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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07449/2023

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r procura alle liti in calce al ricorso dall’AvvocatoRiccardo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l o studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Castelnuovo di Porto, via Caduti in Guerra n. 55.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato p resso il suo studio in Viterbo,via T. Carletti n. 3 9 .

Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7.

Controricorrente e R.G. n. 17473/2022.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Bologna , in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] in forza di atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Bologna del 29.

12. 2021, rep. 95917 racc. 11664, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata pressoil suo studio in Roma, via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42.

Controricorrente avverso la sentenza n.1962/2022 della Corte di appello di Roma , depositata il 25.

3. 2022.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 14.

2. 2023.

Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 6.

7. 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi,per la cassazione della sentenza n.1962 della Corte di appello di Romapubblicata il 25.

3. 2022 , che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di euro 17.630,73 in favore di [OSCURATO:PERSONA],accolto la domanda di manleva proposta dal Nicolai nei confronti dell’odierno ricorrente e respinto la domanda di quest’ultimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e UnipolsaiAssicurazioni hanno notificato distinti controricorsi.

La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata.

La parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Assicurazioni hanno depositato memoria.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Unipol sai Assicurazioni, che ne hanno dedotto la tardività per essere stata la sentenza impugnata notificata, a cura di [OSCURATO:PERSONA], in data 25.

3. 2022 a mezzo pec al difensore del ricorrente.

R.G. n. 17473/2022.L’eccezione è fondata, risultando dalla sentenza impugnata prodotta dai controricorrentiche essa è stata notificata, tramite pec, all’ odierno ricorrente in data 25.

3. 2022.

Non possono essere condivise le argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria, in cui ha dedotto l’invalidità della notifica delle sentenza per difetto di firma certanella relata e per mancanza dell’ attestazione di conformità e del potere del difensore di notificare l’atto e, comunque, l a sua inefficacia a far decorrere il temine breve di impugnazione nei confronti di tutte le parti, avendo avuto il giudizio ad oggetto cause scindibili.

Quanto al primo rilievo, si osserva chela relata della notifica della sentenza è firmata digitalmente dal procuratore della [OSCURATO:PERSONA] e che la certezza della provenienza da parte del notificante è insita nello strumento della pec, che attesta in forma legale la casella di posta elettronica da cui il documento è inviato; che l’art. 3 bis legge n. 53 del 1994, introdotto dall’art. 16 quater, comma 1 lett. d), decreto leggen. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, prevede che la relazione di notifica contenga l’attestazione della conformità della copia notificata all’originale soltanto quando l’atto da notificarsi non consista in un documento informatico, laddove la sentenza è stata depositata in via telematica ( Cass. n. 27379 del 2022 ) ; che l’art. 1 legge n. 53 del 1994 consente agli avvocati diprovvedere direttamente alla notifica degli atti giudiziali.

Nemmeno può essere condivisa l a deduzione difensiva del ricorrente secondo cui, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, la notifica della sentenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto effetto solo nei confronti di detta parte, non delle altre, nei cui confronti l’impugnazione sarebbe proponibile nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

La tesi difensiva richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Cortein tema di impugnazioni, secondo cui, nel processo con pluralità di parti, la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, in forza del quale lanotifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltanto nelle R.G. n. 17473/2022.ipotesi dicause inscindibili, ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti dicause scindibilio, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod.proc. civ. è esclusa la necessità del litisconsorzio( Cass. n. 16141 del 2022; Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 14722 del 2018; Cass. n. 2257 del 2010 ).

Dalla lettura degli atti, in particolare della sentenza impugnata, risulta che il giudizio fu iniziato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , committente delle opere, per ottenere il pagamento dell’esecuzion e di lavori resisi necessari per il riposizionamento di fondamenta e mura di un fabbricato realizzati a distanza inferiore dalla strada rispetto a quella prevista dal progetto; che il convenuto Nicolai aveva eccepito che dei predetti lavori avrebbe dovuto rispondere patrimonialmente il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], che li aveva ordinati per rimediare ad un proprio errore nel posizionamento materiale del fabbricato, parte che chiamava in causa chiedendo che fosse ritenuto responsabile dell’errore insieme all’Innamorati e, in subordine, che fosse condannato a manlevarlo dalla eventuale condanna; che lo Iubei, costituitosi in giudizio, aveva dedotto che l’erroneo posizionamento delle mura e fondazione del fabbricato era imputabile allo stesso Innamorati, che avrebbe dovuto avvedersene durante l’esecuzione dei lavori e segnalare l’errore, chiedendo , in subordine, di essere manlevato dalla Unipol sai Assicurazioni, che a sua volta chiamava in causa, in forza della polizza professionale con essa stipulata.

Da tale esposizione della vicenda processuale emerge che ladomanda proposta dall’odierno ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è di garanzia propria, essendo fondata su un titolo contrattuale costituito dalla polizza assicurativa.

Ne discende che tra la predetta causa e quella principale vi è un rapporto di dipendenza che lega entrambe in un vincolo di inscindibilità ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., che esp ressamente assimila, in sede di impugnazione, la disciplina delle cause inscindibili a quelle tra loro dip en denti ( Cass. n. 9013 del 2022; Cass. 33481 del 2021; Cass. n. 25822 del 2017 ).

Si osserva, inoltre, che la conclusione non sarebbe diversa nel ca so cui si ritenesse di polarizzare l’attenzione sul diverso rapporto che lega l’odierno R.G. n. 17473/2022.ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al convenuto Nicolai, che, in veste dicommittente del contratto di appalto, lo ha chiamato in causa quale diretto responsabile, anche in via patrimoniale, dei lavori di cui la parte attrice ha chiesto il pagamento, dovendosi a tal fine tenere conto che lo Iubei aveva contestato la propria responsabilità quale direttore deilavori accollandola all’appaltatore Innamorati.

Il complesso ed articolato rapporto processuale instaurato tra le parti attesta che tra la domanda principale proposta dall’attore Innamorati nei confronti del convenuto Nicolai e quella da questi avanzata nei confronti del terzo chiamato Iubei vi è un rapporto di dipendenza, rappresentato dalla questione, ad esse comune,della imputabilità dell’errore che ha determinato l’esecuzione dei lavori di cui si chiede il corrispettivo, che è per l’appunto la questione controversa affermata edecisa dalla Corte di appello e la cui decisione forma oggetto dei motivi di ricorso.

Anche in tema di garanzia c.d. impropriaquesta Corte ha del resto precisato che il rapporto di inscindibilità rispetto alla causa principale sussiste nel caso in cui il chiamato non si limit i a contrastare la domanda dimanleva, ma cont esti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata nei suoi confronti ( Cass. n. 12174 del 2020; Cass. n. 20552 del 2014; Cass. n. 11968 del 2013 ).

Risulta pertanto confermato che nel caso di specie la trattazione in un unico processo delle diverse cause ha dato luogo ad un litisconsorzio processuale, situazione che determina una inscindibilità dellecause anche nelle ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale .

In particolare, il litisconsorzio processuale è configurabile quando le cause, in ipotesi proponibili separatamente,siano trattate unitariamente e risultino legate da un presuppostoo questione comune, sicché la decisione di una controversia si estende necessariamente all’altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa delle questioni sollevate ( Cass. n. 4722 del 2018; Cass.

S.U. n. 26420 del 2006; 3114 del 1999 ).

Ilricorso va pertanto dichiarato inammissibile, risultando proposto in data 6.

7. 2022, oltre il termine breve di impugnazione di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 325 cod. proc. civ..

R.G. n. 17473/2022.Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore di ciascun controricorrente in euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r procura alle liti in calce al ricorso dall’AvvocatoRiccardo [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l o studio legale [OSCURATO:PERSONA] in Castelnuovo di Porto, via Caduti in Guerra n. 55. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato p resso il suo studio in Viterbo,via T. Carletti n. 3 9 . Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7. Controricorrente e R.G. n. 17473/2022.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Bologna , in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA] in forza di atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Bologna del 29. 12. 2021, rep. 95917 racc. 11664, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata pressoil suo studio in Roma, via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 42. Controricorrente avverso la sentenza n.1962/2022 della Corte di appello di Roma , depositata il 25. 3. 2022. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 14. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto notificato il 6. 7. 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sulla base di quattro motivi,per la cassazione della sentenza n.1962 della Corte di appello di Romapubblicata il 25. 3. 2022 , che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare la somma di euro 17.630,73 in favore di [OSCURATO:PERSONA],accolto la domanda di manleva proposta dal Nicolai nei confronti dell’odierno ricorrente e respinto la domanda di quest’ultimo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e UnipolsaiAssicurazioni hanno notificato distinti controricorsi. La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata. La parte ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Assicurazioni hanno depositato memoria. Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Unipol sai Assicurazioni, che ne hanno dedotto la tardività per essere stata la sentenza impugnata notificata, a cura di [OSCURATO:PERSONA], in data 25. 3. 2022 a mezzo pec al difensore del ricorrente. R.G. n. 17473/2022.L’eccezione è fondata, risultando dalla sentenza impugnata prodotta dai controricorrentiche essa è stata notificata, tramite pec, all’ odierno ricorrente in data 25. 3. 2022. Non possono essere condivise le argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria, in cui ha dedotto l’invalidità della notifica delle sentenza per difetto di firma certanella relata e per mancanza dell’ attestazione di conformità e del potere del difensore di notificare l’atto e, comunque, l a sua inefficacia a far decorrere il temine breve di impugnazione nei confronti di tutte le parti, avendo avuto il giudizio ad oggetto cause scindibili. Quanto al primo rilievo, si osserva chela relata della notifica della sentenza è firmata digitalmente dal procuratore della [OSCURATO:PERSONA] e che la certezza della provenienza da parte del notificante è insita nello strumento della pec, che attesta in forma legale la casella di posta elettronica da cui il documento è inviato; che l’art. 3 bis legge n. 53 del 1994, introdotto dall’art. 16 quater, comma 1 lett. d), decreto leggen. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, prevede che la relazione di notifica contenga l’attestazione della conformità della copia notificata all’originale soltanto quando l’atto da notificarsi non consista in un documento informatico, laddove la sentenza è stata depositata in via telematica ( Cass. n. 27379 del 2022 ) ; che l’art. 1 legge n. 53 del 1994 consente agli avvocati diprovvedere direttamente alla notifica degli atti giudiziali. Nemmeno può essere condivisa l a deduzione difensiva del ricorrente secondo cui, vertendosi in ipotesi di cause scindibili, la notifica della sentenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto effetto solo nei confronti di detta parte, non delle altre, nei cui confronti l’impugnazione sarebbe proponibile nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La tesi difensiva richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Cortein tema di impugnazioni, secondo cui, nel processo con pluralità di parti, la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, in forza del quale lanotifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, trova applicazione soltanto nelle R.G. n. 17473/2022.ipotesi dicause inscindibili, ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti dicause scindibilio, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 cod.proc. civ. è esclusa la necessità del litisconsorzio( Cass. n. 16141 del 2022; Cass. n. 667 del 2021; Cass. n. 14722 del 2018; Cass. n. 2257 del 2010 ). Dalla lettura degli atti, in particolare della sentenza impugnata, risulta che il giudizio fu iniziato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , committente delle opere, per ottenere il pagamento dell’esecuzion e di lavori resisi necessari per il riposizionamento di fondamenta e mura di un fabbricato realizzati a distanza inferiore dalla strada rispetto a quella prevista dal progetto; che il convenuto Nicolai aveva eccepito che dei predetti lavori avrebbe dovuto rispondere patrimonialmente il direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], che li aveva ordinati per rimediare ad un proprio errore nel posizionamento materiale del fabbricato, parte che chiamava in causa chiedendo che fosse ritenuto responsabile dell’errore insieme all’Innamorati e, in subordine, che fosse condannato a manlevarlo dalla eventuale condanna; che lo Iubei, costituitosi in giudizio, aveva dedotto che l’erroneo posizionamento delle mura e fondazione del fabbricato era imputabile allo stesso Innamorati, che avrebbe dovuto avvedersene durante l’esecuzione dei lavori e segnalare l’errore, chiedendo , in subordine, di essere manlevato dalla Unipol sai Assicurazioni, che a sua volta chiamava in causa, in forza della polizza professionale con essa stipulata. Da tale esposizione della vicenda processuale emerge che ladomanda proposta dall’odierno ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è di garanzia propria, essendo fondata su un titolo contrattuale costituito dalla polizza assicurativa. Ne discende che tra la predetta causa e quella principale vi è un rapporto di dipendenza che lega entrambe in un vincolo di inscindibilità ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., che esp ressamente assimila, in sede di impugnazione, la disciplina delle cause inscindibili a quelle tra loro dip en denti ( Cass. n. 9013 del 2022; Cass. 33481 del 2021; Cass. n. 25822 del 2017 ). Si osserva, inoltre, che la conclusione non sarebbe diversa nel ca so cui si ritenesse di polarizzare l’attenzione sul diverso rapporto che lega l’odierno R.G. n. 17473/2022.ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al convenuto Nicolai, che, in veste dicommittente del contratto di appalto, lo ha chiamato in causa quale diretto responsabile, anche in via patrimoniale, dei lavori di cui la parte attrice ha chiesto il pagamento, dovendosi a tal fine tenere conto che lo Iubei aveva contestato la propria responsabilità quale direttore deilavori accollandola all’appaltatore Innamorati. Il complesso ed articolato rapporto processuale instaurato tra le parti attesta che tra la domanda principale proposta dall’attore Innamorati nei confronti del convenuto Nicolai e quella da questi avanzata nei confronti del terzo chiamato Iubei vi è un rapporto di dipendenza, rappresentato dalla questione, ad esse comune,della imputabilità dell’errore che ha determinato l’esecuzione dei lavori di cui si chiede il corrispettivo, che è per l’appunto la questione controversa affermata edecisa dalla Corte di appello e la cui decisione forma oggetto dei motivi di ricorso. Anche in tema di garanzia c.d. impropriaquesta Corte ha del resto precisato che il rapporto di inscindibilità rispetto alla causa principale sussiste nel caso in cui il chiamato non si limit i a contrastare la domanda dimanleva, ma cont esti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata nei suoi confronti ( Cass. n. 12174 del 2020; Cass. n. 20552 del 2014; Cass. n. 11968 del 2013 ). Risulta pertanto confermato che nel caso di specie la trattazione in un unico processo delle diverse cause ha dato luogo ad un litisconsorzio processuale, situazione che determina una inscindibilità dellecause anche nelle ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale . In particolare, il litisconsorzio processuale è configurabile quando le cause, in ipotesi proponibili separatamente,siano trattate unitariamente e risultino legate da un presuppostoo questione comune, sicché la decisione di una controversia si estende necessariamente all’altra, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa delle questioni sollevate ( Cass. n. 4722 del 2018; Cass. S.U. n. 26420 del 2006; 3114 del 1999 ). Ilricorso va pertanto dichiarato inammissibile, risultando proposto in data 6. 7. 2022, oltre il termine breve di impugnazione di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto, a pena di inammissibilità, dall’art. 325 cod. proc. civ.. R.G. n. 17473/2022.Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore di ciascun controricorrente in euro 2.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] M
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