Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22254/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

APPELLO DI CATANZAROUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la qualeconclude per l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria già in atti. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste perl'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 26 giugno 2025, la Corte d’appello di Catanzaro,confermando la decisione del Tribunale di Catanzaro, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del furto pluriaggravato di 1.000metri di cavo di rame, dal medesimo asportato da una linea telefonica di [OSCURATO:SOCIETA], gestita da [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi di censura.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’elemento soggettivo e all’onere della prova della sussistenza dellacontestata aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis cod. pen.Sotto un primo profilo il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale nonavrebbe considerato la possibilità che l’imputato sia incorso in errore scusabile, exart. 47 cod. pen., in ordine alla altruità della cosa o quantomeno in una condottacolposa.

In particolare, Saporito avrebbe agito nella convinzione che il cavo dirame di cui si è appropriato fosse abbandonato, posto che la linea telefonica dallaquale era stato prelevato risultava in totale stato di abbandono e perciò costituisseres derelicta.Sotto un secondo profilo, il ricorrente denuncia la violazione dell’onere dellaprova in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis cod.pen., non avendo l’accusa dimostrato la funzionalità della linea telefonica e nonavendo il giudice effettuato tale accertamento, fondando le proprie valutazioniunicamente sulle contraddittorie dichiarazioni della persona offesa.2.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazionedelle dichiarazioni della persona offesa.

La Corte territoriale avrebbe basato ilgiudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni del titolare della ditta subappaltatriceEdilsud [OSCURATO:PERSONA], incaricata della gestione e della manutenzione dell’infrastrutturanella zona, senza considerare che non poteva escludersi «in astratto che il testepotesse avere un interesse oggettivo e potenziale» a far figurare come attiva efunzionante la linea telefonica ove era stato perpetrato il furto.

Avrebbe altresìtrascurato di tenere conto dell’incoerenza e della contraddittorietà delle suedichiarazioni, nonché di valutare le prove a discarico, costituite dalla circostanza –emersa in dibattimento – che il terreno era incolto e la linea telefonica era in statodi degrado.2.3.

Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 4 e n. 6, cod. pen., nonché diquella speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen.

Al riguardo la sentenza impugnataavrebbe illogicamente escluso il carattere collaborativo di Saporito, le cuidichiarazioni avevano consentito di individuare il complice del reato.Infine, contesta la mancata concessione della sospensione condizionale dellapena, nonostante il comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente e larisalenza nel tempo dell’ultimo precedente penale a suo carico.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2.

Il primo motivo è infondato.Il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla configurabilità di unerrore scusabile sulla altruità della cosa, giustificato dallo stato di abbandono incui si trovava la linea telefonica, ove egli aveva asportato il cavo di rame, e che loaveva indotto a ritenere che si trattasse di materiale privo di valore e di fattoabbandonato.2.1.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, intema di reato contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsiabbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo incui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsenedefinitivamente.

In applicazione di tale principio, questa Corte regolatrice haritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannandogli imputati per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituissero resderelicta, ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, quattro condottiondulati in acciaio, del valore complessivo di euro cinquantamila, ordinatamentecollocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto (Sez. 4, n. 3910 del17/12/2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380 – 01).

Ha del pari confermatola decisione con cui il giudice di merito, condannando l’imputato per il reato difurto aggravato, aveva escluso che costituisse res derelicta, un tubo di rameinserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione,adibito a fungaia (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di, Rv. 263105 – 01), nonchéil legname incustodito ed appoggiato lungo una pubblica via, sul margine di unterreno privo di recinzione, in quanto, stante l’utilità intrinseca del materiale, ciònon escludeva che lo stesso fosse destinato al successivo prelievo da parte deiproprietari del terreno o di terzi autorizzati (Sez. 5, n. 35352 del 20/06/2013,Pollina, Rv. 256955 - 01).

Si è altresì ritenuto che integri il delitto di furto tentato,la condotta di colui che cerchi di impossessarsi di materiali raccolti su un terrenoprivato e destinati allo smaltimento (nella specie, residui ferrosi derivanti dallademolizione di pilastri), non potendosi per ciò solo escludere il requisitodell’altruità (Sez. 5, n. 7301 del 17/12/2014, dep. 2015, Berlingieri, Rv. 262660 -01).In sostanza, perché la res possa considerarsi abbandonata, non è sufficientel’abbandono della stessa (o la sua perdita), essendo necessario che la derelizionesia accompagnata dalla volontà del proprietario di spogliarsi del bene.

Siffattavolontà non può semplicemente supporsi, ma deve risultare dalle condizioni ditempo e di luogo dell’abbandono della cosa.2.2.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente spiegato perchénon ricorrevano le condizioni per considerare la linea telefonica come cosaabbandonata, evidenziando che le condizioni del terreno sul quale insisteva eranoirrilevanti, posto che la presenza di alta vegetazione non incideva sulla funzionalitàdella linea sovrastante.

Inoltre, lo stesso imputato aveva affermato che perstaccare il cavo oggetto del furto aveva dovuto utilizzare una sega e unatronchesina, circostanza che attestava che lo stesso era ancora collegato alla linea.Tali considerazioni non possono ritenersi utilmente confutate dalleargomentazioni del ricorrente, il quale confonde la non corretta manutenzione delluogo in cui la linea insisteva con il vero e proprio abbandono o dismissionedell’impianto, che nella specie non ricorreva, come comprovato dalla circostanza,riferita dal gestore, [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che, in concomitanzadel fatto, aveva ricevuto alcune segnalazioni di guasti.2.3.

Tali circostanze inducono a ritenere infondato anche il profilo di censuraconcernente la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen.con cui si lamentava la mancanza di prova sulla effettiva funzionalità della lineatelefonica.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità ditale aggravante, è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito alsoggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggettopubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l’altrooggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottrattaall'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest’ultima deve essere partedi un’infrastruttura effettivamente destinata all’erogazione del servizio pubblico(Sez. 5, n. 40027 del 18/06/2019, Menestrina, Rv. 277602 – 01; Sez. 5, n. 26447del 06/04/2017, Giambertone, Rv. 270537 - 01).Nel caso in esame la Corte territoriale ha specificamente dato atto chesoggetto passivo del furto era il gestore della linea telefonica, e che il cavo di ramesottratto dall’imputato era parte di un’infrastruttura destinata alla erogazione delservizio di telecomunicazioni, il quale era senz’altro funzionante al momento delfurto, come dimostrato dalla segnalazione di guasti in concomitanza conl’asportazione del cavo dalla linea telefonica.

D’altra parte, secondo quantoineccepibilmente osservato dalla sentenza impugnata, le condizioni del terreno sucui si trovavano i tralicci della linea telefonica sovrastante erano irrilevanti, inquanto non idonee ad incidere la funzionalità della stessa.3.

Il secondo motivo, il quale si appunta sulla valutazione delle dichiarazionidella persona offesa, è manifestamente infondato.Si tratta invero di censura formulata in termini generici e meramente astratti,laddove si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato la possibilità«in astratto» che il teste potesse avere un interesse a rappresentare la lineatelefonica come attiva, al fine di celare eventuali carenze nella manutenzione dellastessa.

In ogni caso, trattasi di doglianza priva di pregio.3.1.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corteregolatrice, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non siapplicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto, cheperaltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cuivengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01, nella cui parte motiva la Corte ha altresìprecisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puòessere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).3.2.

Si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso quello secondoil quale la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità,salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanzaassolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013,Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01).3.3.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che la motivazione offerta dallaCorte territoriale sia, nel caso di specie, priva di vizi logici manifesti e decisivi e sipresenti coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte dilegittimità che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerentevalutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio ed indiziario acarico del ricorrente.

La sentenza impugnata ha infatti evidenziato come i rilievidifensivi non erano idonei ad escludere la credibilità del [OSCURATO:PERSONA], non essendoravvisabile alcun interesse del medesimo ad indicare come funzionante la lineatelefonica che non lo fosse stata e tenuto conto del fatto che le imprecisioni nellesue dichiarazioni, denunciate dal ricorrente, non attenevano comunque allafunzionalità dell’impianto, la quale era comunque comprovata dal fatto che solo aseguito della asportazione del cavo si era reso necessario un intervento diripristino.In ogni caso, le censure svolte dall’imputato non denunciano una motivazionemancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazioneproponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – bensì una decisioneerronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delledichiarazioni del testimone e in genere del materiale probatorio.

Tuttavia, la Cortedi Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, sicché vaesclusa l’ammissibilità di una censura volta ad ottenere una rivalutazione delcompendio probatorio, la quale è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).4.

Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle invocatecircostanze attenuanti, è manifestamente infondato.4.1.

L’art. 625-bis cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 4, l. n. 128 del2001, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale in relazione ai reatidi furto e di furto in abitazione per l’ipotesi in cui il colpevole, prima del giudizio,abbia consentito l’individuazione dei correi e di coloro che hanno acquistato,ricevuto o occultato la cosa sottratta o si sono intromessi per farla acquistare,ricevere o occultare.

La ratio della disposizione è quella di riconoscere untrattamento premiale in favore di coloro che si dissociano dalla rete criminale,incentivando tali condotte.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai finidel riconoscimento della circostanza attenuante in esame, è necessario che ilcolpevole fornisca un contributo collaborativo significativo per l'individuazione deicomplici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta e chel’utilità e concretezza di tale contributo è rimessa al discrezionale apprezzamentodel giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850– 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha specificamente motivato in ordinealla insussistenza dei presupposti per riconoscere la richiamata circostanzagiudiziaria all’interno della vettura sulla quale si trovava il cavo rubato, sicchédoveva escludersi qualunque contributo del ricorrente all’individuazione delcoimputato che era già stato identificato.4.2.

La sentenza impugnata ha altresì spiegato, in modo logico e coerente conle risultanze processuali, che il valore del cavo rubato precludeva il riconoscimentodella circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., mentre il mancatorisarcimento del danno escludeva la sussistenza dei presupposti dell’attenuante dicui all’art. 62, n. 6 cod. pen.4.3.

La censura concernente il mancato riconoscimento della sospensionecondizionale è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di legittimità non sonodeducibili per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione questioni che nonabbiano costituito oggetto dei motivi di gravame e sulle quali il giudice di appelloabbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla suacognizione (cfr. ex multis Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia formulato uno specificomotivo di appello in ordine al diniego del beneficio da parte del giudice di primogrado, che lo aveva escluso in ragione dei precedenti ostativi gravanti su Saporito,il quale – in sede di giudizio di appello – si era limitato ad invocarne ilriconoscimento.5.

Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO DI CATANZAROUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la qualeconclude per l'inammissibilità del ricorso come da requisitoria già in atti. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste perl'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 26 giugno 2025, la Corte d’appello di Catanzaro,confermando la decisione del Tribunale di Catanzaro, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del furto pluriaggravato di 1.000metri di cavo di rame, dal medesimo asportato da una linea telefonica di [OSCURATO:SOCIETA], gestita da [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,articolando tre motivi di censura.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’elemento soggettivo e all’onere della prova della sussistenza dellacontestata aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis cod. pen.Sotto un primo profilo il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale nonavrebbe considerato la possibilità che l’imputato sia incorso in errore scusabile, exart. 47 cod. pen., in ordine alla altruità della cosa o quantomeno in una condottacolposa. In particolare, Saporito avrebbe agito nella convinzione che il cavo dirame di cui si è appropriato fosse abbandonato, posto che la linea telefonica dallaquale era stato prelevato risultava in totale stato di abbandono e perciò costituisseres derelicta.Sotto un secondo profilo, il ricorrente denuncia la violazione dell’onere dellaprova in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis cod.pen., non avendo l’accusa dimostrato la funzionalità della linea telefonica e nonavendo il giudice effettuato tale accertamento, fondando le proprie valutazioniunicamente sulle contraddittorie dichiarazioni della persona offesa.2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazionedelle dichiarazioni della persona offesa. La Corte territoriale avrebbe basato ilgiudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni del titolare della ditta subappaltatriceEdilsud [OSCURATO:PERSONA], incaricata della gestione e della manutenzione dell’infrastrutturanella zona, senza considerare che non poteva escludersi «in astratto che il testepotesse avere un interesse oggettivo e potenziale» a far figurare come attiva efunzionante la linea telefonica ove era stato perpetrato il furto. Avrebbe altresìtrascurato di tenere conto dell’incoerenza e della contraddittorietà delle suedichiarazioni, nonché di valutare le prove a discarico, costituite dalla circostanza –emersa in dibattimento – che il terreno era incolto e la linea telefonica era in statodi degrado.2.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al mancatoriconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62, n. 4 e n. 6, cod. pen., nonché diquella speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen. Al riguardo la sentenza impugnataavrebbe illogicamente escluso il carattere collaborativo di Saporito, le cuidichiarazioni avevano consentito di individuare il complice del reato.Infine, contesta la mancata concessione della sospensione condizionale dellapena, nonostante il comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente e larisalenza nel tempo dell’ultimo precedente penale a suo carico.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo è infondato.Il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine alla configurabilità di unerrore scusabile sulla altruità della cosa, giustificato dallo stato di abbandono incui si trovava la linea telefonica, ove egli aveva asportato il cavo di rame, e che loaveva indotto a ritenere che si trattasse di materiale privo di valore e di fattoabbandonato.2.1. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, intema di reato contro il patrimonio, affinché una cosa possa considerarsiabbandonata dal proprietario è necessario che, per le condizioni o per il luogo incui essa si trovi, risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsenedefinitivamente. In applicazione di tale principio, questa Corte regolatrice haritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito, condannandogli imputati per il reato di furto aggravato, aveva escluso che costituissero resderelicta, ovvero cosa abbandonata con l'intenzione di disfarsene, quattro condottiondulati in acciaio, del valore complessivo di euro cinquantamila, ordinatamentecollocati su un terreno privato, non recintato e ben tenuto (Sez. 4, n. 3910 del17/12/2020, dep. 2021, Degli Innocenti, Rv. 280380 – 01). Ha del pari confermatola decisione con cui il giudice di merito, condannando l’imputato per il reato difurto aggravato, aveva escluso che costituisse res derelicta, un tubo di rameinserito all'interno di un pozzetto posto sotto un capannone privo di recinzione,adibito a fungaia (Sez. 5, n. 11107 del 26/02/2015, Di, Rv. 263105 – 01), nonchéil legname incustodito ed appoggiato lungo una pubblica via, sul margine di unterreno privo di recinzione, in quanto, stante l’utilità intrinseca del materiale, ciònon escludeva che lo stesso fosse destinato al successivo prelievo da parte deiproprietari del terreno o di terzi autorizzati (Sez. 5, n. 35352 del 20/06/2013,Pollina, Rv. 256955 - 01). Si è altresì ritenuto che integri il delitto di furto tentato,la condotta di colui che cerchi di impossessarsi di materiali raccolti su un terrenoprivato e destinati allo smaltimento (nella specie, residui ferrosi derivanti dallademolizione di pilastri), non potendosi per ciò solo escludere il requisitodell’altruità (Sez. 5, n. 7301 del 17/12/2014, dep. 2015, Berlingieri, Rv. 262660 -01).In sostanza, perché la res possa considerarsi abbandonata, non è sufficientel’abbandono della stessa (o la sua perdita), essendo necessario che la derelizionesia accompagnata dalla volontà del proprietario di spogliarsi del bene. Siffattavolontà non può semplicemente supporsi, ma deve risultare dalle condizioni ditempo e di luogo dell’abbandono della cosa.2.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente spiegato perchénon ricorrevano le condizioni per considerare la linea telefonica come cosaabbandonata, evidenziando che le condizioni del terreno sul quale insisteva eranoirrilevanti, posto che la presenza di alta vegetazione non incideva sulla funzionalitàdella linea sovrastante. Inoltre, lo stesso imputato aveva affermato che perstaccare il cavo oggetto del furto aveva dovuto utilizzare una sega e unatronchesina, circostanza che attestava che lo stesso era ancora collegato alla linea.Tali considerazioni non possono ritenersi utilmente confutate dalleargomentazioni del ricorrente, il quale confonde la non corretta manutenzione delluogo in cui la linea insisteva con il vero e proprio abbandono o dismissionedell’impianto, che nella specie non ricorreva, come comprovato dalla circostanza,riferita dal gestore, [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato che, in concomitanzadel fatto, aveva ricevuto alcune segnalazioni di guasti.2.3. Tali circostanze inducono a ritenere infondato anche il profilo di censuraconcernente la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7-bis, cod. pen.con cui si lamentava la mancanza di prova sulla effettiva funzionalità della lineatelefonica.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità ditale aggravante, è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito alsoggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggettopubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l’altrooggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottrattaall'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest’ultima deve essere partedi un’infrastruttura effettivamente destinata all’erogazione del servizio pubblico(Sez. 5, n. 40027 del 18/06/2019, Menestrina, Rv. 277602 – 01; Sez. 5, n. 26447del 06/04/2017, Giambertone, Rv. 270537 - 01).Nel caso in esame la Corte territoriale ha specificamente dato atto chesoggetto passivo del furto era il gestore della linea telefonica, e che il cavo di ramesottratto dall’imputato era parte di un’infrastruttura destinata alla erogazione delservizio di telecomunicazioni, il quale era senz’altro funzionante al momento delfurto, come dimostrato dalla segnalazione di guasti in concomitanza conl’asportazione del cavo dalla linea telefonica. D’altra parte, secondo quantoineccepibilmente osservato dalla sentenza impugnata, le condizioni del terreno sucui si trovavano i tralicci della linea telefonica sovrastante erano irrilevanti, inquanto non idonee ad incidere la funzionalità della stessa.3. Il secondo motivo, il quale si appunta sulla valutazione delle dichiarazionidella persona offesa, è manifestamente infondato.Si tratta invero di censura formulata in termini generici e meramente astratti,laddove si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato la possibilità«in astratto» che il teste potesse avere un interesse a rappresentare la lineatelefonica come attiva, al fine di celare eventuali carenze nella manutenzione dellastessa. In ogni caso, trattasi di doglianza priva di pregio.3.1. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corteregolatrice, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non siapplicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto, cheperaltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cuivengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214-01, nella cui parte motiva la Corte ha altresìprecisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, puòessere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).3.2. Si deve aggiungere che costituisce principio incontroverso quello secondoil quale la valutazione dell’attendibilità della parte offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità,salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, circostanzaassolutamente non ricorrente nel caso in esame (Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013,Terrusa, Rv. 257241-01; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342-01).3.3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che la motivazione offerta dallaCorte territoriale sia, nel caso di specie, priva di vizi logici manifesti e decisivi e sipresenti coerente sia con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte dilegittimità che con le emergenze processuali, fornendo una logica e coerentevalutazione degli elementi che compongono il quadro probatorio ed indiziario acarico del ricorrente. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato come i rilievidifensivi non erano idonei ad escludere la credibilità del [OSCURATO:PERSONA], non essendoravvisabile alcun interesse del medesimo ad indicare come funzionante la lineatelefonica che non lo fosse stata e tenuto conto del fatto che le imprecisioni nellesue dichiarazioni, denunciate dal ricorrente, non attenevano comunque allafunzionalità dell’impianto, la quale era comunque comprovata dal fatto che solo aseguito della asportazione del cavo si era reso necessario un intervento diripristino.In ogni caso, le censure svolte dall’imputato non denunciano una motivazionemancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazioneproponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. – bensì una decisioneerronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delledichiarazioni del testimone e in genere del materiale probatorio. Tuttavia, la Cortedi Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, sicché vaesclusa l’ammissibilità di una censura volta ad ottenere una rivalutazione delcompendio probatorio, la quale è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).4. Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle invocatecircostanze attenuanti, è manifestamente infondato.4.1. L’art. 625-bis cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 4, l. n. 128 del2001, prevede una circostanza attenuante ad effetto speciale in relazione ai reatidi furto e di furto in abitazione per l’ipotesi in cui il colpevole, prima del giudizio,abbia consentito l’individuazione dei correi e di coloro che hanno acquistato,ricevuto o occultato la cosa sottratta o si sono intromessi per farla acquistare,ricevere o occultare. La ratio della disposizione è quella di riconoscere untrattamento premiale in favore di coloro che si dissociano dalla rete criminale,incentivando tali condotte. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai finidel riconoscimento della circostanza attenuante in esame, è necessario che ilcolpevole fornisca un contributo collaborativo significativo per l'individuazione deicomplici del furto o dei responsabili della ricettazione della cosa sottratta e chel’utilità e concretezza di tale contributo è rimessa al discrezionale apprezzamentodel giudice (Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850– 01).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha specificamente motivato in ordinealla insussistenza dei presupposti per riconoscere la richiamata circostanzagiudiziaria all’interno della vettura sulla quale si trovava il cavo rubato, sicchédoveva escludersi qualunque contributo del ricorrente all’individuazione delcoimputato che era già stato identificato.4.2. La sentenza impugnata ha altresì spiegato, in modo logico e coerente conle risultanze processuali, che il valore del cavo rubato precludeva il riconoscimentodella circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., mentre il mancatorisarcimento del danno escludeva la sussistenza dei presupposti dell’attenuante dicui all’art. 62, n. 6 cod. pen.4.3. La censura concernente il mancato riconoscimento della sospensionecondizionale è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità non sonodeducibili per la prima volta dinanzi alla Corte di cassazione questioni che nonabbiano costituito oggetto dei motivi di gravame e sulle quali il giudice di appelloabbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla suacognizione (cfr. ex multis Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia formulato uno specificomotivo di appello in ordine al diniego del beneficio da parte del giudice di primogrado, che lo aveva escluso in ragione dei precedenti ostativi gravanti su Saporito,il quale – in sede di giudizio di appello – si era limitato ad invocarne ilriconoscimento.5. Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22254/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris