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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 32539/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4027/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate in carica, domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentai in carica, domiciliati per legge in ROMA alla via deiPORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che li rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti -controricorrenti - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1897/2022 depositata il 20/12/2022.

R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 15/10/2024 , dal Consigliererelatore C ristiano Valle . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose opposizione all’esecuzione avverso due cartelle esattoriali per imposta sul valore aggiunto e (IVA)e imposta sui redditi delle società ( I RES), da vanti a l Giudice di pace di Cava de’ Tirreni , convenendo in giudizio l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Entrambe le Agenzie convenute si costituirono in causa, contestando la giurisdizione ordinaria in favore di quella del giudice tributarioe resistendo all’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] di pace , ritenuta la propria giurisdizione, con sentenza n. 881 del 18/05/2022 annullò le due cartelle esattoriali , ritenendo maturata la prescrizione.

L’Agenzia d elle Entrate Riscossione propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado.

La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel ricostituito contraddittorio anche con l ’Agenzia delle Entrate, pure appellata, ha , con sentenza n. 1897 del 20/12/2022, accol to l’appello e ha dichiara to la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con condanna alle spese della [OSCURATO:PERSONA] club S.r.l. in liquidazione nella misura di un terzo per ciascun grado di giudizio, compensati i restanti due terzi.

Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,con atto affidato a un unicoarticolato motivo di ricorso.

Rispondono con un unico controricorso, a patrocinio della difesa erariale, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso, unico,è così formulato: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. violazione della giurisdizione del giudice ordinario.

La ricorrente aff e rma che la sentenza del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente individuato il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria nella notifica del pignoramento, così declinando la propria giurisdizionee tanto sulla base del disposto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992, nell’interpretazione che ne hanno dato la prevalente giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso, che può essere trattato daquesta Sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma primo, cod. proc. civ., per essersi in materia di giurisdizione già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, come di seguito precisato, è infondato. [OSCURATO:PERSONA] della giurisdizione ha, invero, affermato che ( Sez .

U n. 16986 del 25/05/2022 Rv. 664756 –01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione) , i n tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardantigli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.

Nella specie, la società che propose l’opposizione fece valere, indiscutibilmente, con riferimento a cartelle esattoriale per IVA e R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. Valle IRES,la prescrizione compiutasi dopo la notificazione della cartella e la domanda venne accolta, da parte del Giudice di pace, sulla base della ritenuta maturata prescrizione.

Alla stregua della richiamata pronuncia del G iudice della giurisdizione, la domanda proposta dalla società , basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez.

U n. 16986 del 2020 , in motivazione : «l’insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione , trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell’esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento.

In termini si è già espressa, dopo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23894 del 4/08/2023Rv. 668578 – 01 ) , alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità.

La motivazione del Tribunale è, pertanto, da ritenersi logica, coerente e suffragata dai richiami ‒ anche a confutazione delle tesi dell’odierna ricorrente‒ della giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione è, quindi, infondatoe deve, in conclusione , essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di entrambe le Agenzie controricorrenti, che si sono difese con unico atto a ministero dell’Avvocatura dello Stato.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, e in favore del competente R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di entrambe le controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4027/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentate in carica, domiciliato per legge in ROMA alla piazza CAVOUR presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliazione telematica come in atti -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentai in carica, domiciliati per legge in ROMA alla via deiPORTOGHESI, n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che li rappresenta e difende, domiciliazione telematica in atti -controricorrenti - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 1897/2022 depositata il 20/12/2022. R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 15/10/2024 , dal Consigliererelatore C ristiano Valle . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose opposizione all’esecuzione avverso due cartelle esattoriali per imposta sul valore aggiunto e (IVA)e imposta sui redditi delle società ( I RES), da vanti a l Giudice di pace di Cava de’ Tirreni , convenendo in giudizio l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Entrambe le Agenzie convenute si costituirono in causa, contestando la giurisdizione ordinaria in favore di quella del giudice tributarioe resistendo all’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] di pace , ritenuta la propria giurisdizione, con sentenza n. 881 del 18/05/2022 annullò le due cartelle esattoriali , ritenendo maturata la prescrizione. L’Agenzia d elle Entrate Riscossione propose impugnazione avverso la sentenza di primo grado. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio e Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel ricostituito contraddittorio anche con l ’Agenzia delle Entrate, pure appellata, ha , con sentenza n. 1897 del 20/12/2022, accol to l’appello e ha dichiara to la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con condanna alle spese della [OSCURATO:PERSONA] club S.r.l. in liquidazione nella misura di un terzo per ciascun grado di giudizio, compensati i restanti due terzi. Avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione la S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione,con atto affidato a un unicoarticolato motivo di ricorso. Rispondono con un unico controricorso, a patrocinio della difesa erariale, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso, unico,è così formulato: ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c. violazione della giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente aff e rma che la sentenza del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente individuato il discrimine tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria nella notifica del pignoramento, così declinando la propria giurisdizionee tanto sulla base del disposto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992, nell’interpretazione che ne hanno dato la prevalente giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso, che può essere trattato daquesta Sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma primo, cod. proc. civ., per essersi in materia di giurisdizione già pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, come di seguito precisato, è infondato. [OSCURATO:PERSONA] della giurisdizione ha, invero, affermato che ( Sez . U n. 16986 del 25/05/2022 Rv. 664756 –01, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione) , i n tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardantigli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva. Nella specie, la società che propose l’opposizione fece valere, indiscutibilmente, con riferimento a cartelle esattoriale per IVA e R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. Valle IRES,la prescrizione compiutasi dopo la notificazione della cartella e la domanda venne accolta, da parte del Giudice di pace, sulla base della ritenuta maturata prescrizione. Alla stregua della richiamata pronuncia del G iudice della giurisdizione, la domanda proposta dalla società , basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez. U n. 16986 del 2020 , in motivazione : «l’insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario»), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell’esecuzione , trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell’esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento. In termini si è già espressa, dopo la richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 23894 del 4/08/2023Rv. 668578 – 01 ) , alla quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità. La motivazione del Tribunale è, pertanto, da ritenersi logica, coerente e suffragata dai richiami ‒ anche a confutazione delle tesi dell’odierna ricorrente‒ della giurisprudenza di questa Corte. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione è, quindi, infondatoe deve, in conclusione , essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo, in favore di entrambe le Agenzie controricorrenti, che si sono difese con unico atto a ministero dell’Avvocatura dello Stato. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, e in favore del competente R.g. n. 4027 del 2023 15/10/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di entrambe le controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.500,00 per compensi oltre alle spese eventualmenteprenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte dellaricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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