CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 settembre 2019
Cassazione n. 37527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14217-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 586/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/09/2019;R.G. 14217/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 586 del 2019, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], avvocata iscritta all’albo forense e non alla Cassa forense, tesa a far dichiarare illegittima la propria iscrizione alla Gestione separata INPS nell’anno 2009; la Corte territoriale, dopo aver dato atto che l’Inps aveva chiesto la concessione di untermine per rinnovare la notifica dell’appello , non essendo stato rispettato il termine a comparire per l’appellato, ha ritenuto operante il divieto di bis in idem, giacché lo stesso Istituto appellante aveva riferito che per la stessa annualità era stata già pronunciata sentenza; avverso tale sentenza, ricorre l’INPS con due motivi; l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; la proposta del relatore è stata comunicata al ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza del 2 dicembre 2021; questa Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 16989 del 2022 del 2 dicembre 2021, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso per cassazione giacché l’avviso di ricevimento relativo alla notifica a mezzo servizio postale, richiesta dall’INPS in data 25 maggio 2020, non conteneva la firma della destinataria; è stata contestualmente ordinata la rinnovazione della medesima notifica che è avvenuta a cura dell’INPS nel termine concesso; si è quindi rinnovata la comunicazione della proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione della nuova adunanza; l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.; Considerato che: con il primo motivo di ricorso, l’INPS deduce la violazione e o falsa applicazione degli artt. 160 e 291 c.p.c., in relazione all’art. 360, R.G. 14217/2020 primo comma n. 3), c.p.c., in ragione del fatto che la sentenza impugnata non aveva concesso all’INPS il termine per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo, nonostante non risultasse rispettato il termine a comparire di 25 giorni fissato dall’art. 435 c.p.c., sulla base del rilievo che la Corte territoriale si era già pronunciata fra le stesse parti con sentenza del 18.4.2019; tale decisione, ad avviso del ricorrente sarebbe in violazione del principio secondo il quale la nullità della notifica dell’atto di appello è suscettibile di essere sanata mediante la sua rinnovazione; con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma n.3), c.p.c., in relazione alla circostanza che la sentenza impugnata aveva ritenuto precluso l’accertamento dell’obbligo assicurativo per l’anno 2009 alla gestione separata in ragione del fatto che era stata pronunciata altra sentenza in data 18.4.2019, tra le stesse parti e con riferimento alla medesima causa petendi, senza considerare che gli importi pretesi erano differenti; tale sentenza era stata fatta oggetto di ricorso per cassazione, iscritto al n.r.g. 31867 del 2019 per cui non si era formato alcun giudicato formale; né, peraltro, si sarebbe formato comunque un giudicato esterno preclusivo dell’ulteriore accertamento trattandosi di giudicato in materia di obbligazioni contributive afferenti a periodi diversi; il primo motivo di ricorso, da inquadrare correttamente quale violazione di norma processuale che importi la nullità della sentenza o del procedimento, è inammissibile perché lamenta un vizio procedurale, la mancata concessione del termine per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio d’appello, che non ha comportato la nullità della sentenza in quanto la stessa non ha fatto discendere alcuna conseguenza dalla violazione del termine a comparire, decidendo sulla base della diversa ratio della inammissibilità della domanda per divieto del bis in idem; il motivo, dunque, non è correlato alla ratio della sentenza impugnata e vale, quindi, il principio secondo il quale l'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del R.G. 14217/2020 giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo" (vd. Cass. n. 28229/2017); il secondo motivo, relativo alla violazione e o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in ragione della erronea affermazione della preclusione da giudicato quanto alla sussistenza dell’obbligo contributivo per l’anno 2009, è pureinammissibile; tale motivo, al momento in cui è stata formulata la proposta del relatore appariva fondato in considerazione dei principi espressi, tra le altre da Cass. n. 20794 del 2018, secondo cui affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria, circostanze non indicate dalla sentenza impugnata che si è limitata a fare riferimento alla data della decisione; il motivo, tuttavia, deve essere esaminato considerando che l’insussistenza dell’obbligo contributivo riferito all’iscrizione alla gestione separata nell’anno 2009 accertata dalla sentenza n. 243 del 2019 della Corte d’appello di L’Aquila, indicata dallo stesso ricorrente, è passata in giudicato a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che ha deciso la relativa impugnazione (Cass. n. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1288 del 2022) e cioè il 17 gennaio 2022; va pure osservato che emerge dalla lettura della sentenza d’appello n. 243 del 2019 e dalla ordinanza appena citata che l’obbligazione contributiva pretesa dall’INPS nei confronti della professionista è in entrambi i casi relativaall’iscrizione presso la gestione separata per lo stesso anno 2009 e che la lieve divergenza dell’importo monetario preteso dall’INPS per lo stesso titolo nei due procedimenti non vale ad indentificare un diverso titolo di pretesa, per cui coprendo il giudicato il dedotto ed il deducibile ( art. 2909 c.c.), va applicato il R.G. 14217/2020 principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Si tratta infatti di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto (Cassazione civile sez. lav., 21/04/2022, n.12754- Cass. Civ., SS. UU. n. 13916 del 2006); quindi, in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla va disposto per le spese, non avendo [OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensiva; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso; visto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib