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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11658/2023

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ronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10512/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di- feso dall’Avv. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al controricorso, elet- tivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: tributi N.10512/22 R.G. + 10515/ 22 Est.

F.D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Mar- che n. 168/04/22 depositata in data 11 febbraio 2022 e notificata in data 17 febbraio 2022 nonché sul ricorso iscritto al n. 10515/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al controricorso, elet- tivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Mar- che n. 169/04/22 depositata in data 11 febbraio 2022 e notificata in data 17 febbraio 2022 Uditele relazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consi- gliare [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] Come risulta dal ricorso n. 15012/2015 R.G., il contribuente MA- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un silenzio rifiuto di rimborso IRPEF e addizionali versate per i periodi di imposta 2000 e 2001.

Come risulta dalla sentenza impugnata, il contribuente deteneva partecipazioni della società [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti erano stati emessi avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2003 e 2004, oltre che nei confronti dei soci per trasparenza, con cui si disconoscevano quote di ammortamento per avviamento erroneamente imputate ai suddetti N.10512/22 R.G. + 10515/ 22 Est.

F.D’Aquino esercizi, dovendo tali deduzioni essere interamente imputate (per come risulta dalla sentenza) agli esercizi 2000 e 2001.Per tali periodi di imposta, in relazione ai quali le imposte erano state originariamente versate, il contribuente ha spiegato domanda di rimborso.

2. L’Ufficio ha eccepito la decadenza dal diritto di rimborso ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e ha opposto al contribuente l’av- venuta adesione della società partecipata al condono di cui all’art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289.

3. La CTP di Macerata ha accolto il ricorso.

4. La CTR delle Marche, con sentenza in data 11 febbraio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio.

Ha ritenuto il giudice di appello prelimi- narmente che, non essendo stata messa in discussione in primo grado l’entità del rimborso, l’Ufficio ha in appello illegittimamente ampliato il thema decidendum.

Nel merito, ha ritenuto che la presentazione del condono da parte della società a termini dell’art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289 non spiega efficacia nei confronti dei soci, che non hanno pre- sentato alcun condono.

La sentenza di appello ha, poi, escluso che il contribuente fosse decaduto dal diritto a chiedere il rimborso, atteso che il diritto al rimborso, incerto originariamente, è scaturito dall’ac- certamento di maggior reddito notificato nel luglio 2008, per cui il suo diritto non sarebbe potuto decorrere da un momento precedente, rite- nendo corretta l’istanza formulata nel termine biennale di rimborso anomalo di cui all’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546dalla notifi- cazione dell’atto impositivo relativo al recupero delle imposte nei suc- cessivi periodi di imposta.

5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste il contribuente, che propone a sua volta ricorso incidentale affi- dato a un unico motivo.

6. Come risultadal ricorso n. 15015/2022 R.G., il contribuente CIC- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto identica controversia, definita in termini N.10512/22 R.G. + 10515/ 22 Est.

F.D’Aquino analoghi dalla CTP di Macerata in primo grado e dalla CTR delle Marche in appello con sentenza dell’11 febbraio 2022.

Anche in questo caso l’Ufficiopropone tre motivi di ricorso e il contribuente oppone controri- corso e propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ., attesa la evidente connes- sione oggettivatra i due procedimenti.

Il collegio ritiene che sia opportuna la trattazione in pubblica udienza delle cause riunite a termini dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.in relazione al terzo motivo di entrambi i motivi del ri- corso principale.

P. Q. M. La Corte dispone la riunione del ricorso n. 15015/2022 R.G. al pro- cedimento n. 15012/2022 R.G. e, vistol’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., dispone il rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10512/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di- feso dall’Avv. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al controricorso, elet- tivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC –controricorrente e ricorrente incidentale – Oggetto: tributi N.10512/22 R.G. + 10515/ 22 Est. F.D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Mar- che n. 168/04/22 depositata in data 11 febbraio 2022 e notificata in data 17 febbraio 2022 nonché sul ricorso iscritto al n. 10515/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’Avv. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura in calce al controricorso, elet- tivamente domiciliato presso il proprio indirizzo PEC –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Mar- che n. 169/04/22 depositata in data 11 febbraio 2022 e notificata in data 17 febbraio 2022 Uditele relazioni svolte dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Consi- gliare [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] Come risulta dal ricorso n. 15012/2015 R.G., il contribuente MA- [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un silenzio rifiuto di rimborso IRPEF e addizionali versate per i periodi di imposta 2000 e 2001. Come risulta dalla sentenza impugnata, il contribuente deteneva partecipazioni della società [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti erano stati emessi avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2003 e 2004, oltre che nei confronti dei soci per trasparenza, con cui si disconoscevano quote di ammortamento per avviamento erroneamente imputate ai suddetti N.10512/22 R.G. + 10515/ 22 Est. F.D’Aquino esercizi, dovendo tali deduzioni essere interamente imputate (per come risulta dalla sentenza) agli esercizi 2000 e 2001.Per tali periodi di imposta, in relazione ai quali le imposte erano state originariamente versate, il contribuente ha spiegato domanda di rimborso. 2. L’Ufficio ha eccepito la decadenza dal diritto di rimborso ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e ha opposto al contribuente l’av- venuta adesione della società partecipata al condono di cui all’art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289. 3. La CTP di Macerata ha accolto il ricorso. 4. La CTR delle Marche, con sentenza in data 11 febbraio 2022, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello prelimi- narmente che, non essendo stata messa in discussione in primo grado l’entità del rimborso, l’Ufficio ha in appello illegittimamente ampliato il thema decidendum. Nel merito, ha ritenuto che la presentazione del condono da parte della società a termini dell’art. 9 l. 27 dicembre 2002, n. 289 non spiega efficacia nei confronti dei soci, che non hanno pre- sentato alcun condono. La sentenza di appello ha, poi, escluso che il contribuente fosse decaduto dal diritto a chiedere il rimborso, atteso che il diritto al rimborso, incerto originariamente, è scaturito dall’ac- certamento di maggior reddito notificato nel luglio 2008, per cui il suo diritto non sarebbe potuto decorrere da un momento precedente, rite- nendo corretta l’istanza formulata nel termine biennale di rimborso anomalo di cui all’art. 21 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546dalla notifi- cazione dell’atto impositivo relativo al recupero delle imposte nei suc- cessivi periodi di imposta. 5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste il contribuente, che propone a sua volta ricorso incidentale affi- dato a un unico motivo. 6. Come risultadal ricorso n. 15015/2022 R.G., il contribuente CIC- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto identica controversia, definita in termini N.10512/22 R.G. + 10515/ 22 Est. F.D’Aquino analoghi dalla CTP di Macerata in primo grado e dalla CTR delle Marche in appello con sentenza dell’11 febbraio 2022. Anche in questo caso l’Ufficiopropone tre motivi di ricorso e il contribuente oppone controri- corso e propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di cause connesse ex art. 274 cod. proc. civ., attesa la evidente connes- sione oggettivatra i due procedimenti. Il collegio ritiene che sia opportuna la trattazione in pubblica udienza delle cause riunite a termini dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.in relazione al terzo motivo di entrambi i motivi del ri- corso principale. P. Q. M. La Corte dispone la riunione del ricorso n. 15015/2022 R.G. al pro- cedimento n. 15012/2022 R.G. e, vistol’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., dispone il rinv
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