CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 01191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Spagna avverso la sentenza del 27/05/2020 del G.i.p. del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Pescara, a seguito della richiesta di applicazione della pena, ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha disposto l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della pena di anni quattro di reclusione ed euro 17.500,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, con la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e la condanna al pagamento delle spese processuali, di sequestro e di custodia. 2. Avverso la sentenza, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila, propone ricorso deducendo, come motivo unico, la violazione dell'art. 606, co.1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 235 cod. pen., avendo il giudice omesso di applicare la misura di sicurezza personale dell'allontanamento dal territorio dello Stato italiano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Deve rilevarsi che, all'esito della novella del 2008, l'art. 253 cod. pen. dispone che "il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni". Si tratta di una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli artt. 199 e seguenti cod. pen. e può essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri posti dall'art. 133 cod. pen., la sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi (Sez. 4, n. 15447 del 14/03/2012, Nnake, Rv. 253507). Giova, inoltre, rimarcare che, a mente dell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato". Nei casi in cui la condanna sia dunque inflitta per uno dei reati previsti dal [OSCURATO:PERSONA] sugli stupefacenti deve trovare applicazione obbligatoria la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, sebbene subordinatamente alla condizione che il giudice accerti in concreto, dandone adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez. F, n. 35432 del 14/08/2013, Weng e altri, Rv. 255815). 3. Tanto premesso, non può non essere richiamato il costante insegnamento di questa Corte, alla stregua del quale, in tema di misure di sicurezza, la sentenza di condanna che abbia omesso l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora impugnata dal P.M. con ricorso per cassazione, non può essere rettificata ex art. 619 cod. proc. pen., ma deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare la valutazione in concreto della pericolosità del condannato, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 3, n. 19530 del 04/02/2015, RG. in proc. Rahmoune, Rv. 263637). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla misura di sicurezza della espulsione e trasmette gli atti al Tribunale di Pescara ufficio G.i.p. - per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 18 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]