra le partie l inidoneità del suo reddito a garantirle una vita dignitosa. * in particolare che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei costi che essaricorrente ha dovuto sopportare per effetto della cessazione della convivenzacon la * avendo dovuto affrontare a causa della mancanza di un abitazione la spesa per il reperimento di un alloggio a Pordenone laddoveprima dell instaurazione della convivenza poteva fruire dell abitazione messaa sua disposizione dai genitori in *5.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. edegli artt. 2033 e 2034 cod. civ. osservando che nell escludere la ripetibilitàdelle somme da lei versate in esecuzione dell ordinanza presidenziale e dellasentenza di primo grado la Corte territoriale è incorsa in contraddizioneavendo per un verso negato l inadeguatezza delle risorse economiche di cuidisponeva la * e per altro verso ritenuto non provato che le sommeversate fossero state destinate a fini diversi dalla soddisfazione delle sue esigenze di vita quotidiana.6.

Con il secondo motivo la controricorrente deduce la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. censurando la sentenzaimpugnata per aver disposto la compensazione delle spese processuali inconsiderazione della novità della questione trattata senza tenere conto dellacoincidenza della stessa con quelle ordinariamente esaminate nei giudiziaventi ad oggetto lo scioglimento del matrimonio della tendenziale parificazione tra la disciplina dettata per le unioni omosessuali e quella prevista perle unioni eterosessuali e dell identità dei principi applicati.7.

Il primo motivo del ricorso principale con cui si va valere la violazione* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023del principio del contraddittorio in relazione alla mancata concessione dellapossibilità di controdedurre in ordine all insussistenza del pregiudizio derivante dalla perdita di chances è infondato.* affermare la mancanza dei presupposti per l assunzione a tempo indeterminato della ricorrente da parte della * cessionaria del ramo diazienda della * la Corte d appello non ha affatto rilevato d ufficio una questione non sollevata dalle parti e idonea a modificare il quadro fattuale dellacontroversia ma si è limitata a dare atto di una circostanza emergente dalladocumentazione prodotta dalla stessa ricorrente la natura meramente indiretta del rapporto intercorrente tra la * e la * che operava alle dipendenze di un agenzia di lavoro interinale desumendone l insussistenza delpregiudizio da quest ultima lamentato in relazione al trasferimento della suaresidenza da Venezia a Pordenone ed alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro intrattenuto con la * Non può quindi ritenersi configurabilenel caso in esame una violazione dell art. 101 secondo comma cod. proc.civ. la quale postulando il rilievo d ufficio di una questione che implichi lavalorizzazione di fatti impeditivi modificativi o estintivi del diritto azionatoche avrebbero dovuto essere allegati dalle parti non può ritenersi sussistentenell ipotesi in cui come nella specie il giudice si sia limitato ad esercitare ilproprio prudente apprezzamento in ordine al materiale probatorio acquisitoagli atti accertando che la situazione di fatto risulta diversa da quella prospettata a sostegno delle rispettive domande o eccezioni cfr. * * VI6/11/2013 n. 24861 .Nel lamentare la mancata concessione della possibilità di provare la sussistenza dei predetti presupposti a causa dell omessa fissazione dei terminidi cui all art. 183 cod. proc. civ. da parte del Giudice di primo grado la ricorrente non considera d altronde che a seguito della sentenza non definitivacon cui fu pronunciato lo scioglimento dell unione civile il Tribunale fissò unapposito termine per la produzione di documenti cui la ricorrente provvide inparte tempestivamente in parte soltanto con la comparsa conclusionale.

Poiché ciò nonostante la Corte d appello ha ritenuto ammissibile l intera documentazione prodotta dalle parti a tutela del diritto di difesa deve escludersiche la mancata fissazione dei termini di cui all art. 183 cod. proc. civ. abbia* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente la cui documentazione ivi compresaquella tardivamente prodotta ha costituito interamente oggetto di valutazione da parte della sentenza impugnata.8.

Il secondo ed il terzo motivo da esaminarsi congiuntamente in quantovolti a far valere sotto profili diversi l omessa valutazione del periodo di convivenza di fatto anteriore alla costituzione dell unione civile sono invece fondati.Nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente la Prima Sezione civile ha osservato che le censure proposte con il secondo il terzo ed ilquarto motivo del ricorso principale involgono la soluzione della questioneavente carattere prioritario riguardante la rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto all assegno in favore del componente dell unione civile aisensi del combinato disposto dell art. 1 comma venticinquesimo della leggen. 76 del 2016 e dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 dicircostanze fattuali anteriori all entrata in vigore della legge n. 76 cit. idoneead incidere sull assegno divorzile in ragione delle diverse componenti assistenziale e perequativo compensativa assegnate a tale contributo dal dirittovivente consolidatosi a partire dall intervento nomofilattico delle Sezioni Unite cfr. * * * 11/07/2018 n. 18287 .

Ha rilevato infatti che secondola ricorrente le scelte da lei compiute anteriormente alla costituzione dell unione civile per favorire la prosecuzione del rapporto affettivo già instauratocon la controricorrente in quanto incidenti sulla sua situazione economicadovrebbero essere tenute in conto ai fini del riconoscimento del diritto all assegno sia perché la posteriorità dell entrata in vigore della legge n. 76 del2016 non impedirebbe la valutazione di elementi fattuali pregressi sia perchéun interpretazione di segno contrario comporterebbe effetti palesemente discriminatori a danno delle coppie omosessuali alle quali in epoca anterioreall entrata in vigore della predetta legge non era consentito di formalizzaregiuridicamente un unione stabile.Tale questione ad avviso del Collegio rimettente dev essere inquadratanella situazione determinatasi a seguito della sentenza della Corte * 21luglio 2015 * c.

Italia la quale affermò che lo Stato italiano aveva violatol art. 8 della CEDU per non aver ottemperato all obbligo positivo di garantire* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesseil riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali in tal modo aprendo lastrada all approvazione della legge sulle unioni civili sollecitata anche dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 138 dl 2010.

Alla stregua di tale contesto occorre innanzitutto verificare se il rinvio alla disciplina dell assegnodivorzile contenuto nell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del2016 debba essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto rapportaregli effetti patrimoniali dell unione unicamente al periodo in cui la stessa si èsvolta deliberatamente tralasciando tutto ciò che ha riguardato il periodoantecedente pur se caratterizzato dalla preesistenza di una relazione affettiva oppure nel senso che il legislatore non abbia voluto prendere in considerazione tale aspetto lasciando all interprete la valutazione in ordine aglieffetti della nuova norma attraverso il rinvio a quella dettata in materia didivorzio.

Occorre altresì stabilire se la normativa sopravvenuta consenta divalorizzare i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore conformementeall orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio diirretroattività non esclude l applicabilità della legge ai fatti agli status e allesituazioni esistenti o venute in essere dopo la sua entrata in vigore ancorchéconseguenti ad un fatto passato quando gli stessi ai nuovi fini debbanoessere presi in considerazione in sé stessi indipendentemente dal collegamento con il fatto che li ha generati.

Occorre infine valutare se l interpretazione che si riterrà di adottare possa produrre un effetto contrario alla protezione offerta dalla CEDU risolvendosi in una discriminazione a danno dei medesimi soggetti che la nuova legge intende tutelare attraverso la limitazionedei relativi effetti al periodo successivo alla sua entrata in vigore.9.

Per una corretta impostazione delle questioni sollevate dall ordinanzainterlocutoria occorre muovere dall art. 1 comma venticinquesimo dellalegge n. 76 del 2016 che nel disciplinare lo scioglimento delle unioni civilidichiara applicabili in quanto compatibili gli artt. 4 5 primo comma e dalquinto all undicesimo comma 8 9 9 bis 10 12 bis 12 ter 12 quater 12quinquies e 12 sexies della legge n. 898 del 1970 nonché le disposizioni dicui al * II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli artt. 6 e12 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023legge 10 novembre 2014 n. 162.

Tra le norme richiamate viene in rilievonel caso in esame il sesto comma dell art. 5 della legge n. 898 del 1970 ilquale prevede in riferimento al divorzio che «il tribunale tenuto conto dellecondizioni dei coniugi delle ragioni della decisione del contributo personaleed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazionedel patrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimoniodispone l obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favoredell altro un assegno quando quest ultimo non ha mezzi adeguati o comunquenon può procurarseli per ragioni oggettive».9.1.

Nelle sue conclusioni il Procuratore generale ha sostenuto che il riferimento alla durata del matrimonio contenuto nell art. 5 sesto comma cit.non può considerarsi idoneo a giustificare l estensione della valutazione finalizzata al riconoscimento dell assegno al periodo di convivenza anteriore allacostituzione dell unione civile non trattandosi di un presupposto previsto perl attribuzione dell assegno divorzile ma di un criterio incidente esclusivamente sulla sua quantificazione e rilevante in particolare sotto il profilo perequativo compensativo nel senso che al di fuori delle ipotesi in cui la duratadel rapporto sia stata talmente breve da impedire l instaurazione di un effettiva comunione materiale e spirituale tale elemento può venire in considerazione esclusivamente ai fini della valutazione del sacrificio delle aspettativeprofessionali di uno dei coniugi eventualmente derivante da scelte di vitaconcordate volte a privilegiare il suo apporto alla vita familiare.

Ha aggiuntoche un ampliamento in via interpretativa dei presupposti per il riconoscimentodell assegno divorzile si porrebbe in contrasto non solo con la tassatività dellarelativa elencazione ma anche con l art. 1 comma sessantacinquesimo dellalegge n. 76 del 2016 il quale prende in considerazione l esistenza di unacomunione di vita extramatrimoniale ai soli fini del riconoscimento di un assegno temporaneo e di natura meramente alimentare in favore del convivente di fatto che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedereal proprio mantenimento e con il comma cinquantesimo del medesimo articolo che rimette ai conviventi di fatto la scelta di disciplinare contrattualmente gli aspetti patrimoniali del rapporto concordando la ripartizione dei* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ruoli e le rispettive contribuzioni anche in funzione di una possibile crisi dellaconvivenza.9.2.

La predetta ricostruzione dei presupposti e dei criteri di liquidazionedell assegno divorzile non risulta tuttavia pienamente corrispondente al quadro emergente dalla giurisprudenza di legittimità assegnando alla durata delmatrimonio una portata recessiva quanto meno ai fini dell attribuzione delloassegno che non trova riscontro nei principi enunciati dalle più recenti pronunce di queste Sezioni *In proposito pare opportuno richiamare le considerazioni svolte nellasentenza dell 11 luglio 2018 n. 18287 che nel comporre il contrasto insortonella giurisprudenza di legittimità relativamente all individuazione dei criteridi attribuzione e determinazione dell assegno divorzile è pervenuta al superamento non solo dell orientamento precedentemente consolidatosi che assegnava al contributo in questione una funzione eminentemente assistenziale individuandone il presupposto nell inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e relegando gli altri parametri previsti dalla prima partedell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 al ruolo di semplici criteriper la determinazione del quantum cfr. per tutte * * * 29/11/1990 n. 11490 ma anche dell orientamento successivamente manifestatosi che pur avendo sostituito il pregresso tenore di vita del nucleo familiarecon la mancanza di autosufficienza economica dell istante quale parametrodi riferimento per la valutazione dell inadeguatezza dei mezzi aveva confermato che soltanto all esito di tale valutazione potevano essere presi in considerazione gli altri criteri in funzione esclusivamente determinativa ed ampliativa del quantum cfr. * * I 10/05/2017 n. 11504 . * predetta sentenza queste Sezioni Unite hanno infatti abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell assegno di divorzio in favore di un interpretazione dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del1970 ritenuta più coerente con i principi costituzionali di uguaglianza paridignità dei coniugi libertà di scelta reversibilità della decisione ed autoresponsabilità ribadito il carattere intrinsecamente relativo del parametro della* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023inadeguatezza hanno affermato che l applicazione della norma richiede unavalutazione fondata innanzitutto sulle condizioni economico patrimoniali delleparti da collegare causalmente con gli altri indicatori previsti dalla primaparte dell art. 5 sesto comma al fine di accertare se l eventuale squilibrioesistente all atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio conil sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti infunzione dell assunzione di un ruolo trainante endofamiliare nell ambito ditale verifica è stato riconosciuto un ruolo di cruciale importanza alla duratadel rapporto quale fattore di valutazione del contributo fornito da ciascunconiuge alla formazione del patrimonio comune e di quello dell altro coniugeoltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali sussistenti almomento della cessazione del vincolo cfr. nel medesimo senso * *I 23/01/2019 n. 1882 .

Tale fattore è destinato dunque ad operare nonsoltanto in senso limitativo escludendo il diritto all assegno o consentendonela riduzione al di sotto del livello correlato alla valutazione comparativa tra iredditi e le sostanze dei coniugi ma anche in senso ampliativo giustificandone il riconoscimento anche a fronte dell autosufficienza economica dell istante ove lo squilibrio economico patrimoniale rilevabile all epoca della cessazione del rapporto appaia causalmente riconducibile alle scelte compiute infunzione della costituzione del nucleo familiare e della soddisfazione delle esigenze comuni e di quelle dell altro coniuge.Il risalto conferito alla durata del vincolo ed alle scelte compiute dai coniugi strettamente collegato proprio al riconoscimento della funzione nonsolo assistenziale ma anche perequativa compensativa dell assegno divorzile comporta un indubbia valorizzazione del profilo fattuale del rapporto familiare che ha trovato seguito in altre pronunce di questa Corte prima tratutte quella che in tema di divorzio ha affermato che il riconoscimento dellaefficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche non comporta la cessazione dellamateria del contendere nel giudizio di divorzio e non ne impedisce pertanto* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023la prosecuzione ai fini dell accertamento della spettanza e della liquidazionedell assegno cfr. * * * 31/03/2021 n. 9004 premesso infattiche il fondamento giuridico dell obbligo di corrispondere l assegno deve essere individuato «nella constatazione dell intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell impossibilità di ricostituirlanonché della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei coniugi» è stato precisato che «tale accertamento non inerisce allonella sua effettività contrassegnata dalle vicende concretamente affrontatedai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso anche nellaloro dimensione economica la cui valutazione trova fondamento a livellonormativo nei criteri indicati dall art. 5 sesto comma della legge n. 898 del1970».La valorizzazione delle concrete modalità di svolgimento della vita familiare comporta indubbiamente un ridimensionamento della rilevanza esclusivavicende da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell assegno aprendo la strada ad una più ampia valutazione deirapporti intercorsi tra i coniugi nell ambito della quale occorre tenere contodelle scelte da questi ultimi compiute in funzione della realizzazione di unacomunione materiale e spirituale non solo in costanza di matrimonio ma anche anteriormente all instaurazione del vincolo coniugale ove le stesse appaiano idonee ad incidere sulla concreta ripartizione dei ruoli all interno dellafamiglia nonché per il carattere duraturo delle loro conseguenze e per ilmomento in cui si verifica lo scioglimento del matrimonio a proiettare i loroeffetti anche sulla situazione economico patrimoniale di ciascuno dei coniugiin epoca successiva.

Tale allargamento della prospettiva trova d altronde giustificazione nella constatazione dei mutamenti intervenuti nella realtà socialecaratterizzata ormai da un ampia diffusione di forme più o meno stabili diconvivenza di fatto quale esperienza di vita prodromica all instaurazione delvincolo coniugale e dalla conseguente anticipazione delle predette scelte alperiodo di tempo anteriore alla celebrazione del matrimonio la quale vienepertanto a conferire in un numero crescente di casi un crisma formale ad* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023un unione familiare già costituitasi e consolidatasi nei fatti magari anche conla nascita di figli la cui successiva dissoluzione non consente di trascurarenella regolazione dei relativi effetti economici le rinunce ed i sacrifici compiutidalle parti in vista del perseguimento di obiettivi comuni e l apporto da ciascuna di esse fornito alla realizzazione delle aspirazioni individuali ed alla formazione e all accrescimento del patrimonio dell altra nonché i benefici chequest ultima ne ha tratto in termini sia personali che economico professionali.9.3.

Tale processo di emersione della convivenza di fatto quale modellofamiliare non necessariamente alternativo all unione fondata sul vincolo matrimoniale ma ad essa variamente collegato ha trovato riconoscimento anche in una recente pronuncia di queste Sezioni Unite che nell esaminare glieffetti della costituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della persistenzadell obbligo di corrispondere l assegno divorzile in caso di scioglimento di unprecedente matrimonio ha già avuto modo di evidenziare la natura composita della realtà sociale caratterizzata dalla coesistenza di modelli familiaridiversi la cui pari dignità fondata sulla Costituzione è stata ritenuta meritevole di tutela indipendentemente dall esistenza di un vincolo coniugale e laconseguente esigenza di una disciplina più attuale e maggiormente satisfattiva degli interessi coinvolti nella regolamentazione delle ricadute patrimonialidella crisi coniugale cfr. * * * 5/11/2021 n. 32019 . * essendostato confermato che la situazione di convivenza non è pienamente assimilabile al matrimonio né sotto il profilo della stabilità né sotto quello delle tuteleofferte al convivente sia nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto si è riconosciuto che in quanto «espressione di una scelta esistenzialelibera e consapevole cui corrisponde anche un assunzione di responsabilità»verso il partner e il nucleo familiare l instaurazione di una stabile convivenzacomporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o lacompagna «dai quali si ha diritto di pretendere finché permanga la convivenza un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche chenon rilevano più per l ordinamento solo quale adempimento di un obbligazionenaturale ma costituiscono dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto come attualmente previsto dall art. 1 comma trentasettesimodella legge n. 76 del 2016 anche l adempimento di un reciproco e garantito* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023dovere di assistenza morale e materiale» per tale ragione si è ritenuto chel instaurazione di una stabile convivenza da parte dell ex coniuge avente diritto all assegno divorzile comporti l estinzione anche per il futuro del dirittoalla componente assistenziale di tale contributo anche se il nuovo nucleofamiliare di fatto abbia un tenore di vita non paragonabile al precedentefermo restando il diritto alla componente compensativa a meno che la stessanon abbia trovato già soddisfazione all interno del matrimonio con la sceltadel regime patrimoniale o con gli accordi intervenuti al momento del divorzio.* un diverso profilo già da tempo la giurisprudenza di legittimità hapreso in considerazione la possibilità di tenere conto della divergenza tra ladurata legale del vincolo coniugale e quella della convivenza effettiva oltreche della parziale sovrapposizione nel tempo tra il rapporto matrimoniale e lacostituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite ai sensidell art. 9 terzo comma della legge n. 898 del 1970 com è noto infatti aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999 e dell ordinanza n. 491 del 2000 con cui fu dichiarata infondata la questione di legittimità della predetta disposizione nella parte in cui prevedeva quale criteriodi ripartizione la «durata del rapporto» questa Corte ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell istituto tra i quali il periodo di convivenza prematrimonialecoevo al periodo di separazione che precede il divorzio ancorché in tale lassotemporale permanga il vincolo coniugale cfr. ex plurimis * * I23/07/2021 n. 21247 * * lav. 28/04/2020 n. 9263 * *VI 26/02/2020 n. 5268 . * dall affermazione del Giudice delle leggisecondo cui la predetta locuzione impone di tenere conto dell elemento temporale la cui valutazione non può mai mancare ma non attribuisce allo stessouna rilevanza esclusiva tale da ridurre la ripartizione ad un mero calcolo aritmetico consentendo invece di prendere in considerazione altre circostanzeanaloghe a quelle da valutare per la definizione dei rapporti patrimoniali tra iconiugi divorziati e pur ribadendosi la diversità tra la famiglia di fatto e quellafondata sul matrimonio si è riconosciuta alla convivenza «more uxorio» nonuna semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall applicazione del* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023predetto criterio bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.9.4. * quindi concludersi che nella giurisprudenza di legittimità risultagià ampiamente presente il riconoscimento dell unione di fatto quale modellodi relazione familiare dalla cui instaurazione scaturiscono a carico dei conviventi obblighi di solidarietà morale e materiale destinati a riflettersi anche suquelli derivanti dal matrimonio non solo nel senso di determinare l estinzioneo l affievolimento del diritto all assegno in caso di coesistenza dei due rapporti ma anche nel senso di giustificare una diversa valutazione della duratadel vincolo coniugale ove la costituzione dello stesso abbia fatto seguitosenza soluzione di continuità ad un periodo di convivenza avente connotatidi stabilità tali da consentire di ritenere che il matrimonio abbia rappresentatola formalizzazione di un rapporto già consolidato nella sua effettività.Quanto poi alla possibilità di estendere gli esiti di tale approccio ermeneutico alle unioni civili non merita consenso la tesi sostenuta nelle conclusioni del Procuratore generale secondo cui nel caso in cui la costituzionedell unione sia stata preceduta da un periodo di stabile convivenza l estensione a quest ultima della valutazione finalizzata al riconoscimento dell assegno dovrebbe ritenersi preclusa dal comma sessantacinquesimo dell art. 1della legge n. 76 del 2016 il quale nel disciplinare la cessazione della convivenza di fatto limita l obbligo di solidarietà dell ex convivente alla corresponsione degli alimenti in favore dell altro convivente che versi in stato di bisognoe non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.Tale disposizione dalla quale il Pubblico Ministero ritiene condivisibilmente di poter desumere la volontà del legislatore di escludere qualsiasi equiparazione della convivenza di fatto non solo rispetto alla famiglia fondata sulmatrimonio ma anche rispetto all unione civile non è applicabile alla fattispecie in esame riferendosi a quella radicalmente diversa in cui indipendentemente dalle eventuali intenzioni dei conviventi la convivenza di fatto siconcluda senza che si sia proceduto alla formalizzazione del vincolo altro èinfatti il caso in cui il nucleo familiare costituito in via di fatto si dissolva pereffetto del venir meno della comunione materiale e spirituale di vita instau* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ratasi tra i conviventi i quali scelgano di non dare ulteriore seguito alla lororelazione affettiva altro è quello in cui tale comunione permanga ed anzi sirafforzi per effetto della scelta consapevole e volontaria dei conviventi diconferire alla loro relazione una veste formale fonte di conseguenze diversein caso di successivo scioglimento dell unione.

Come correttamente osservatoin dottrina la convivenza che sfoci nel matrimonio ma il ragionamento nonpotrebbe essere diverso in riferimento a quella che conduca alla costituzionedi un unione civile non può essere considerata come tutte le altre in quantoguardandola in modo retrospettivo partecipa della natura del vincolo che l haseguita la cui assunzione testimonia la volontà delle parti non solo d impegnarsi reciprocamente per il futuro a fronte dell intrinseca precarietà delmero rapporto di fatto ma anche di dare continuità alla vita familiare pregressa inglobandone l organizzazione all interno delle condizioni di vita delmatrimonio o dell unione civile.Per analoghe ragioni deve ritenersi inconferente il richiamo ai commicinquantesimo e cinquantaduesimo lett. b dell art. 1 cit. che consentonoai conviventi di fatto di disciplinare con un apposito contratto i rapporti difatto relativi alla loro vita in comune e le modalità di contribuzione alle relativenecessità in relazione alle rispettive sostanze e alla loro capacità di lavoroprofessionale o casalingo la mera circostanza che in mancanza di una regolamentazione estesa anche agli aspetti economico patrimoniali di una possibile crisi del nucleo familiare l accordo raggiunto tra le parti in ordine allaripartizione dei ruoli all interno del nucleo familiare ed alle rispettive contribuzioni sia destinato a perdere efficacia in caso di cessazione della convivenza non consente di ritenere che i predetti profili risultino irrilevanti anchein caso di prosecuzione della stessa sotto la veste formale del matrimonio odell unione civile soprattutto qualora come accade normalmente alla formalizzazione del rapporto non abbiano fatto riscontro significativi mutamentinell organizzazione familiare e nelle condizioni di vita dei conviventi.9.5.

L ultimo aspetto della questione sollevata dall ordinanza interlocutoria riguarda la possibilità di tenere conto ai fini del riconoscimento dell assegno in caso di scioglimento dell unione civile del periodo di convivenza chene abbia preceduto la costituzione ove lo stesso risalga in tutto o in parte ad* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.Non può condividersi in proposito la tesi sostenuta nella sentenza impugnata e fatta propria anche dal Procuratore generale secondo cui in assenza di una norma transitoria volta ad attribuire efficacia retroattiva alladisciplina introdotta dalla legge n. 76 cit. il riconoscimento della rilevanza delperiodo di convivenza anteriore alla sua entrata in vigore comporterebbe unamodificazione ex post della normativa previgente in quanto implicando l attribuzione di conseguenze giuridiche ad un fatto che ai sensi della disciplinain vigore nel momento in cui si è verificato era considerato neutro ed improduttivo di effetti si tradurrebbe nell individuazione di una fonte di obbligazioniall epoca non prevista in contrasto con il principio d irretroattività della legge.Come si è detto nel caso in cui la costituzione dell unione civile sia statapreceduta da un periodo di convivenza di fatto quest ultima non può essereriguardata come un segmento a sé stante della vita familiare distinto daquello successivo alla formalizzazione del vincolo e produttivo di autonomeconseguenze giuridiche costituendo piuttosto espressione di un unico rapporto iniziato in via di fatto e proseguito senza soluzione di continuità in unaveste diversa il fatto generatore del diritto all assegno non è pertanto individuabile nella cessazione della convivenza di fatto mai concretamente verificatasi e comunque inidonea a determinare l insorgenza del predetto dirittoanche ai sensi della legge n. 76 del 2016 ma nello scioglimento dell unionecivile che in quanto intervenuto successivamente all entrata in vigore dellamedesima legge e quindi assoggettato alla disciplina dalla stessa introdottagiustifica ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell assegno una valutazione estesa all intera durata del rapporto ivi compreso il periodo di convivenza anche se svoltosi in tutto o in parte in epoca anteriore senza checiò si traduca in un applicazione retroattiva della nuova disciplina.Come costantemente affermato da questa Corte infatti il principio d irretroattività della legge comporta che una nuova legge non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigorea quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscanogli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia intutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso tale principio non* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023osta invece all applicazione della nuova legge ai fatti agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore ancorchéconseguenti ad un fatto passato quando essi ai fini della disciplina dispostadalla nuova legge debbano essere presi in considerazione in sé stessi prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati dimodoché resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore cfr. tra le altre * * III 2/08/2016 n. 16039 * * I 3/07/2013 n. 16620 * * lav. 3/03/2000 n. 2433 .9.6.

Qualora d altronde come nella specie la controversia abbia ad oggetto lo scioglimento di un unione civile costituita da persone del medesimosesso l esclusione della possibilità di prendere in considerazione ai fini delriconoscimento e della liquidazione dell assegno il periodo di convivenza cheha preceduto l entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 comporterebbe lafrustrazione delle finalità perseguite dalla medesima legge impedendo di tenere conto delle scelte spesso determinanti anche per il futuro compiutedalle parti nella fase iniziale del rapporto in cui la convivenza ha dovuto necessariamente svolgersi in via di mero fatto per causa ad esse non imputabileessendo all epoca preclusa alle coppie omosessuali la possibilità di contrarreun vincolo formale.In proposito come correttamente osservato dalla Prima Sezione civilenell ordinanza interlocutoria occorre tenere conto anche della genesi delladisciplina delle unioni civili collegata alla sentenza della Corte * 21 luglio2015 * e altri c.

Italia con cui fu accertato che lo Stato italiano avevaviolato l art. 8 della CEDU sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare per non avere ancora provveduto all emanazione di una normativa diretta ad attribuire un riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali attraverso la previsione di forme di unione civile o di unione registrata.* la propria giurisprudenza secondo cui le coppie omosessualihanno la stessa capacità d instaurare una relazione stabile di quelle eterosessuali e si trovano in una situazione simile per quanto riguarda l esigenza diriconoscimento giuridico e tutela della loro relazione la Corte osservò chel impossibilità di accedere ad un quadro giuridico come quello delle unioni* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023civili o delle unioni registrate impediva alle stesse di ottenere il riconoscimento del loro status e la tutela di alcuni diritti ritenendo insufficiente a talfine la mera possibilità di disciplinare alcuni aspetti della convivenza mediante accordi contrattuali privati pur riconoscendo che in assenza di unaccordo tra gli * membri il legislatore nazionale gode di un certo marginedi discrezionalità nella determinazione dell esatto status conferito da mezzi diriconoscimento alternativi e dei diritti e gli obblighi che ne scaturiscono ritenne che il * italiano avesse ecceduto tale margine non avendo tenuto conto della diffusa accettazione delle coppie omosessuali da parte dellapopolazione italiana e delle sollecitazioni al riconoscimento delle stesse provenienti dalle supreme autorità giudiziarie interne e non avendo dedotto l esistenza di un interesse collettivo prevalente rispetto a quello dei ricorrenti.Tali principi hanno trovato conferma nella successiva sentenza del 14 dicembre 2017 * e altri c.

Italia con cui a seguito dell entrata in vigore dellalegge n. 76 del 2016 la Corte * ha dichiarato che lo Stato italiano avevaviolato l art. 8 della CEDU sotto il profilo del rispetto del diritto alla vita familiare per aver rifiutato nel periodo anteriore all entrata in vigore della disciplina delle unioni civili la trascrizione del vincolo coniugale contratto all estero da coppie omosessuali anche in forma diversa dal matrimonio premesso che la nuova disciplina consentendo alle persone che abbiano contratto matrimonio unione civile o altra corrispondente unione all estero diottenere la trascrizione del vincolo in Italia sembra offrire più o meno lastessa tutela del matrimonio in ordine alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile e seria la Corte ha ritenuto che il rifiuto ditrascrivere il matrimonio sotto qualsiasi forma avesse lasciato i ricorrenti inuna situazione di vuoto giuridico impedendo agli stessi di ottenere il riconoscimento formale dell esistenza giuridica della loro unione ed ostacolandolinella vita quotidiana senza che a giustificazione di tale situazione fosse stataaddotta la sussistenza di interessi collettivi prevalenti.Le considerazioni svolte a sostegno delle predette decisioni trovano peraltro ampio riscontro nella giurisprudenza precedente e successiva dellaCorte * la quale dopo aver affermato che la nozione di «famiglia» di cuiall art. 8 della CEDU non è limitata alle sole relazioni fondate sul matrimonio* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ma si estende anche ai legami familiari di fatto in cui le parti convivono al difuori del matrimonio ovvero senza essere coniugate cfr. sent. 18/12/1986* e altri c.

Irlanda 3/04/2012 * der * c.

Paesi * hachiarito che in tale nozione deve ritenersi compresa anche una coppia omosessuale che vive una relazione stabile cfr. sent. 7/11/2013 * ealtri c.

Grecia 19/02/2013 X e altri c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * e * c.[OSCURATO:PERSONA] la quale si trova in una situazione sostanzialmente analoga a quelladi una coppia eterosessuale per quanto riguarda la necessità di un riconoscimento formale e di una tutela della relazione cfr. sent. 13/07/2021 *tova e altri c. * precisato inoltre che gli * membri hanno l obbligopositivo di garantire il rispetto dei diritti previsti dall art. 8 anche nei rapportitra privati cfr. sent. 5/09/2017 * c.

Romania è stata riconosciutaagli stessi ai sensi dell art. 14 della CEDU in combinato disposto con l art. 8la facoltà di limitare l accesso al matrimonio alle sole coppie eterosessuali cfr. 24/06/2010 * e * c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * e *c.

Francia affermandosi tuttavia che l intenzione di creare una vita familiarepuò in casi eccezionali rientrare nell ambito della tutela assicurata dall art.8 specialmente nel caso in cui il fatto che la vita familiare non sia ancorapienamente instaurata non sia imputabile al ricorrente cfr. sent. 22/06/2004 * e altri c.

Romania 30/07/2016 * e * c.

Italia .* prospettiva emergente dalle predette pronunce improntata all osservanza degli obblighi positivi che scaturiscono dal rispetto del diritto allavita familiare negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso successivamente sfociata nella costituzione di un unione civileper il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all entratain vigore della legge n. 76 del 2016 si tradurrebbe inevitabilmente in unaviolazione dell art. 8 della CEDU oltre che in un ingiustificata discriminazionea danno delle coppie omosessuali il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell introduzione delladisciplina delle unioni civili a causa della precedente mancanza di un quadrogiuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei dirittiad esso collegati.9.7.

In conclusione la questione sollevata dall ordinanza interlocutoria* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023può essere risolta mediante l enunciazione del seguente principio di diritto«In caso di scioglimento dell unione civile la durata del rapporto previstadall art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 richiamato dall art. 1comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016 quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all assegno infavore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado diprocurarseli si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell unione ancorché lo stesso si sia svolto in tuttoo in parte in epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 cit.».Alla stregua di tale principio non può condividersi la sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso la possibilità di tenere conto ai fini del riconoscimento del diritto all assegno in favore della ricorrente della perdita di chances da quest ultima asseritamente subìta a causa del trasferimento da *zia a Pordenone e delle scelte professionali compiute in funzione dell instaurazione del rapporto familiare con la controricorrente in quanto risalenti all epoca in cui fu intrapresa la convivenza di fatto con quest ultima anteriore siaalla costituzione dell unione civile che all entrata in vigore della legge n. 76del 2016 non avente portata retroattiva e ad avviso della Corte territorialenon recante una disciplina specifica della fattispecie.10.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale con il rinvio della causa allaCorte d appello di Trieste la quale dovrà procedere in diversa composizionead un nuovo accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimentodell assegno da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza cheha preceduto la costituzione dell unione civile.* conseguentemente assorbiti il quarto motivo avente ad oggettol accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento dell assegnoed il ricorso incidentale riguardante la ripetizione delle somme corrispostenel corso del giudizio ed il regolamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023 *rigetta il primo motivo del ricorso principale accoglie il secondo ed il terzodichiara assorbito il quarto motivo ed il ricorso incidentale cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di *ste in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasiforma per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche supportielettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nellasentenza.Così deciso in Roma il 26/09/2023Il Consigliere estensoreIl Presidente* **rigetta il primo motivo del ricorso principale accoglie il secondo ed il terzodichiara assorbito il quarto motivo ed il ricorso incidentale cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di *ste in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasiforma per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche supportielettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nellasentenza.Così deciso in Roma il 26/09/2023Il Consigliere estensoreIl Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoLA [OSCURATO:PERSONA] *Composta da Oggettounione civile – scio* D * * Presidente f.f. glimento – assegno* DE * Consigliere* * Consigliere * 27008/2023* * Consigliere ** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere * datiha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 27008/2023 * proposto da* * rappresentata e difesa dall * * * * con domicilio eletto in Roma via * n. 24 presso lo studio dell * * *– ricorrente e controricorrente –contro* * rappresentata e difesa dagli * * D * e* * con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo inRoma via E. * n. 19– controricorrente e ricorrente incidentale –* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023avverso la sentenza della Corte d appello di Trieste n. 336/20 depositata il22 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2023 dalConsigliere * *uditi gli * * * * e * D *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha concluso chiedendo l accoglimento del secondo edel terzo motivo del ricorso principale con l assorbimento degli altri motivi edel ricorso incidentale.1. * * convenne in giudizio * * chiedendo lo scioglimento dell unione civile con la stessa costituita il 17 dicembre 2016 con laesclusione dell obbligo di corrispondere un assegno alla convenuta avuto riguardo all autosufficienza economica della stessa.Si costituì la * e non si oppose allo scioglimento dell unione chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento dell assegno in considerazionedello squilibrio patrimoniale e reddituale esistente con l attrice e dell oggettivopeggioramento delle sue condizioni economiche.1.1. All esito della comparizione delle parti il Presidente del Tribunale diPordenone con ordinanza del 13 marzo 2019 riconobbe alla * un assegno provvisorio di Euro 350 00 mensili confermato dalla Corte d appello diTrieste con ordinanza del 17 luglio 2019 a seguito del reclamo proposto dalla*1.2. Il Tribunale di Pordenone dopo aver pronunciato lo scioglimentodell unione con sentenza non definitiva del 13 giugno 2019 riconobbe alla* con sentenza definitiva del 29 gennaio 2020 un assegno di Euro550 00 mensili richiamando l orientamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di assegno divorzile ed attribuendo rilievo assorbente alla funzionecompensativa risarcitoria consistente nell indennizzare l avente diritto per laperdita di chances determinata dalla rinuncia a migliori opportunità di lavoroin funzione dell unità e dello svolgimento della vita familiare.* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/20232. L impugnazione proposta dalla * avverso la sentenza definitivaè stata accolta dalla Corte d appello di Trieste che con sentenza del 22 luglio2020 ha rigettato la domanda di riconoscimento dell assegno proposta dalla* e la domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla *nel corso del giudizio.A fondamento della decisione la Corte ha dichiarato innanzitutto utilizzabile tutta la documentazione depositata dalla convenuta nel giudizio diprimo grado ritenendone legittima la produzione a tutela del diritto di difesain considerazione della mancata concessione dei termini di cui all art. 183sesto comma cod. proc. civ. da parte del Giudice istruttore.Nel merito ha reputato irrilevante il pregiudizio economico asseritamentesubìto dalla * per effetto della scelta di privilegiare il legame affettivocon la compagna e del conseguente trasferimento della sua residenza da * VE dove viveva con i genitori a Pordenone dove aveva intrapreso la convivenza con la * nonché delle dimissioni rassegnate dal lavoro svoltoa Venezia presso la * – * * * * trattandosi di eventi verificatisi in epoca anteriore all entrata in vigore della legge 20maggio 2016 n. 76 non avente efficacia retroattiva. Ha ritenuto comunquenon provato il predetto pregiudizio osservando che l accettazione da partedella * dell incarico di assistente tecnico a tempo determinato pressol Istituto * * * * di Pordenone le aveva consentito dimigliorare la sua posizione in graduatoria ai fini dell assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 1° settembre 2018 quando il lavoro interinale da leiprecedentemente svolto a Venezia era già terminato ed ella percepiva soltanto l indennità di disoccupazione. * che le dimissioni erano staterassegnate il 27 ottobre 2015 mentre il predetto lavoro era destinato a cessare il 31 dicembre 2015 ha escluso che a seguito della cessione del ramodi azienda da parte della * alla * – * * locale *la * avesse la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato poiché ella non era mai stata dipendente della società cedente ma aveva prestato lavoro presso la stessa in virtù di un contratto di somministrazione dilavoro concluso con l * – Agenzia per il Lavoro * e il contratto dicessione prevedeva il trasferimento dei soli rapporti di lavoro intrattenuti* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023dalla società cedente con i propri dipendenti. Ha ritenuto altresì irrilevante laspesa sopportata dalla convenuta per il pagamento del canone di locazione diun alloggio non essendo la stessa riconducibile alla scelta della coppia diconvivere a Pordenone ma trattandosi di un costo che ella avrebbe dovutocomunque sopportare in conseguenza dell abbandono della casa dei genitori.La Corte ha escluso infine il diritto della * alla restituzione dellesomme versate a titolo di assegno liquidato dall ordinanza presidenziale edalla sentenza di primo grado non essendo stato provato che le stesse fossero state utilizzate dalla * per finalità diverse dalla soddisfazione dellesue esigenze di vita quotidiana.3. Avverso la predetta sentenza la * ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi illustrati anche con memoria. La *ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale articolato indue motivi ed anch esso illustrato con memoria al quale la * ha resistitoa sua volta con controricorso.Con ordinanza del 27 gennaio 2003 la Prima Sezione civile investitadella decisione della controversia ha disposto la trasmissione degli atti allaPrima Presidente che ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ai fini dellarisoluzione di una questione di massima di particolare importanza avente adoggetto la possibilità di valutare ai fini del riconoscimento dell assegno di cuiall art. 5 sesto comma della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nel caso diunione civile costituita ai sensi dell art. 1 della legge n. 76 del 2016 e dellaquale sia stato pronunciato lo scioglimento i fatti intercorsi tra le parti anteriormente all instaurazione dell unione civile.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo d impugnazione la ricorrente denuncia la nullitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101secondo comma e 183 quarto e sesto comma cod. proc. civ. osservandoche nel ritenere non provata la perdita di chances in virtù della mancatadimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con la * edella conseguente possibilità dell assunzione a tempo indeterminato da partedella * la Corte territoriale ha conferito rilievo a una questione di fatto* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023mai sollevata dalle parti né rilevata dal Tribunale senza stimolare preventivamente il contraddittorio al riguardo. * che il predetto pregiudizioera stato ritenuto provato dal Tribunale il quale aveva negato la concessionedei termini di cui all art. 183 sesto comma cod. proc. civ. in tal modo impedendole di dedurre mezzi istruttori sostiene di aver ottenuto dalla *una dichiarazione dalla quale si evince che in occasione della cessione delramo di azienda tutti i dipendenti assunti direttamente o tramite agenzia dilavoro interinale erano stati convocati per un colloquio individuale ai finidell inserimento nell organico dell azienda cui essa ricorrente aveva rinunciato per motivi personali e logistici.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsaapplicazione dell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 e dell art. 11 primocomma disp. prel. cod. civ. censurando la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto irrilevanti ai fini del riconoscimento dell assegno gli eventiverificatisi in epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 cit. senzaconsiderare che gli elementi comprovanti la perdita di chances da lei subìtacostituivano meri presupposti di fatto valutabili indipendentemente dalla lorocollocazione temporale.3. Con il terzo motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016 edell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 affermando che nell escludere la rilevanza dei predetti eventi la sentenza impugnata non ha tenutoconto della circostanza che anteriormente all entrata in vigore della legge n.76 cit. era preclusa alle coppie dello stesso sesso la possibilità di costituireun unione avente effetti legali. * che la predetta esclusione si ponein contrasto con l art. 3 * e con l art. 21 della CDFUE comportando unadisparità di trattamento rispetto alle coppie di sesso diverso sostiene che unainterpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della medesima legge impone di conferire rilievo anche alle scelte operate dai contraenti nel periodo anteriore qualora le stesse producano effetti sull applicazione delle nuove norme. Aggiunge che nella specie la costituzione dell unionecivile aveva rappresentato la formalizzazione di un rapporto già connotato da* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023stabilità affettiva convivenza ed assistenza reciproca fin dal momento in cuiessa ricorrente si era trasferita a Pordenone presso la * abbandonando i rapporti affettivi sociali e lavorativi precedentemente intrattenuti.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio rilevando che nel negare il riconoscimento dell assegno la Corte d appello non ha tenuto conto della funzione nonsolo compensativa risarcitoria ma anche assistenziale dello stesso avendoomesso di valutare lo squilibrio reddituale e patrimoniale esistente tra le partie l inidoneità del suo reddito a garantirle una vita dignitosa. * in particolare che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei costi che essaricorrente ha dovuto sopportare per effetto della cessazione della convivenzacon la * avendo dovuto affrontare a causa della mancanza di un abitazione la spesa per il reperimento di un alloggio a Pordenone laddoveprima dell instaurazione della convivenza poteva fruire dell abitazione messaa sua disposizione dai genitori in *5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. edegli artt. 2033 e 2034 cod. civ. osservando che nell escludere la ripetibilitàdelle somme da lei versate in esecuzione dell ordinanza presidenziale e dellasentenza di primo grado la Corte territoriale è incorsa in contraddizioneavendo per un verso negato l inadeguatezza delle risorse economiche di cuidisponeva la * e per altro verso ritenuto non provato che le sommeversate fossero state destinate a fini diversi dalla soddisfazione delle sue esigenze di vita quotidiana.6. Con il secondo motivo la controricorrente deduce la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. censurando la sentenzaimpugnata per aver disposto la compensazione delle spese processuali inconsiderazione della novità della questione trattata senza tenere conto dellacoincidenza della stessa con quelle ordinariamente esaminate nei giudiziaventi ad oggetto lo scioglimento del matrimonio della tendenziale parificazione tra la disciplina dettata per le unioni omosessuali e quella prevista perle unioni eterosessuali e dell identità dei principi applicati.7. Il primo motivo del ricorso principale con cui si va valere la violazione* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023del principio del contraddittorio in relazione alla mancata concessione dellapossibilità di controdedurre in ordine all insussistenza del pregiudizio derivante dalla perdita di chances è infondato.* affermare la mancanza dei presupposti per l assunzione a tempo indeterminato della ricorrente da parte della * cessionaria del ramo diazienda della * la Corte d appello non ha affatto rilevato d ufficio una questione non sollevata dalle parti e idonea a modificare il quadro fattuale dellacontroversia ma si è limitata a dare atto di una circostanza emergente dalladocumentazione prodotta dalla stessa ricorrente la natura meramente indiretta del rapporto intercorrente tra la * e la * che operava alle dipendenze di un agenzia di lavoro interinale desumendone l insussistenza delpregiudizio da quest ultima lamentato in relazione al trasferimento della suaresidenza da Venezia a Pordenone ed alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro intrattenuto con la * Non può quindi ritenersi configurabilenel caso in esame una violazione dell art. 101 secondo comma cod. proc.civ. la quale postulando il rilievo d ufficio di una questione che implichi lavalorizzazione di fatti impeditivi modificativi o estintivi del diritto azionatoche avrebbero dovuto essere allegati dalle parti non può ritenersi sussistentenell ipotesi in cui come nella specie il giudice si sia limitato ad esercitare ilproprio prudente apprezzamento in ordine al materiale probatorio acquisitoagli atti accertando che la situazione di fatto risulta diversa da quella prospettata a sostegno delle rispettive domande o eccezioni cfr. * * VI6/11/2013 n. 24861 .Nel lamentare la mancata concessione della possibilità di provare la sussistenza dei predetti presupposti a causa dell omessa fissazione dei terminidi cui all art. 183 cod. proc. civ. da parte del Giudice di primo grado la ricorrente non considera d altronde che a seguito della sentenza non definitivacon cui fu pronunciato lo scioglimento dell unione civile il Tribunale fissò unapposito termine per la produzione di documenti cui la ricorrente provvide inparte tempestivamente in parte soltanto con la comparsa conclusionale. Poiché ciò nonostante la Corte d appello ha ritenuto ammissibile l intera documentazione prodotta dalle parti a tutela del diritto di difesa deve escludersiche la mancata fissazione dei termini di cui all art. 183 cod. proc. civ. abbia* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente la cui documentazione ivi compresaquella tardivamente prodotta ha costituito interamente oggetto di valutazione da parte della sentenza impugnata.8. Il secondo ed il terzo motivo da esaminarsi congiuntamente in quantovolti a far valere sotto profili diversi l omessa valutazione del periodo di convivenza di fatto anteriore alla costituzione dell unione civile sono invece fondati.Nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente la Prima Sezione civile ha osservato che le censure proposte con il secondo il terzo ed ilquarto motivo del ricorso principale involgono la soluzione della questioneavente carattere prioritario riguardante la rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto all assegno in favore del componente dell unione civile aisensi del combinato disposto dell art. 1 comma venticinquesimo della leggen. 76 del 2016 e dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 dicircostanze fattuali anteriori all entrata in vigore della legge n. 76 cit. idoneead incidere sull assegno divorzile in ragione delle diverse componenti assistenziale e perequativo compensativa assegnate a tale contributo dal dirittovivente consolidatosi a partire dall intervento nomofilattico delle Sezioni Unite cfr. * * * 11/07/2018 n. 18287 . Ha rilevato infatti che secondola ricorrente le scelte da lei compiute anteriormente alla costituzione dell unione civile per favorire la prosecuzione del rapporto affettivo già instauratocon la controricorrente in quanto incidenti sulla sua situazione economicadovrebbero essere tenute in conto ai fini del riconoscimento del diritto all assegno sia perché la posteriorità dell entrata in vigore della legge n. 76 del2016 non impedirebbe la valutazione di elementi fattuali pregressi sia perchéun interpretazione di segno contrario comporterebbe effetti palesemente discriminatori a danno delle coppie omosessuali alle quali in epoca anterioreall entrata in vigore della predetta legge non era consentito di formalizzaregiuridicamente un unione stabile.Tale questione ad avviso del Collegio rimettente dev essere inquadratanella situazione determinatasi a seguito della sentenza della Corte * 21luglio 2015 * c. Italia la quale affermò che lo Stato italiano aveva violatol art. 8 della CEDU per non aver ottemperato all obbligo positivo di garantire* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesseil riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali in tal modo aprendo lastrada all approvazione della legge sulle unioni civili sollecitata anche dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 138 dl 2010. Alla stregua di tale contesto occorre innanzitutto verificare se il rinvio alla disciplina dell assegnodivorzile contenuto nell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del2016 debba essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto rapportaregli effetti patrimoniali dell unione unicamente al periodo in cui la stessa si èsvolta deliberatamente tralasciando tutto ciò che ha riguardato il periodoantecedente pur se caratterizzato dalla preesistenza di una relazione affettiva oppure nel senso che il legislatore non abbia voluto prendere in considerazione tale aspetto lasciando all interprete la valutazione in ordine aglieffetti della nuova norma attraverso il rinvio a quella dettata in materia didivorzio. Occorre altresì stabilire se la normativa sopravvenuta consenta divalorizzare i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore conformementeall orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio diirretroattività non esclude l applicabilità della legge ai fatti agli status e allesituazioni esistenti o venute in essere dopo la sua entrata in vigore ancorchéconseguenti ad un fatto passato quando gli stessi ai nuovi fini debbanoessere presi in considerazione in sé stessi indipendentemente dal collegamento con il fatto che li ha generati. Occorre infine valutare se l interpretazione che si riterrà di adottare possa produrre un effetto contrario alla protezione offerta dalla CEDU risolvendosi in una discriminazione a danno dei medesimi soggetti che la nuova legge intende tutelare attraverso la limitazionedei relativi effetti al periodo successivo alla sua entrata in vigore.9. Per una corretta impostazione delle questioni sollevate dall ordinanzainterlocutoria occorre muovere dall art. 1 comma venticinquesimo dellalegge n. 76 del 2016 che nel disciplinare lo scioglimento delle unioni civilidichiara applicabili in quanto compatibili gli artt. 4 5 primo comma e dalquinto all undicesimo comma 8 9 9 bis 10 12 bis 12 ter 12 quater 12quinquies e 12 sexies della legge n. 898 del 1970 nonché le disposizioni dicui al * II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli artt. 6 e12 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023legge 10 novembre 2014 n. 162. Tra le norme richiamate viene in rilievonel caso in esame il sesto comma dell art. 5 della legge n. 898 del 1970 ilquale prevede in riferimento al divorzio che «il tribunale tenuto conto dellecondizioni dei coniugi delle ragioni della decisione del contributo personaleed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazionedel patrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimoniodispone l obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favoredell altro un assegno quando quest ultimo non ha mezzi adeguati o comunquenon può procurarseli per ragioni oggettive».9.1. Nelle sue conclusioni il Procuratore generale ha sostenuto che il riferimento alla durata del matrimonio contenuto nell art. 5 sesto comma cit.non può considerarsi idoneo a giustificare l estensione della valutazione finalizzata al riconoscimento dell assegno al periodo di convivenza anteriore allacostituzione dell unione civile non trattandosi di un presupposto previsto perl attribuzione dell assegno divorzile ma di un criterio incidente esclusivamente sulla sua quantificazione e rilevante in particolare sotto il profilo perequativo compensativo nel senso che al di fuori delle ipotesi in cui la duratadel rapporto sia stata talmente breve da impedire l instaurazione di un effettiva comunione materiale e spirituale tale elemento può venire in considerazione esclusivamente ai fini della valutazione del sacrificio delle aspettativeprofessionali di uno dei coniugi eventualmente derivante da scelte di vitaconcordate volte a privilegiare il suo apporto alla vita familiare. Ha aggiuntoche un ampliamento in via interpretativa dei presupposti per il riconoscimentodell assegno divorzile si porrebbe in contrasto non solo con la tassatività dellarelativa elencazione ma anche con l art. 1 comma sessantacinquesimo dellalegge n. 76 del 2016 il quale prende in considerazione l esistenza di unacomunione di vita extramatrimoniale ai soli fini del riconoscimento di un assegno temporaneo e di natura meramente alimentare in favore del convivente di fatto che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedereal proprio mantenimento e con il comma cinquantesimo del medesimo articolo che rimette ai conviventi di fatto la scelta di disciplinare contrattualmente gli aspetti patrimoniali del rapporto concordando la ripartizione dei* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ruoli e le rispettive contribuzioni anche in funzione di una possibile crisi dellaconvivenza.9.2. La predetta ricostruzione dei presupposti e dei criteri di liquidazionedell assegno divorzile non risulta tuttavia pienamente corrispondente al quadro emergente dalla giurisprudenza di legittimità assegnando alla durata delmatrimonio una portata recessiva quanto meno ai fini dell attribuzione delloassegno che non trova riscontro nei principi enunciati dalle più recenti pronunce di queste Sezioni *In proposito pare opportuno richiamare le considerazioni svolte nellasentenza dell 11 luglio 2018 n. 18287 che nel comporre il contrasto insortonella giurisprudenza di legittimità relativamente all individuazione dei criteridi attribuzione e determinazione dell assegno divorzile è pervenuta al superamento non solo dell orientamento precedentemente consolidatosi che assegnava al contributo in questione una funzione eminentemente assistenziale individuandone il presupposto nell inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e relegando gli altri parametri previsti dalla prima partedell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 al ruolo di semplici criteriper la determinazione del quantum cfr. per tutte * * * 29/11/1990 n. 11490 ma anche dell orientamento successivamente manifestatosi che pur avendo sostituito il pregresso tenore di vita del nucleo familiarecon la mancanza di autosufficienza economica dell istante quale parametrodi riferimento per la valutazione dell inadeguatezza dei mezzi aveva confermato che soltanto all esito di tale valutazione potevano essere presi in considerazione gli altri criteri in funzione esclusivamente determinativa ed ampliativa del quantum cfr. * * I 10/05/2017 n. 11504 . * predetta sentenza queste Sezioni Unite hanno infatti abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell assegno di divorzio in favore di un interpretazione dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del1970 ritenuta più coerente con i principi costituzionali di uguaglianza paridignità dei coniugi libertà di scelta reversibilità della decisione ed autoresponsabilità ribadito il carattere intrinsecamente relativo del parametro della* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023inadeguatezza hanno affermato che l applicazione della norma richiede unavalutazione fondata innanzitutto sulle condizioni economico patrimoniali delleparti da collegare causalmente con gli altri indicatori previsti dalla primaparte dell art. 5 sesto comma al fine di accertare se l eventuale squilibrioesistente all atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio conil sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti infunzione dell assunzione di un ruolo trainante endofamiliare nell ambito ditale verifica è stato riconosciuto un ruolo di cruciale importanza alla duratadel rapporto quale fattore di valutazione del contributo fornito da ciascunconiuge alla formazione del patrimonio comune e di quello dell altro coniugeoltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali sussistenti almomento della cessazione del vincolo cfr. nel medesimo senso * *I 23/01/2019 n. 1882 . Tale fattore è destinato dunque ad operare nonsoltanto in senso limitativo escludendo il diritto all assegno o consentendonela riduzione al di sotto del livello correlato alla valutazione comparativa tra iredditi e le sostanze dei coniugi ma anche in senso ampliativo giustificandone il riconoscimento anche a fronte dell autosufficienza economica dell istante ove lo squilibrio economico patrimoniale rilevabile all epoca della cessazione del rapporto appaia causalmente riconducibile alle scelte compiute infunzione della costituzione del nucleo familiare e della soddisfazione delle esigenze comuni e di quelle dell altro coniuge.Il risalto conferito alla durata del vincolo ed alle scelte compiute dai coniugi strettamente collegato proprio al riconoscimento della funzione nonsolo assistenziale ma anche perequativa compensativa dell assegno divorzile comporta un indubbia valorizzazione del profilo fattuale del rapporto familiare che ha trovato seguito in altre pronunce di questa Corte prima tratutte quella che in tema di divorzio ha affermato che il riconoscimento dellaefficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche non comporta la cessazione dellamateria del contendere nel giudizio di divorzio e non ne impedisce pertanto* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023la prosecuzione ai fini dell accertamento della spettanza e della liquidazionedell assegno cfr. * * * 31/03/2021 n. 9004 premesso infattiche il fondamento giuridico dell obbligo di corrispondere l assegno deve essere individuato «nella constatazione dell intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell impossibilità di ricostituirlanonché della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei coniugi» è stato precisato che «tale accertamento non inerisce allonella sua effettività contrassegnata dalle vicende concretamente affrontatedai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso anche nellaloro dimensione economica la cui valutazione trova fondamento a livellonormativo nei criteri indicati dall art. 5 sesto comma della legge n. 898 del1970».La valorizzazione delle concrete modalità di svolgimento della vita familiare comporta indubbiamente un ridimensionamento della rilevanza esclusivavicende da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell assegno aprendo la strada ad una più ampia valutazione deirapporti intercorsi tra i coniugi nell ambito della quale occorre tenere contodelle scelte da questi ultimi compiute in funzione della realizzazione di unacomunione materiale e spirituale non solo in costanza di matrimonio ma anche anteriormente all instaurazione del vincolo coniugale ove le stesse appaiano idonee ad incidere sulla concreta ripartizione dei ruoli all interno dellafamiglia nonché per il carattere duraturo delle loro conseguenze e per ilmomento in cui si verifica lo scioglimento del matrimonio a proiettare i loroeffetti anche sulla situazione economico patrimoniale di ciascuno dei coniugiin epoca successiva. Tale allargamento della prospettiva trova d altronde giustificazione nella constatazione dei mutamenti intervenuti nella realtà socialecaratterizzata ormai da un ampia diffusione di forme più o meno stabili diconvivenza di fatto quale esperienza di vita prodromica all instaurazione delvincolo coniugale e dalla conseguente anticipazione delle predette scelte alperiodo di tempo anteriore alla celebrazione del matrimonio la quale vienepertanto a conferire in un numero crescente di casi un crisma formale ad* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023un unione familiare già costituitasi e consolidatasi nei fatti magari anche conla nascita di figli la cui successiva dissoluzione non consente di trascurarenella regolazione dei relativi effetti economici le rinunce ed i sacrifici compiutidalle parti in vista del perseguimento di obiettivi comuni e l apporto da ciascuna di esse fornito alla realizzazione delle aspirazioni individuali ed alla formazione e all accrescimento del patrimonio dell altra nonché i benefici chequest ultima ne ha tratto in termini sia personali che economico professionali.9.3. Tale processo di emersione della convivenza di fatto quale modellofamiliare non necessariamente alternativo all unione fondata sul vincolo matrimoniale ma ad essa variamente collegato ha trovato riconoscimento anche in una recente pronuncia di queste Sezioni Unite che nell esaminare glieffetti della costituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della persistenzadell obbligo di corrispondere l assegno divorzile in caso di scioglimento di unprecedente matrimonio ha già avuto modo di evidenziare la natura composita della realtà sociale caratterizzata dalla coesistenza di modelli familiaridiversi la cui pari dignità fondata sulla Costituzione è stata ritenuta meritevole di tutela indipendentemente dall esistenza di un vincolo coniugale e laconseguente esigenza di una disciplina più attuale e maggiormente satisfattiva degli interessi coinvolti nella regolamentazione delle ricadute patrimonialidella crisi coniugale cfr. * * * 5/11/2021 n. 32019 . * essendostato confermato che la situazione di convivenza non è pienamente assimilabile al matrimonio né sotto il profilo della stabilità né sotto quello delle tuteleofferte al convivente sia nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto si è riconosciuto che in quanto «espressione di una scelta esistenzialelibera e consapevole cui corrisponde anche un assunzione di responsabilità»verso il partner e il nucleo familiare l instaurazione di una stabile convivenzacomporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o lacompagna «dai quali si ha diritto di pretendere finché permanga la convivenza un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche chenon rilevano più per l ordinamento solo quale adempimento di un obbligazionenaturale ma costituiscono dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto come attualmente previsto dall art. 1 comma trentasettesimodella legge n. 76 del 2016 anche l adempimento di un reciproco e garantito* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023dovere di assistenza morale e materiale» per tale ragione si è ritenuto chel instaurazione di una stabile convivenza da parte dell ex coniuge avente diritto all assegno divorzile comporti l estinzione anche per il futuro del dirittoalla componente assistenziale di tale contributo anche se il nuovo nucleofamiliare di fatto abbia un tenore di vita non paragonabile al precedentefermo restando il diritto alla componente compensativa a meno che la stessanon abbia trovato già soddisfazione all interno del matrimonio con la sceltadel regime patrimoniale o con gli accordi intervenuti al momento del divorzio.* un diverso profilo già da tempo la giurisprudenza di legittimità hapreso in considerazione la possibilità di tenere conto della divergenza tra ladurata legale del vincolo coniugale e quella della convivenza effettiva oltreche della parziale sovrapposizione nel tempo tra il rapporto matrimoniale e lacostituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite ai sensidell art. 9 terzo comma della legge n. 898 del 1970 com è noto infatti aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999 e dell ordinanza n. 491 del 2000 con cui fu dichiarata infondata la questione di legittimità della predetta disposizione nella parte in cui prevedeva quale criteriodi ripartizione la «durata del rapporto» questa Corte ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell istituto tra i quali il periodo di convivenza prematrimonialecoevo al periodo di separazione che precede il divorzio ancorché in tale lassotemporale permanga il vincolo coniugale cfr. ex plurimis * * I23/07/2021 n. 21247 * * lav. 28/04/2020 n. 9263 * *VI 26/02/2020 n. 5268 . * dall affermazione del Giudice delle leggisecondo cui la predetta locuzione impone di tenere conto dell elemento temporale la cui valutazione non può mai mancare ma non attribuisce allo stessouna rilevanza esclusiva tale da ridurre la ripartizione ad un mero calcolo aritmetico consentendo invece di prendere in considerazione altre circostanzeanaloghe a quelle da valutare per la definizione dei rapporti patrimoniali tra iconiugi divorziati e pur ribadendosi la diversità tra la famiglia di fatto e quellafondata sul matrimonio si è riconosciuta alla convivenza «more uxorio» nonuna semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall applicazione del* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023predetto criterio bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.9.4. * quindi concludersi che nella giurisprudenza di legittimità risultagià ampiamente presente il riconoscimento dell unione di fatto quale modellodi relazione familiare dalla cui instaurazione scaturiscono a carico dei conviventi obblighi di solidarietà morale e materiale destinati a riflettersi anche suquelli derivanti dal matrimonio non solo nel senso di determinare l estinzioneo l affievolimento del diritto all assegno in caso di coesistenza dei due rapporti ma anche nel senso di giustificare una diversa valutazione della duratadel vincolo coniugale ove la costituzione dello stesso abbia fatto seguitosenza soluzione di continuità ad un periodo di convivenza avente connotatidi stabilità tali da consentire di ritenere che il matrimonio abbia rappresentatola formalizzazione di un rapporto già consolidato nella sua effettività.Quanto poi alla possibilità di estendere gli esiti di tale approccio ermeneutico alle unioni civili non merita consenso la tesi sostenuta nelle conclusioni del Procuratore generale secondo cui nel caso in cui la costituzionedell unione sia stata preceduta da un periodo di stabile convivenza l estensione a quest ultima della valutazione finalizzata al riconoscimento dell assegno dovrebbe ritenersi preclusa dal comma sessantacinquesimo dell art. 1della legge n. 76 del 2016 il quale nel disciplinare la cessazione della convivenza di fatto limita l obbligo di solidarietà dell ex convivente alla corresponsione degli alimenti in favore dell altro convivente che versi in stato di bisognoe non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.Tale disposizione dalla quale il Pubblico Ministero ritiene condivisibilmente di poter desumere la volontà del legislatore di escludere qualsiasi equiparazione della convivenza di fatto non solo rispetto alla famiglia fondata sulmatrimonio ma anche rispetto all unione civile non è applicabile alla fattispecie in esame riferendosi a quella radicalmente diversa in cui indipendentemente dalle eventuali intenzioni dei conviventi la convivenza di fatto siconcluda senza che si sia proceduto alla formalizzazione del vincolo altro èinfatti il caso in cui il nucleo familiare costituito in via di fatto si dissolva pereffetto del venir meno della comunione materiale e spirituale di vita instau* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ratasi tra i conviventi i quali scelgano di non dare ulteriore seguito alla lororelazione affettiva altro è quello in cui tale comunione permanga ed anzi sirafforzi per effetto della scelta consapevole e volontaria dei conviventi diconferire alla loro relazione una veste formale fonte di conseguenze diversein caso di successivo scioglimento dell unione. Come correttamente osservatoin dottrina la convivenza che sfoci nel matrimonio ma il ragionamento nonpotrebbe essere diverso in riferimento a quella che conduca alla costituzionedi un unione civile non può essere considerata come tutte le altre in quantoguardandola in modo retrospettivo partecipa della natura del vincolo che l haseguita la cui assunzione testimonia la volontà delle parti non solo d impegnarsi reciprocamente per il futuro a fronte dell intrinseca precarietà delmero rapporto di fatto ma anche di dare continuità alla vita familiare pregressa inglobandone l organizzazione all interno delle condizioni di vita delmatrimonio o dell unione civile.Per analoghe ragioni deve ritenersi inconferente il richiamo ai commicinquantesimo e cinquantaduesimo lett. b dell art. 1 cit. che consentonoai conviventi di fatto di disciplinare con un apposito contratto i rapporti difatto relativi alla loro vita in comune e le modalità di contribuzione alle relativenecessità in relazione alle rispettive sostanze e alla loro capacità di lavoroprofessionale o casalingo la mera circostanza che in mancanza di una regolamentazione estesa anche agli aspetti economico patrimoniali di una possibile crisi del nucleo familiare l accordo raggiunto tra le parti in ordine allaripartizione dei ruoli all interno del nucleo familiare ed alle rispettive contribuzioni sia destinato a perdere efficacia in caso di cessazione della convivenza non consente di ritenere che i predetti profili risultino irrilevanti anchein caso di prosecuzione della stessa sotto la veste formale del matrimonio odell unione civile soprattutto qualora come accade normalmente alla formalizzazione del rapporto non abbiano fatto riscontro significativi mutamentinell organizzazione familiare e nelle condizioni di vita dei conviventi.9.5. L ultimo aspetto della questione sollevata dall ordinanza interlocutoria riguarda la possibilità di tenere conto ai fini del riconoscimento dell assegno in caso di scioglimento dell unione civile del periodo di convivenza chene abbia preceduto la costituzione ove lo stesso risalga in tutto o in parte ad* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.Non può condividersi in proposito la tesi sostenuta nella sentenza impugnata e fatta propria anche dal Procuratore generale secondo cui in assenza di una norma transitoria volta ad attribuire efficacia retroattiva alladisciplina introdotta dalla legge n. 76 cit. il riconoscimento della rilevanza delperiodo di convivenza anteriore alla sua entrata in vigore comporterebbe unamodificazione ex post della normativa previgente in quanto implicando l attribuzione di conseguenze giuridiche ad un fatto che ai sensi della disciplinain vigore nel momento in cui si è verificato era considerato neutro ed improduttivo di effetti si tradurrebbe nell individuazione di una fonte di obbligazioniall epoca non prevista in contrasto con il principio d irretroattività della legge.Come si è detto nel caso in cui la costituzione dell unione civile sia statapreceduta da un periodo di convivenza di fatto quest ultima non può essereriguardata come un segmento a sé stante della vita familiare distinto daquello successivo alla formalizzazione del vincolo e produttivo di autonomeconseguenze giuridiche costituendo piuttosto espressione di un unico rapporto iniziato in via di fatto e proseguito senza soluzione di continuità in unaveste diversa il fatto generatore del diritto all assegno non è pertanto individuabile nella cessazione della convivenza di fatto mai concretamente verificatasi e comunque inidonea a determinare l insorgenza del predetto dirittoanche ai sensi della legge n. 76 del 2016 ma nello scioglimento dell unionecivile che in quanto intervenuto successivamente all entrata in vigore dellamedesima legge e quindi assoggettato alla disciplina dalla stessa introdottagiustifica ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell assegno una valutazione estesa all intera durata del rapporto ivi compreso il periodo di convivenza anche se svoltosi in tutto o in parte in epoca anteriore senza checiò si traduca in un applicazione retroattiva della nuova disciplina.Come costantemente affermato da questa Corte infatti il principio d irretroattività della legge comporta che una nuova legge non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigorea quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscanogli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia intutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso tale principio non* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023osta invece all applicazione della nuova legge ai fatti agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore ancorchéconseguenti ad un fatto passato quando essi ai fini della disciplina dispostadalla nuova legge debbano essere presi in considerazione in sé stessi prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati dimodoché resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore cfr. tra le altre * * III 2/08/2016 n. 16039 * * I 3/07/2013 n. 16620 * * lav. 3/03/2000 n. 2433 .9.6. Qualora d altronde come nella specie la controversia abbia ad oggetto lo scioglimento di un unione civile costituita da persone del medesimosesso l esclusione della possibilità di prendere in considerazione ai fini delriconoscimento e della liquidazione dell assegno il periodo di convivenza cheha preceduto l entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 comporterebbe lafrustrazione delle finalità perseguite dalla medesima legge impedendo di tenere conto delle scelte spesso determinanti anche per il futuro compiutedalle parti nella fase iniziale del rapporto in cui la convivenza ha dovuto necessariamente svolgersi in via di mero fatto per causa ad esse non imputabileessendo all epoca preclusa alle coppie omosessuali la possibilità di contrarreun vincolo formale.In proposito come correttamente osservato dalla Prima Sezione civilenell ordinanza interlocutoria occorre tenere conto anche della genesi delladisciplina delle unioni civili collegata alla sentenza della Corte * 21 luglio2015 * e altri c. Italia con cui fu accertato che lo Stato italiano avevaviolato l art. 8 della CEDU sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare per non avere ancora provveduto all emanazione di una normativa diretta ad attribuire un riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali attraverso la previsione di forme di unione civile o di unione registrata.* la propria giurisprudenza secondo cui le coppie omosessualihanno la stessa capacità d instaurare una relazione stabile di quelle eterosessuali e si trovano in una situazione simile per quanto riguarda l esigenza diriconoscimento giuridico e tutela della loro relazione la Corte osservò chel impossibilità di accedere ad un quadro giuridico come quello delle unioni* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023civili o delle unioni registrate impediva alle stesse di ottenere il riconoscimento del loro status e la tutela di alcuni diritti ritenendo insufficiente a talfine la mera possibilità di disciplinare alcuni aspetti della convivenza mediante accordi contrattuali privati pur riconoscendo che in assenza di unaccordo tra gli * membri il legislatore nazionale gode di un certo marginedi discrezionalità nella determinazione dell esatto status conferito da mezzi diriconoscimento alternativi e dei diritti e gli obblighi che ne scaturiscono ritenne che il * italiano avesse ecceduto tale margine non avendo tenuto conto della diffusa accettazione delle coppie omosessuali da parte dellapopolazione italiana e delle sollecitazioni al riconoscimento delle stesse provenienti dalle supreme autorità giudiziarie interne e non avendo dedotto l esistenza di un interesse collettivo prevalente rispetto a quello dei ricorrenti.Tali principi hanno trovato conferma nella successiva sentenza del 14 dicembre 2017 * e altri c. Italia con cui a seguito dell entrata in vigore dellalegge n. 76 del 2016 la Corte * ha dichiarato che lo Stato italiano avevaviolato l art. 8 della CEDU sotto il profilo del rispetto del diritto alla vita familiare per aver rifiutato nel periodo anteriore all entrata in vigore della disciplina delle unioni civili la trascrizione del vincolo coniugale contratto all estero da coppie omosessuali anche in forma diversa dal matrimonio premesso che la nuova disciplina consentendo alle persone che abbiano contratto matrimonio unione civile o altra corrispondente unione all estero diottenere la trascrizione del vincolo in Italia sembra offrire più o meno lastessa tutela del matrimonio in ordine alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile e seria la Corte ha ritenuto che il rifiuto ditrascrivere il matrimonio sotto qualsiasi forma avesse lasciato i ricorrenti inuna situazione di vuoto giuridico impedendo agli stessi di ottenere il riconoscimento formale dell esistenza giuridica della loro unione ed ostacolandolinella vita quotidiana senza che a giustificazione di tale situazione fosse stataaddotta la sussistenza di interessi collettivi prevalenti.Le considerazioni svolte a sostegno delle predette decisioni trovano peraltro ampio riscontro nella giurisprudenza precedente e successiva dellaCorte * la quale dopo aver affermato che la nozione di «famiglia» di cuiall art. 8 della CEDU non è limitata alle sole relazioni fondate sul matrimonio* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ma si estende anche ai legami familiari di fatto in cui le parti convivono al difuori del matrimonio ovvero senza essere coniugate cfr. sent. 18/12/1986* e altri c. Irlanda 3/04/2012 * der * c. Paesi * hachiarito che in tale nozione deve ritenersi compresa anche una coppia omosessuale che vive una relazione stabile cfr. sent. 7/11/2013 * ealtri c. Grecia 19/02/2013 X e altri c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * e * c.[OSCURATO:PERSONA] la quale si trova in una situazione sostanzialmente analoga a quelladi una coppia eterosessuale per quanto riguarda la necessità di un riconoscimento formale e di una tutela della relazione cfr. sent. 13/07/2021 *tova e altri c. * precisato inoltre che gli * membri hanno l obbligopositivo di garantire il rispetto dei diritti previsti dall art. 8 anche nei rapportitra privati cfr. sent. 5/09/2017 * c. Romania è stata riconosciutaagli stessi ai sensi dell art. 14 della CEDU in combinato disposto con l art. 8la facoltà di limitare l accesso al matrimonio alle sole coppie eterosessuali cfr. 24/06/2010 * e * c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * e *c. Francia affermandosi tuttavia che l intenzione di creare una vita familiarepuò in casi eccezionali rientrare nell ambito della tutela assicurata dall art.8 specialmente nel caso in cui il fatto che la vita familiare non sia ancorapienamente instaurata non sia imputabile al ricorrente cfr. sent. 22/06/2004 * e altri c. Romania 30/07/2016 * e * c. Italia .* prospettiva emergente dalle predette pronunce improntata all osservanza degli obblighi positivi che scaturiscono dal rispetto del diritto allavita familiare negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso successivamente sfociata nella costituzione di un unione civileper il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all entratain vigore della legge n. 76 del 2016 si tradurrebbe inevitabilmente in unaviolazione dell art. 8 della CEDU oltre che in un ingiustificata discriminazionea danno delle coppie omosessuali il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell introduzione delladisciplina delle unioni civili a causa della precedente mancanza di un quadrogiuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei dirittiad esso collegati.9.7. In conclusione la questione sollevata dall ordinanza interlocutoria* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023può essere risolta mediante l enunciazione del seguente principio di diritto«In caso di scioglimento dell unione civile la durata del rapporto previstadall art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 richiamato dall art. 1comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016 quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all assegno infavore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado diprocurarseli si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell unione ancorché lo stesso si sia svolto in tuttoo in parte in epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 cit.».Alla stregua di tale principio non può condividersi la sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso la possibilità di tenere conto ai fini del riconoscimento del diritto all assegno in favore della ricorrente della perdita di chances da quest ultima asseritamente subìta a causa del trasferimento da *zia a Pordenone e delle scelte professionali compiute in funzione dell instaurazione del rapporto familiare con la controricorrente in quanto risalenti all epoca in cui fu intrapresa la convivenza di fatto con quest ultima anteriore siaalla costituzione dell unione civile che all entrata in vigore della legge n. 76del 2016 non avente portata retroattiva e ad avviso della Corte territorialenon recante una disciplina specifica della fattispecie.10. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale con il rinvio della causa allaCorte d appello di Trieste la quale dovrà procedere in diversa composizionead un nuovo accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimentodell assegno da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza cheha preceduto la costituzione dell unione civile.* conseguentemente assorbiti il quarto motivo avente ad oggettol accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento dell assegnoed il ricorso incidentale riguardante la ripetizione delle somme corrispostenel corso del giudizio ed il regolamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023REPUBBLICA ITALIANAIn nome del popolo italianoLA [OSCURATO:PERSONA] *Composta da Oggettounione civile – scio* D * * Presidente f.f. glimento – assegno* DE * Consigliere* * Consigliere * 27008/2023* * Consigliere ** * Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * Consigliere* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere * datiha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 27008/2023 * proposto da* * rappresentata e difesa dall * * * * con domicilio eletto in Roma via * n. 24 presso lo studio dell * * *– ricorrente e controricorrente –contro* * rappresentata e difesa dagli * * D * e* * con domicilio eletto presso lo studio di quest ultimo inRoma via E. * n. 19– controricorrente e ricorrente incidentale –* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023avverso la sentenza della Corte d appello di Trieste n. 336/20 depositata il22 luglio 2020.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2023 dalConsigliere * *uditi gli * * * * e * D *udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale* * che ha concluso chiedendo l accoglimento del secondo edel terzo motivo del ricorso principale con l assorbimento degli altri motivi edel ricorso incidentale.1. * * convenne in giudizio * * chiedendo lo scioglimento dell unione civile con la stessa costituita il 17 dicembre 2016 con laesclusione dell obbligo di corrispondere un assegno alla convenuta avuto riguardo all autosufficienza economica della stessa.Si costituì la * e non si oppose allo scioglimento dell unione chiedendo in via riconvenzionale il riconoscimento dell assegno in considerazionedello squilibrio patrimoniale e reddituale esistente con l attrice e dell oggettivopeggioramento delle sue condizioni economiche.1.1. All esito della comparizione delle parti il Presidente del Tribunale diPordenone con ordinanza del 13 marzo 2019 riconobbe alla * un assegno provvisorio di Euro 350 00 mensili confermato dalla Corte d appello diTrieste con ordinanza del 17 luglio 2019 a seguito del reclamo proposto dalla*1.2. Il Tribunale di Pordenone dopo aver pronunciato lo scioglimentodell unione con sentenza non definitiva del 13 giugno 2019 riconobbe alla* con sentenza definitiva del 29 gennaio 2020 un assegno di Euro550 00 mensili richiamando l orientamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di assegno divorzile ed attribuendo rilievo assorbente alla funzionecompensativa risarcitoria consistente nell indennizzare l avente diritto per laperdita di chances determinata dalla rinuncia a migliori opportunità di lavoroin funzione dell unità e dello svolgimento della vita familiare.* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/20232. L impugnazione proposta dalla * avverso la sentenza definitivaè stata accolta dalla Corte d appello di Trieste che con sentenza del 22 luglio2020 ha rigettato la domanda di riconoscimento dell assegno proposta dalla* e la domanda di restituzione delle somme corrisposte dalla *nel corso del giudizio.A fondamento della decisione la Corte ha dichiarato innanzitutto utilizzabile tutta la documentazione depositata dalla convenuta nel giudizio diprimo grado ritenendone legittima la produzione a tutela del diritto di difesain considerazione della mancata concessione dei termini di cui all art. 183sesto comma cod. proc. civ. da parte del Giudice istruttore.Nel merito ha reputato irrilevante il pregiudizio economico asseritamentesubìto dalla * per effetto della scelta di privilegiare il legame affettivocon la compagna e del conseguente trasferimento della sua residenza da * VE dove viveva con i genitori a Pordenone dove aveva intrapreso la convivenza con la * nonché delle dimissioni rassegnate dal lavoro svoltoa Venezia presso la * – * * * * trattandosi di eventi verificatisi in epoca anteriore all entrata in vigore della legge 20maggio 2016 n. 76 non avente efficacia retroattiva. Ha ritenuto comunquenon provato il predetto pregiudizio osservando che l accettazione da partedella * dell incarico di assistente tecnico a tempo determinato pressol Istituto * * * * di Pordenone le aveva consentito dimigliorare la sua posizione in graduatoria ai fini dell assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 1° settembre 2018 quando il lavoro interinale da leiprecedentemente svolto a Venezia era già terminato ed ella percepiva soltanto l indennità di disoccupazione. * che le dimissioni erano staterassegnate il 27 ottobre 2015 mentre il predetto lavoro era destinato a cessare il 31 dicembre 2015 ha escluso che a seguito della cessione del ramodi azienda da parte della * alla * – * * locale *la * avesse la possibilità di essere assunta a tempo indeterminato poiché ella non era mai stata dipendente della società cedente ma aveva prestato lavoro presso la stessa in virtù di un contratto di somministrazione dilavoro concluso con l * – Agenzia per il Lavoro * e il contratto dicessione prevedeva il trasferimento dei soli rapporti di lavoro intrattenuti* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023dalla società cedente con i propri dipendenti. Ha ritenuto altresì irrilevante laspesa sopportata dalla convenuta per il pagamento del canone di locazione diun alloggio non essendo la stessa riconducibile alla scelta della coppia diconvivere a Pordenone ma trattandosi di un costo che ella avrebbe dovutocomunque sopportare in conseguenza dell abbandono della casa dei genitori.La Corte ha escluso infine il diritto della * alla restituzione dellesomme versate a titolo di assegno liquidato dall ordinanza presidenziale edalla sentenza di primo grado non essendo stato provato che le stesse fossero state utilizzate dalla * per finalità diverse dalla soddisfazione dellesue esigenze di vita quotidiana.3. Avverso la predetta sentenza la * ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi illustrati anche con memoria. La *ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale articolato indue motivi ed anch esso illustrato con memoria al quale la * ha resistitoa sua volta con controricorso.Con ordinanza del 27 gennaio 2003 la Prima Sezione civile investitadella decisione della controversia ha disposto la trasmissione degli atti allaPrima Presidente che ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ai fini dellarisoluzione di una questione di massima di particolare importanza avente adoggetto la possibilità di valutare ai fini del riconoscimento dell assegno di cuiall art. 5 sesto comma della legge 1° dicembre 1970 n. 898 nel caso diunione civile costituita ai sensi dell art. 1 della legge n. 76 del 2016 e dellaquale sia stato pronunciato lo scioglimento i fatti intercorsi tra le parti anteriormente all instaurazione dell unione civile.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo d impugnazione la ricorrente denuncia la nullitàdella sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 101secondo comma e 183 quarto e sesto comma cod. proc. civ. osservandoche nel ritenere non provata la perdita di chances in virtù della mancatadimostrazione della sussistenza di un rapporto di lavoro diretto con la * edella conseguente possibilità dell assunzione a tempo indeterminato da partedella * la Corte territoriale ha conferito rilievo a una questione di fatto* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023mai sollevata dalle parti né rilevata dal Tribunale senza stimolare preventivamente il contraddittorio al riguardo. * che il predetto pregiudizioera stato ritenuto provato dal Tribunale il quale aveva negato la concessionedei termini di cui all art. 183 sesto comma cod. proc. civ. in tal modo impedendole di dedurre mezzi istruttori sostiene di aver ottenuto dalla *una dichiarazione dalla quale si evince che in occasione della cessione delramo di azienda tutti i dipendenti assunti direttamente o tramite agenzia dilavoro interinale erano stati convocati per un colloquio individuale ai finidell inserimento nell organico dell azienda cui essa ricorrente aveva rinunciato per motivi personali e logistici.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsaapplicazione dell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 e dell art. 11 primocomma disp. prel. cod. civ. censurando la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto irrilevanti ai fini del riconoscimento dell assegno gli eventiverificatisi in epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 cit. senzaconsiderare che gli elementi comprovanti la perdita di chances da lei subìtacostituivano meri presupposti di fatto valutabili indipendentemente dalla lorocollocazione temporale.3. Con il terzo motivo la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa applicazione dell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016 edell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 affermando che nell escludere la rilevanza dei predetti eventi la sentenza impugnata non ha tenutoconto della circostanza che anteriormente all entrata in vigore della legge n.76 cit. era preclusa alle coppie dello stesso sesso la possibilità di costituireun unione avente effetti legali. * che la predetta esclusione si ponein contrasto con l art. 3 * e con l art. 21 della CDFUE comportando unadisparità di trattamento rispetto alle coppie di sesso diverso sostiene che unainterpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della medesima legge impone di conferire rilievo anche alle scelte operate dai contraenti nel periodo anteriore qualora le stesse producano effetti sull applicazione delle nuove norme. Aggiunge che nella specie la costituzione dell unionecivile aveva rappresentato la formalizzazione di un rapporto già connotato da* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023stabilità affettiva convivenza ed assistenza reciproca fin dal momento in cuiessa ricorrente si era trasferita a Pordenone presso la * abbandonando i rapporti affettivi sociali e lavorativi precedentemente intrattenuti.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio rilevando che nel negare il riconoscimento dell assegno la Corte d appello non ha tenuto conto della funzione nonsolo compensativa risarcitoria ma anche assistenziale dello stesso avendoomesso di valutare lo squilibrio reddituale e patrimoniale esistente tra le partie l inidoneità del suo reddito a garantirle una vita dignitosa. * in particolare che la sentenza impugnata non ha tenuto conto dei costi che essaricorrente ha dovuto sopportare per effetto della cessazione della convivenzacon la * avendo dovuto affrontare a causa della mancanza di un abitazione la spesa per il reperimento di un alloggio a Pordenone laddoveprima dell instaurazione della convivenza poteva fruire dell abitazione messaa sua disposizione dai genitori in *5. Con il primo motivo del ricorso incidentale la controricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ. edegli artt. 2033 e 2034 cod. civ. osservando che nell escludere la ripetibilitàdelle somme da lei versate in esecuzione dell ordinanza presidenziale e dellasentenza di primo grado la Corte territoriale è incorsa in contraddizioneavendo per un verso negato l inadeguatezza delle risorse economiche di cuidisponeva la * e per altro verso ritenuto non provato che le sommeversate fossero state destinate a fini diversi dalla soddisfazione delle sue esigenze di vita quotidiana.6. Con il secondo motivo la controricorrente deduce la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. censurando la sentenzaimpugnata per aver disposto la compensazione delle spese processuali inconsiderazione della novità della questione trattata senza tenere conto dellacoincidenza della stessa con quelle ordinariamente esaminate nei giudiziaventi ad oggetto lo scioglimento del matrimonio della tendenziale parificazione tra la disciplina dettata per le unioni omosessuali e quella prevista perle unioni eterosessuali e dell identità dei principi applicati.7. Il primo motivo del ricorso principale con cui si va valere la violazione* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023del principio del contraddittorio in relazione alla mancata concessione dellapossibilità di controdedurre in ordine all insussistenza del pregiudizio derivante dalla perdita di chances è infondato.* affermare la mancanza dei presupposti per l assunzione a tempo indeterminato della ricorrente da parte della * cessionaria del ramo diazienda della * la Corte d appello non ha affatto rilevato d ufficio una questione non sollevata dalle parti e idonea a modificare il quadro fattuale dellacontroversia ma si è limitata a dare atto di una circostanza emergente dalladocumentazione prodotta dalla stessa ricorrente la natura meramente indiretta del rapporto intercorrente tra la * e la * che operava alle dipendenze di un agenzia di lavoro interinale desumendone l insussistenza delpregiudizio da quest ultima lamentato in relazione al trasferimento della suaresidenza da Venezia a Pordenone ed alla conseguente risoluzione del rapporto di lavoro intrattenuto con la * Non può quindi ritenersi configurabilenel caso in esame una violazione dell art. 101 secondo comma cod. proc.civ. la quale postulando il rilievo d ufficio di una questione che implichi lavalorizzazione di fatti impeditivi modificativi o estintivi del diritto azionatoche avrebbero dovuto essere allegati dalle parti non può ritenersi sussistentenell ipotesi in cui come nella specie il giudice si sia limitato ad esercitare ilproprio prudente apprezzamento in ordine al materiale probatorio acquisitoagli atti accertando che la situazione di fatto risulta diversa da quella prospettata a sostegno delle rispettive domande o eccezioni cfr. * * VI6/11/2013 n. 24861 .Nel lamentare la mancata concessione della possibilità di provare la sussistenza dei predetti presupposti a causa dell omessa fissazione dei terminidi cui all art. 183 cod. proc. civ. da parte del Giudice di primo grado la ricorrente non considera d altronde che a seguito della sentenza non definitivacon cui fu pronunciato lo scioglimento dell unione civile il Tribunale fissò unapposito termine per la produzione di documenti cui la ricorrente provvide inparte tempestivamente in parte soltanto con la comparsa conclusionale. Poiché ciò nonostante la Corte d appello ha ritenuto ammissibile l intera documentazione prodotta dalle parti a tutela del diritto di difesa deve escludersiche la mancata fissazione dei termini di cui all art. 183 cod. proc. civ. abbia* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023arrecato alcun pregiudizio alla ricorrente la cui documentazione ivi compresaquella tardivamente prodotta ha costituito interamente oggetto di valutazione da parte della sentenza impugnata.8. Il secondo ed il terzo motivo da esaminarsi congiuntamente in quantovolti a far valere sotto profili diversi l omessa valutazione del periodo di convivenza di fatto anteriore alla costituzione dell unione civile sono invece fondati.Nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente la Prima Sezione civile ha osservato che le censure proposte con il secondo il terzo ed ilquarto motivo del ricorso principale involgono la soluzione della questioneavente carattere prioritario riguardante la rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto all assegno in favore del componente dell unione civile aisensi del combinato disposto dell art. 1 comma venticinquesimo della leggen. 76 del 2016 e dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 dicircostanze fattuali anteriori all entrata in vigore della legge n. 76 cit. idoneead incidere sull assegno divorzile in ragione delle diverse componenti assistenziale e perequativo compensativa assegnate a tale contributo dal dirittovivente consolidatosi a partire dall intervento nomofilattico delle Sezioni Unite cfr. * * * 11/07/2018 n. 18287 . Ha rilevato infatti che secondola ricorrente le scelte da lei compiute anteriormente alla costituzione dell unione civile per favorire la prosecuzione del rapporto affettivo già instauratocon la controricorrente in quanto incidenti sulla sua situazione economicadovrebbero essere tenute in conto ai fini del riconoscimento del diritto all assegno sia perché la posteriorità dell entrata in vigore della legge n. 76 del2016 non impedirebbe la valutazione di elementi fattuali pregressi sia perchéun interpretazione di segno contrario comporterebbe effetti palesemente discriminatori a danno delle coppie omosessuali alle quali in epoca anterioreall entrata in vigore della predetta legge non era consentito di formalizzaregiuridicamente un unione stabile.Tale questione ad avviso del Collegio rimettente dev essere inquadratanella situazione determinatasi a seguito della sentenza della Corte * 21luglio 2015 * c. Italia la quale affermò che lo Stato italiano aveva violatol art. 8 della CEDU per non aver ottemperato all obbligo positivo di garantire* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesseil riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali in tal modo aprendo lastrada all approvazione della legge sulle unioni civili sollecitata anche dallaCorte costituzionale con la sentenza n. 138 dl 2010. Alla stregua di tale contesto occorre innanzitutto verificare se il rinvio alla disciplina dell assegnodivorzile contenuto nell art. 1 comma venticinquesimo della legge n. 76 del2016 debba essere inteso nel senso che il legislatore abbia voluto rapportaregli effetti patrimoniali dell unione unicamente al periodo in cui la stessa si èsvolta deliberatamente tralasciando tutto ciò che ha riguardato il periodoantecedente pur se caratterizzato dalla preesistenza di una relazione affettiva oppure nel senso che il legislatore non abbia voluto prendere in considerazione tale aspetto lasciando all interprete la valutazione in ordine aglieffetti della nuova norma attraverso il rinvio a quella dettata in materia didivorzio. Occorre altresì stabilire se la normativa sopravvenuta consenta divalorizzare i fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore conformementeall orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il principio diirretroattività non esclude l applicabilità della legge ai fatti agli status e allesituazioni esistenti o venute in essere dopo la sua entrata in vigore ancorchéconseguenti ad un fatto passato quando gli stessi ai nuovi fini debbanoessere presi in considerazione in sé stessi indipendentemente dal collegamento con il fatto che li ha generati. Occorre infine valutare se l interpretazione che si riterrà di adottare possa produrre un effetto contrario alla protezione offerta dalla CEDU risolvendosi in una discriminazione a danno dei medesimi soggetti che la nuova legge intende tutelare attraverso la limitazionedei relativi effetti al periodo successivo alla sua entrata in vigore.9. Per una corretta impostazione delle questioni sollevate dall ordinanzainterlocutoria occorre muovere dall art. 1 comma venticinquesimo dellalegge n. 76 del 2016 che nel disciplinare lo scioglimento delle unioni civilidichiara applicabili in quanto compatibili gli artt. 4 5 primo comma e dalquinto all undicesimo comma 8 9 9 bis 10 12 bis 12 ter 12 quater 12quinquies e 12 sexies della legge n. 898 del 1970 nonché le disposizioni dicui al * II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli artt. 6 e12 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023legge 10 novembre 2014 n. 162. Tra le norme richiamate viene in rilievonel caso in esame il sesto comma dell art. 5 della legge n. 898 del 1970 ilquale prevede in riferimento al divorzio che «il tribunale tenuto conto dellecondizioni dei coniugi delle ragioni della decisione del contributo personaleed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazionedel patrimonio di ciascuno o di quello comune del reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimoniodispone l obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favoredell altro un assegno quando quest ultimo non ha mezzi adeguati o comunquenon può procurarseli per ragioni oggettive».9.1. Nelle sue conclusioni il Procuratore generale ha sostenuto che il riferimento alla durata del matrimonio contenuto nell art. 5 sesto comma cit.non può considerarsi idoneo a giustificare l estensione della valutazione finalizzata al riconoscimento dell assegno al periodo di convivenza anteriore allacostituzione dell unione civile non trattandosi di un presupposto previsto perl attribuzione dell assegno divorzile ma di un criterio incidente esclusivamente sulla sua quantificazione e rilevante in particolare sotto il profilo perequativo compensativo nel senso che al di fuori delle ipotesi in cui la duratadel rapporto sia stata talmente breve da impedire l instaurazione di un effettiva comunione materiale e spirituale tale elemento può venire in considerazione esclusivamente ai fini della valutazione del sacrificio delle aspettativeprofessionali di uno dei coniugi eventualmente derivante da scelte di vitaconcordate volte a privilegiare il suo apporto alla vita familiare. Ha aggiuntoche un ampliamento in via interpretativa dei presupposti per il riconoscimentodell assegno divorzile si porrebbe in contrasto non solo con la tassatività dellarelativa elencazione ma anche con l art. 1 comma sessantacinquesimo dellalegge n. 76 del 2016 il quale prende in considerazione l esistenza di unacomunione di vita extramatrimoniale ai soli fini del riconoscimento di un assegno temporaneo e di natura meramente alimentare in favore del convivente di fatto che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedereal proprio mantenimento e con il comma cinquantesimo del medesimo articolo che rimette ai conviventi di fatto la scelta di disciplinare contrattualmente gli aspetti patrimoniali del rapporto concordando la ripartizione dei* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ruoli e le rispettive contribuzioni anche in funzione di una possibile crisi dellaconvivenza.9.2. La predetta ricostruzione dei presupposti e dei criteri di liquidazionedell assegno divorzile non risulta tuttavia pienamente corrispondente al quadro emergente dalla giurisprudenza di legittimità assegnando alla durata delmatrimonio una portata recessiva quanto meno ai fini dell attribuzione delloassegno che non trova riscontro nei principi enunciati dalle più recenti pronunce di queste Sezioni *In proposito pare opportuno richiamare le considerazioni svolte nellasentenza dell 11 luglio 2018 n. 18287 che nel comporre il contrasto insortonella giurisprudenza di legittimità relativamente all individuazione dei criteridi attribuzione e determinazione dell assegno divorzile è pervenuta al superamento non solo dell orientamento precedentemente consolidatosi che assegnava al contributo in questione una funzione eminentemente assistenziale individuandone il presupposto nell inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante da intendersi come insufficienza degli stessi a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e relegando gli altri parametri previsti dalla prima partedell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 al ruolo di semplici criteriper la determinazione del quantum cfr. per tutte * * * 29/11/1990 n. 11490 ma anche dell orientamento successivamente manifestatosi che pur avendo sostituito il pregresso tenore di vita del nucleo familiarecon la mancanza di autosufficienza economica dell istante quale parametrodi riferimento per la valutazione dell inadeguatezza dei mezzi aveva confermato che soltanto all esito di tale valutazione potevano essere presi in considerazione gli altri criteri in funzione esclusivamente determinativa ed ampliativa del quantum cfr. * * I 10/05/2017 n. 11504 . * predetta sentenza queste Sezioni Unite hanno infatti abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell assegno di divorzio in favore di un interpretazione dell art. 5 sesto comma della legge n. 898 del1970 ritenuta più coerente con i principi costituzionali di uguaglianza paridignità dei coniugi libertà di scelta reversibilità della decisione ed autoresponsabilità ribadito il carattere intrinsecamente relativo del parametro della* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023inadeguatezza hanno affermato che l applicazione della norma richiede unavalutazione fondata innanzitutto sulle condizioni economico patrimoniali delleparti da collegare causalmente con gli altri indicatori previsti dalla primaparte dell art. 5 sesto comma al fine di accertare se l eventuale squilibrioesistente all atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio conil sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti infunzione dell assunzione di un ruolo trainante endofamiliare nell ambito ditale verifica è stato riconosciuto un ruolo di cruciale importanza alla duratadel rapporto quale fattore di valutazione del contributo fornito da ciascunconiuge alla formazione del patrimonio comune e di quello dell altro coniugeoltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali sussistenti almomento della cessazione del vincolo cfr. nel medesimo senso * *I 23/01/2019 n. 1882 . Tale fattore è destinato dunque ad operare nonsoltanto in senso limitativo escludendo il diritto all assegno o consentendonela riduzione al di sotto del livello correlato alla valutazione comparativa tra iredditi e le sostanze dei coniugi ma anche in senso ampliativo giustificandone il riconoscimento anche a fronte dell autosufficienza economica dell istante ove lo squilibrio economico patrimoniale rilevabile all epoca della cessazione del rapporto appaia causalmente riconducibile alle scelte compiute infunzione della costituzione del nucleo familiare e della soddisfazione delle esigenze comuni e di quelle dell altro coniuge.Il risalto conferito alla durata del vincolo ed alle scelte compiute dai coniugi strettamente collegato proprio al riconoscimento della funzione nonsolo assistenziale ma anche perequativa compensativa dell assegno divorzile comporta un indubbia valorizzazione del profilo fattuale del rapporto familiare che ha trovato seguito in altre pronunce di questa Corte prima tratutte quella che in tema di divorzio ha affermato che il riconoscimento dellaefficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la successiva decisione in ordine alle relative conseguenze economiche non comporta la cessazione dellamateria del contendere nel giudizio di divorzio e non ne impedisce pertanto* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023la prosecuzione ai fini dell accertamento della spettanza e della liquidazionedell assegno cfr. * * * 31/03/2021 n. 9004 premesso infattiche il fondamento giuridico dell obbligo di corrispondere l assegno deve essere individuato «nella constatazione dell intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell impossibilità di ricostituirlanonché della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei coniugi» è stato precisato che «tale accertamento non inerisce allonella sua effettività contrassegnata dalle vicende concretamente affrontatedai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso anche nellaloro dimensione economica la cui valutazione trova fondamento a livellonormativo nei criteri indicati dall art. 5 sesto comma della legge n. 898 del1970».La valorizzazione delle concrete modalità di svolgimento della vita familiare comporta indubbiamente un ridimensionamento della rilevanza esclusivavicende da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell assegno aprendo la strada ad una più ampia valutazione deirapporti intercorsi tra i coniugi nell ambito della quale occorre tenere contodelle scelte da questi ultimi compiute in funzione della realizzazione di unacomunione materiale e spirituale non solo in costanza di matrimonio ma anche anteriormente all instaurazione del vincolo coniugale ove le stesse appaiano idonee ad incidere sulla concreta ripartizione dei ruoli all interno dellafamiglia nonché per il carattere duraturo delle loro conseguenze e per ilmomento in cui si verifica lo scioglimento del matrimonio a proiettare i loroeffetti anche sulla situazione economico patrimoniale di ciascuno dei coniugiin epoca successiva. Tale allargamento della prospettiva trova d altronde giustificazione nella constatazione dei mutamenti intervenuti nella realtà socialecaratterizzata ormai da un ampia diffusione di forme più o meno stabili diconvivenza di fatto quale esperienza di vita prodromica all instaurazione delvincolo coniugale e dalla conseguente anticipazione delle predette scelte alperiodo di tempo anteriore alla celebrazione del matrimonio la quale vienepertanto a conferire in un numero crescente di casi un crisma formale ad* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023un unione familiare già costituitasi e consolidatasi nei fatti magari anche conla nascita di figli la cui successiva dissoluzione non consente di trascurarenella regolazione dei relativi effetti economici le rinunce ed i sacrifici compiutidalle parti in vista del perseguimento di obiettivi comuni e l apporto da ciascuna di esse fornito alla realizzazione delle aspirazioni individuali ed alla formazione e all accrescimento del patrimonio dell altra nonché i benefici chequest ultima ne ha tratto in termini sia personali che economico professionali.9.3. Tale processo di emersione della convivenza di fatto quale modellofamiliare non necessariamente alternativo all unione fondata sul vincolo matrimoniale ma ad essa variamente collegato ha trovato riconoscimento anche in una recente pronuncia di queste Sezioni Unite che nell esaminare glieffetti della costituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della persistenzadell obbligo di corrispondere l assegno divorzile in caso di scioglimento di unprecedente matrimonio ha già avuto modo di evidenziare la natura composita della realtà sociale caratterizzata dalla coesistenza di modelli familiaridiversi la cui pari dignità fondata sulla Costituzione è stata ritenuta meritevole di tutela indipendentemente dall esistenza di un vincolo coniugale e laconseguente esigenza di una disciplina più attuale e maggiormente satisfattiva degli interessi coinvolti nella regolamentazione delle ricadute patrimonialidella crisi coniugale cfr. * * * 5/11/2021 n. 32019 . * essendostato confermato che la situazione di convivenza non è pienamente assimilabile al matrimonio né sotto il profilo della stabilità né sotto quello delle tuteleofferte al convivente sia nella fase fisiologica che in quella patologica del rapporto si è riconosciuto che in quanto «espressione di una scelta esistenzialelibera e consapevole cui corrisponde anche un assunzione di responsabilità»verso il partner e il nucleo familiare l instaurazione di una stabile convivenzacomporta la formazione di un nuovo progetto di vita con il compagno o lacompagna «dai quali si ha diritto di pretendere finché permanga la convivenza un impegno dal quale possono derivare contribuzioni economiche chenon rilevano più per l ordinamento solo quale adempimento di un obbligazionenaturale ma costituiscono dopo la regolamentazione normativa delle convivenze di fatto come attualmente previsto dall art. 1 comma trentasettesimodella legge n. 76 del 2016 anche l adempimento di un reciproco e garantito* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023dovere di assistenza morale e materiale» per tale ragione si è ritenuto chel instaurazione di una stabile convivenza da parte dell ex coniuge avente diritto all assegno divorzile comporti l estinzione anche per il futuro del dirittoalla componente assistenziale di tale contributo anche se il nuovo nucleofamiliare di fatto abbia un tenore di vita non paragonabile al precedentefermo restando il diritto alla componente compensativa a meno che la stessanon abbia trovato già soddisfazione all interno del matrimonio con la sceltadel regime patrimoniale o con gli accordi intervenuti al momento del divorzio.* un diverso profilo già da tempo la giurisprudenza di legittimità hapreso in considerazione la possibilità di tenere conto della divergenza tra ladurata legale del vincolo coniugale e quella della convivenza effettiva oltreche della parziale sovrapposizione nel tempo tra il rapporto matrimoniale e lacostituzione di un nuovo nucleo familiare ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite ai sensidell art. 9 terzo comma della legge n. 898 del 1970 com è noto infatti aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 419 del 1999 e dell ordinanza n. 491 del 2000 con cui fu dichiarata infondata la questione di legittimità della predetta disposizione nella parte in cui prevedeva quale criteriodi ripartizione la «durata del rapporto» questa Corte ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell istituto tra i quali il periodo di convivenza prematrimonialecoevo al periodo di separazione che precede il divorzio ancorché in tale lassotemporale permanga il vincolo coniugale cfr. ex plurimis * * I23/07/2021 n. 21247 * * lav. 28/04/2020 n. 9263 * *VI 26/02/2020 n. 5268 . * dall affermazione del Giudice delle leggisecondo cui la predetta locuzione impone di tenere conto dell elemento temporale la cui valutazione non può mai mancare ma non attribuisce allo stessouna rilevanza esclusiva tale da ridurre la ripartizione ad un mero calcolo aritmetico consentendo invece di prendere in considerazione altre circostanzeanaloghe a quelle da valutare per la definizione dei rapporti patrimoniali tra iconiugi divorziati e pur ribadendosi la diversità tra la famiglia di fatto e quellafondata sul matrimonio si è riconosciuta alla convivenza «more uxorio» nonuna semplice valenza correttiva dei risultati derivanti dall applicazione del* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023predetto criterio bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale.9.4. * quindi concludersi che nella giurisprudenza di legittimità risultagià ampiamente presente il riconoscimento dell unione di fatto quale modellodi relazione familiare dalla cui instaurazione scaturiscono a carico dei conviventi obblighi di solidarietà morale e materiale destinati a riflettersi anche suquelli derivanti dal matrimonio non solo nel senso di determinare l estinzioneo l affievolimento del diritto all assegno in caso di coesistenza dei due rapporti ma anche nel senso di giustificare una diversa valutazione della duratadel vincolo coniugale ove la costituzione dello stesso abbia fatto seguitosenza soluzione di continuità ad un periodo di convivenza avente connotatidi stabilità tali da consentire di ritenere che il matrimonio abbia rappresentatola formalizzazione di un rapporto già consolidato nella sua effettività.Quanto poi alla possibilità di estendere gli esiti di tale approccio ermeneutico alle unioni civili non merita consenso la tesi sostenuta nelle conclusioni del Procuratore generale secondo cui nel caso in cui la costituzionedell unione sia stata preceduta da un periodo di stabile convivenza l estensione a quest ultima della valutazione finalizzata al riconoscimento dell assegno dovrebbe ritenersi preclusa dal comma sessantacinquesimo dell art. 1della legge n. 76 del 2016 il quale nel disciplinare la cessazione della convivenza di fatto limita l obbligo di solidarietà dell ex convivente alla corresponsione degli alimenti in favore dell altro convivente che versi in stato di bisognoe non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.Tale disposizione dalla quale il Pubblico Ministero ritiene condivisibilmente di poter desumere la volontà del legislatore di escludere qualsiasi equiparazione della convivenza di fatto non solo rispetto alla famiglia fondata sulmatrimonio ma anche rispetto all unione civile non è applicabile alla fattispecie in esame riferendosi a quella radicalmente diversa in cui indipendentemente dalle eventuali intenzioni dei conviventi la convivenza di fatto siconcluda senza che si sia proceduto alla formalizzazione del vincolo altro èinfatti il caso in cui il nucleo familiare costituito in via di fatto si dissolva pereffetto del venir meno della comunione materiale e spirituale di vita instau* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ratasi tra i conviventi i quali scelgano di non dare ulteriore seguito alla lororelazione affettiva altro è quello in cui tale comunione permanga ed anzi sirafforzi per effetto della scelta consapevole e volontaria dei conviventi diconferire alla loro relazione una veste formale fonte di conseguenze diversein caso di successivo scioglimento dell unione. Come correttamente osservatoin dottrina la convivenza che sfoci nel matrimonio ma il ragionamento nonpotrebbe essere diverso in riferimento a quella che conduca alla costituzionedi un unione civile non può essere considerata come tutte le altre in quantoguardandola in modo retrospettivo partecipa della natura del vincolo che l haseguita la cui assunzione testimonia la volontà delle parti non solo d impegnarsi reciprocamente per il futuro a fronte dell intrinseca precarietà delmero rapporto di fatto ma anche di dare continuità alla vita familiare pregressa inglobandone l organizzazione all interno delle condizioni di vita delmatrimonio o dell unione civile.Per analoghe ragioni deve ritenersi inconferente il richiamo ai commicinquantesimo e cinquantaduesimo lett. b dell art. 1 cit. che consentonoai conviventi di fatto di disciplinare con un apposito contratto i rapporti difatto relativi alla loro vita in comune e le modalità di contribuzione alle relativenecessità in relazione alle rispettive sostanze e alla loro capacità di lavoroprofessionale o casalingo la mera circostanza che in mancanza di una regolamentazione estesa anche agli aspetti economico patrimoniali di una possibile crisi del nucleo familiare l accordo raggiunto tra le parti in ordine allaripartizione dei ruoli all interno del nucleo familiare ed alle rispettive contribuzioni sia destinato a perdere efficacia in caso di cessazione della convivenza non consente di ritenere che i predetti profili risultino irrilevanti anchein caso di prosecuzione della stessa sotto la veste formale del matrimonio odell unione civile soprattutto qualora come accade normalmente alla formalizzazione del rapporto non abbiano fatto riscontro significativi mutamentinell organizzazione familiare e nelle condizioni di vita dei conviventi.9.5. L ultimo aspetto della questione sollevata dall ordinanza interlocutoria riguarda la possibilità di tenere conto ai fini del riconoscimento dell assegno in caso di scioglimento dell unione civile del periodo di convivenza chene abbia preceduto la costituzione ove lo stesso risalga in tutto o in parte ad* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 del 2016.Non può condividersi in proposito la tesi sostenuta nella sentenza impugnata e fatta propria anche dal Procuratore generale secondo cui in assenza di una norma transitoria volta ad attribuire efficacia retroattiva alladisciplina introdotta dalla legge n. 76 cit. il riconoscimento della rilevanza delperiodo di convivenza anteriore alla sua entrata in vigore comporterebbe unamodificazione ex post della normativa previgente in quanto implicando l attribuzione di conseguenze giuridiche ad un fatto che ai sensi della disciplinain vigore nel momento in cui si è verificato era considerato neutro ed improduttivo di effetti si tradurrebbe nell individuazione di una fonte di obbligazioniall epoca non prevista in contrasto con il principio d irretroattività della legge.Come si è detto nel caso in cui la costituzione dell unione civile sia statapreceduta da un periodo di convivenza di fatto quest ultima non può essereriguardata come un segmento a sé stante della vita familiare distinto daquello successivo alla formalizzazione del vincolo e produttivo di autonomeconseguenze giuridiche costituendo piuttosto espressione di un unico rapporto iniziato in via di fatto e proseguito senza soluzione di continuità in unaveste diversa il fatto generatore del diritto all assegno non è pertanto individuabile nella cessazione della convivenza di fatto mai concretamente verificatasi e comunque inidonea a determinare l insorgenza del predetto dirittoanche ai sensi della legge n. 76 del 2016 ma nello scioglimento dell unionecivile che in quanto intervenuto successivamente all entrata in vigore dellamedesima legge e quindi assoggettato alla disciplina dalla stessa introdottagiustifica ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell assegno una valutazione estesa all intera durata del rapporto ivi compreso il periodo di convivenza anche se svoltosi in tutto o in parte in epoca anteriore senza checiò si traduca in un applicazione retroattiva della nuova disciplina.Come costantemente affermato da questa Corte infatti il principio d irretroattività della legge comporta che una nuova legge non possa essere applicata oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigorea quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscanogli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia intutto o in parte alle conseguenze attuali e future di esso tale principio non* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023osta invece all applicazione della nuova legge ai fatti agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore ancorchéconseguenti ad un fatto passato quando essi ai fini della disciplina dispostadalla nuova legge debbano essere presi in considerazione in sé stessi prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati dimodoché resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore cfr. tra le altre * * III 2/08/2016 n. 16039 * * I 3/07/2013 n. 16620 * * lav. 3/03/2000 n. 2433 .9.6. Qualora d altronde come nella specie la controversia abbia ad oggetto lo scioglimento di un unione civile costituita da persone del medesimosesso l esclusione della possibilità di prendere in considerazione ai fini delriconoscimento e della liquidazione dell assegno il periodo di convivenza cheha preceduto l entrata in vigore della legge n. 76 del 2016 comporterebbe lafrustrazione delle finalità perseguite dalla medesima legge impedendo di tenere conto delle scelte spesso determinanti anche per il futuro compiutedalle parti nella fase iniziale del rapporto in cui la convivenza ha dovuto necessariamente svolgersi in via di mero fatto per causa ad esse non imputabileessendo all epoca preclusa alle coppie omosessuali la possibilità di contrarreun vincolo formale.In proposito come correttamente osservato dalla Prima Sezione civilenell ordinanza interlocutoria occorre tenere conto anche della genesi delladisciplina delle unioni civili collegata alla sentenza della Corte * 21 luglio2015 * e altri c. Italia con cui fu accertato che lo Stato italiano avevaviolato l art. 8 della CEDU sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare per non avere ancora provveduto all emanazione di una normativa diretta ad attribuire un riconoscimento giuridico alle coppie omosessuali attraverso la previsione di forme di unione civile o di unione registrata.* la propria giurisprudenza secondo cui le coppie omosessualihanno la stessa capacità d instaurare una relazione stabile di quelle eterosessuali e si trovano in una situazione simile per quanto riguarda l esigenza diriconoscimento giuridico e tutela della loro relazione la Corte osservò chel impossibilità di accedere ad un quadro giuridico come quello delle unioni* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023civili o delle unioni registrate impediva alle stesse di ottenere il riconoscimento del loro status e la tutela di alcuni diritti ritenendo insufficiente a talfine la mera possibilità di disciplinare alcuni aspetti della convivenza mediante accordi contrattuali privati pur riconoscendo che in assenza di unaccordo tra gli * membri il legislatore nazionale gode di un certo marginedi discrezionalità nella determinazione dell esatto status conferito da mezzi diriconoscimento alternativi e dei diritti e gli obblighi che ne scaturiscono ritenne che il * italiano avesse ecceduto tale margine non avendo tenuto conto della diffusa accettazione delle coppie omosessuali da parte dellapopolazione italiana e delle sollecitazioni al riconoscimento delle stesse provenienti dalle supreme autorità giudiziarie interne e non avendo dedotto l esistenza di un interesse collettivo prevalente rispetto a quello dei ricorrenti.Tali principi hanno trovato conferma nella successiva sentenza del 14 dicembre 2017 * e altri c. Italia con cui a seguito dell entrata in vigore dellalegge n. 76 del 2016 la Corte * ha dichiarato che lo Stato italiano avevaviolato l art. 8 della CEDU sotto il profilo del rispetto del diritto alla vita familiare per aver rifiutato nel periodo anteriore all entrata in vigore della disciplina delle unioni civili la trascrizione del vincolo coniugale contratto all estero da coppie omosessuali anche in forma diversa dal matrimonio premesso che la nuova disciplina consentendo alle persone che abbiano contratto matrimonio unione civile o altra corrispondente unione all estero diottenere la trascrizione del vincolo in Italia sembra offrire più o meno lastessa tutela del matrimonio in ordine alle esigenze fondamentali di una coppia che ha una relazione stabile e seria la Corte ha ritenuto che il rifiuto ditrascrivere il matrimonio sotto qualsiasi forma avesse lasciato i ricorrenti inuna situazione di vuoto giuridico impedendo agli stessi di ottenere il riconoscimento formale dell esistenza giuridica della loro unione ed ostacolandolinella vita quotidiana senza che a giustificazione di tale situazione fosse stataaddotta la sussistenza di interessi collettivi prevalenti.Le considerazioni svolte a sostegno delle predette decisioni trovano peraltro ampio riscontro nella giurisprudenza precedente e successiva dellaCorte * la quale dopo aver affermato che la nozione di «famiglia» di cuiall art. 8 della CEDU non è limitata alle sole relazioni fondate sul matrimonio* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023ma si estende anche ai legami familiari di fatto in cui le parti convivono al difuori del matrimonio ovvero senza essere coniugate cfr. sent. 18/12/1986* e altri c. Irlanda 3/04/2012 * der * c. Paesi * hachiarito che in tale nozione deve ritenersi compresa anche una coppia omosessuale che vive una relazione stabile cfr. sent. 7/11/2013 * ealtri c. Grecia 19/02/2013 X e altri c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * e * c.[OSCURATO:PERSONA] la quale si trova in una situazione sostanzialmente analoga a quelladi una coppia eterosessuale per quanto riguarda la necessità di un riconoscimento formale e di una tutela della relazione cfr. sent. 13/07/2021 *tova e altri c. * precisato inoltre che gli * membri hanno l obbligopositivo di garantire il rispetto dei diritti previsti dall art. 8 anche nei rapportitra privati cfr. sent. 5/09/2017 * c. Romania è stata riconosciutaagli stessi ai sensi dell art. 14 della CEDU in combinato disposto con l art. 8la facoltà di limitare l accesso al matrimonio alle sole coppie eterosessuali cfr. 24/06/2010 * e * c. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] * e *c. Francia affermandosi tuttavia che l intenzione di creare una vita familiarepuò in casi eccezionali rientrare nell ambito della tutela assicurata dall art.8 specialmente nel caso in cui il fatto che la vita familiare non sia ancorapienamente instaurata non sia imputabile al ricorrente cfr. sent. 22/06/2004 * e altri c. Romania 30/07/2016 * e * c. Italia .* prospettiva emergente dalle predette pronunce improntata all osservanza degli obblighi positivi che scaturiscono dal rispetto del diritto allavita familiare negare rilevanza alla convivenza di fatto tra persone del medesimo sesso successivamente sfociata nella costituzione di un unione civileper il solo fatto che la relazione ha avuto inizio in epoca anteriore all entratain vigore della legge n. 76 del 2016 si tradurrebbe inevitabilmente in unaviolazione dell art. 8 della CEDU oltre che in un ingiustificata discriminazionea danno delle coppie omosessuali il cui proposito di contrarre un vincolo formale non ha potuto concretizzarsi se non a seguito dell introduzione delladisciplina delle unioni civili a causa della precedente mancanza di un quadrogiuridico idoneo ad assicurare il riconoscimento del relativo status e dei dirittiad esso collegati.9.7. In conclusione la questione sollevata dall ordinanza interlocutoria* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023può essere risolta mediante l enunciazione del seguente principio di diritto«In caso di scioglimento dell unione civile la durata del rapporto previstadall art. 5 sesto comma della legge n. 898 del 1970 richiamato dall art. 1comma venticinquesimo della legge n. 76 del 2016 quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all assegno infavore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado diprocurarseli si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell unione ancorché lo stesso si sia svolto in tuttoo in parte in epoca anteriore all entrata in vigore della legge n. 76 cit.».Alla stregua di tale principio non può condividersi la sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso la possibilità di tenere conto ai fini del riconoscimento del diritto all assegno in favore della ricorrente della perdita di chances da quest ultima asseritamente subìta a causa del trasferimento da *zia a Pordenone e delle scelte professionali compiute in funzione dell instaurazione del rapporto familiare con la controricorrente in quanto risalenti all epoca in cui fu intrapresa la convivenza di fatto con quest ultima anteriore siaalla costituzione dell unione civile che all entrata in vigore della legge n. 76del 2016 non avente portata retroattiva e ad avviso della Corte territorialenon recante una disciplina specifica della fattispecie.10. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale con il rinvio della causa allaCorte d appello di Trieste la quale dovrà procedere in diversa composizionead un nuovo accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimentodell assegno da valutarsi in relazione alla diversa prospettiva temporale segnata dall estensione della durata del rapporto al periodo di convivenza cheha preceduto la costituzione dell unione civile.* conseguentemente assorbiti il quarto motivo avente ad oggettol accertamento dei presupposti necessari per il riconoscimento dell assegnoed il ricorso incidentale riguardante la ripetizione delle somme corrispostenel corso del giudizio ed il regolamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] di rinvio provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.* imposto dalla legge Numero registro generale 27008/2020Numero sezionale 404/2023Numero di raccolta generale 35969/2023Data pubblicazione 27/12/2023 *rigetta il primo motivo del ricorso principale accoglie il secondo ed il terzodichiara assorbito il quarto motivo ed il ricorso incidentale cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di *ste in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasiforma per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche supportielettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nellasentenza.Così deciso in Roma il 26/09/2023Il Consigliere estensoreIl Presidente* **rigetta il primo motivo del ricorso principale accoglie il secondo ed il terzodichiara assorbito il quarto motivo ed il ricorso incidentale cassa la sentenzaimpugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di *ste in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Dispone che in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasiforma per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche supportielettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nellasentenza.Così deciso in Roma il 26/09/2023Il Consigliere estensoreIl Presidente* *
Sentenza Cassazione n. 35969/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris