CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8116/2013 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), ora in liquidazione, con sede legale in Bernezzo (CN) via [OSCURATO:PERSONA] n. 106, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 67L,/ [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. ,AJ [OSCURATO:PERSONA], e con domicilio eletto presso il detto difensore, con studio in Roma in via XXIV Maggio n. 43; - ricorrenti - contro R.G.N. 8116/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri/A.E. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 78/36/2012, pronunciata 1'8 maggio 2012 e depositata il 26 settembre 2012; udita la relazione svolta nell'Adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), ora in liquidazione, ed i soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono con quattro motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dagli stessi proposto avverso la sentenza n. 39/02/2011 emessa dalla CTP di Cuneo. 2. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva rigettato l'impugnazione di avvisi di accertamento, per l'esercizio 2004, volti al recupero, nei confronti della società, di IVA ed imposte dirette a seguito di fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, in ragione di c.d. frode carosello, e omessa fatturazione di vendita di talune vetture, con conseguente ripresa a tassazione a fini IRPEF nei confronti dei tre citati soci. 3. La CTR, nel confermare la statuizione di primo grado, ritenne provata la frode carosello e non solo l'assenza di buona fede della contribuente ma la sua consapevolezza di partecipare alla detta frode da una serie di elementi ed in considerazione anche della natura professionale della contribuente e della sua presenza sul mercato. Essa, in particolare, argomentò dalla sostanziale assenza di sedi effettivamente operative e di beni strumentali delle società intermediarie; dai rapporti tra le stesse e la contribuente; dalla R.G.N. 8116/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.i. ed altri/A.E. scontistica applicata, ritenuta particolarmente anomala, nonché dalla fatturazione degli acquisti a prezzi inferiori rispetto a quelli di importazione e di mercato. Con riferimento alle omesse fatturazioni di operazioni imponibili (vendita di 5 autovetture), valutata la documentazione agli atti, la CTR ritiene sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti circa gli elementi fattuali a base della contestazione. 4. Contro la sentenza d'appello i contribuenti, come detto, ricorrono con quattro motivi e l'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso. 5. La sola società contribuente ha depositato memoria, allegando documentazione, con la quale deduce di aver proposto istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv., con modif., dalla I. n. 136 del 2018), ed evidenzia di volersi avvalere della detta definizione. Rinviato, per tale motivo, a nuovo ruolo il processo, l'Amministrazione non ha chiesto di procedersi oltre nei confronti della citata società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento con riferimento alla posizione dei tre soci mentre deve essere dichiarata l'estinzione del processo in merito alla posizione della sola società. 1.1. Solo quest'ultima ha difatti ha depositato memoria, allegando documentazione, con la quale deduce di aver proposto istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (conv., con modif., dalla I. n. 136 del 2018), ed evidenzia di volersi avvalere della detta definizione. Rinviato, per tale motivo, a nuovo ruolo il processo, l'Amministrazione non ha chiesto di procedersi oltre nei confronti della citata società. 1.1.1. Sicché, in applicazione della detta disciplina, ed in forza della prova del pagamento, allo stato, della prima rata (e non dell'intero importo dovuto), deve essere dichiarata l'estinzione del processo, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già R.G.N. 8116/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri/A.E. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), ora in liquidazione (ex plurimis, Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607 -01, e Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822), con spese a carico delle parti che le hanno anticipate (Cass. sez. 5, 27/04/2018, n. 10198, Rv. 647968-01, in senso sostanzialmente conforme anche Cass. sez. 6, 03/10/2018, n. 24083, Rv. 650607-01; si veda altresì, ex plurimis, Cass. sez. 5, 17/05/2019, n. 5822). 2. I motivi nn. 1 e 2 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti ai relativi oggetti. 2.1. In relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con il motivo n. 1, si deduce, sostanzialmente, la violazione del criterio di riparto dell'onere probatorio tra A.E. e contribuente, in merito alla materia della indebita detrazione di IVA con riferimento a fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti, mente con il motivo n. 2deduce che la CTR avrebbe finito per convalidare una sorta di responsabilità oggettiva della contribuente con riferimento alle c.d. frodi carosello. 2.2. Entrambi i motivi, anche al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito (anche probatorie) a quelle della CTR, sono inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi che, lungi dal riguardare regole di riparto dell'onere probatorio, si sostanzia nell'accertamento, all'esito di giudizio di fatto insindacabile in questa sede, non solo dell'assenza di buona fede della contribuente ma addirittura della sua consapevolezza di partecipare al meccanismo fraudolento (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633-01, in motivazione; Cass. sez. 6- 3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un «non motivo», inammissibile ex art. 366, n. 4, c.p.c.; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in R.G.N. 8116/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri/A.E. motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744 -01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4, c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017 -01). 2.3. Oltre agli evidenziati profili di inammissibilità, nel merito cassatorio le doglianze sono comunque infondate avendo la CTR correttamente applicato i principi governanti la specifica materia, come costantemente sanciti da questa Corte. Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti la fatturazione come inerente operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, incombe difatti sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e 7 -7 di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (ex plurimis, Cass, sez. 5, 20/04/2018, n. 9851, Rv. 647837 -01, oltre che, limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 5, 05/05/2021, n. 11687, in motivazione; Cass. sez. 5, 20/07/2020, n. 15369, Rv. 658429-01, e Cass. sez. 6-5, 28/02/2019, n. 5873, Rv. R.G.N. 8116/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri/A.E. 653071 -01, con particolare riferimento tanto all'elemento soggettivo quanto alla rilevanza della prova per presunzioni). Nella specie, la CTR, nei termini innanzi già sintetizzati, evidenzia gli elementi a supporto della tesi dell'A.E. oltre che quelli inerenti non solo l'assenza di buona feda bensì l'effettiva consapevolezza in capo alla società del meccanismo fraudolento (ex plurimis, circa gli elementi indiziari rilevanti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'A.E., oltre alla giurisprudenza innanzi citata: Cass. sez. 5, 21/04/2017, n. 10120, Rv. 644043 -01). Essa, in particolare, valorizza: la sostanziale assenza di sedi effettivamente operative e di beni strumentali delle società intermediarie; i rapporti tra le stesse e la contribuente; la scontistica applicata, ritenuta particolarmente anomala, nonché dalla fatturazione degli acquisti a prezzi inferiori rispetto a quelli di importazione e di mercato. A nulla rilevando in senso contrario, peraltro, con riferimento all'ipotesi in esame (inerente fatturazioni per operazioni soggettivamente inesistenti), l'operatività della società e l'effettività dei pagamenti (ex plurimis: Cass. sez. 5, 30/10/2018, n. 27629, Rv. 651219-01; Cass. sez. 21/04/2017, n. 10120, Rv. 644043-01; Cass. sez. 6-5, 14/09/16, n. 18118, Rv. 641103-01; Cass. sez. 5, 14/12/12, n. 23074, Rv. 625038-01; Cass. sez. 5, 04/02/2010, n. 2598, Rv. 611283-01; Cass. sez. 5, 24/07/2009, n. 17377, Rv. 609421-01). 3. I motivi nn. 3 e 4 sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti ai relativi oggetti. 3.1. Con essi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi pe il giudizio, in merito alla ritenuta assenza di buona fede ed anzi alla ritenuta partecipazione al meccanismo fraudolenti (motivo n. 3) ed in ordine all'omessa fatturazione di operazioni imponibili (motivo n. 4). R.G.N. 8116/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.i. ed altri/A.E. 3.2. Entrambi i motivi, anche laddove non miranti ad una sostituzione di valutazioni di merito a quelle della CTR, sono inammissibili in quanto palesemente deducenti i suddetti vizi motivazionali non più in linea con la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, come modificato dal d.l. n. 83 del 2012 (con riferimento a sentenza della CTR pubblicata il 26 settembre 2012, cioè decorso il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. - I. n. 134 del 2012 entrata in vigore il 12.8.2012). 3.3. Nel merito cassatorio è comunque infondata la paventata omissione (per apoditticità) della motivazione in merito alle ritenute omesse fatturazioni di operazioni imponibili in ordine alla quale, invece, motiva (si vedano pag. 6-7 della statuizione impugnata). Con riferimento alle omesse fatturazioni di operazioni imponibili (vendita di 5 autovetture), difatti, valutata la documentazione agli atti, la CTR ritiene sussistenti indizi gravi, precisi e concordanti circa gli elementi fattuali a base della contestazione. 4. In conclusione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), ora in liquidazione, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. 4.1. Per converso, è rigettato il ricorso proposto dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano, in applicazione dei parametri applicabili ratione temporis ed in ragione delle posizioni dei tre citati soci, in euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. 4.2. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della R.G.N. 8116/2013-Cass. sez. 5 civ.-[OSCURATO:PERSONA], relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed altri/A.E. sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei tre citati soci, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315). P.Q.M. dichiara estinto il processo con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), ora in liquidazione, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; rigetta il ricorso proposto dai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con condanna degli stessi al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 10.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei tre citati