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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 24366/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15443/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- cio e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] sano, Attila D. Cassone e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 512/2017depositata il 1 1 / 09 /2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la rimozione di due fabbricati e il risarcimento dei danni.

Egli lamentaval’inosservanza della distanza minima di sei metri, prevista dalla normativa comunale, rispetto ad una propria stabile 2di 4 – RG 1 5443 /2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. costruzione metallica, munita di scala e veranda.

In primo grado le domandevenivano accolte in parte, con risarcimento di €

500. Su ap- pello principale del convenuto e incidentale dell’attore (relativamente alla quantificazione del danno), è stata confermata la pronuncia di primo grado.

Ricorre in cassazione il convenuto con quattro motivi.

Resiste l’attore con controricorso, illustrato da memoria, cui rinviano le note di tratta- zione depositate in prossimità dell’udienza, dopo che la causaè stata rinviataa nuovo ruolo nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. -Con il primo motivo si censura che la struttura metallica sia stata rilevata come costruzione autonoma e separata dal restante fabbricato dell’attore.

Si deduce violazione degli artt. 873, 877 e 878 c.c. e omesso esame circa fatto decisivo.

Con il secondomotivo si censura che la prosecuzione in altezza del muro di contenimento sia stata rilevata come muro di cinta, e non di contenimento.

Si deduce violazione dell’art. 878 c.c.

Con il terzo motivo si censura che la veranda non sia statarilevata come costruita in arretramento cosicché si sia omesso di considerare che l'esercizio del diritto di prevenzione spettante al primo costruttore, al quale si adegui il secondo costruttore, produce effetto e si estende a tutti i piani della costruzione.

Si deduce violazione degli artt. 873 e 877 c.c.

Con il quarto motivo, subordinato al rigetto dei motivi precedenti, si censura che si sia accordata una somma a titolo di risarcimento, senza che il danno sia stato provato.

Si deduce violazione degli artt. 872, 2697 c.c. e115 c.p.c.

2. – I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Ciascuno di loro non è fondato, poiché prospetta come violazione di 3di 4 – RG 1 5443 /2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. norme di diritto, ciò che è in realtà l’argomentazione di una ricostru- zione della situazione di fatto, sotto i tre profili presi in considerazione, diversa da quella compiuta dai giudicidi merito sulla base di accerta- menti che non si espongono a censure in sede di giudizio di legittimità.

Così è per il primo motivo relativo alla stabile struttura metallica , munita di scala e veranda, il cui carattere di costruzione autonoma ri- spetto al restante fabbricato dell’attoreè stato rilevato correttamente .

Infatti,rientrano nella nozione di costruzione le parti dell'edificio quali scale,terrazze e corpi avanzati (o « aggettanti ») che siano destinate ad estenderela consistenza del fabbricato, quand’anche non si concretiz- zino involumi abitativi coperti (cfr. Cass. 25191/20921, tra le altre).

Così è per il secondo motivo, relativo al muro, il cui carattere di con- tenimento e nella parte superiore di cinta,di altezza non superiore a 2 metri è stato rilevato correttamente, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6766/2018 e 14710/2019).

Così è infine per il terzo motivo, relativo al carattere non arretrato della costruzione della veranda munita di struttura metallica, quale di- stinto corpo di fabbrica dell’attore preveniente, rispetto al quale è quindi da calcolare la distanza tra costruzioni.

I primi tre motivi sono rigettati.

3. – Il r invio a nuovo ruolo , disposto all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato occasionato dal quarto motivo, per attendere la pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del danno in re ipsa.

In- fatti, Cass. 3946/2022, che aveva investito le Sezioni Unite è bensì relativa ad un caso di danno da occupazione senza titolo, ma richiama anche pronunce in materia di danno da violazione di distanze (cfr., tra le altre, Cass. 21518/2018).

Da rigettareè anche il quarto motivo. 4di 4 – RG 1 5443 /2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA].

In modo del tutto compatibile con Cass.

SU 33645/2022 , la Corte territoriale argomenta molto ampiamentee sottolinea tra l’altro che il danno non si producesolo per il deprezzamento o la perdita totale del bene (aspettieliminati dalla tutela ripristinatoria) ma si manifesta an- che in conseguenza della limitazione hic et nunc del godimento del bene, cioè della diminuzione di amenit à , comodità e tranquillità , irre- parabile attraverso la riduzione in pristino.

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15443/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]- cio e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] sano, Attila D. Cassone e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 512/2017depositata il 1 1 / 09 /2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la rimozione di due fabbricati e il risarcimento dei danni. Egli lamentaval’inosservanza della distanza minima di sei metri, prevista dalla normativa comunale, rispetto ad una propria stabile 2di 4 – RG 1 5443 /2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. costruzione metallica, munita di scala e veranda. In primo grado le domandevenivano accolte in parte, con risarcimento di € 500. Su ap- pello principale del convenuto e incidentale dell’attore (relativamente alla quantificazione del danno), è stata confermata la pronuncia di primo grado. Ricorre in cassazione il convenuto con quattro motivi. Resiste l’attore con controricorso, illustrato da memoria, cui rinviano le note di tratta- zione depositate in prossimità dell’udienza, dopo che la causaè stata rinviataa nuovo ruolo nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. -Con il primo motivo si censura che la struttura metallica sia stata rilevata come costruzione autonoma e separata dal restante fabbricato dell’attore. Si deduce violazione degli artt. 873, 877 e 878 c.c. e omesso esame circa fatto decisivo. Con il secondomotivo si censura che la prosecuzione in altezza del muro di contenimento sia stata rilevata come muro di cinta, e non di contenimento. Si deduce violazione dell’art. 878 c.c. Con il terzo motivo si censura che la veranda non sia statarilevata come costruita in arretramento cosicché si sia omesso di considerare che l'esercizio del diritto di prevenzione spettante al primo costruttore, al quale si adegui il secondo costruttore, produce effetto e si estende a tutti i piani della costruzione. Si deduce violazione degli artt. 873 e 877 c.c. Con il quarto motivo, subordinato al rigetto dei motivi precedenti, si censura che si sia accordata una somma a titolo di risarcimento, senza che il danno sia stato provato. Si deduce violazione degli artt. 872, 2697 c.c. e115 c.p.c. 2. – I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente. Ciascuno di loro non è fondato, poiché prospetta come violazione di 3di 4 – RG 1 5443 /2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. norme di diritto, ciò che è in realtà l’argomentazione di una ricostru- zione della situazione di fatto, sotto i tre profili presi in considerazione, diversa da quella compiuta dai giudicidi merito sulla base di accerta- menti che non si espongono a censure in sede di giudizio di legittimità. Così è per il primo motivo relativo alla stabile struttura metallica , munita di scala e veranda, il cui carattere di costruzione autonoma ri- spetto al restante fabbricato dell’attoreè stato rilevato correttamente . Infatti,rientrano nella nozione di costruzione le parti dell'edificio quali scale,terrazze e corpi avanzati (o « aggettanti ») che siano destinate ad estenderela consistenza del fabbricato, quand’anche non si concretiz- zino involumi abitativi coperti (cfr. Cass. 25191/20921, tra le altre). Così è per il secondo motivo, relativo al muro, il cui carattere di con- tenimento e nella parte superiore di cinta,di altezza non superiore a 2 metri è stato rilevato correttamente, in aderenza alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 6766/2018 e 14710/2019). Così è infine per il terzo motivo, relativo al carattere non arretrato della costruzione della veranda munita di struttura metallica, quale di- stinto corpo di fabbrica dell’attore preveniente, rispetto al quale è quindi da calcolare la distanza tra costruzioni. I primi tre motivi sono rigettati. 3. – Il r invio a nuovo ruolo , disposto all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato occasionato dal quarto motivo, per attendere la pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del danno in re ipsa. In- fatti, Cass. 3946/2022, che aveva investito le Sezioni Unite è bensì relativa ad un caso di danno da occupazione senza titolo, ma richiama anche pronunce in materia di danno da violazione di distanze (cfr., tra le altre, Cass. 21518/2018). Da rigettareè anche il quarto motivo. 4di 4 – RG 1 5443 /2018 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. In modo del tutto compatibile con Cass. SU 33645/2022 , la Corte territoriale argomenta molto ampiamentee sottolinea tra l’altro che il danno non si producesolo per il deprezzamento o la perdita totale del bene (aspettieliminati dalla tutela ripristinatoria) ma si manifesta an- che in conseguenza della limitazione hic et nunc del godimento del bene, cioè della diminuzione di amenit à , comodità e tranquillità , irre- parabile attraverso la riduzione in pristino. 4. – Il ricorso è rigettato. Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 5.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari