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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1972

ECLI:EU:C:1972:51
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61971C0055

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 7 GIUGNO 1972 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Le cause odierne vertono tutte su problemi di inquadramento di alcuni dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], e più precisamente si tratta del passaggio dal grado C 1 alla carriera B 5/B 4 (cause 86 e 87-71) e del passaggio dal grado B1 alla carriera A 7/A 6 (nelle rimanenti cause).

Il passaggio non è semplice: la tabella di cui all'art. 66 dello statuto prevede per il grado C 1 uno stipendio superiore a quello previsto per l'ultimo scatto del grado B 5 e dallo scatto 3 del grado B 1 lo stipendio è superiore all'ultimo scatto del grado A

7. Per di più lo statuto nulla prevede nell'ipotesi di passaggio di categoria, specie per quel che riguarda il nuovo inquadramento.

Con la decisione del 10 marzo 1971, relativa alla determinazione dei criteri per l'inquadramento, la [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di risolvere i problemi connessi al passaggio di categoria.

Questa decisione, publicata nel bollettino del personale del 15 aprile 1971, introduce il seguente principio: in linea di massima, un dipendente che viene promosso alla categoria superiore viene inquadrato nel grado iniziale della carriera.

Lo scatto si determina in modo che lo stipendio sia pari o leggermente superiore a quello percepito nella categoria inferiore.

Se non è possibile definire lo scatto secondo questi criteri, il dipendente viene inquadrato nello scatto più basso del grado attribuitogli.

Se tale inquadramento implica una diminuzione di stipendio, pur tenendo conto degli aumenti biennali di scatto di cui all'art. 44, il dipendente continua a percepire lo stipendio che riscuoteva nel grado inferiore.

La decisione è entrata in vigore il 1 o febbraio 1971.

I suoi effetti si estendevano però anche alle promozioni effettuate dal marzo 1970, cioè alle promozioni dalla categoria B alla categoria A, nelle quali però lo scatto non era stato determinato in attesa della nuova disciplina.

Questa decisione si applica anche a tutti i ricorrenti delle cause odierne, risultati vincitori di vari concorsi a posti delle carriere A 7/A 6 e B 5/B

4. I bandi di concorso specificavano però che i posti sarebbero stati occupati compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

I ricorrenti delle cause 55 a 76-71 venivano informati — tra il 6 maggio 1970 e il 4 gennaio 1971 — di essere stati promossi amministratori della carriera A 7/A 6 a decorrere dalle date rispettivamente indicate nelle comunicazioni.

In via temporanea si teneva in sospeso la determinazione dello scatto.

Gli scatti venivano stabiliti con vari provvedimenti del 3 giugno 1971, emanati ispirandosi ai criteri della decisione generale di cui sopra.

Uno dei ricorrenti veniva inquadrato nel grado A 7, 5 o scatto, mentre gli altri erano collocati al 6 o scatto, cioè l'ultimo.

I dopendenti che nel grado B 1 percepivano uno stipendio superiore a quello che sarebbe loro spettato al grado A 7 (cioè quelli inquadrati negli scatti superiori al 3), venivano avvertiti nel provvedimento di nomina, che avrebbero continuato a percepire lo stipendio corrispondente al grado B

1. Inoltre, in virtù dell'art. 44, veniva conservata l'anziantà maturata nel grado B 1, che si cumulava con quella del nuovo inquadramento, al termine del biennio così maturato si sarebbe regolarizzata la posizione dell'interessato attribuendogli il corrispondente scatto nel grado A 7, come prevede l'art. 46.

I dipendenti che nel grado B 1 percepivano uno stipendio non superiore a quello del grado A 7, che cioè sarebbero- stati remunerati in base al nuovo inquadramento, venivano informati con lettera della direzione generale del personale e dell'amministrazione che il loro stipendio sarebbe ridiventato quello del grado B 1 nel momento in cui nel nuovo grado fosse spettato loro uno stipendio inferiore a quello teoricamente percepito con la maturazione degli scatti in B 1; inoltre si specificava che non si poteva rivendicare lo stipendio percepito nel precedente inquadramento in caso di passaggio allo scatto superiore nel nuovo grado, il che avrebbe comportato che lo stipendio fosse uguale o anche superiore al precedente.

Nei casi dei ricorrenti delle cause 86, 87 e 95-71, i provvedimenti di nomina vennero emanati dopo l'adozione della decisione generale che stabiliva i criteri d'inquadramento da seguire nei passaggi di categoria.

In questo caso l'attribuzione dello scatto non veniva tenuta in sospeso, lo scatto veniva determinato in base a detti criteri.

Per questi passaggi, la [OSCURATO:PERSONA] procedette come nei casi precedenti, cioè i dipendenti venivano inquadrati nell'ultimo scatto del grado inferiore della nuova carriere (B 5/4 opp.

A 7/6).

Poiché i nuovi stipendi dei dipendenti promossi erano inferiori a quelli percepiti in precedenza, veniva espressamente disposto che gli stipendi già percepiti continuassero a venir versati, sempre restando salve le dispositioni degli artt. 44 e 46 dello Statuto.

Alla nomina si accludeva una lettera esplicativa — almeno così si fece per la ricorrente della causa 95-71 — del tipo già illustrato.

Gli interessati pero non gradirono questo sistema.

Ad eccezione della ricorrente di cui alla causa 95-71, essi presentavano reclami amministrativi a norma dell'art. 90 all'autorità che ha il potere di nomina.

In tutti i reclami si faceva osservare che l'inquadramento all'ultimo scatto del grado della carriera superiore costituiva un'arbitraria modifica delle condizioni elencate nel bando di concorso.

Fino a quel momento i casi analoghi erano stati risolti applicando l'art. 46 dello statuto, cioè gli interessati erano stati inquadrati in quello scatto della nuova carriera che consentiva di percepire uno stipendio almeno pari a quello percepito in precedenza, qualora l'inquadramento all'ultimo scatto avesse implicato uno stipendio inferiore a quello già percepito dall'interessato.

Questo criterio era stato anche applicato in alcune recenti promozioni dalla categoria C al grado B

4. Sarebbe quindi stato opportuno annullare la decisione generale del 10 marzo 1971 e inquadrare gli interessati secondo i dettami dell'art. 46, cioè attribuire loro il grado A 6 oppure il erado B

4. I reclami venivano respinti: l'autorità che ha il potere di nomina è del parere che la dicisione litigiosa sia conforme allo statuto.

Lo statuto non impone alcun obbligo di inquadrare i dipendenti promossi ad uno scatto superiore; in particolare non è l'art. 46 la norma che disciplina questi passaggi, di categoria.

Comunque il criterio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] garantiva agli interessati lo stipendio percepito in precedenza.

Tutti gli interessati sono stati avvertiti (ad eccezione della ricorrente nella causa 86-71), anche se dopo la scadenza del termine di cui all'art. 91 dello statuto. i presenti ricorsi sono stari promossi il 3 agosto, il 14 ottobre, il 15 ottobre e il 19 novembre 1971.

Le conclusioni — che molto sovente coincidono — sono in sostanza queste:

1. Annullamento della decisione generale 10 marzo 1971 circa la determinazione dei criteri d'inquadramento (nel ricorso 95-71 si impugna anche la decisione per illegittimità).

2. Declaratoria che l'inquadramento di un dipendente, cui viene attribuito un posto in una categoria superiore, va eseguito applicando le disposizioni dell'art. 46 dello statuto per quanto riguarda grado e scatto.

3. Annullamento delle decisioni di nomina in quanto gli inquadramenti in A 7/6 e A 7/5 oppure B 5/4 sono stati effettuati senza determinare l'anzianità di scatto.

4. Declaratoria che i ricorrenti, al momento dell'entrata in vigore delle varie decisioni di nomina, devono venir inquadrati in vari scatti dei gradi A 6 o B 4 (con o senza indicazione dell'anzianità di scatto) e devono venir versati i relativi arretrati di stipendio.

5. Annullamento del silenzio-rifiuto opposto al ricorso amministrativo (punto che manca nel ricorso 95-71, mentre nei ricorsi 86 e 87-71 la conclusione è integrata dalla frase: «in quanto occorra, annullare la reiezione del ricorso amministrativo»).

Vediamo ora come si presentano queste conclusioni.

1. Dopo quel che si è premesso, è evidente che il problema principale della controversia è quello di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia legittimamente stabilito il principio secondo cui, in caso di passaggio di categoria, il dipendente deve sempre essere inquadrato nello scatto più basso del grado inferiore della nuova carriera, oppure se dallo statuto non si debba arguire — come fanno i ricorrenti — che l'inquadramento si deve effettuare secondo i dettami dell'art. 46, che recita: «Il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale, pari o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto di tale grado».

Nella presente controversia i ricorrenti sono del parere — almeno ciò risulta da un gruppo di censure — che si commette violazione di altre norme dello statuto, cioè degli artt. 62 e 66, se i dipendenti promossi che passano di categoria non si inquadrano in base alle disposizioni dell'art. 46 dello statuto, cioè lo stipendio si mantiene invariato inquadrando l'interessato al grado e allo scatto corrispondenti della carriera superiore.

Onde corroborare la loro tesi, i ricorrenti si richiamano alla prassi finora seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri organi comunitari, che in sostanza è identica. [OSCURATO:PERSONA] si difende invocando i criteri amministrativi adottati nella politica del personale, impostata secondo le esigenze e disponibilità del bilancio.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] gode di una certa libertà nell'organizzazione dei servizi e nell'impiego di posti previsti dall'organico, libertà che talvolta le consente di derogare alle norme che per i ricorrenti costituiscono l'unica disciplina.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] si richiama al sistema di carriere previsto dallo statuto; se si applicasse rigidamente il criterio propugnato dai ricorrenti, si pregiudicherebbero le possibilità di carriera dei dipendenti A 7 e B

5. All'esame di tali argomenti si può premettere che i riferimenti alla prassi seguita in passato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri organi comunitari sono poco conferenti.

Il nocciolo della questione posta con il primo mezzo è piuttosto un problema strettamente giuridico, cioè si deve stabilire se dallo statuto si possa desumere il principio che si deve applicare l'art. 46 a casi come la fattispecie, oppure se al contrario i principi emananti dallo statuto consentono di affermare che il criterio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedere all'inquadramento dei dipendenti promossi ha costituito una soluzione più opportuna.

È chiara l'impossibilità di applicare direttamente l'art. 46 dello statuto a ipotesi come quella in esame.

Questa disposizione è contenuta nel capitolo 3 dello statuto («Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione») e segue immediatamente l'art. 45, cioè la norma che stabilisce che la promozione «. . . comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene».

In questa ipotesi la disposizione calza a pennello ed ha inoltre la funzione di determinare l'anzianità di scatto, per il dipendente promosso ad una categoria superiore, grazie ai cosiddetti «scatti virtuali».

Per contro l'indole della norma la rende inadeguata a determinare il grado , giacché presume che tale scelta sia già stata effettuata in base ad altre norme statutarie.

Al massimo si potrebbe pensare all'applicazione analogica dell'art. 46.

Che essa in pratica sia possibile e concepibile lo dimostra la prassi seguita in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA].

Resta ora da vedere se l'applicazione analogica dell'art. 46 sia l'unica soluzione possibile offerta dallo statuto.

Per questo esame non è di grande aiuto la giurisprudenza invocata dai ricorrenti, cioè la sentenza 15-64 e 60-65 (Raccolta 1966, pag. 623) .

In questo caso si trattava di rivalutare un posto dopo l'entrata in vigore dello statuto e dei suoi allegati.

Se in quest'occasione è stata utile l'applicazione analogica dell'art. 46, trattandosi di casi in cui il grado era chiaramente determinato dallo statuto, mentre si doveva stabilire solo lo scatto; tenendo particolarmente conto dell'entità dello stipendio che detto scatto implicava — e la sentenza ha posto l'accento su questo punto — non se ne desume necessariamente che lo stesso sistema in un caso diverso, cioè del passaggio da una categoria a quella superiore, possa applicarsi sic et simpliciter.

Lascio dunque in sospeso il problema dell'applicazione analogica dell'art. 46.

È anche tacile dimostrare che la tesi dei ricorrenti non può fondarsi sugli artt. 62 e 66 dello statuto e sul principio della conservazione dello stipendio emanante dall'art. 46, 2 o comma, 2 o capoverso.

L'art. 62 stabilisce che un dipendente ha diritto allo stipendio «relativo al suo grado e scatto».

L'art. 66 contiene la tabella degli stipendi.

Il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] talvolta deroga da tali principi (ad esempio se lo stipendio si calcola in base a quello della categoria inferiore).

Tale sistema però non va interpretato come violazione dello statuto, anzi si può sostenere che le deroghe a favore dei dipendenti sono ammissibili se si rivelano necessarie in situazioni eccezionali, al fine di tutelare diritti che i singoli hanno acquistato a giusto titolo.

Per quel che riguarda il principio dell'art. 46, 2 o comma, 2 o capoverso, secondo il quale un dipendente nel nuovo grado non può percepire uno stipendio inferiore a quello percepito nel grado precedente, si potrebbe sostenere che il principio, per i suoi mezzi logici, si riferisce solo alle promozioni in senso stretto.

Volendo attribuire alla disposizione una portata più ampia e volendola assumere come parametro anche nei casi in cui vi è passaggio di categoria, non si deve interpretare la disposizione nel senso che l'entità dello stipendio può essere determinata solo mediante un inquadramento adeguato nella carriera superiore.

Del pari si può affermare che il principio è rispettato se — come dispone la decisione generale della [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo 1971 — si continua a versare lo stipendio percepito in precedenza oppure se all'interessato viene corrisposta una indennità di conguaglio.

Il mio collega Gand si era dichiarato favorevole a quest'ultima prospettiva nella causa 11-65 (Raccolta 1965, pag. 1259) , vertente sul criterio da seguire onde conservare invariato lo stipendio di una dipendente di grado C 1 anche dopo la sua promozione in B 5, grado che implicava uno stipendio inferiore.

Non si può obiettare che queste indennità, secondo lo statuto, devono venir versate solo in certi casi, ma non in situazioni come quella della fattispecie.

Lo statuto disciplina in modo insufficiente (lo riconoscono anche le parti) i passaggi di categoria: nei casi come la fattispecie, non vedo perché un'indennità di conguaglio, corrisposta applicando per analogia le disposizioni dello statuto, dovrebbe rappresentare una soluzione meno equa e meno accettabile della soluzione offerta dall'art. 46 e preferita dai ricorrenti.

Vista l'insufficienza della disciplina specifica in materia di passaggio di categoria, è necessario far ricorso alla disciplina generale dello statuto, ispirandosi ai principi su cui essa si fonda.

Prima caratteristica dello statuto è quella di fondarsi sul sistema di carriere definite dall'art. 5.

La tecnica del sistema è stata sottolineata nella giurisprudenza (causa 33-67 — Raccolta 1968, pag. 180 ) ed anche i miei colleghi Lagrange e J. Gand ne hanno illustrato gli aspetti (cause 11-65 e 33-67).

Il sistema si impernia sul principio che le assunzioni si fanno al grado iniziale della categoria.

Gli inquadramenti nella categoria superiore devono essere fatti normalmente allo scatto più basso (come è stato sottolineato nella sentenza 33-67).

Partendo da questi principi — cui si ispira l'idea di carriera — i dipendenti possono esser promossi ai gradi superiori solo dopo aver prestato servizio per un certo tempo, il che permette loro di acquisire un'esperienza sufficiente.

Inoltre dall'esame comparativo dei rispettivi meriti dei candidati deve risultare che il candidato prescelto è effettivamente meritevole di promozione.

Il passaggio di categoria per effetto di una promozione rappresenta invece un'eccezione piuttosto rara, quindi è logico che non ci si sia preoccupati di disciplinare minuziosamente la materia.

Qualora si decida di seguire questa via, l'art. 45 dello statuto prescrive che venga bandito un concorso, onde vagliare le capacità dei candidati a svolgere le mansioni tipiche della carriera superiore.

In sostanza i promossi vengono equiparati ai dipendenti già inquadrati nella categoria superiore al grado iniziale.

A mio avviso ciò significa che sia i dipendenti promossi alla categoria superiore per i loro meriti, sia quelli inquadrati immediatamente in quella categoria devono fornire buone prestazioni per un certo tempo prima di poter ottenere la promozione al grado superiore.

Mi pare invece contrario allo spirito di questo sistema collocare un dipendente che passa di categoria nel grado più alto della carriera superiore solo in considerazione dello stipendio percepito in precedenza, cioè determinare il suo inquadramento nella nuova carriera in base ad elementi (stipendio e anzianità nella carriera precedente) che nulla hanno a che vedere con l'esperienza ed i meriti acquisiti nella carriera superiore.

Non dovrebbe essere ammissibile che in tali casi i dipendenti che passano di categoria vengano inquadrati in un grado e scatto più alti di quelli di dipendenti che già sono di categoria superiore e che durante la loro carriera hanno acquisito una specifica esperienza di lavoro.

Queste considerazioni dovrebbero essere sufficienti per risolvere il problema attuale: la conclusione logica è che i passaggi di categoria, meglio che dall'applicazione analogica dell'art. 46 dello statuto, sono regolati dal principio stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione generale.

E ancora importante rilevare che il principio stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] esclude il rischio della disparità di trattamento, poiché si risolve sempre in un inquadramento nel grado più basso della carriera superiore.

Se invece si applicasse in via analogica l'art. 46, onde giungere alla conclusione auspicata dai ricorrenti, la possibilità di essere inquadrati nel grado più alto della carriera superiore dipenderebbe dal fatto che un posto vacante di questo tipo deve essere previsto dall'organigramma.

Giustamente la [OSCURATO:PERSONA] osserva che questo problema rientra nella sfera della sua discrezionalità amministrativa e nella sua facoltà di disporre dei posti previsti dal bilancio.

La questione non si presta quindi ad un controllo oggettivo.

D'altro canto l'obbligo di applicare sistematicamente l'art. 46 potrebbe sovente essere d'ostacolo al passaggio di categoria.

Poiché l'amministrazione è libera di organizzare i propri servizi e di destinare i posti previsti nel bilancio, nulla le impedisce di occupare i posti dei gradi più elevati di una determinata carriera mediante promozioni o mediante nuove assunzioni, coprendo i posti nei gradi inferiori con concorsi interni riservati ai dipendenti delle Comunità.

Questo procedimento è stato seguito senza provocare dissensi in occasione della nomina oggetto della causa 11-65.

Con questo criterio — rigorosa applicazione dell'art. 46 dello statuto — i dipendenti del grado B 1 non potrebbero accedere alla categoria A mediante concorso.

Il rigido principio ritenuto equo dai ricorrenti si ritorcerebbe in sostanza contro il personale stesso.

Queste considerazioni sono molto importanti al fine di stabilire se la disciplina generale elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia conciliabile con quelle norme oggettive, che escludono ogni discrezionalità, e con i principi fondamentali dello statuto.

Aggiungo che alcune obiezioni dei ricorrenti, ulteriormente avanzate per controbattere le conclusioni cui sono giunto finora non riescono a far modificare il mio giudizio.

Ad esempio l'obiezione che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] può far sì che per un certo periodo venga corrisposto lo stipendio previsto per la categoria B, poi quello previsto per la categoria A e poi ancora quello previsto per la categoria B, ecc.

L'altalena è innegabile e decisamente riprovevole.

Poiché però questo sistema è l'unico che consenta di non ledere diritti regolarmente aquisiti e poiché le difficoltà che esso comporta non sono insormontabili, non è il caso di formalizzarsi su questi piccoli inconvenienti finché non sarà modificato lo statuto e non sarà disciplinato in modo esauriente il passaggio di categoria.

Lo stesso dicasi per l'osservazione secondo cui, talvolta, tale sistema implica che dipendenti di categoria B, inquadrati in gradi diversi, dopo la promozione in categoria A si ritrovano inquadrati nello stesso grado.

Anzitutto l'ipotesi è puramente teorica, comunque un simile modo di procedere non mi pare poi così inaccettabile.

Nello stesso grado si ritrovano tutti i dipendenti che iniziano una carriera superiore, per la quale sono richiesti gli stessi requisiti e quindi è logico che la posizione di partenza sia uguale per tutti.

Inoltre sono previste piccole differenze nel computo dello stipendio, così stabilisce la decisione generale della [OSCURATO:PERSONA] sui criteri d'inquadramento, affinché almeno le remunerazioni, e quindi le future promozioni, rispecchino le distinzioni di graduatoria.

In conclusione, gli argomenti su cui si fondava il primo mezzo, mirante a far sancire l'incompatibilità della decisione del 10 marzo 1971 con alcune norme dello statuto, si rivelano inconsistenti e quindi non vi è motivo di annullare la decisione impugnata.

2. Una seconda serie di censure si riferisce ad una presunta violazione degli artt. 44 e 46 dello statuto.

I ricorrenti affermano che il sistema seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul presupposto che continui la carriera virtuale dell'impiego precedente, poiché l'anzianità di scatto maturata e l'inquadramento sono determinanti sia per il normale passaggio previsto dall'art. 44, sia per le promozioni.

Ciò è però inconciliabile con i principi dello statuto.

Inoltre la decisione della [OSCURATO:PERSONA], in virtù della quale i dipendenti sono inquadrati nello scatto più basso del grado iniziale della nuova carriera, violerebbe il divieto di tener conto degli scatti virtuali maturati oltre detto scatto.

A queste censure la [OSCURATO:PERSONA] oppone anzitutto un'eccezione di irricevibilità: la decisione criticata, nei punti di cui trattasi, presenterebbe ulteriori vantaggi per gli interessati.

Quindi essi non avrebbero alcun interesse a criticare il provvedimento e ad ottenerne l'annullamento parziale.

Chiarisco anzitutto che l'obiezione della [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un malinteso.

In effetti i ricorrenti non desiderano l'annullamento parziale della decisione, anzi essi sono convinti che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] sia necessario per evitare che sia ridotto lo stipendio in caso di passaggio di categoria, pur se così facendo non si rispettano alcune norme dello statuto.

Ne consegue che il regolamento emanato dalla [OSCURATO:PERSONA] è irregolare nella sostanza, il che comporterebbe l'annullamento dell'intero regolamento.

Sotto questo aspetto cade l'eccezione d'irricevibilità, specie dal momento che non è necessario provare un legittimo interesse per muovere determinate censure a sostegno di una domanda ricevibile.

Per quanto riguarda il contenuto obiettivo della critica, è determinante il principio contenuto nell'art. 46 che recita: «In nessun caso il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente».

A questo proposito ho già rilevato che questa redazione e il nesso logico dell'articolo autorizzano a supporre che il principio si riferisca solo al caso in cui vi sia promozione vera e propria, quindi permane il dubbio se esso possa applicarsi anche al passaggio di categoria.

Partendo dal presupposto che l'art. 46 esprime un principio fondamentale, che disciplina sistematicamente ogni passaggio di categoria, si potrebbe ritenere che il principio è rispettato se non diminuisce lo stipendio.

Come osservava il mio collega Gand, il versamento di un' indennità di conguaglio è un mezzo del tutto adeguato a raggiungere lo scopo. [OSCURATO:PERSONA] fa giustamente rilevare che si può dedurre dall'art. 46 anche il principio che lo stipendio base deve rimanere immutato e la carriera non deve venir pregiudicata nei limiti del possibile.

Se si tengono presenti questi principi e se si pensa che in caso di passaggio di categoria è incompatibile con il sistema base dello statuto (carriere) il salto di grado, viste la lacune dello statuto in materia, pare che l'unica soluzione logica sia quelle di ricorrere alla fictio juris delle carriere virtuali, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA].

Questo non costituisce in sostanza una violazione degli artt. 44 e 46 dello statuto bensì una razionale applicazione di queste norme ad una situazione che non può risolversi osservando alla lettera tutte le disposizioni dello statuto.

Nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non ravviso nemmeno una violazione della parte dell'art. 46 dello statuto che, come conferma la sentenza Brembati (Raccolta 1970, pag. 623) esclude la possibilità di computare gli scatti d'anzianità virtuali dopo l'ultimo scatto in un determinato grado.

Infatti gli scatti non continuano a calcolarsi anche dopo il termine della carriera, passando a quella A 7/A 6, ma vengono calcolati solo nell'ambito della normale carriera suddivisa in scatti virtuali per praticità, nella fattispecie si considera l'intera carriera fino al erado B

1. Vi e ancora il richiamo dei ricorrenti alla disciplina delle pensioni di cui all'art. 77, n. 3 dello statuto e l'affermazione che il metodo usato dalla [OSCURATO:PERSONA] può implicare un pregiudizio per quanto riguarda le spettanze di pensione, giacché gli stipendi base percepiti nel grado e nello scatto degli ultimi tre anni costituiscono il parametro fondamentale per la determinazione dell'entità della pensione.

Prescindendo dal fatto che la censura è stata mossa solo nella replica, si può dire che lo statuto non prescrive tassativamente che con il passaggio di categoria lo stipendio deve rimanere invariato, ma stabilisce che se possibile, lo stipendio non venga diminuito; per questo motivo sono state istituite le indennità di conguaglio.

Gli eventuali inconvenienti nel computo della pensione non sono quindi esclusi.

Se però si parte dal presupposto che nel passaggio di categoria anche lo stipendio base deve rimanere immutato, è inevitabile riconoscere che lo statuto presenta una lacuna sotto il profilo della disciplina delle pensioni e quindi, volendo applicare razionalmente l'art. 77, si può affermare che, per conservare tutti i vantaggi del precedente inquadramento, si deve ricorrere al sistema della carriera virtuale anche per determinare la pensione, che va cioè calcolata in base all'ultimo inquadramento teorico prima del collocamento a riposo.

Si può quindi concludere che anche le affermazioni dei ricorrenti quanto ai requisiti posti dagli artt. 44, 46 e 77 dello statuto non dimostrano la loro incompatibilità con il principio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] e non mettono in rilievo la necessità di disciplinare i passaggi di categoria e gli inquadramenti relativi con le stesse norme che disciplinano le promozioni.

3. Resta da esaminare la censura della violazione del principio di non discriminazione, che si compone di due elementi.

Nei ricorsi da 55 a 76-71 si sottolinea che la decisione 10 marzo 1971 ha applicazione retroattiva solo per il passaggio dalla categoria B alla categoria A, ma non per il passaggio dalla categoria C alla categoria B. I passaggi dalla categoria C alla categoria B nel periodo contemplato dalla decisione del 10 marzo 1971, sono stati disciplinati in base all'art. 46 dello statuto.

D'altro canto si osserva (e ciò vale per tutti i ricorsi) che anche dopo il 1 o febbraio 1971 (cioè dopo l'entrata in vigore della decisione generale del 10 marzo 1971) vi sono ancora stati passaggi dalla categoria C alla categoria B disciplinati in modo anomalo, cioè in base all'art. 46 dello statuto.

Vediamo come stanno le cose: a) La prima parte della censura, che dovrebbe portare all'annullamento parziale della decisione (almeno nel punto in cui sancisce la retroattività per le promozioni dalla categoria B alla categoria A), è stata controbattuta dalla [OSCURATO:PERSONA] con l'affermazione che per i passaggi alla categoria B non è stata prevista la retroattività poiché le decisioni di nomina non formulavano alcuna riserva in merito.

Tale riserva poteva essere considerata superflua in quanto per i posti di grado B il problema di bilancio era diverso.

I posti disponibili in B 4 erano talmente numerosi che l'attribuzione di alcuni di essi a dipendenti di grado C 1 non avrebbe pregiudicato le possibilità di carriera degli altri dipendenti già in B

5. Prima di stabilire se questo modo di vedere è ortodosso, ricorderò che in quel periodo la situazione era ancora confusa, il criterio da seguire per disciplinare i passaggi di categoria era ancora incerto.

Poiché non pareva evidentemente illegittimo il ricorso all'art. 46 dello statuto, si poteva ritenere probabile che il sistema sarebbe stato seguito anche in futuro.

Sotto questo profilo però si deve ammettere che le esigenze del bilancio in quel momento erano quelle che avevano peso determinante sui criteri applicati nei passaggi di categoria.

Ritengo perciò che la prima parte della censura di discriminazione non possa venir attesa.

Tale conclusione è inevitabile nonostante la pretesa abbondanza di posti B 4 disponibili, ai quali si aggiungevano pure parecchi posti vacanti di grado A

6. Non è il caso di controllare se ciò corrisponda a verità. [OSCURATO:PERSONA] ha piena libertà di disporre del proprio organico e non è escluso che abbia preferito riservare ad altri servizi eventuali posti disponibili A

6. b) Quanto alla seconda parte della censura, si deve premettere che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha giustamente contestato la ricevibilità nei ricorsi 86, 87 e 95-71, osservando che la censura è tardiva perché formulata solo nella replica.

L'eccezione è inutile, poiché è evidente che la censura si fonda su dichiarazioni fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la presentazione dei ricorsi, in cause diverse, connesse con le tre in questione.

Scatta quindi automaticamente la norma del regolamento di procedura che sancisce l'irricevibilità dei mezzi tardivi.

Anche quanto alla sostanza mi pare impossibile accogliere il punto di vista dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le decisioni con cui alcuni dipendenti sono passati dalla categoria C al grado B 4 — e che ora sono l'oggetto principale delle impugnazioni — sono state emanate il 29 gennaio, il 22 febbraio e il 25 febbraio 1971, cioè prima che fossero emanati i provvedimenti relativi ai criteri d'inquadramento.

Come risulta dai documenti del fascicolo, la decisione è stata adottata con molto ritardo, quindi era inevitabile attribuirle efficacia retroattiva.

Allorché le promozioni furono decretate, non era quindi possibile violare scientemente un provvedimento inesistente, anzi l'amministrazione aveva buone ragioni di credere che si dovesse ulteriormente seguire la prassi corrente, cioè l'applicazione dell'art. 46.

Questi elementi consentono di escludere che vi sia stata discriminazione.

A proposito di discriminazione si fa ancora osservare che, alla fine di agosto, cioè allorché la ricorrente della causa 95-71 è stata inquadrata secondo le disposizioni della decisione generale, un dipendente del ramo scientifico di grado B 3 è passato nella carriera A 8/A 5 con inquadramento immediato in A

7. Questo modo di procedere si giustifica con la considerazione che in questi casi non è necessario il concorso, inoltre la carriera scientifica si articola in modo diverso da quella amministrativa e quindi l'applicazione dell'art. 46 è più opportuna della disciplina generale in materia di passaggio di categoria.

Per di più si tratta probabilmente di un caso sporadico.

Anche se in questo caso vi fosse stata violazione della decisione generale sui criteri di inquadramento, quindi si potesse ravvisare un'irregolarità, sarebbe comunque difficile parlare di discriminazione e concluderne che anche alla ricorrente della causa 95-71 deve essere applicata la stessa disciplina.

Quindi tutta la censura di discriminazione, in ogni suo aspetto, si rivela poco consistente.

4. Tutti i ricorsi devono quindi venir respinti sotto il profilo della domanda principale (dichiarazione dell'illegittimità della decisione generale del 10 marzo 1971, annullamento degli inquadramenti e annullamento del silenzio-rifiuto opposto ai ricorsi amministrativi).

Contemporaneamente cadono anche determinate richieste di inquadramento in B 4 e A 6, fondate sulla presunta illegittimità della decisione 10 marzo 1971 e sulla necessità di applicare l'art. 46.

5. Concludo come segue: I ricorsi sono ricevibili, ma si rivelano del tutto infondati.

Poiché non sono emersi elementi che giustifichino una decisione diversa, le spese vanno regolate come prescrive l'art. 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61971C0055 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 7 GIUGNO 1972 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Le cause odierne vertono tutte su problemi di inquadramento di alcuni dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], e più precisamente si tratta del passaggio dal grado C 1 alla carriera B 5/B 4 (cause 86 e 87-71) e del passaggio dal grado B1 alla carriera A 7/A 6 (nelle rimanenti cause). Il passaggio non è semplice: la tabella di cui all'art. 66 dello statuto prevede per il grado C 1 uno stipendio superiore a quello previsto per l'ultimo scatto del grado B 5 e dallo scatto 3 del grado B 1 lo stipendio è superiore all'ultimo scatto del grado A 7. Per di più lo statuto nulla prevede nell'ipotesi di passaggio di categoria, specie per quel che riguarda il nuovo inquadramento. Con la decisione del 10 marzo 1971, relativa alla determinazione dei criteri per l'inquadramento, la [OSCURATO:PERSONA] ha tentato di risolvere i problemi connessi al passaggio di categoria. Questa decisione, publicata nel bollettino del personale del 15 aprile 1971, introduce il seguente principio: in linea di massima, un dipendente che viene promosso alla categoria superiore viene inquadrato nel grado iniziale della carriera. Lo scatto si determina in modo che lo stipendio sia pari o leggermente superiore a quello percepito nella categoria inferiore. Se non è possibile definire lo scatto secondo questi criteri, il dipendente viene inquadrato nello scatto più basso del grado attribuitogli. Se tale inquadramento implica una diminuzione di stipendio, pur tenendo conto degli aumenti biennali di scatto di cui all'art. 44, il dipendente continua a percepire lo stipendio che riscuoteva nel grado inferiore. La decisione è entrata in vigore il 1 o febbraio 1971. I suoi effetti si estendevano però anche alle promozioni effettuate dal marzo 1970, cioè alle promozioni dalla categoria B alla categoria A, nelle quali però lo scatto non era stato determinato in attesa della nuova disciplina. Questa decisione si applica anche a tutti i ricorrenti delle cause odierne, risultati vincitori di vari concorsi a posti delle carriere A 7/A 6 e B 5/B 4. I bandi di concorso specificavano però che i posti sarebbero stati occupati compatibilmente con le disponibilità di bilancio. I ricorrenti delle cause 55 a 76-71 venivano informati — tra il 6 maggio 1970 e il 4 gennaio 1971 — di essere stati promossi amministratori della carriera A 7/A 6 a decorrere dalle date rispettivamente indicate nelle comunicazioni. In via temporanea si teneva in sospeso la determinazione dello scatto. Gli scatti venivano stabiliti con vari provvedimenti del 3 giugno 1971, emanati ispirandosi ai criteri della decisione generale di cui sopra. Uno dei ricorrenti veniva inquadrato nel grado A 7, 5 o scatto, mentre gli altri erano collocati al 6 o scatto, cioè l'ultimo. I dopendenti che nel grado B 1 percepivano uno stipendio superiore a quello che sarebbe loro spettato al grado A 7 (cioè quelli inquadrati negli scatti superiori al 3), venivano avvertiti nel provvedimento di nomina, che avrebbero continuato a percepire lo stipendio corrispondente al grado B 1. Inoltre, in virtù dell'art. 44, veniva conservata l'anziantà maturata nel grado B 1, che si cumulava con quella del nuovo inquadramento, al termine del biennio così maturato si sarebbe regolarizzata la posizione dell'interessato attribuendogli il corrispondente scatto nel grado A 7, come prevede l'art. 46. I dipendenti che nel grado B 1 percepivano uno stipendio non superiore a quello del grado A 7, che cioè sarebbero- stati remunerati in base al nuovo inquadramento, venivano informati con lettera della direzione generale del personale e dell'amministrazione che il loro stipendio sarebbe ridiventato quello del grado B 1 nel momento in cui nel nuovo grado fosse spettato loro uno stipendio inferiore a quello teoricamente percepito con la maturazione degli scatti in B 1; inoltre si specificava che non si poteva rivendicare lo stipendio percepito nel precedente inquadramento in caso di passaggio allo scatto superiore nel nuovo grado, il che avrebbe comportato che lo stipendio fosse uguale o anche superiore al precedente. Nei casi dei ricorrenti delle cause 86, 87 e 95-71, i provvedimenti di nomina vennero emanati dopo l'adozione della decisione generale che stabiliva i criteri d'inquadramento da seguire nei passaggi di categoria. In questo caso l'attribuzione dello scatto non veniva tenuta in sospeso, lo scatto veniva determinato in base a detti criteri. Per questi passaggi, la [OSCURATO:PERSONA] procedette come nei casi precedenti, cioè i dipendenti venivano inquadrati nell'ultimo scatto del grado inferiore della nuova carriere (B 5/4 opp. A 7/6). Poiché i nuovi stipendi dei dipendenti promossi erano inferiori a quelli percepiti in precedenza, veniva espressamente disposto che gli stipendi già percepiti continuassero a venir versati, sempre restando salve le dispositioni degli artt. 44 e 46 dello Statuto. Alla nomina si accludeva una lettera esplicativa — almeno così si fece per la ricorrente della causa 95-71 — del tipo già illustrato. Gli interessati pero non gradirono questo sistema. Ad eccezione della ricorrente di cui alla causa 95-71, essi presentavano reclami amministrativi a norma dell'art. 90 all'autorità che ha il potere di nomina. In tutti i reclami si faceva osservare che l'inquadramento all'ultimo scatto del grado della carriera superiore costituiva un'arbitraria modifica delle condizioni elencate nel bando di concorso. Fino a quel momento i casi analoghi erano stati risolti applicando l'art. 46 dello statuto, cioè gli interessati erano stati inquadrati in quello scatto della nuova carriera che consentiva di percepire uno stipendio almeno pari a quello percepito in precedenza, qualora l'inquadramento all'ultimo scatto avesse implicato uno stipendio inferiore a quello già percepito dall'interessato. Questo criterio era stato anche applicato in alcune recenti promozioni dalla categoria C al grado B 4. Sarebbe quindi stato opportuno annullare la decisione generale del 10 marzo 1971 e inquadrare gli interessati secondo i dettami dell'art. 46, cioè attribuire loro il grado A 6 oppure il erado B 4. I reclami venivano respinti: l'autorità che ha il potere di nomina è del parere che la dicisione litigiosa sia conforme allo statuto. Lo statuto non impone alcun obbligo di inquadrare i dipendenti promossi ad uno scatto superiore; in particolare non è l'art. 46 la norma che disciplina questi passaggi, di categoria. Comunque il criterio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] garantiva agli interessati lo stipendio percepito in precedenza. Tutti gli interessati sono stati avvertiti (ad eccezione della ricorrente nella causa 86-71), anche se dopo la scadenza del termine di cui all'art. 91 dello statuto. i presenti ricorsi sono stari promossi il 3 agosto, il 14 ottobre, il 15 ottobre e il 19 novembre 1971. Le conclusioni — che molto sovente coincidono — sono in sostanza queste: 1. Annullamento della decisione generale 10 marzo 1971 circa la determinazione dei criteri d'inquadramento (nel ricorso 95-71 si impugna anche la decisione per illegittimità). 2. Declaratoria che l'inquadramento di un dipendente, cui viene attribuito un posto in una categoria superiore, va eseguito applicando le disposizioni dell'art. 46 dello statuto per quanto riguarda grado e scatto. 3. Annullamento delle decisioni di nomina in quanto gli inquadramenti in A 7/6 e A 7/5 oppure B 5/4 sono stati effettuati senza determinare l'anzianità di scatto. 4. Declaratoria che i ricorrenti, al momento dell'entrata in vigore delle varie decisioni di nomina, devono venir inquadrati in vari scatti dei gradi A 6 o B 4 (con o senza indicazione dell'anzianità di scatto) e devono venir versati i relativi arretrati di stipendio. 5. Annullamento del silenzio-rifiuto opposto al ricorso amministrativo (punto che manca nel ricorso 95-71, mentre nei ricorsi 86 e 87-71 la conclusione è integrata dalla frase: «in quanto occorra, annullare la reiezione del ricorso amministrativo»). Vediamo ora come si presentano queste conclusioni. 1. Dopo quel che si è premesso, è evidente che il problema principale della controversia è quello di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] abbia legittimamente stabilito il principio secondo cui, in caso di passaggio di categoria, il dipendente deve sempre essere inquadrato nello scatto più basso del grado inferiore della nuova carriera, oppure se dallo statuto non si debba arguire — come fanno i ricorrenti — che l'inquadramento si deve effettuare secondo i dettami dell'art. 46, che recita: «Il funzionario nominato ad un grado superiore beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale, pari o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto di tale grado». Nella presente controversia i ricorrenti sono del parere — almeno ciò risulta da un gruppo di censure — che si commette violazione di altre norme dello statuto, cioè degli artt. 62 e 66, se i dipendenti promossi che passano di categoria non si inquadrano in base alle disposizioni dell'art. 46 dello statuto, cioè lo stipendio si mantiene invariato inquadrando l'interessato al grado e allo scatto corrispondenti della carriera superiore. Onde corroborare la loro tesi, i ricorrenti si richiamano alla prassi finora seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri organi comunitari, che in sostanza è identica. [OSCURATO:PERSONA] si difende invocando i criteri amministrativi adottati nella politica del personale, impostata secondo le esigenze e disponibilità del bilancio. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] gode di una certa libertà nell'organizzazione dei servizi e nell'impiego di posti previsti dall'organico, libertà che talvolta le consente di derogare alle norme che per i ricorrenti costituiscono l'unica disciplina. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] si richiama al sistema di carriere previsto dallo statuto; se si applicasse rigidamente il criterio propugnato dai ricorrenti, si pregiudicherebbero le possibilità di carriera dei dipendenti A 7 e B 5. All'esame di tali argomenti si può premettere che i riferimenti alla prassi seguita in passato dalla [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri organi comunitari sono poco conferenti. Il nocciolo della questione posta con il primo mezzo è piuttosto un problema strettamente giuridico, cioè si deve stabilire se dallo statuto si possa desumere il principio che si deve applicare l'art. 46 a casi come la fattispecie, oppure se al contrario i principi emananti dallo statuto consentono di affermare che il criterio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel procedere all'inquadramento dei dipendenti promossi ha costituito una soluzione più opportuna. È chiara l'impossibilità di applicare direttamente l'art. 46 dello statuto a ipotesi come quella in esame. Questa disposizione è contenuta nel capitolo 3 dello statuto («Rapporto informativo, aumento periodico di stipendio e promozione») e segue immediatamente l'art. 45, cioè la norma che stabilisce che la promozione «. . . comporta per il funzionario la nomina al grado superiore della categoria o del quadro al quale appartiene». In questa ipotesi la disposizione calza a pennello ed ha inoltre la funzione di determinare l'anzianità di scatto, per il dipendente promosso ad una categoria superiore, grazie ai cosiddetti «scatti virtuali». Per contro l'indole della norma la rende inadeguata a determinare il grado , giacché presume che tale scelta sia già stata effettuata in base ad altre norme statutarie. Al massimo si potrebbe pensare all'applicazione analogica dell'art. 46. Che essa in pratica sia possibile e concepibile lo dimostra la prassi seguita in precedenza dalla [OSCURATO:PERSONA]. Resta ora da vedere se l'applicazione analogica dell'art. 46 sia l'unica soluzione possibile offerta dallo statuto. Per questo esame non è di grande aiuto la giurisprudenza invocata dai ricorrenti, cioè la sentenza 15-64 e 60-65 (Raccolta 1966, pag. 623) . In questo caso si trattava di rivalutare un posto dopo l'entrata in vigore dello statuto e dei suoi allegati. Se in quest'occasione è stata utile l'applicazione analogica dell'art. 46, trattandosi di casi in cui il grado era chiaramente determinato dallo statuto, mentre si doveva stabilire solo lo scatto; tenendo particolarmente conto dell'entità dello stipendio che detto scatto implicava — e la sentenza ha posto l'accento su questo punto — non se ne desume necessariamente che lo stesso sistema in un caso diverso, cioè del passaggio da una categoria a quella superiore, possa applicarsi sic et simpliciter. Lascio dunque in sospeso il problema dell'applicazione analogica dell'art. 46. È anche tacile dimostrare che la tesi dei ricorrenti non può fondarsi sugli artt. 62 e 66 dello statuto e sul principio della conservazione dello stipendio emanante dall'art. 46, 2 o comma, 2 o capoverso. L'art. 62 stabilisce che un dipendente ha diritto allo stipendio «relativo al suo grado e scatto». L'art. 66 contiene la tabella degli stipendi. Il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] talvolta deroga da tali principi (ad esempio se lo stipendio si calcola in base a quello della categoria inferiore). Tale sistema però non va interpretato come violazione dello statuto, anzi si può sostenere che le deroghe a favore dei dipendenti sono ammissibili se si rivelano necessarie in situazioni eccezionali, al fine di tutelare diritti che i singoli hanno acquistato a giusto titolo. Per quel che riguarda il principio dell'art. 46, 2 o comma, 2 o capoverso, secondo il quale un dipendente nel nuovo grado non può percepire uno stipendio inferiore a quello percepito nel grado precedente, si potrebbe sostenere che il principio, per i suoi mezzi logici, si riferisce solo alle promozioni in senso stretto. Volendo attribuire alla disposizione una portata più ampia e volendola assumere come parametro anche nei casi in cui vi è passaggio di categoria, non si deve interpretare la disposizione nel senso che l'entità dello stipendio può essere determinata solo mediante un inquadramento adeguato nella carriera superiore. Del pari si può affermare che il principio è rispettato se — come dispone la decisione generale della [OSCURATO:PERSONA] del 10 marzo 1971 — si continua a versare lo stipendio percepito in precedenza oppure se all'interessato viene corrisposta una indennità di conguaglio. Il mio collega Gand si era dichiarato favorevole a quest'ultima prospettiva nella causa 11-65 (Raccolta 1965, pag. 1259) , vertente sul criterio da seguire onde conservare invariato lo stipendio di una dipendente di grado C 1 anche dopo la sua promozione in B 5, grado che implicava uno stipendio inferiore. Non si può obiettare che queste indennità, secondo lo statuto, devono venir versate solo in certi casi, ma non in situazioni come quella della fattispecie. Lo statuto disciplina in modo insufficiente (lo riconoscono anche le parti) i passaggi di categoria: nei casi come la fattispecie, non vedo perché un'indennità di conguaglio, corrisposta applicando per analogia le disposizioni dello statuto, dovrebbe rappresentare una soluzione meno equa e meno accettabile della soluzione offerta dall'art. 46 e preferita dai ricorrenti. Vista l'insufficienza della disciplina specifica in materia di passaggio di categoria, è necessario far ricorso alla disciplina generale dello statuto, ispirandosi ai principi su cui essa si fonda. Prima caratteristica dello statuto è quella di fondarsi sul sistema di carriere definite dall'art. 5. La tecnica del sistema è stata sottolineata nella giurisprudenza (causa 33-67 — Raccolta 1968, pag. 180 ) ed anche i miei colleghi Lagrange e J. Gand ne hanno illustrato gli aspetti (cause 11-65 e 33-67). Il sistema si impernia sul principio che le assunzioni si fanno al grado iniziale della categoria. Gli inquadramenti nella categoria superiore devono essere fatti normalmente allo scatto più basso (come è stato sottolineato nella sentenza 33-67). Partendo da questi principi — cui si ispira l'idea di carriera — i dipendenti possono esser promossi ai gradi superiori solo dopo aver prestato servizio per un certo tempo, il che permette loro di acquisire un'esperienza sufficiente. Inoltre dall'esame comparativo dei rispettivi meriti dei candidati deve risultare che il candidato prescelto è effettivamente meritevole di promozione. Il passaggio di categoria per effetto di una promozione rappresenta invece un'eccezione piuttosto rara, quindi è logico che non ci si sia preoccupati di disciplinare minuziosamente la materia. Qualora si decida di seguire questa via, l'art. 45 dello statuto prescrive che venga bandito un concorso, onde vagliare le capacità dei candidati a svolgere le mansioni tipiche della carriera superiore. In sostanza i promossi vengono equiparati ai dipendenti già inquadrati nella categoria superiore al grado iniziale. A mio avviso ciò significa che sia i dipendenti promossi alla categoria superiore per i loro meriti, sia quelli inquadrati immediatamente in quella categoria devono fornire buone prestazioni per un certo tempo prima di poter ottenere la promozione al grado superiore. Mi pare invece contrario allo spirito di questo sistema collocare un dipendente che passa di categoria nel grado più alto della carriera superiore solo in considerazione dello stipendio percepito in precedenza, cioè determinare il suo inquadramento nella nuova carriera in base ad elementi (stipendio e anzianità nella carriera precedente) che nulla hanno a che vedere con l'esperienza ed i meriti acquisiti nella carriera superiore. Non dovrebbe essere ammissibile che in tali casi i dipendenti che passano di categoria vengano inquadrati in un grado e scatto più alti di quelli di dipendenti che già sono di categoria superiore e che durante la loro carriera hanno acquisito una specifica esperienza di lavoro. Queste considerazioni dovrebbero essere sufficienti per risolvere il problema attuale: la conclusione logica è che i passaggi di categoria, meglio che dall'applicazione analogica dell'art. 46 dello statuto, sono regolati dal principio stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione generale. E ancora importante rilevare che il principio stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] esclude il rischio della disparità di trattamento, poiché si risolve sempre in un inquadramento nel grado più basso della carriera superiore. Se invece si applicasse in via analogica l'art. 46, onde giungere alla conclusione auspicata dai ricorrenti, la possibilità di essere inquadrati nel grado più alto della carriera superiore dipenderebbe dal fatto che un posto vacante di questo tipo deve essere previsto dall'organigramma. Giustamente la [OSCURATO:PERSONA] osserva che questo problema rientra nella sfera della sua discrezionalità amministrativa e nella sua facoltà di disporre dei posti previsti dal bilancio. La questione non si presta quindi ad un controllo oggettivo. D'altro canto l'obbligo di applicare sistematicamente l'art. 46 potrebbe sovente essere d'ostacolo al passaggio di categoria. Poiché l'amministrazione è libera di organizzare i propri servizi e di destinare i posti previsti nel bilancio, nulla le impedisce di occupare i posti dei gradi più elevati di una determinata carriera mediante promozioni o mediante nuove assunzioni, coprendo i posti nei gradi inferiori con concorsi interni riservati ai dipendenti delle Comunità. Questo procedimento è stato seguito senza provocare dissensi in occasione della nomina oggetto della causa 11-65. Con questo criterio — rigorosa applicazione dell'art. 46 dello statuto — i dipendenti del grado B 1 non potrebbero accedere alla categoria A mediante concorso. Il rigido principio ritenuto equo dai ricorrenti si ritorcerebbe in sostanza contro il personale stesso. Queste considerazioni sono molto importanti al fine di stabilire se la disciplina generale elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] sia conciliabile con quelle norme oggettive, che escludono ogni discrezionalità, e con i principi fondamentali dello statuto. Aggiungo che alcune obiezioni dei ricorrenti, ulteriormente avanzate per controbattere le conclusioni cui sono giunto finora non riescono a far modificare il mio giudizio. Ad esempio l'obiezione che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] può far sì che per un certo periodo venga corrisposto lo stipendio previsto per la categoria B, poi quello previsto per la categoria A e poi ancora quello previsto per la categoria B, ecc. L'altalena è innegabile e decisamente riprovevole. Poiché però questo sistema è l'unico che consenta di non ledere diritti regolarmente aquisiti e poiché le difficoltà che esso comporta non sono insormontabili, non è il caso di formalizzarsi su questi piccoli inconvenienti finché non sarà modificato lo statuto e non sarà disciplinato in modo esauriente il passaggio di categoria. Lo stesso dicasi per l'osservazione secondo cui, talvolta, tale sistema implica che dipendenti di categoria B, inquadrati in gradi diversi, dopo la promozione in categoria A si ritrovano inquadrati nello stesso grado. Anzitutto l'ipotesi è puramente teorica, comunque un simile modo di procedere non mi pare poi così inaccettabile. Nello stesso grado si ritrovano tutti i dipendenti che iniziano una carriera superiore, per la quale sono richiesti gli stessi requisiti e quindi è logico che la posizione di partenza sia uguale per tutti. Inoltre sono previste piccole differenze nel computo dello stipendio, così stabilisce la decisione generale della [OSCURATO:PERSONA] sui criteri d'inquadramento, affinché almeno le remunerazioni, e quindi le future promozioni, rispecchino le distinzioni di graduatoria. In conclusione, gli argomenti su cui si fondava il primo mezzo, mirante a far sancire l'incompatibilità della decisione del 10 marzo 1971 con alcune norme dello statuto, si rivelano inconsistenti e quindi non vi è motivo di annullare la decisione impugnata. 2. Una seconda serie di censure si riferisce ad una presunta violazione degli artt. 44 e 46 dello statuto. I ricorrenti affermano che il sistema seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonda sul presupposto che continui la carriera virtuale dell'impiego precedente, poiché l'anzianità di scatto maturata e l'inquadramento sono determinanti sia per il normale passaggio previsto dall'art. 44, sia per le promozioni. Ciò è però inconciliabile con i principi dello statuto. Inoltre la decisione della [OSCURATO:PERSONA], in virtù della quale i dipendenti sono inquadrati nello scatto più basso del grado iniziale della nuova carriera, violerebbe il divieto di tener conto degli scatti virtuali maturati oltre detto scatto. A queste censure la [OSCURATO:PERSONA] oppone anzitutto un'eccezione di irricevibilità: la decisione criticata, nei punti di cui trattasi, presenterebbe ulteriori vantaggi per gli interessati. Quindi essi non avrebbero alcun interesse a criticare il provvedimento e ad ottenerne l'annullamento parziale. Chiarisco anzitutto che l'obiezione della [OSCURATO:PERSONA] si fonda su un malinteso. In effetti i ricorrenti non desiderano l'annullamento parziale della decisione, anzi essi sono convinti che il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] sia necessario per evitare che sia ridotto lo stipendio in caso di passaggio di categoria, pur se così facendo non si rispettano alcune norme dello statuto. Ne consegue che il regolamento emanato dalla [OSCURATO:PERSONA] è irregolare nella sostanza, il che comporterebbe l'annullamento dell'intero regolamento. Sotto questo aspetto cade l'eccezione d'irricevibilità, specie dal momento che non è necessario provare un legittimo interesse per muovere determinate censure a sostegno di una domanda ricevibile. Per quanto riguarda il contenuto obiettivo della critica, è determinante il principio contenuto nell'art. 46 che recita: «In nessun caso il funzionario ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente». A questo proposito ho già rilevato che questa redazione e il nesso logico dell'articolo autorizzano a supporre che il principio si riferisca solo al caso in cui vi sia promozione vera e propria, quindi permane il dubbio se esso possa applicarsi anche al passaggio di categoria. Partendo dal presupposto che l'art. 46 esprime un principio fondamentale, che disciplina sistematicamente ogni passaggio di categoria, si potrebbe ritenere che il principio è rispettato se non diminuisce lo stipendio. Come osservava il mio collega Gand, il versamento di un' indennità di conguaglio è un mezzo del tutto adeguato a raggiungere lo scopo. [OSCURATO:PERSONA] fa giustamente rilevare che si può dedurre dall'art. 46 anche il principio che lo stipendio base deve rimanere immutato e la carriera non deve venir pregiudicata nei limiti del possibile. Se si tengono presenti questi principi e se si pensa che in caso di passaggio di categoria è incompatibile con il sistema base dello statuto (carriere) il salto di grado, viste la lacune dello statuto in materia, pare che l'unica soluzione logica sia quelle di ricorrere alla fictio juris delle carriere virtuali, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA]. Questo non costituisce in sostanza una violazione degli artt. 44 e 46 dello statuto bensì una razionale applicazione di queste norme ad una situazione che non può risolversi osservando alla lettera tutte le disposizioni dello statuto. Nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA] non ravviso nemmeno una violazione della parte dell'art. 46 dello statuto che, come conferma la sentenza Brembati (Raccolta 1970, pag. 623) esclude la possibilità di computare gli scatti d'anzianità virtuali dopo l'ultimo scatto in un determinato grado. Infatti gli scatti non continuano a calcolarsi anche dopo il termine della carriera, passando a quella A 7/A 6, ma vengono calcolati solo nell'ambito della normale carriera suddivisa in scatti virtuali per praticità, nella fattispecie si considera l'intera carriera fino al erado B 1. Vi e ancora il richiamo dei ricorrenti alla disciplina delle pensioni di cui all'art. 77, n. 3 dello statuto e l'affermazione che il metodo usato dalla [OSCURATO:PERSONA] può implicare un pregiudizio per quanto riguarda le spettanze di pensione, giacché gli stipendi base percepiti nel grado e nello scatto degli ultimi tre anni costituiscono il parametro fondamentale per la determinazione dell'entità della pensione. Prescindendo dal fatto che la censura è stata mossa solo nella replica, si può dire che lo statuto non prescrive tassativamente che con il passaggio di categoria lo stipendio deve rimanere invariato, ma stabilisce che se possibile, lo stipendio non venga diminuito; per questo motivo sono state istituite le indennità di conguaglio. Gli eventuali inconvenienti nel computo della pensione non sono quindi esclusi. Se però si parte dal presupposto che nel passaggio di categoria anche lo stipendio base deve rimanere immutato, è inevitabile riconoscere che lo statuto presenta una lacuna sotto il profilo della disciplina delle pensioni e quindi, volendo applicare razionalmente l'art. 77, si può affermare che, per conservare tutti i vantaggi del precedente inquadramento, si deve ricorrere al sistema della carriera virtuale anche per determinare la pensione, che va cioè calcolata in base all'ultimo inquadramento teorico prima del collocamento a riposo. Si può quindi concludere che anche le affermazioni dei ricorrenti quanto ai requisiti posti dagli artt. 44, 46 e 77 dello statuto non dimostrano la loro incompatibilità con il principio seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] e non mettono in rilievo la necessità di disciplinare i passaggi di categoria e gli inquadramenti relativi con le stesse norme che disciplinano le promozioni. 3. Resta da esaminare la censura della violazione del principio di non discriminazione, che si compone di due elementi. Nei ricorsi da 55 a 76-71 si sottolinea che la decisione 10 marzo 1971 ha applicazione retroattiva solo per il passaggio dalla categoria B alla categoria A, ma non per il passaggio dalla categoria C alla categoria B. I passaggi dalla categoria C alla categoria B nel periodo contemplato dalla decisione del 10 marzo 1971, sono stati disciplinati in base all'art. 46 dello statuto. D'altro canto si osserva (e ciò vale per tutti i ricorsi) che anche dopo il 1 o febbraio 1971 (cioè dopo l'entrata in vigore della decisione generale del 10 marzo 1971) vi sono ancora stati passaggi dalla categoria C alla categoria B disciplinati in modo anomalo, cioè in base all'art. 46 dello statuto. Vediamo come stanno le cose: a) La prima parte della censura, che dovrebbe portare all'annullamento parziale della decisione (almeno nel punto in cui sancisce la retroattività per le promozioni dalla categoria B alla categoria A), è stata controbattuta dalla [OSCURATO:PERSONA] con l'affermazione che per i passaggi alla categoria B non è stata prevista la retroattività poiché le decisioni di nomina non formulavano alcuna riserva in merito. Tale riserva poteva essere considerata superflua in quanto per i posti di grado B il problema di bilancio era diverso. I posti disponibili in B 4 erano talmente numerosi che l'attribuzione di alcuni di essi a dipendenti di grado C 1 non avrebbe pregiudicato le possibilità di carriera degli altri dipendenti già in B 5. Prima di stabilire se questo modo di vedere è ortodosso, ricorderò che in quel periodo la situazione era ancora confusa, il criterio da seguire per disciplinare i passaggi di categoria era ancora incerto. Poiché non pareva evidentemente illegittimo il ricorso all'art. 46 dello statuto, si poteva ritenere probabile che il sistema sarebbe stato seguito anche in futuro. Sotto questo profilo però si deve ammettere che le esigenze del bilancio in quel momento erano quelle che avevano peso determinante sui criteri applicati nei passaggi di categoria. Ritengo perciò che la prima parte della censura di discriminazione non possa venir attesa. Tale conclusione è inevitabile nonostante la pretesa abbondanza di posti B 4 disponibili, ai quali si aggiungevano pure parecchi posti vacanti di grado A 6. Non è il caso di controllare se ciò corrisponda a verità. [OSCURATO:PERSONA] ha piena libertà di disporre del proprio organico e non è escluso che abbia preferito riservare ad altri servizi eventuali posti disponibili A 6. b) Quanto alla seconda parte della censura, si deve premettere che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha giustamente contestato la ricevibilità nei ricorsi 86, 87 e 95-71, osservando che la censura è tardiva perché formulata solo nella replica. L'eccezione è inutile, poiché è evidente che la censura si fonda su dichiarazioni fatte dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la presentazione dei ricorsi, in cause diverse, connesse con le tre in questione. Scatta quindi automaticamente la norma del regolamento di procedura che sancisce l'irricevibilità dei mezzi tardivi. Anche quanto alla sostanza mi pare impossibile accogliere il punto di vista dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le decisioni con cui alcuni dipendenti sono passati dalla categoria C al grado B 4 — e che ora sono l'oggetto principale delle impugnazioni — sono state emanate il 29 gennaio, il 22 febbraio e il 25 febbraio 1971, cioè prima che fossero emanati i provvedimenti relativi ai criteri d'inquadramento. Come risulta dai documenti del fascicolo, la decisione è stata adottata con molto ritardo, quindi era inevitabile attribuirle efficacia retroattiva. Allorché le promozioni furono decretate, non era quindi possibile violare scientemente un provvedimento inesistente, anzi l'amministrazione aveva buone ragioni di credere che si dovesse ulteriormente seguire la prassi corrente, cioè l'applicazione dell'art. 46. Questi elementi consentono di escludere che vi sia stata discriminazione. A proposito di discriminazione si fa ancora osservare che, alla fine di agosto, cioè allorché la ricorrente della causa 95-71 è stata inquadrata secondo le disposizioni della decisione generale, un dipendente del ramo scientifico di grado B 3 è passato nella carriera A 8/A 5 con inquadramento immediato in A 7. Questo modo di procedere si giustifica con la considerazione che in questi casi non è necessario il concorso, inoltre la carriera scientifica si articola in modo diverso da quella amministrativa e quindi l'applicazione dell'art. 46 è più opportuna della disciplina generale in materia di passaggio di categoria. Per di più si tratta probabilmente di un caso sporadico. Anche se in questo caso vi fosse stata violazione della decisione generale sui criteri di inquadramento, quindi si potesse ravvisare un'irregolarità, sarebbe comunque difficile parlare di discriminazione e concluderne che anche alla ricorrente della causa 95-71 deve essere applicata la stessa disciplina. Quindi tutta la censura di discriminazione, in ogni suo aspetto, si rivela poco consistente. 4. Tutti i ricorsi devono quindi venir respinti sotto il profilo della domanda principale (dichiarazione dell'illegittimità della decisione generale del 10 marzo 1971, annullamento degli inquadramenti e annullamento del silenzio-rifiuto opposto ai ricorsi amministrativi). Contemporaneamente cadono anche determinate richieste di inquadramento in B 4 e A 6, fondate sulla presunta illegittimità della decisione 10 marzo 1971 e sulla necessità di applicare l'art. 46. 5. Concludo come segue: I ricorsi sono ricevibili, ma si rivelano del tutto infondati. Poiché non sono emersi elementi che giustifichino una decisione diversa, le spese vanno regolate come prescrive l'art. 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris