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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2024

Cassazione n. 39584/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI L'AQUILAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale collegiale dell'Aquila, con ordinanza in data 20 maggio 2024, in accoglimento dell'eccezione difensiva avanzata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità parziale dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. limitatamente ai capi D) ed E) della rubrica e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero dello stesso capoluogo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 157 bis, 161 comma 1 cod.proc.pen. avendo errato il tribunale nel dichiarare la nullità per omessa notifica personale dell'atto, posto che solo la prima notifica degli atti del procedimento deve svolgersi con tale forma, mentre le seguenti possono anche svolgersi con comunicazione alla persona IV del difensore salvo che per gli atti introduttivi del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, deve innanzi tutto essere premesso che il pubblico ministero può proporre impugnazione direttamente in cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale collegiale solo ove deduca il vizio di abnormità altrimenti soccorrendo il principio dettato dall'art. 586 primo comma cod.proc.pen. secondo cui le impugnazioni delle ordinanze emesse sia nella fase degli atti preliminari che nel dibattimento vanno proposte solo con la sentenza.

La legge conosce solo due eccezioni, la prima, direttamente prevista dal terzo comma del citato articolo 586 cod.proc.pen. secondo cui contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata; la seconda frutto dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di provvedimento abnorme secondo cui è affetto da abnornnità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 17 del 10/12/1997 (dep. 12/02/1998 ) Rv. 209603 - 01).

Solo avverso i provvedimenti abnormi del giudice è ammesso il ricorso per cassazione con la precisazione delle stesse Sezioni Unite secondo cui le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'innpugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi; con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento (Sez.

U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221 - 01).

Ne consegue affermarsi che il pubblico ministero può impugnare direttamente in cassazione i soli provvedimenti del tribunale collegiale qualificabili come abnormi ovvero può proporre appello ex art. 310 cod.proc.pen. avverso i provvedimenti dello stesso giudice in materia di libertà personale.

Non risultano quindi direttamente impugnabili in cassazione i provvedimenti dello stesso giudice affetti da eventuali nullità per i quali valgono i principi di tassatività delle impugnazioni e la regola dettata dall'art. 586 cod.proc.pen. che ne impone l'impugnazione unitannente alla sentenza. 1.1 Ciò posto, va segnalato come secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite imp.

Toni non è abno-rme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidi della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez.

U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 - 01).

Il principio risulta ribadito in casi analoghi anche dalle sezioni semplici in tempi più recenti essendosi affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, Rv. 260069 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del tribunale non essendo l'ordinanza affetta da abnormità né, tantomeno, essendo prevista la sua diretta impugnabilità in cassazione deducendo vizi che ne comportino la sola eventuale nullità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. oma, 1 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. k-k.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] mperiali [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI L'AQUILAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale collegiale dell'Aquila, con ordinanza in data 20 maggio 2024, in accoglimento dell'eccezione difensiva avanzata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità parziale dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen. limitatamente ai capi D) ed E) della rubrica e disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il pubblico ministero dello stesso capoluogo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 157 bis, 161 comma 1 cod.proc.pen. avendo errato il tribunale nel dichiarare la nullità per omessa notifica personale dell'atto, posto che solo la prima notifica degli atti del procedimento deve svolgersi con tale forma, mentre le seguenti possono anche svolgersi con comunicazione alla persona IV del difensore salvo che per gli atti introduttivi del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, deve innanzi tutto essere premesso che il pubblico ministero può proporre impugnazione direttamente in cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale collegiale solo ove deduca il vizio di abnormità altrimenti soccorrendo il principio dettato dall'art. 586 primo comma cod.proc.pen. secondo cui le impugnazioni delle ordinanze emesse sia nella fase degli atti preliminari che nel dibattimento vanno proposte solo con la sentenza. La legge conosce solo due eccezioni, la prima, direttamente prevista dal terzo comma del citato articolo 586 cod.proc.pen. secondo cui contro le ordinanze in materia di libertà personale è ammessa l'impugnazione immediata; la seconda frutto dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di provvedimento abnorme secondo cui è affetto da abnornnità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 (dep. 12/02/1998 ) Rv. 209603 - 01). Solo avverso i provvedimenti abnormi del giudice è ammesso il ricorso per cassazione con la precisazione delle stesse Sezioni Unite secondo cui le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'innpugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi; con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221 - 01). Ne consegue affermarsi che il pubblico ministero può impugnare direttamente in cassazione i soli provvedimenti del tribunale collegiale qualificabili come abnormi ovvero può proporre appello ex art. 310 cod.proc.pen. avverso i provvedimenti dello stesso giudice in materia di libertà personale. Non risultano quindi direttamente impugnabili in cassazione i provvedimenti dello stesso giudice affetti da eventuali nullità per i quali valgono i principi di tassatività delle impugnazioni e la regola dettata dall'art. 586 cod.proc.pen. che ne impone l'impugnazione unitannente alla sentenza. 1.1 Ciò posto, va segnalato come secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite imp. Toni non è abno-rme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidi della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 - 01). Il principio risulta ribadito in casi analoghi anche dalle sezioni semplici in tempi più recenti essendosi affermato che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. (Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, Rv. 260069 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero avverso il provvedimento del tribunale non essendo l'ordinanza affetta da abnormità né, tantomeno, essendo prevista la sua diretta impugnabilità in cassazione deducendo vizi che ne comportino la sola eventuale nullità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. oma, 1 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. k-k.) IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] mperiali [OSCURATO:PERSONA] C
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