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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19819/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 25 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso il 5 settembre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia l'erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen. con conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, posto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 262658); il che è quanto verificatosi nel caso al vaglio, in cui l'imputato ha falsamente dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], come comprovato dalla circostanza che con tali generalità risulta essere identificato nei due verbali redatti dai [OSCURATO:PERSONA] procedenti; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 25 marzo 2022, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso il 5 settembre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia l'erronea applicazione dell'art. 495 cod. pen. con conseguente erronea qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, posto che, per giurisprudenza costante di questa Corte, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 262658); il che è quanto verificatosi nel caso al vaglio, in cui l'imputato ha falsamente dichiarato di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], come comprovato dalla circostanza che con tali generalità risulta essere identificato nei due verbali redatti dai [OSCURATO:PERSONA] procedenti; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 aprile 2023 Il consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 19819/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris