CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A; [OSCURATO:PERSONA] Rilevava che Sasso, prima che trascorressero cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006, aveva commesso un delitto non colposo, per il quale aveva riportato condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 4.400,00 di multa con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/01/2017 (irrevocabile dal 06/03/2019). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 1, comma 3, l.n. 241/2006 e la mancanza di motivazione. La decisione di revoca il beneficio dell’indulto era stata emessa senza avere disposto l’acquisizione della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/01/2017 (irrevocabile dal 06/03/2019). L’adempimento istruttorio era assolutamente necessario in quanto la condanna riguardava la commissione di più reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, legati dal vincolo della continuazione. Il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto accertare l’ammontare delle pene inflitte singolarmente per i diversi reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Ha ricordato che, ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito (Sez. 1, n. 34174 del 02/07/2024, Pellizzieri, non massimata; Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887; Sez. 1, n. 16793 del 14/02/2019, Alessandrini, Rv. 275246). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno ha revocato l’indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Salerno – sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] e con l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno, motivando la sua decisione in forza della condanna alla pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 4.400,00 di multa con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/01/2017 (irrevocabile dal 06/03/2019) per un delitto non colposo commesso prima che trascorressero cinque anni dall’entrata in vigore della legge n. 241/2006. Il giudice dell’esecuzione ha preso a riferimento soltanto il titolo e non i singoli fatti oggetto della sentenza che aveva ritenuto avvinte dalla continuazione una pluralità di condotte. La stessa sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/01/2017 (irrevocabile dal 06/03/2019) non è stata acquisita né presa specificamente in esame. Insegna la giurisprudenza di legittimità che «ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito» (Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887 - 01). Il provvedimento impugnato non ha effettuato una valutazione, che non dà la necessaria applicazione a questo principio. 3. L’ordinanza deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio da svolgersi dinanzi alla stessa autorità in diversa persona fisica (Corte Cost. n. 183/2013), procedendo secondo le direttrici applicative sopra richiamate P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sa