CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2026
Cassazione n. 23159/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DeGasperin [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Fardella GiuseppeBenedetto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella;- ricorrenti -contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA], in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio deiMinistri e dei Ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 14 ottobre 2024 n. 6412;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 8831/2025N.R.G.: 8831/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 23159/2026Data pubblicazione 14/07/20261. Nel 2017 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopraindicate, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1982 ed il 1991;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto trentacinque anni prima, in conseguenzadella tardiva attuazione delle suddette direttive.2. Con sentenza 22.11.2021 n. 18147 il Tribunale di Roma rigettò ledomande proposte dagli altri attori per maturata prescrizione. Applicò iltermine decennale con decorrenza dal 27.10.1999, richiamandol’orientamento di questa Corte.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. Con sentenza 14.10.2024 n. 6412 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame confermando il giudizio di maturata prescrizione.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soccombenticon ricorso fondato su un motivo.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.5. Con provvedimento presidenziale del 4.6.2026, anteriore all’iniziodell’adunanza camerale ed allegato agli atti, il Presidente titolare dellaSezione (e, nel caso concreto, anche del Collegio giudicante) ha sostituito ilN.R.G.: 8831/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 8831/2025Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 23159/2026Data pubblicazione 14/07/2026consigliere relatore originariamente designato, dott. [OSCURATO:PERSONA],impossibilitato per ragioni di salute a partecipare sinanche da remoto, colconsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo di ricorso.L’unico motivo di ricorso censura la sentenza d’appello nella parte in cui haindividuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del27.10.1999.I ricorrenti sostengono l’originale tesi giuridica secondo cui, dal momentoche in altre e differenti questioni concernenti il risarcimento del danno datardiva attuazione delle Direttive 75/362 e 75/363 vi sono state oscillazionigiurisprudenziali, anche il tradizionale orientamento di questa Corte circal’exordium praescriptionis dovrebbe essere rimeditato; in subordinechiedono che “la questione” (non si sa bene quale) sia sottoposta alla Cortedi giustizia dell’Unione Europea.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.N.R.G.: 8831/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 8831/2025Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 23159/2026Data pubblicazione 14/07/202617868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).1.2. Quanto alla pertinacia - di per sé meritevole di censura per i fini di cuiall’art. 96 terzo comma, c.p.c. - con la quale il difensore dei ricorrenti (puravendo collezionato circa trecento decisioni di rigetto pronunciate da questaCorte in altrettanti ricorsi da lui proposti su questioni identiche), insisteaffinché questa Corte sollevi una pregiudiziale comunitaria, basteràricordare che:a) la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenzadegli Stati membri;b) l’unico principio che questi ultimi ed i loro organi giurisdizionalidebbono osservare in subiecta materia è impedire che le norme in materiadi prescrizione rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciutidall’ordinamento comunitario, rispetto a diritti riconosciuti dall’ordinamentonazionale;c) tale principio non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto laviolazione da parte dello Stato italiano delle prescrizioni contenute nellaDirettiva 1982/76 (la quale introdusse l’obbligo di adeguata remunerazione)fui così evidente, palmare ed indiscutibile che gli odierni ricorrenti nonhanno che da imputare a se stessi se attesero trentacinque anni prima diintrodurre una domanda risarcitoria.1.3. Da ultimo, ma non per ultimo, l’istanza di rimessione alla Corte diLussemburgo trascura di considerare che la Corte di Lussemburgo si è giàpronunciata su fattispecie esattamente identica, stabilendo che:a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepiscala scadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un'azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritticonferiti da una direttiva;N.R.G.: 8831/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 8831/2025Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 23159/2026Data pubblicazione 14/07/2026b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;c) non è necessaria una pronuncia della corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all'origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso(così Corte giust. UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c.Ministero dell’Istruzione).2. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti, previa maggiorazione aisensi dell’art. 4, comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.3. La palese ed inescusabile infondatezza giuridica del ricorso rendemanifesto che esso è stato proposto quanto meno con abuso del processo aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave aisensi del primo comma della medesima norma), e giustifica la condanna deiricorrenti nella misura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna tutti i ricorrenti in solido alla rifusione in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano nella somma di euro 26.460, oltre eventualispese prenotate a debito;(-) condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento in favore dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro 13.000 ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aNumero registro generale 8831/2025N.R.G.: 8831/25Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2038/2026Numero di raccolta generale 23159/2026Data pubblicazione 14/07/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])