CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09592/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Milano in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Sezione Terza della Corte di Cassazione (sent. n. 3243/2023 del 26/10/2022); visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; considerato che la sentenza di annullamento ha riguardato esclusivamente il profilo riguardante la ritenuta recidiva, avendo la Corte di Cassazione rilevato un difetto motivazionale con riferimento alla relazione qualificata tra i precedenti penali annoverati dall'imputato ed il reato per il quale di procede (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Considerato che la sentenza impugnata in questa sede si è attenuta ai principi richiamati nella pronuncia di annullamento, offrendo ampia e puntuale motivazione a sostegno della ritenuta recidiva, immune dai vizi segnalati nel ricorso Considerato che le ragioni di doglianza risultano generiche, prive di reale confronto con la decisione impugnata, non scandite da una critica alle argomentazioni poste a fondamento del decisum suscettibile di incrinare il ragionamento spiegato dai giudici in motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]