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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23270/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentati con un unico atto; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina impropria aggravata, lamentando, in particolare, l'assenza dell'elemento della violenza non integrata da un mero strattonamento, dovendosi ritenere configurato, invece, un furto tentato in luogo della rapina, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del delitto di rapina (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), in conformità ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini dell'integrazione del reato di rapina, è sufficiente l'utilizzo da parte dell'egente di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa» (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic, Rv. 284021 - 01; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 - 01); considerato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che lamenta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen., attesa la presenza di sole due persone e non cinque come richiesto dal dettato normativo, è manifestamente infondata atteso che la circostanza aggravante contestata ed applicata è quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. la quale si riferisce alla simultanea presenza di più persone e, pertanto, risulta integrata nel caso di specie, come correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 5 della sentenza impugnata; osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della pena base individuata in riferimento al delitto di rapina che, alla luce di quanto affermato nel primo motivo, non risulterebbe sussistente, è manifestamente infondato in ragione di quanto sopra precisato in merito alla piena integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina; pertanto, può ritenersi corretta l'individuazione della pena base del delitto di rapina impropria su cui effettuare gli aumenti a titolo di continuazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila \ciascuno-) in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentati con un unico atto; ritenuto che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina impropria aggravata, lamentando, in particolare, l'assenza dell'elemento della violenza non integrata da un mero strattonamento, dovendosi ritenere configurato, invece, un furto tentato in luogo della rapina, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente ritenuto sussistente gli elementi costitutivi del delitto di rapina (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), in conformità ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «ai fini dell'integrazione del reato di rapina, è sufficiente l'utilizzo da parte dell'egente di un pur ridotto coefficiente di forza impeditiva contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, assoluta o relativa» (Sez. 6, n. 46931 del 25/10/2022, Seferovic, Rv. 284021 - 01; Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 - 01); considerato che la doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso che lamenta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen., attesa la presenza di sole due persone e non cinque come richiesto dal dettato normativo, è manifestamente infondata atteso che la circostanza aggravante contestata ed applicata è quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. la quale si riferisce alla simultanea presenza di più persone e, pertanto, risulta integrata nel caso di specie, come correttamente affermato dal giudice di appello a pag. 5 della sentenza impugnata; osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'applicazione della pena base individuata in riferimento al delitto di rapina che, alla luce di quanto affermato nel primo motivo, non risulterebbe sussistente, è manifestamente infondato in ragione di quanto sopra precisato in merito alla piena integrazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina; pertanto, può ritenersi corretta l'individuazione della pena base del delitto di rapina impropria su cui effettuare gli aumenti a titolo di continuazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila \ciascuno-) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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