CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16984/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che CAMPANELLI Marco - imputato di partecipazione ad un sodalizio dedito al narcotraffico e di una serie di reati-fine (cessioni di cocaina come meglio specificato in rubrica) - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 20/05/2025, con cui la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa, nei suoi confronti, dal Tribunale di Roma; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità per il reato associativo (dovendosi la fattispecie ricondurre nell'ambito del concorso di persone nel reato) e per i reati-fine (in mancanza di accertamenti sul principio attivo della sostanza); ritenuto di dover richiamare, quanto al primo ordine di censure, il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima - lungi dal limitarsi a richiamare le motivazioni del primo giudice - abbia fatto buon governo dei principi in tema di partecipazione ad un reato associativo valorizzando il pieno inserimento del CAMPANELLI nel "servizio a domicilio" che veniva assicurato ai clienti che "ordinavano" la cocaina attraverso un cali center (il CAMPANELLI era in possesso di uno dei due cellulari "di servizio", si avvaleva dell'auto messa a disposizione dal BILLOCCI, e provvedeva alle consegne come specificato dai giudici di merito inrelazione agli episodi comprovati dalle telefonate ed a quelli riscontrati anche attraverso servizi di o.c.p.). Si è inoltre fatto riferimento alle modalità di uscita del CAMPANELLI, ritenuto dall'associazione ormai "bruciato", come corriere, dopo un controllo di polizia. Si tratta di un percorso argomentativo immune da censure qui deducibili, che non può dirsi vulnerato dalle connotazioni temporalmente non prolungate dall'adesione del ricorrente (cfr. sul punto Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01, secondo cui «in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato»); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, dovendosi dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti» (Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M