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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11482/2026

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ppresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAndrea [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 230/2023depositata il 13/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza in data 13.7.2023 la Corte d’Appello di Cagliari sezionedistaccata di Sassari accoglieva parzialmente l’appello interposto da BancaSassari e con la quale , previa revoca del decreto ingiuntivo emesso surichiesta della banca nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], era statoaccertato che l’ente aveva già corrisposto a Farmafactoring parte dellesomme richieste e che era intervenuta parziale compensazione di ulterioridebiti, mentre altri importi erano stati legittimamente versati all’originariatitolare dei crediti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..La banca appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il Comune diPorto Torres aveva versato parte del dovuto all’originaria titolare poichéera già intervenuta valida notifica via pec della cessione del credito;l’appellante aveva poi lamentato che l’ente non era stato condannato apagare una minor somma di euro 3.843,76 già dallo stesso riconosciuta epure dal Tribunale e che infine non si era dato luogo neppure allacondanna al pagamento degli interessi moratori maturati sul capitale difatture diverse da quelle azionate con il decreto ingiuntivo.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], appellato, aveva integralmente contestato lerichieste come reiterate da Farmafactoring.Il giudice dell’impugnazione, disattese le contestazioni in merito allavalidità della notifica delle cessioni dei crediti precedente la data di primopagamento alla cessionaria da parte del Comune, accogliendo i relativimotivi, condannava l’ente al pagamento della somma di euro 3.843,76nonché di euro 7.374,33 a titolo di interessi.Avverso tale pronuncia Farmafactoring ha proposto ricorso articolato inquattro motivi.Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha propostoaltresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi.Numero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia la «Incongrua applicazione dellenorme di diritto e Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 231/2002 edegli artt. 360 n. 3 c.p.c., 360 n. 4, n. 5.».Con il secondo motivo la banca lamenta la «Incongrua applicazione dellenorme di diritto e Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 231/2002 edegli artt. 360 n. 3 c.p.c., 360 n. 4, n. 5».Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per «Violazione e/o4, n. 5 in punto interessi moratori e spese di recupero.

Omessa pronunciasu un fatto decisivo della controversia.»Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente si duole che non è stataneppure fatta corretta applicazione del principio di soccombenza.I motivi del ricorso principale non possono essere esaminati atteso che ilricorso deve essere dichiarato improcedibile poiché il difensore non haprodotto in atti valida procura speciale per il presente giudizio inosservanza del disposto di cui agli artt.365 e 369 c.p.c..Il ricorso è infatti stato depositato dando atto, nell’intestazione, dellaprocura redatta in calce all’atto di appello.Come è noto, tuttavia, il requisito di specialità della procura di cuiall’art.365 c.p.c. implica che questa riguardi specificamente il giudizio dilegittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, diconseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in dataprecedente a quella della decisione da impugnare (Cass. n.11616/2025,Cass. n.13329/2015, Cass. n.23816/2010, Cass. n.9799/1997).Numero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ancora, ‘il ricorso per cassazione proposto sulla basedella procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'attod'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale,essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato indata anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto,senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile unasanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.,del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per ildisposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza diuna procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso percassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., chetale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo’ (Cass. n.938/2023, Cass. n.13263/2020).Né alla carenza di idonea procura può sopperire il documento X allegatocon la memoria ex art.378 c.p.c. della ricorrente sia perché, per quantosopra, non è possibile sanatoria del vizio sia perché il documento prodottonon costituisce procura speciale, ma conferimento di un incaricoprofessionale, atto distinto dalla procura, e, peraltro, in cui lasottoscrizione del cliente non è stata neppure autenticata dall’avvocato.Si rileva ad abundantiam che il ricorso, se si potesse procedere all’esamedei motivi, sarebbe comunque inammissibile in quanto, con riferimento atutti i motivi, la ricorrente non si confronta affatto con la ratio decidendidella decisione impugnata, limitandosi a riproporre le tesi già svolte neiprecedenti gradi di giudizio senza esporre alcuna specifica critica alleargomentazioni svolte dal giudice del gravame a fondamento delladecisione.Infatti, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure privedi specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comportaNumero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo".

E ciò perchél'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modoidoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano inuna critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsiin concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertantoconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche difetti di tali requisiti (Cass. n.15517/2020, Cass. n. 23708/2025,Cass. n. 9450/2024).Ciò è ancor più lampante a proposito del terzo motivo con il qualeaddirittura si censura la sentenza in relazione ad un capo di decisioneaccolto a favore della ricorrente.Il ricorso incidentale non può essere esaminato.Esso, infatti, ha natura di impugnazione incidentale tardiva poichédepositato oltre il termine lungo.

Tale termine, al lordo della sospensioneper il periodo feriale dell’anno 2023, veniva a scadere il 13 febbraio 2024,2023.

Il controricorso con il ricorso incidentale è stato depositato – anorma del primo comma dell’art. 371, in relazione al primo commadell’art. 370 c.p.c. - il 25 marzo 2024.

Da qui emerge palese la suainefficacia ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c..Conclusivamente, il ricorso principale è dunque improcedibile ed il ricorsoincidentale è inefficace.In considerazione della soccombenza, che è riferibile solo alla partericorrente principale (si veda Cass. n. 4074 del 2014, secondo cui: «Incaso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorsoincidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod.proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla solaNumero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorsoincidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso chela decisione della Corte di cassazione non procede all'esamedell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio dicausalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione delgiudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale»; ilprincipio, già applicabile in via interpretativa vigente il testo originariodell’art. 334 c.p.c. all’ipotesi di ricorso principale improcedibile, secondoCass., Sez.

Un., n. 9741 del 2008, lo è ora per espresso disposto del testodella norma modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022), le spese processualiliquidate in euro 7.000 oltre euro 200 per esborsi ed oltre spese generalied accessori di legge devono essere rifuse dal ricorrente alcontroricorrente.

P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e dichiara inefficace ilricorso incidentale.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 7.000 oltre euro 200 per esborsi ed oltrespese generali ed accessori di leggeAi sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il

25.3. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoAndrea [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 230/2023depositata il 13/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026Con sentenza in data 13.7.2023 la Corte d’Appello di Cagliari sezionedistaccata di Sassari accoglieva parzialmente l’appello interposto da BancaSassari e con la quale , previa revoca del decreto ingiuntivo emesso surichiesta della banca nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA], era statoaccertato che l’ente aveva già corrisposto a Farmafactoring parte dellesomme richieste e che era intervenuta parziale compensazione di ulterioridebiti, mentre altri importi erano stati legittimamente versati all’originariatitolare dei crediti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..La banca appellante aveva ivi dedotto che erroneamente il Comune diPorto Torres aveva versato parte del dovuto all’originaria titolare poichéera già intervenuta valida notifica via pec della cessione del credito;l’appellante aveva poi lamentato che l’ente non era stato condannato apagare una minor somma di euro 3.843,76 già dallo stesso riconosciuta epure dal Tribunale e che infine non si era dato luogo neppure allacondanna al pagamento degli interessi moratori maturati sul capitale difatture diverse da quelle azionate con il decreto ingiuntivo.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA], appellato, aveva integralmente contestato lerichieste come reiterate da Farmafactoring.Il giudice dell’impugnazione, disattese le contestazioni in merito allavalidità della notifica delle cessioni dei crediti precedente la data di primopagamento alla cessionaria da parte del Comune, accogliendo i relativimotivi, condannava l’ente al pagamento della somma di euro 3.843,76nonché di euro 7.374,33 a titolo di interessi.Avverso tale pronuncia Farmafactoring ha proposto ricorso articolato inquattro motivi.Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha propostoaltresì ricorso incidentale articolato in cinque motivi.Numero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denuncia la «Incongrua applicazione dellenorme di diritto e Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 231/2002 edegli artt. 360 n. 3 c.p.c., 360 n. 4, n. 5.».Con il secondo motivo la banca lamenta la «Incongrua applicazione dellenorme di diritto e Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 231/2002 edegli artt. 360 n. 3 c.p.c., 360 n. 4, n. 5».Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per «Violazione e/o4, n. 5 in punto interessi moratori e spese di recupero. Omessa pronunciasu un fatto decisivo della controversia.»Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente si duole che non è stataneppure fatta corretta applicazione del principio di soccombenza.I motivi del ricorso principale non possono essere esaminati atteso che ilricorso deve essere dichiarato improcedibile poiché il difensore non haprodotto in atti valida procura speciale per il presente giudizio inosservanza del disposto di cui agli artt.365 e 369 c.p.c..Il ricorso è infatti stato depositato dando atto, nell’intestazione, dellaprocura redatta in calce all’atto di appello.Come è noto, tuttavia, il requisito di specialità della procura di cuiall’art.365 c.p.c. implica che questa riguardi specificamente il giudizio dilegittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata e, diconseguenza, non può considerarsi speciale la procura rilasciata in dataprecedente a quella della decisione da impugnare (Cass. n.11616/2025,Cass. n.13329/2015, Cass. n.23816/2010, Cass. n.9799/1997).Numero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026Ancora, ‘il ricorso per cassazione proposto sulla basedella procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'attod'appello è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale,essendo quest'ultima inidonea allo scopo se conferita con atto separato indata anteriore alla pubblicazione della sentenza da impugnare e, pertanto,senza lo specifico riferimento al giudizio di legittimità; né è possibile unasanatoria dell'atto mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 182 c.p.c.,del conferimento della procura per il giudizio di cassazione che, per ildisposto dell'art. 365 c.p.c., richiede l'esistenza diuna procura speciale valida come requisito di ammissibilità del ricorso percassazione e, per il disposto dell'art. 366, n. 5, c.p.c., chetale procura venga ad esistenza prima del ricorso e non dopo’ (Cass. n.938/2023, Cass. n.13263/2020).Né alla carenza di idonea procura può sopperire il documento X allegatocon la memoria ex art.378 c.p.c. della ricorrente sia perché, per quantosopra, non è possibile sanatoria del vizio sia perché il documento prodottonon costituisce procura speciale, ma conferimento di un incaricoprofessionale, atto distinto dalla procura, e, peraltro, in cui lasottoscrizione del cliente non è stata neppure autenticata dall’avvocato.Si rileva ad abundantiam che il ricorso, se si potesse procedere all’esamedei motivi, sarebbe comunque inammissibile in quanto, con riferimento atutti i motivi, la ricorrente non si confronta affatto con la ratio decidendidella decisione impugnata, limitandosi a riproporre le tesi già svolte neiprecedenti gradi di giudizio senza esporre alcuna specifica critica alleargomentazioni svolte dal giudice del gravame a fondamento delladecisione.Infatti, la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure privedi specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comportaNumero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi in un "non motivo". E ciò perchél'esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modoidoneo solo qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano inuna critica alla decisione impugnata e, quindi, nell'esplicitae specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, da considerarsiin concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosi pertantoconsiderare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivoche difetti di tali requisiti (Cass. n.15517/2020, Cass. n. 23708/2025,Cass. n. 9450/2024).Ciò è ancor più lampante a proposito del terzo motivo con il qualeaddirittura si censura la sentenza in relazione ad un capo di decisioneaccolto a favore della ricorrente.Il ricorso incidentale non può essere esaminato.Esso, infatti, ha natura di impugnazione incidentale tardiva poichédepositato oltre il termine lungo. Tale termine, al lordo della sospensioneper il periodo feriale dell’anno 2023, veniva a scadere il 13 febbraio 2024,2023. Il controricorso con il ricorso incidentale è stato depositato – anorma del primo comma dell’art. 371, in relazione al primo commadell’art. 370 c.p.c. - il 25 marzo 2024. Da qui emerge palese la suainefficacia ai sensi dell’art. 334, secondo comma, c.p.c..Conclusivamente, il ricorso principale è dunque improcedibile ed il ricorsoincidentale è inefficace.In considerazione della soccombenza, che è riferibile solo alla partericorrente principale (si veda Cass. n. 4074 del 2014, secondo cui: «Incaso di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorsoincidentale tardivo è inefficace ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod.proc. civ., con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla solaNumero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026parte ricorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorsoincidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso chela decisione della Corte di cassazione non procede all'esamedell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio dicausalità con riferimento al "decisum" evidenzia che l'instaurazione delgiudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale»; ilprincipio, già applicabile in via interpretativa vigente il testo originariodell’art. 334 c.p.c. all’ipotesi di ricorso principale improcedibile, secondoCass., Sez. Un., n. 9741 del 2008, lo è ora per espresso disposto del testodella norma modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022), le spese processualiliquidate in euro 7.000 oltre euro 200 per esborsi ed oltre spese generalied accessori di legge devono essere rifuse dal ricorrente alcontroricorrente. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso principale e dichiara inefficace ilricorso incidentale.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 7.000 oltre euro 200 per esborsi ed oltrespese generali ed accessori di leggeAi sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma il 25.3. 2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteNumero registro generale 3778/2024Numero sezionale 1138/2026Numero di raccolta generale 11482/2026Data pubblicazione 28/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]