CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45240/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto pluriaggravato di energia elettrica. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso il difensore dell'imputato lamentando, con un primo motivo, la "violazione dell'art. 606, lett. B) ed E) C.P.P. in ordine al trattamento sanzionatorio" perché non si è tenuto conto del fatto che le anomalie riscontrate in ordine alla misurazione dei consumi di energia risalivano al 2011, laddove l'imputato aveva preso ad abitare nell'immobile solo dal 2015; la bolletta di 160 euro del periodo 30 giugno- 31 luglio 2016 era solo un conguaglio dei consumi precedentemente rilevati; il contatore dell'imputato era collegato non già alla rete elettrica pubblica ma a quello del condominio, sicché nessuna sottrazione di energia era stata operata in danno dell'ENEL. In ogni caso non si è tenuto conto delle doglianze difensive contenute nell'atto d'appello. 3 .Con altro motivo contesta l'applicazione delle aggravanti: quella di cui all'art. 625, n. 7, per l'assenza di pregiudizio per l'Ente erogatore; quella di cui all'art. 625, n. 2, per l'assenza di prova circa l'uso del mezzo fraudolento. 11,Col terzo ed ultimo motivo lamenta un vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] ,k Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La realtà, per come ricostruita in sentenza, è che l'immobile in cui abitava l'imputato - quantomeno dal 20 maggio 2015 - era allacciato abusivamente alla rete elettrica. Tanto fu accertato dai tecnici dell'ENEL nel novembre del 2016, i quali verificarono anche che, dal primo agosto 2016 al 25 novembre dello stesso anno, nessun consumo era stato registrato dal contatore. A fronte di tanto sono prive di rilievo le doglianze difensive e del tutto inidonee a sovvertire il giudizio di responsabilità, giacché non ha nessun significato - né dirimente né attenuante della responsabilità - il fatto che le "anomalie" dei consumi di energia risalivano al 2011, né il fatto che la bolletta di 160 euro del periodo 30 giugno- 31 luglio 2016 fosse solo un conguaglio dei consumi precedentemente rilevati, né il fatto che l'allacciamento abusivo fosse risalente nel tempo. Versata in fatto, invece, e proposta per la prima volta in cassazione è la deduzione circa il tipo di allaccio abusivo (se alla rete dell'ENEL o al contatore condominiale), dal momento che sul punto nessuna deduzione era stata fatta in appello. Né vale rammentare che la qualificazione del fatto è riservata alla Corte di Cassazione, dal momento che siffatta qualificazione presuppone un accertamento in fatto, riservato al giudice di merito. Oltretutto, anche la sottrazione di energia da un contatore condominiale rimanda al reato di furto, e non già a quello di appropriazione indebita, dal momento che nessun previo "possesso" di energia elettrica sussiste in capo all'usuario, che se ne impossessa nel momento stesso in cui opera la sottrazione; né rimanda al reato di truffa, dal momento che l'impossessamento avviene contro la volontà del possessore (cass., s.u., n. 10495 del 9/10/1996, rv 206174). Quanto alle doglianze che - secondo il ricorrente - non avrebbero ricevuto risposta, trattasi di censura generica e, per questo, inammissibile, dal momento che non viene specificato quali argomenti, dotati di decisivo rilievo, sarebbero stati ignorati dal giudicante. 2. Destituita di fondamento, perché priva di senso logico, è la deduzione circa l'assenza di pregiudizio per il derubato, dal momento che la sottrazione di energia, fatta senza corrisponderne il prezzo, rappresenta un pregiudizio per chiunque, mentre l'aggravante del mezzo fraudolento è insita, come già rilevato dal giudicante, nella manomissione del contatore e nell'uso di accorgimenti per impedire o limitare la registrazione dei consumi. 3, Inammissibili, per genericità, sono le censure sul trattamento sanzionatorio, atteso che non tengono conto della motivazione del giudicante e non indicano elementi - trascurati dalla Corte di merito - suscettibili di favorevole apprezzamento. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Aoirl, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così decis