CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23/10/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per truffa, per avere posto in vendita tramite un sito internet un orologio che, dopo aver ricevuto un acconto con l'acquirente, non aveva consegnato. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che non erano stati accertati l'indisponibilità del bene da parte del ricorrente e l'incasso della somma da parte sua, né era stata evidenziata alcuna condotta diretta a sorprendere l'altrui buona fede; le sentenze di condanna si erano basate soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa, prive di alcun riscontro. 1.2. Il difensore eccepisce inoltre che non vi era alcuna motivazione sulla sussistenza del dolo, né sulla esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, deve essere ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui "integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto. (Sez. 2, Sentenza n. 51551 del 04/12/2019, PG/Rocco, Rv. 278231 - 01,; il caso trattato riguardava una fattispecie identica a quella in esame); inoltre, si deve osservare che avrebbe dovuto essere l'imputato a dimostrare di avere effettivamente la disponibilità del bene promesso in vendita, non potendo certo essere chiesto all'accusa di fornire una prova negativa. Sempre questa Corte (sentenza n.45115 del 2019) ha chiarito che la vendita on line è fondata sull'affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale internet. Ne deriva che il venditore non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l'indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore.^ • s•k—,,,,\--.),J•n., Proprio tale particolare caratteristica delle vendite on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo. Tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l'assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa tale doloso comportamento. E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell'annuncio unito alle descrizione del bene, nella indicazione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell'acquirente ed a trarre in inganno il medesimo. La Corte di appello ha anche evidenziato, quanto alla sussistenza degli artifici e raggiri, che l'imputato aveva riproposto lo schema della truffa anche quando a contattarlo era stato un agente del Commissariato, sottolineando anche la serialità dei comportamenti posti in essere da Geraci, che impediva quindi l'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]