Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 44258/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine agli elementi di prova della colpevolezza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 del Tribunale di Rimini; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, posto che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca un vizio diverso da quelli ivi elencati, compresa l'asserita (e dedotta genericamente) mancanza di motivazione in ordine agli elementi di prova della colpevolezza dell'imputato; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04
Sentenza Cassazione n. 44258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris