CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente–contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.tiLaura Pitoni e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 366/2020 del Tribunale di Rieti in data 3/9/2020,pubblicata il 4/9/2020 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione avverso ildecreto ingiuntivo n. 50/2014 del 27-28/1/2014, con il quale il giudice diNumero registro generale 27409/2020Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 10526/2026Data pubblicazione 21/04/2026pace di Rieti aveva loro ingiunto la corresponsione della somma di euro2.733,67 in favore del Condominio di via Salaria per L’Aquila, Palazzina B,a titolo di quote condominiali scadute e insolute relative agli immobili sitiall'interno dal medesimo stabile, sostenendo l'inesistenza di siffattocondominio e l'inesistenza-nullità dell'assemblea condominiale del12/03/2013 e concludendo per la reiezione di qualsiasi pretesa avanzatain sede di ricorso per decreto ingiuntivo, in via preliminare, per carenza dilegittimazione attiva ovvero passiva e, nel merito, per infondatezza eassenza di prova della pretesa.Costituitosi in giudizio, il Condominio via Salaria per L’Aquila 86 -Palazzina B, chiese il rigetto dell'opposizione.Con sentenza n. 437/18, depositata il 11/12/2018, il giudice di pace diRieti accolse l'opposizione e, per l'effetto, revocò il decreto ingiuntivoopposto.Il giudizio di gravame, instaurato dal Condominio di via Salaria perL’Aquila - Palazzina B, si concluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAntonio [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 366/2020, pubblicata il04/09/2020, con la quale il Tribunale di Rieti dichiarò il difetto dilegittimazione processuale e sostanziale del Condominio di via Salaria perL’Aquila - Palazzina B e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'appello dallostesso proposto avverso la sentenza del giudice di pace.2. Avverso questa sentenza, il Condominio di via Salaria per l’Aquila, n.86, Palazzina B, propone ricorso per cassazione affidandolo a quattromotivi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.Considerato che:1.Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 39 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn.3-4, c.p.c.Numero registro generale 27409/2020Numero sezionale 945/2026Numero di raccolta generale 10526/2026Data pubblicazione 21/04/20262. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell’art. 102c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.3. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 1117 e1117 bis c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1117 e 1117 bis c.c., 61 e 62 disp. att. c.c. e 75,quarto comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Preliminarmente, con memoria del 1/4/2026, sottoscritta da entrambe leparti del giudizio, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, peravere transatto la controversia con la controparte, chiedendo dipronunciare l’estinzione del giudizio.L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc.civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, senza doverpronunciare sulle spese. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteAntonio Scarpa